ORDINE DEI GIORNALISTI
Consiglio nazionale
Codice deontologico relativo al trattamento dei dati personali
nell'esercizio dell'attivita' giornalistica ai sensi dell'art.
25 della legge 31 dicembre 1996, n. 675.
Art. 1.
Principi generali
1. Le presenti norme sono volte a contemperare i diritti
fondamentali della persona con il diritto dei cittadini
all'informazione e con la liberta' di stampa.
2. In forza dell'art. 21 della Costituzione, la professione
giornalistica si svolge senza autorizzazioni o censure. In quanto
condizione essenziale per l'esercizio del dirittodovere di cronaca,
la raccolta, la registrazione, la conservazione e la diffusione di
notizie su eventi e vicende relativi a persone, organismi collettivi,
istituzioni, costumi, ricerche scientifiche e movimenti di pensiero,
attuate nell'ambito dell'attivita' giornalistica e per gli scopi
propri di tale attivita', si differenziano nettamente per la loro
natura dalla memorizzazione e dal trattamento di dati personali ad
opera di banchedati o altri soggetti. Su questi principi trovano
fondamento le necessarie deroghe previste dai paragrafi 17 e 37 e
dall'art. 9 della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio dell'Unione europea del 24 ottobre 1995 e dalla legge n.
675/1996.
Art. 2.
Banchedati di uso redazionale
e tutela degli archivi personali dei giornalisti
1. Il giornalista che raccoglie notizie per una delle operazioni di
cui all'art. 1, comma 2, lettera b), della legge n. 675/1996 rende
note la propria identita', la propria professione e le finalita'
della raccolta, salvo che cio' comporti rischi per la sua incolumita'
o renda altrimenti impossibile l'esercizio della funzione
informativa; evita artifici e pressioni indebite. Fatta palese tale
attivita', il giornalista non e' tenuto a fornire gli altri elementi
dell'informativa di cui all'art. 10, comma 1, della legge n.
675/1996.
2. Se i dati personali sono raccolti presso banchedati di uso
redazionale, le imprese editoriali sono tenute a rendere noti al
pubblico, mediante annunci, almeno due volte l'anno, l'esistenza
dell'archivio e il luogo dove e' possibile esercitare i diritti
previsti dalla legge n. 675/1996. Le imprese editoriali indicano
altresi' fra i dati della gerenza il responsabile del trattamento al
quale le persone interessate possono rivolgersi per esercitare i
diritti previsti dalla legge n. 675/1996.
3. Gli archivi personali dei giornalisti, comunque funzionali
all'esercizio della professione e per l'esclusivo perseguimento delle
relative finalita', sono tutelati, per quanto concerne le fonti delle
notizie, ai sensi dell'art. 2 della legge n. 69/1963 e dell'art. 13,
comma 5, della legge n. 675/1996.
4. Il giornalista puo' conservare i dati raccolti per tutto il
tempo necessario al perseguimento delle finalita' proprie della sua
professione.
Art. 3.
Tutela del domicilio
1. La tutela del domicilio e degli altri luoghi di privata dimora
si estende ai luoghi di cura, detenzione o riabilitazione, nel
rispetto delle norme di legge e dell'uso corretto di tecniche
invasive.
Art. 4.
R e t t i f i c a
1. Il giornalista corregge senza ritardo errori e inesattezze,
anche in conformita' al dovere di rettifica nei casi e nei modi
stabiliti dalla legge.
Art. 5.
Diritto all'informazione e dati personali
1. Nel raccogliere dati personali atti a rivelare origine razziale
ed etnica, convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere,
opinioni politiche, adesioni a partiti, sindacati, associazioni o
organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o
sindacale, nonche' dati atti a rivelare le condizioni di salute e la
sfera sessuale, il giornalista garantisce il diritto all'informazione
su fatti di interesse pubblico, nel rispetto dell'essenzialita'
dell'informazione, evitando riferimenti a congiunti o ad altri
soggetti non interessati ai fatti.
2. In relazione a dati riguardanti circostanze o fatti resi noti
direttamente dagli interessati o attraverso loro comportamenti in
pubblico, e' fatto salvo il diritto di addurre successivamente motivi
legittimi meritevoli di tutela.
Art. 6.
Essenzialita' dell'informazione
1. La divulgazione di notizie di rilevante interesse pubblico o
sociale non contrasta con il rispetto della sfera privata quando
l'informazione, anche dettagliata, sia indispensabile in ragione
dell'originalita' del fatto o della relativa descrizione dei modi
particolari in cui e' avvenuto, nonche' della qualificazione dei
protagonisti.
2. La sfera privata delle persone note o che esercitano funzioni
pubbliche deve essere rispettata se le notizie o i dati non hanno
alcun rilievo sul loro ruolo o sulla loro vita pubblica.
3. Commenti e opinioni del giornalista appartengono alla liberta'
di informazione nonche' alla liberta' di parola e di pensiero
costituzionalmente garantita a tutti.
Art. 7.
Tutela del minore
1. Al fine di tutelarne la personalita', il giornalista non
pubblica i nomi dei minori coinvolti in fatti di cronaca, ne'
fornisce particolari in grado di condurre alla loro identificazione.
2. La tutela della personalita' del minore si estende, tenuto conto
della qualita' della notizia e delle sue componenti, ai fatti che non
siano specificamente reati.
3. Il diritto del minore alla riservatezza deve essere sempre
considerato come primario rispetto al diritto di critica e di
cronaca; qualora, tuttavia, per motivi di rilevante interesse
pubblico e fermo restando i limiti di legge, il giornalista decida di
diffondere notizie o immagini riguardanti minori, dovra' farsi carico
della responsabilita' di valutare se la pubblicazione sia davvero
nell'interesse oggettivo del minore, secondo i principi e i limiti
stabiliti dalla "Carta di Treviso".
Art. 8.
Tutela della dignita' delle persone
1. Salva l'essenzialita' dell'informazione, il giornalista non
fornisce notizie o pubblica immagini o fotografie di soggetti
coinvolti in fatti di cronaca lesive della dignita' della persona,
ne' si sofferma su dettagli di violenza, a meno che ravvisi la
rilevanza sociale della notizia o dell' immagine.
2. Salvo rilevanti motivi di interesse pubblico o comprovati fini
di giustizia e di polizia, il giornalista non riprende ne' produce
immagini e foto di persone in stato di detenzione senza il consenso
dell'interessato.
3. Le persone non possono essere presentate con ferri o manette ai
polsi, salvo che cio' sia necessario per segnalare abusi.
Art. 9.
Tutela del diritto alla non discriminazione
1. Nell'esercitare il dirittodovere di cronaca, il giornalista e'
tenuto a rispettare il diritto della persona alla non discriminazione
per razza, religione, opinioni politiche, sesso, condizioni
personali, fisiche o mentali.
Art. 10.
Tutela della dignita' delle persone malate
1. Il giornalista, nel far riferimento allo stato di salute di una
determinata persona, identificata o identificabile, ne rispetta la
dignita', il diritto alla riservatezza e al decoro personale, specie
nei casi di malattie gravi o terminali, e si astiene dal pubblicare
dati analitici di interesse strettamente clinico.
2. La pubblicazione e' ammessa nell'ambito del perseguimento
dell'essenzialita' dell'informazione e sempre nel rispetto della
dignita' della persona se questa riveste una posizione di particolare
rilevanza sociale o pubblica.
Art. 11.
Tutela della sfera sessuale della persona
1. Il giornalista si astiene dalla descrizione di abitudini
sessuali riferite ad una determinata persona, identificata o
identificabile.
2. La pubblicazione e' ammessa nell'ambito del perseguimento
dell'essenzialita' dell'informazione e nel rispetto della dignita'
della persona se questa riveste una posizione di particolare
rilevanza sociale o pubblica.
Art. 12.
Tutela del diritto di cronaca nei procedimenti penali
1. Al trattamento dei dati relativi a procedimenti penali non si
applica il limite previsto dall'art. 24 della legge n. 675/1996.
2. Il trattamento di dati personali idonei a rivelare provvedimenti
di cui all'art. 686, commi 1, lettere a) e d), 2 e 3, del codice di
procedura penale e' ammesso nell'esercizio del diritto di cronaca,
secondo i principi di cui all'art. 5.
Art. 13.
Ambito di applicazione, sanzioni disciplinari
1. Le presenti norme si applicano ai giornalisti professionisti,
pubblicisti e praticanti e a chiunque altro, anche occasionalmente,
eserciti attivita' pubblicistica.
2. Le sanzioni disciplinari, di cui al titolo III della legge n.
69/1963, si applicano solo ai soggetti iscritti all'albo dei
giornalisti, negli elenchi o nel registro.
Il presidente: Petrina