(all. 1 - art. 1)
                                                         ALLEGATO "A"
      CONSORZIO NAZIONALE PER LA RACCOLTA, IL RICICLAGGIO ED IL
           RECUPERO DEI RIFIUTI DI IMBALLAGGI IN PLASTICA
                               STATUTO
                              TITOLO I
        DENOMINAZIONE - PERSONALITA' GIURIDICHE SEDE - DURATA
                               Art. 1
           (Denominazione - Personalita' giuridica - Sede)
1. E' costituito, ai fini dell'articolo 38, comma  3,  lettera  b)  e
dell'articolo  40  del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, un
Consorzio con attivita' esterna ai sensi dell'articolo 2602 ss.  cod.
civ. denominato "Consorzio Nazionale per la raccolta, il  riciclaggio
e il recupero dei rifiuti di imballaggi in plastica" (CO.RE.PLA).
2.  Il Consorzio ha personalita' giuridica di diritto privato secondo
quanto stabilito dall'articolo 40, comma 2, del decreto legislativo 5
febbraio 1997, n. 22.
3. Il Consorzio ha sede in Milano, Via Accademia 33. Il Consiglio  di
amministrazione  del  Consorzio puo' istituire e sopprimere in Italia
sedi secondarie e amministrative, agenzie e rappresentanze.
                               Art. 2
                              (Durata)
1. La durata del Consorzio e' fissata al 31 dicembre 2100; la  durata
puo' essere prorogata qualora allo spirare di tale termine permangono
i presupposti normativi di costituzione.
2.  Il  Consorzio  puo'  essere  anticipatamente  sciolto  qualora  i
presupposti indicati nel comma 1 vengano meno prima dello scadere del
suddetto termine di durata, previo parere del Ministero dell'ambiente
e del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
                              TITOLO II
                           SCOPO - OGGETTO
                               Art. 3
                          (Scopo e oggetto)
1. Il Consorzio non  ha  fini  di  lucro  ed  e'  costituito  per  il
raggiungimento  degli  obiettivi  di  riciclaggio  e  di recupero dei
rifiuti di imballaggi in materiale plastico generati  sul  territorio
nazionale.  In  particolare,  il  consorzio  nazionalizza, organizza,
garantisce e promuove:
a) la ripresa degli imballaggi usati in materiale plastico;
b) la raccolta dei  rifiuti  di  imballaggio  in  materiale  plastico
secondari e terziari su superfici private o ad esse equiparate;
c)  il  ritiro,  su  indicazione  del  Consorzio nazionale imballaggi
(CONAI) dei rifiuti di imballaggio in materiale plastico conferiti al
servizio pubblico;
d) il riciclaggio  e  il  recupero  dei  rifiuti  di  imballaggio  in
materiale plastico.
2.  Il  Consorzio assicura il ritiro ed il riciclaggio dei rifiuti di
imballaggio in  plastica  provenienti  dalla  raccolta  differenziata
effettuata  dal  servizio  pubblico  secondo i criteri e le modalita'
precisati dal programma generale  di  prevenzione  e  gestione  degli
imballaggi  e  dei  rifiuti di imballaggio di cui all'articolo 42 del
decreto legislativo  5  febbraio  1997,  n.  22.  Promuove,  inoltre,
d'intesa  con  il CONAI, l'informazione degli utenti di imballaggi in
materiale plastico, ed in particolare dei consumatori, che  riguarda,
tra l'altro:
a) I sistemi di restituzione, di raccolta e di recupero disponibili;
b)  il  ruolo  degli  utenti  di  imballaggi  ed  in  particolare dei
consumatori nel processo di riutilizzazione, recupero  e  riciclaggio
degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio in materiale plastico;
c)  Il  significato  dei marchi apposti sugli imballaggi in materiale
plastico;
d) i pertinenti elementi dei piani di gestione per gli  imballaggi  e
dei rifiuti di imballaggi in materiale plastico.
3.  Al  fine della migliore nazionalizzazione ed organizzazione delle
proprie  funzioni,  nonche'  al  fine  di  ottimizzare  le  forme  di
conferimento,  raccolta e trasporto dei rifiuti di imballaggi primari
in plastica in sinergia con le  altre  frazioni  merceologiche  e  di
promuovere il riciclaggio e il recupero dei rifiuti di imballaggio in
materiale  plastico  ed il mercato delle materie prime e dei prodotti
recuperati dai rifiuti stessi, il Consorzio  svolge  anche  tutte  le
attivita'   complementari,   sussidiarie,   coordinate  e/o  comunque
connesse.
4. Il Consorzio svolge le funzioni  indicate  nei  commi  1,  2  e  3
secondo    criteri   di   trasparenza,   efficacia,   efficienza   ed
economicita'.
5. Il Consorzio con riferimento agli imballaggi in materiale plastico
mette a punto e trasmette all'Osservatorio nazionale sui rifiuti e al
Consorzio Nazionale Imballaggi (CONAI) un proprio programma specifico
di  prevenzione  che  costituisce  la  base  per  l'elaborazione  del
programma  generale  di  prevenzione e di gestione degli imballaggi e
dei rifiuti di imballaggio.
6. Il Consorzio, entro  il  31  marzo  di  ogni  anno,  trasmette  al
Consorzio Nazionale Imballaggi (CONAI) l'elenco dei consorziati e una
relazione  sulla  gestione  comprensiva del programma specifico e dei
risultati conseguiti nel  recupero  e  nel  riciclo  dei  rifiuti  di
imballaggio  in  materiale  plastico.  Nella relazione possono essere
evidenziati  i  problemi  inerenti  il  raggiungimento  degli   scopi
istituzionali o eventuali proposte di adeguamento della normativa.
7.  Il  Consorzio  puo' presentare per i consorziati le comunicazioni
previste  dall'articolo  37,  comma  2,  del  decreto  legislativo  5
febbraio 1997, n. 22.
8.   Il   Consorzio   puo'  raccogliere  deleghe  dei  consorziati  e
rappresentarli ai fini della loro  adesione  al  Consorzio  Nazionale
Imballaggi  e/o  della  loro partecipazione e voto nell'assemblea del
CONAI.
9. Il Consorzio svolge con  riguardo  agli  imballaggi  in  materiale
plastico   ogni  altra  funzione  prevista  per  i  consorzi  di  cui
all'articolo 40, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n.  22.  In
particolare: puo' compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari
e  finanziarie  e  concludere tutti gli atti necessari o utili per il
raggiungimento dell'oggetto consortile; puo' assumere  partecipazioni
in  altri enti, consorzi o societa' purche' compatibili con l'oggetto
sociale; puo' promuovere campagne di informazione  nonche'  ricercare
sinergie,  realizzare  coordinamenti e concludere accordi e contratti
di programma con soggetti pubblici e privati.
10. Il Consorzio accerta il corretto  adempimento  degli  obblighi  e
delle  obbligazioni  nascenti  dalla  partecipazione  al Consorzio ed
intraprende le azioni necessarie per accertare e reprimere  eventuali
violazioni  dei  consorziati relative agli obblighi ad essi derivanti
dalla  partecipazione al Consorzio medesimo. I consorziati a tal fine
devono consentire i controlli e le ispezioni da  parte  degli  organi
previsti dallo Statuto.
11.  Il  Consorzio  e'  soggetto  passivo del diritto di accesso alle
informazioni ai sensi del decreto legislativo 24  febbraio  1997,  n.
39, di attuazione della direttiva 90/313/CE.
12.  Nel perseguimento delle sue attivita' istituzionali il Consorzio
si astiene da qualunque atto, attivita' o iniziativa suscettibile  di
impedire,  restringere o falsare la concorrenza in ambito nazionale e
comunitario,  con  particolare  riferimento   allo   svolgimento   di
attivita'  economiche  e  di  operazioni  di  gestione dei rifiuti di
imballaggio in materiale plastico regolarmente ,autorizzate ai  sensi
del  decreto  legislativo  5  febbraio  1997,  n.  22,  e  successive
modifiche, integrazioni e norme attuative.
                             TITOLO III
REQUISITI - QUOTA DI PARTECIPAZIONE - OBBLIGHI - SANZIONI RECESSO ED
     ESCLUSIONE - ACCRESCIMENTO E INTRASFERIBILITA' DELLE QUOTE
                               Art. 4
           (Requisiti, categorie e numero dei consorziati)
1.  Devono  partecipare  al  Consorzio  le  imprese  produttrici   di
imballaggi  in  materiale  plastico che ne abbiano l'obbligo ai sensi
dell'articolo 38, commi 3 e 8, del  decreto  legislativo  5  febbraio
1997, n. 22
2.  Hanno  diritto  di  partecipare al Consorzio gli utilizzatori che
provvedono alla fabbricazione di imballaggi in materiale  plastico  e
al loro riempimento nonche' gli utilizzatori che importano imballaggi
pieni  in materiale plastico e le imprese che effettuano attivita' di
riciclaggio di rifiuti in materiale plastico.
3. Ai fini del presente statuto le imprese di cui ai commi 1 e 2 sono
distinte nelle seguenti categorie:
a) produttori e importatori di materie  prime  polimeriche  destinate
alla  fabbricazione  di imballaggi in materiale plastico, fra i quali
sono compresi anche  coloro  che  producono  o  importano  miscele  e
simili,  destinati  alla  trasformazione in imballaggi sul territorio
nazionale;
b)  trasformatori  di  materie  polimeriche,  quali  fabbricanti   di
imballaggi o relativi semilavorati, nonche' importatori di imballaggi
vuoti e dei relativi semilavorati;
c)  utilizzatori  che  provvedono alla fabbricazione di imballaggi in
materiale plastico e al loro  riempimento  nonche'  utilizzatori  che
importano imballaggi pieni in materiale plastico;
d) enti ed imprese che riciclano rifiuti di imballaggio in plastica.
4.  Le quote di partecipazione al Consorzio sono ripartite tra le di-
verse categorie di consorziati come segue:
a) alla categoria di consorziati di cui al comma  3,  lettera  a)  e'
riservata una quota del 35%;
b)  alla  categoria  dei consorziati di cui al comma 3, lettera b) e'
riservata una quota del 35%;
c) alla categoria di consorziati di cui alla lettera c), comma  3  e'
riservata una quota di partecipazione pari al 15%;
d)  alla  categoria  dei consorziati di cui al comma 3, lettera d) e'
riservata una quota del 15%.
5.  Le  imprese  produttrici  di  imballaggi  costituiti da materiali
compositi partecipano al Consorzio ai  sensi  dei  commi  1,  2  e  3
qualora  il  materiale  prevalente  nella tipologia di imballaggio da
essi prodotta sia costituito dalla plastica secondo i  criteri  e  le
modalita'  determinati  con  apposito regolamento consortile. Possono
comunque partecipare al Consorzio anche  i  produttori  di  materiali
compositi nei quali la plastica non costituisce materiale prevalente.
6.  Le  imprese  che  esercitano  le  attivita'  proprie alle diverse
categorie di consorziati indicate nel comma 3 sono  inquadrate  nella
categoria prevalente secondo i criteri e le modalita' determinati con
apposito regolamento.
7. li numero dei consorziati e' illimitato.
                               Art. 5
       (Ammissione e quote di partecipazione dei consorziati)
1.  Chi  intende  essere  ammesso come consorziato deve farne domanda
scritta al Consiglio di amministrazione, dichiarando di  possedere  i
requisiti  di cui al precedente articolo 4, essere a conoscenza delle
disposizioni del presente statuto, del regolamenti  consortili  e  di
tutte   le   altre   disposizioni  regolamentari  vincolanti  per  il
Consorzio.
2.  Le  quote  di  partecipazione  sono  determinate  dall'Assemblea.
Nell'ambito  di ciascuna categoria di cui all'articolo 4, comma 4, le
quote di partecipazione sono assegnate ai singoli consorziati in base
al rapporto tra la quantita' di materiale di imballaggio in  plastica
o  di  imballaggi  in materiale plastico e relativi semilavorati o di
materiale plastico  riciclato  dai  rifiuti  che,  sulla  base  delle
fatture   emesse,   risulta  immessa  sul  mercato  o  riciclata  sul
territorio  nazionale  da  ciascun   consorziato   nell'anno   solare
precedente  a quello nel quale e' presentata domanda di ammissione, e
quella complessiva di tutti i consorziati appartenenti alla  medesima
categoria.
3.  La  determinazione  delle quote di partecipazione da assegnare in
caso  di  adesione  di  un   nuovo   socio   avviene   mediante   una
corrispondente  proporzionale riduzione delle quote di partecipazione
degli altri consorziati, nell'ambito della medesima categoria,  sulla
base di apposita deliberazione della prima Assemblea utile.
                               Art. 6
                (Diritti e obblighi dei consorziati)
1.  I  consorziati hanno diritto di partecipare, nelle forme previste
dal presente Statuto, alla definizione delle decisioni del  Consorzio
in  vista del conseguimento degli scopi statutari ed allo svolgimento
delle attivita' consortili. I consorziati possono fruire dei  servizi
e delle prestazioni del Consorzio.
2.  Le  deliberazioni  degli  Organi  consortili, assunte in funzione
della realizzazione degli scopi ed  in  conformita'  alle  norme  del
presente Statuto sono vincolanti per tutti i consorziati.
3. I consorziati sono, inoltre, obbligati a:
a) concorrere alla costituzione del fondo consortile;
b)  versare  il  contributo  annuo deliberato dall'Assemblea ai sensi
dell'articolo 18, comma 1, lettera d). Tale contributo e' determinato
in misura percentuale sulle qualita' di materia prima  per  forniture
destinate  alla  produzione di contenitori ed imballaggi in materiale
plastico  per  il  mercato  interno  prodotta  o  importata  o  sulle
quantita'  di  imballaggi prodotti o importati, destinati al medesimo
mercato, secondo criteri fissati con apposito regolamento;
c)  trasmettere  al  Consiglio  di  amministrazione tutti i dati e le
informazioni da questo richiesti e attinenti all'oggetto consortile;
d)  sottoporsi  a  tutti  i  controlli  disposti  dal  Consiglio   di
amministrazione  al  fine  di  accertare  l'esatto  adempimento degli
obblighi consortili, con modalita' che faranno salva la  riservatezza
dei dati dei consorziati;
e)  osservare  lo  statuto,  i  regolamenti  e le deliberazioni degli
organi del Consorzio, che sono vincolanti per tutti i consorziati;
f) favorire gli interessi del Consorzio.
4. I consorziati tenuti ad aderire al CONAI  ai  sensi  dell'articolo
41, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, sono obbligati ad
indicare  al  CONAI  che  il  Consorzio  e'  il  soggetto associativo
costituito ai sensi dell'articolo 38, comma  3,  del  citato  decreto
legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, al quale partecipano.
5. I consorziati che effettuano operazioni di importazione di materie
polimeriche,  miscele  e  simili  destinate  alla  trasformazione  in
imballaggi sul territorio nazionale o di imballaggi pieni e  vuoti  e
relativi  semilavorati  sono  tenuti  a  trasmettere  annualmente  al
Consorzio gli elenchi riepilogativi delle predette operazioni.
                               Art. 7
                             (Sanzioni)
1 In caso di inadempimento degli obblighi consortili il Consiglio  di
amministrazione  puo'  comminare  una sanzione pecuniaria commisurata
alla  gravita'  dell'infrazione.  Con  apposito  regolamento  vengono
individuate  le infrazioni, la misura minima e massima delle sanzioni
applicabili e le norme del relativo procedimento.
2. In caso di inadempimento degli obblighi consortili e di violazione
dei  regolamenti,  il  Consiglio  di  Amministrazione  puo'  assumere
provvedimenti   di   volta   in   volta   applicabili.   Contro  tali
provvedimenti e' ammesso il  ricorso  da  parte  dei  consorziati  al
Collegio dei Probiviri. Il ricorso sospende il provvedimento.
                               Art. 8
                      (Recesso dei consorziati)
1. Il consorziato puo' recedere dal Consorzio.
2.   La   dichiarazione   di   recesso  deve  essere  comunicata  con
raccomandata al Consorzio e ha  effetto  decorsi  trenta  giorni  dal
ricevimento  della  stessa,  con contestuale obbligo di versamento da
parte del recedente di tutti  i  contributi  dovuti  fino  alla  fine
dell'esercizio in corso, salvo quanto previsto dall'articolo 10.
3.  Il Consorzio comunica all'Osservatorio Nazionale sui rifiuti e al
CONAI i nominativi dei consorziati che hanno cessato  di  fare  parte
del Consorzio stesso.
                               Art. 9
                    (Esclusione del consorziato)
1. Il Consiglio d'amministrazione delibera l'esclusione dal Consorzio
qualora  il consorziato abbia perduto i requisiti per l'ammissione al
Consorzio e in ogni altro caso in cui non possa piu' partecipare alla
realizzazione dell'oggetto consortile.
2. L'esclusione ha effetto immediato, salvo ricorso al  Collegio  dei
probiviri,  e  deve  essere  comunicata  al  consorziato,  al CONAI e
all'Osservatorio  Nazionale  sui  rifiuti,  entro  15   giorni,   dal
Presidente  del  Consorzio mediante lettera raccomandata con ricevuta
di ritorno.
                               Art. 10
                     (Accrescimento della quota)
1.  Non si procede alla liquidazione della quota e nulla e' dovuto, a
qualsiasi titolo, al consorziato receduto o escluso.
                               Art. 11
                     (Trasferimento delle quote)
1. La quota di partecipazione al Consorzio e' intrasferibile sia  per
atto  tra  vivi  che  mortis  causa,  se non in caso di trasferimento
dell'azienda a qualsiasi titolo intervenuto.
                              TITOLO IV
       FONDO CONSORTILE - MEZZI FINANZIARI - ESERCIZIO SOCIALE
                               Art. 12
                (Fondo consortile - Fondo di riserve)
1. Ciascuno del consorziati e' tenuto a concorrere alla  costituzione
del fondo consortile versando una somma proporzionale al numero delle
quote di cui e' titolare. L'entita' della somma da conferire per ogni
quota del Consorzio e' determinata dall'Assemblea.
2.  Il  fondo  consortile  puo'  essere  impiegato nella gestione del
Consorzio,   con   motivata   deliberazione    del    Consiglio    di
Amministrazione  approvata dall'Assemblea, ove siano insufficienti le
altre fonti di provvista finanziarie, ma deve essere reintegrato  nei
corso dell'esercizio successivo.
3.  Gli  eventuali conguagli relativi agli importi dovuti dai singoli
consorziati per la formazione ed il mantenimento del fondo consortile
sono  determinati  dall'assemblea  su  proposta  del   Consiglio   di
amministrazione.
4.  L'assemblea  puo'  costituire  fondi di riserva con gli eventuali
avanzi di gestione.
                               Art. 13
                         (Mezzi finanziari)
1.  I  mezzi  finanziari  per  lo  svolgimento  delle  attivita'  del
Consorzio sono assicurati:
a)  le somme versate al Consorzio ai sensi dell'articolo 14, comma 1,
lettera g), dello Statuto del Consorzio Nazionale Imballaggi  (CONAI)
da  destinarsi  ai fini di cui agli articoli 3, comma 2, lettera h, e
14, comma 1, del predetto Statuto del CONAI;
b) dai proventi delle attivita' svolte in attuazione di  disposizioni
di legge e statutarie, ed in particolare dai proventi della cessione,
a prezzo di mercato, di rifiuti di imballaggi;
c)  dai  proventi  della gestione patrimoniale ivi comprese eventuali
liberalita';
d) dai contributi dei consorziati di cui  all'articolo  6,  comma  3,
lettera b);
e) dall'eventuale utilizzazione dei fondi di riserva;
f) dall'eventuale utilizzazione del fondo consortile con le modalita'
di cui all'articolo 12, comma 2;
g)  dalle  somme,  diverse  da  quelle  di  cui all'articolo 14 dello
Statuto del CONAI, versate al Consorzio dal CONAI per le finalita' di
cui all'articolo 23, comma 2, lettera o)  del  predetto  statuto  del
CONAI.
                               Art. 14
   (Esercizio sociale - Bilancio - Divieto di distribuzione degli
                               avanzi)
1. L'esercizio sociale va dal 1o gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
2. Al termine di ogni esercizio il Consiglio d'amministrazione redige
il  bilancio  del  Consorzio  costituito da stato patrimoniale, conto
economico e nota integrativa.
3. L'Assemblea per l'approvazione del bilancio e' convocata entro  il
termine  indicato  nell'articolo 2615-bis del codice civile, in tempo
utile affinche' il Consiglio d'amministrazione possa  provvedere  nel
termine  di  legge  al deposito del bilancio approvato dall'Assemblea
presso il registro delle imprese.
4. Il bilancio preventivo e il  bilancio  consuntivo  sono  trasmessi
all'Osservatorio nazionale sui rifiuti.
5. E' vietata la distribuzione degli avanzi di esercizio alle imprese
consorziate.
                              TITOLO V
               ORGANI CONSORTILI - DIRETTORE GENERALE
                               Art. 15
                       (Organi del Consorzio)
1. Sono organi del Consorzio:
a) l'Assemblea;
b) il Consiglio d'amministrazione;
c) il Presidente e il Vice Presidente;
d) il Collegio sindacale;
e) il Collegio dei probiviri.
                               Art. 16
                     (Assemblea dei consorziati)
1.  L'Assemblea  e'  convocata presso la sede del Consorzio o in ogni
altro luogo purche'  in  Italia  dal  Presidente,  quando  questi  lo
ritenga   opportuno,   o   su  richiesta  di  tanti  consorziati  che
rappresentino almeno un  quinto  delle  quote  di  partecipazione  al
fondo,  o  negli  altri  casi  previsti  dal presente statuto o dalla
legge, mediante avviso di  convocazione.  L'avviso,  almeno  quindici
giorni  prima  del  giorno  fissato  per  l'Assemblea, deve essere, a
scelta del Consiglio  di  amministrazione:  a)  inviato  a  mezzo  di
raccomandata  A.R.  o di telefax; b) ovvero depositato presso la sede
del Consorzio e pubblicato su tre quotidiani a diffusione  nazionale,
di cui uno economico.
2.  Nell'avviso  di convocazione devono essere riportati l'ordine del
giorno, la data e l'ora stabilite per  la  riunione  in  prima  e  in
seconda  convocazione,  nonche' il luogo della stessa. L'Assemblea in
seconda convocazione non puo' aver luogo nello stesso giorno  fissato
per la prima convocazione.
3.  L'Assemblea e' presieduta dal Presidente del Consorzio o, in caso
di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente. In caso di assenza
o impedimento anche di quest'ultimo, l'Assemblea nomina  essa  stessa
il proprio Presidente.
4.  Delle  riunioni  dell'Assemblea  deve  redigersi  verbale  che e'
sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario  nominato
da quest'ultimo.
5. L'Assemblea e' ordinaria o straordinaria.
                               Art. 17
                    (Diritto e modalita' di voto)
1.  Ogni  consorziato ha diritto ad un numero di voti riell'Assemblea
pari al numero di quote di cui e' titolare.
2. Con apposito regolamento sono determinate le  modalita'  operative
volte ad assicurare il rispetto del precedente comma.
                               Art. 18
                        (Assemblea ordinaria)
1. L'Assemblea ordinaria:
a) approva il bilancio del Consorzio;
b)  elegge i componenti del Consiglio d'Amministrazione, nel rispetto
dell'articolo 21, il Presidente e gli altri componenti  del  Collegio
sindacale, i componenti del Collegio dei probiviri;
c)  determina  il  compenso  dei  sindaci  e  delibera sull'eventuale
assegnazione di un'indennita' annuale di carica al  Presidente  e  al
Vice   Presidente  e  di  un'indennita'  annuale  e/o  di  seduta  ai
componenti del Consiglio di  amministrazione  e/o  del  Collegio  dei
probiviri;  per  questi  ultimi  possono  essere  previste anche solo
specifiche indennita' per i casi di effettivo ricorso al Collegio;
d)  delibera  ogni  opportuno  provvedimento  in  merito   ai   mezzi
finanziari  di cui all'articolo 13, e delibera altresi' il versamento
dei contributi previsti dall'articolo 6, comma 3, lettera b);
e) approva la relazione sulla gestione di cui al precedente  articolo
3,  comma  6,  comprendente  il  programma  specifico  di prevenzione
previsto dall'articolo 3, comma 5 nonche' i risultati conseguiti  nel
recupero e nel riciclo degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggi;
f)  approva  i programmi di attivita' e di investimento del Consorzio
predisposti dal Consiglio di amministrazione;
g) determina il valore unitario delle quote di partecipazione;
h) approva la ripartizione delle quote di partecipazione;
i) delibera sugli altri oggetti attinenti alla gestione del Consorzio
riservati alla sua competenza dal presente statuto o dalla legge e su
quelli sottoposti al suo esame dal Consiglio di amministrazione.
2. Tanti consorziati che rappresentino almeno un quinto  delle  quote
di  partecipazione  al  fondo  ovvero  un  terzo  dei  componenti del
Consiglio d'amministrazione, possono chiedere  a  tale  Consiglio  di
includere  tra  gli  argomenti  all'ordine del giorno dell'Assemblea,
convocata ai sensi del comma 3 del presente articolo o  su  richiesta
dei   consorziati   stessi   ai  sensi  dell'articolo  16,  comma  1,
l'approvazione   di   modificazioni    dei    regolamenti    previsti
dall'articolo 30. La richiesta, nel caso di convocazione ai sensi del
comma  3, deve pervenire al Consiglio almeno sessanta giorni prima di
quello richiesto per lo svolgimento dell'Assemblea.
3. L'Assemblea ordinaria  deve  essere  convocata  almeno  una  volta
l'anno entro il termine indicato nell'articolo 14, comma 3.
4.  L'Assemblea  e'  validamente  costitutita, in prima convocazione,
quando  i   rappresentanti   delle   imprese   consorziate   presenti
costituiscono piu' della meta' delle quote consortili complessive. In
seconda   convocazione,   qualunque   sia  la  percentuale  di  quote
consortile rappresentate dai partecipanti.
5. L'Assemblea delibera con la maggioranza dei voti dei partecipanti.
6.  Le  deliberazioni  concernenti  l'approvazione  dei   regolamenti
consortili  devono  essere prese con la maggioranza dei due terzi dei
voti presenti o rappresentati.
                               Art. 19
                      (Assemblea straordinaria)
1. L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello  statuto,
sulla  proroga e sull'eventuale scioglimento anticipato del Consorzio
nelle ipotesi indicate nel precedente articolo 2,  sulla  nomina  dei
liquidatori  e  sui loro poteri, nonche' su qualsiasi altro argomento
devoluto espressamente alla sua competenza dalla legge o dal presente
statuto.
2.   In   prima   convocazione   l'assemblea  straordinaria  delibera
validamente  con  la  presenza  dei  due   terzi   delle   quote   di
partecipazione.  In seconda convocazione e con il medesimo ordine del
giorno l'assemblea straordinaria puo'  deliberare  qualunque  sia  la
percentuale  di  quote  presenti. Le deliberazioni per essere valide,
devono essere prese  con  la  maggioranza  dei  due  terzi  dei  voti
presenti o rappresentati.
3.  Le  eventuali  proposte  di  modifica dello statuto devono essere
sottoposte  all'approvazione  del  Ministero  dell'ambiente   e   del
Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
                             Articolo 20
                   (Rappresentanza nell'Assemblea)
1.  Il  consorziato  puo'  farsi  rappresentare  con  delega scritta,
contenente  espressa   indicazione   della   persona   delegata,   da
conservarsi da parte del Consorzio.
2.   La   rappresentanza  puo'  essere  conferita  solo  per  singole
assemblee, con effetto anche per le convocazioni successive.
3. La rappresentanza non puo' essere conferita  agli  amministratori,
ai sindaci e ai dipendenti del Consorzio.
4.  La  stessa  persona  non  puo' rappresentare in Assemblea piu' di
cinque consorziati; tale limite  non  si  applica  alle  associazioni
imprenditoriali di categoria.
                               Art. 21
                    (Consiglio d'amministrazione)
1. Il Consiglio d'amministrazione e' composto da dodici membri eletti
dall'Assemblea  con  modalita'  di  voto  tali  da  riservare  cinque
amministratori alla categoria di cui all'articolo 4, comma 3, lettera
a), cinque amministratori alla categoria di cui all'articolo 4, comma
3, lettera b) un amministratore alla categoria di cui all'articolo 4,
comma 3, lettera e)  ed  un  amministratore  alla  categoria  di  cui
all'articolo 4, comma 3, lettera d).
2.  All'elezione  dei membri del Consiglio di Amministrazione si pro-
cede mediante votazione su liste distinte per ciascuna  categoria  di
consorziati. I singoli consorziati votano per i candidati della lista
di categoria cui appartengono. Con apposito regolamento sono determi-
nate le modalita' e i sistemi di voto.
3.  I componenti del Consiglio d'amministrazione durano in carica tre
anni e sono rieleggibili. E' in ogni caso dovuto agli  amministratori
il  rimborso  delle  spese  di  viaggio  e di soggiorno sostenute per
l'esercizio del mandato, fermo inoltre quanto previsto  dall'articolo
18, comma 1, lettera c).
4.  Se  nel  corso  dell'esercizio viene a mancare un Consigliere gli
altri  provvedono  a  sostituirlo  con  apposita  deliberazione   nel
rispetto  del criterio di rappresentativita' indicato nel comma 1; il
Consigliere cooptato cessa dall'ufficio in  occasione  dell'Assemblea
successiva.  Se  viene  meno  la  maggioranza dei Consiglieri, quelli
rimasti in carica convocano d'urgenza  l'Assemblea  perche'  provveda
alla  ricostituzione  dell'Organo.  Se  vengono  a  cessare  tutti  i
Consiglieri, l'Assemblea per  la  nomina  dei  nuovi  Consiglieri  e'
immediatamente convocata anche da uno solo consorziato.
                               Art. 22
           (Attribuzioni del Consiglio d'amministrazione)
1. Il Consiglio d'amministrazione ha tutti i poteri e le attribuzioni
per la gestione del Consorzio che non siano riservati per legge o per
statuto all'Assemblea dei consorziati.
2. Spetta al Consiglio d'amministrazione in particolare:
a) deliberare in merito a tutte le funzioni indicate nell'articolo 3,
comma  1, 2 e 3, nell'ambito del programma specifico di prevenzione e
dei programmi di attivita' e di investimento che elabora e  sottopone
all'Assemblea per l'approvazione;
b)  trasmettere all'Osservatorio nazionale sui rifiuti e al Consorzio
Nazionale Imballaggi il programma, la relazione e  l'elenco  indicati
nell'articolo 3, commi 5 e 6;
c) sovrintendere e disporre in merito all'eventuale presentazione per
i  consorziati  delle comunicazioni richiamate dall'articolo 3, comma
7;
d) deliberare in merito a ogni atto o iniziativa  in  relazione  alle
somme dovute ai sensi dell'articolo 14 dello statuto CONAI,
e)  deliberare  ogni altro atto o iniziativa opportuno per assicurare
il   necessario   coordinamento   con   l'amministrazione   pubblica,
l'Osservatorio   nazionale   sui   rifiuti,  il  Consorzio  Nazionale
Imballaggi, gli altri  Consorzi  e  soggetti  associativi  costituiti
rispettivamente  ai  sensi  degli  articoli  40  e  38,  del  decreto
legislativo 5 febbraio 1997, n. 22;
f) redigere il  progetto  di  bilancio  corredato  da  una  relazione
sull'andamento   della   gestione,   e   curarne   la   presentazione
all'Assemblea per l'approvazione;
g) approvare il  bilancio  preventivo  annuale  accompagnato  da  una
relazione  illustrativa  sui  programmi  di  attivita'  da realizzare
nell'esercizio e una relazione  sulle  differenze  di  previsione  in
rapporto  all'esercizio precedente, nonche' da un programma triennale
idoneo a costituire il quadro delle risorse  finanziarie  impiegabili
nel triennio, da sottoporre all'Assemblea per l'approvazione;
h)  proporre  all'Assemblea i regolamenti di cui all'articolo 30 e le
loro   modificazioni   e   sottoporre   le   relative   deliberazioni
all'approvazione   del   Ministro   dell'ambiente   e   del  Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
i) assumere i  provvedimenti  di  cui  all'articolo  7  del  presente
statuto;
l)  proporre all'Assemblea le modifiche dello statuto e sottoporre le
relative  dellberazioni  assembleari  all'approvazione  del  Ministro
dell'ambiente   e   del  Ministro  dell'industria,  del  commercio  e
dell'artigianato;
m) nominare il Presidente e il Vice  Presidente  nel  rispetto  delle
previsioni dell'articolo 24;
n) autorizzare il Presidente o il Vice Presidente a conferire procure
per singoli atti o categorie di atti;
o)  nominare  e  revocare  il  Direttore  generale,  stabilendone  il
compenso.
p) trasmettere il bilancio preventivo e  consuntivo  all'Osservatorio
Nazionale sui rifiuti ed al CONAI.
3.   Spetta   inoltre,   a   titolo   esemplificativo,  al  Consiglio
d'amministrazione, di:
a)  deliberare  sulle  domande   di   ammissione   dei   consorziati.
L'eventuale   rigetto  delle  domande  di  ammissione  dovra'  essere
motivata e dovra' essere comunicata  all'Osservatorio  nazionale  sui
rifiuti
b) deliberare sull'obbligo di adesione richiamato di cui all'articolo
4,  comma  1, verificando la sussistenza dei requisiti d'ammissione e
curando il percepimento delle quote e dei contributi dovuti  all'atto
dell'ammissione;
b) deliberare sull'esclusione dei consorziati;
c)  determinare l'organico del personale del Consorzio e le modalita'
della  gestione  amministrativa  interna  con  particolare   riguardo
all'assunzione e al licenziamento del personale dirigente;
d) deliberare ogni altro atto di amministrazione.
4.  Il  Consiglio  d'amministrazione puo' delegare al Presidente e al
Vice Presidente le proprie attribuzioni indicate nel comma 3 o alcune
di  esse,  determinando  i  limiti   della   delega.   Il   Consiglio
d'amministrazione  puo'  altresi'  affidare  al  Presidente,  al Vice
Presidente, ed altri Consiglieri e al Direttore  generale,  specifici
incarichi.
                               Art. 23
           (Deliberazioni del Consiglio d'amministrazione)
1.  Il  Consiglio  d'amministrazione e' convocato dal Presidente ogni
qualvolta lo ritenga opportuno, e comunque almeno ogni trimestre.  E'
altresi'  convocato  su  richiesta  di  almeno  tre  consiglieri.  La
convocazione e' fatta mediante  lettera  raccomandata,  telegramma  o
telefax  contenente  l'indicazione  del  giorno, del luogo e dell'ora
della riunione nonche' l'elenco delle materie da trattare, da spedire
almeno dieci giorni prima della riunione ovvero, in caso di  urgenza,
cinque giorni prima.
2.  Le  deliberazioni  del  Consiglio sono validamente assunte con il
voto favorevole della meta' piu' uno dei componenti.
3. Il verbale della riunione del Consiglio e' redatto dal  Segretario
del  Consiglio d'amministrazione nominato dal Presidente, che assiste
alle riunioni. Il  verbale  e'  sottoscritto  dal  Presidente  e  dal
Segretario.
4.  Non  e'  ammessa  la  delega,  neanche  a un altro componente del
Consiglio.
                               Art. 24
                   (Presidente - Vice Presidente)
1.  Il   Presidente   del   Consorzio   e'   eletto   dal   Consiglio
d'amministrazione scegliendolo, a rotazione, tra i rappresentanti dei
consorziati  obbligati  di cui all'articolo 4, comma 1. Il Presidente
non puo' essere scelto tra  gli  amministratori  eletti  nella  quota
riservata  alla stessa categoria che ha espresso il suo predecessore.
Il Presidente dura in carica tre anni.
2. Qualora il Presidente cessi anticipatamente dalla carica, il nuovo
Presidente e'  scelto  tra  gli  amministratori  eletti  nella  quota
riservata  alla  sua  stessa  categoria.  Il nuovo Presidente dura in
carica fino al termine del triennio iniziato dal suo predecessore.
3. Il Presidente:
a) convoca e presiede l'Assemblea  dei  consorziati  e  il  Consiglio
d'amministrazione;
b) da' le opportune disposizioni per l'esecuzione delle deliberazioni
prese dal Consiglio d'amministrazione;
c)  vigila  sulla  tenuta  e  sulla  conservazione dei documenti e in
particolare dei verbali delle adunanze dell'Assemblea  del  Consiglio
d'amministrazione;
d) accerta che si operi in conformita' agli interessi del Consorzio;
e)  raccoglie le deleghe dei consorziati di cui all'articolo 3, comma
8;
f) conferisce, previa autorizzazione del Consiglio d'amministrazione,
procure per singoli atti o categorie di atti.
4. Il Vice  Presidente  e'  eletto  dal  Consiglio  d'amministrazione
scegliendolo tra gli amministratori eletti nella quota riservata alla
categoria alla quale non appartiene il Presidente. Il Vice Presidente
dura incarica tre anni.
5.  In  caso  di  assenza  o  impedimento  del  Presidente  questi e'
sostituito dal Vice Presidente.
                              Art. 25.
                       (Collegio dei sindaci)
1. Il Collegio dei sindaci e' costituito da tre  membri  effettivi  e
due supplenti, consorziati o non consorziati. I sindaci devono essere
scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili istituito
presso il Ministero di grazia e giustizia.
2. I sindaci durano in carica tre anni.
3.  I  sindaci  controllano l'amministrazione del Consorzio, vigilano
sull'osservanza  della  legge,  dello  statuto  e  dei   regolamenti,
accertano  la  regolare tenuta della contabilita' e la corrispondenza
del bilancio alle risultanze dei libri e delle  scritture  contabili.
Si  esprimono  altresi'  collegialmente,  con  apposita  relazione da
presentare all'Assemblea, sul bilancio consuntivo.
4. I sindaci partecipano all'Assemblea e alle riunioni del  Consiglio
d'amministrazione,   possono  chiedere  agli  amministratoti  notizie
sull'andamento delle operazioni consortili o su determinati affari  e
possono  procedere,  anche individualmente, ad atti di ispezione e di
controllo.
                               Art. 26
                      (Collegio dei probiviri)
1. Il Collegio dei probiviri si compone di tre membri effettivi e due
supplenti, eletti anche tra non consorziati, che  restano  in  carica
tre  anni  e  sono  rieleggibili.  I  probiviri  eleggono  il proprio
Presidente.
2. I probiviri decidono:
a) gli eventuali ricorsi dei consorziati avverso i  provvedimenti  di
esclusione o la comminazione dei provvedimenti di cui all'articolo 7;
b)  su  istanza  anche  di  una  sola delle parti, le controversie in
materia di interpretazione e applicazione del presente statuto  e  in
genere   in   materia   organizzativa,   purche'  inerenti  ai  patti
consortili. I probiviri rendono le loro decisione pro bono et  aequo,
nel  rispetto  del principio del contraddittorio, entro trenta giorni
dalla presentazione  al  Collegio  dell'istanza  o  del  ricorso.  Ai
probiviri  spetta  il  rimborso delle spese di trasporto e soggiorno,
fermo inoltre quanto previsto dall'articolo 18, comma 1, lettera c).
                               Art. 27
                        (Direttore generale)
1. Il Direttore generale, scelto tra  persone  che  abbiano  maturato
significative esperienze di tipo dirigenziale, coadiuva il Presidente
nell'esecuzione  delle  deliberazioni degli Organi consortili, dirige
il  Consorzio,  assume  nel  rispetto  dell'organico  stabilito   dal
Consiglio   di  amministrazione  il  personale  dipendente,  salvo  i
dirigenti, avendo la responsabilita' dei relativi rapporti di  lavoro
e  in  genere  dell'organizzazione del Consorzio secondo le modalita'
eventualmente  indicate  dal  Consiglio  di  amministrazione,  ha  la
gestione dei rapporti con le banche e gli enti previdenziali.
2. Il Direttore generale partecipa alle riunioni dell'Assemblea e del
Consiglio d'amministrazione, senza diritto di voto.
3. Il Direttore generale firma la corrispondenza del Consorzio, salva
altresi'   la   possibilita'  di  ricevere  dal  Presidente,  a  cio'
autorizzato dal Consiglio d'amministrazione, specifiche  procure  per
singoli atti o categorie di atti.
                               Art. 28
                (Rappresentanza legale del Consorzio)
1.  Al Presidente spettano la firma e la rappresentanza del Consorzio
di fronte ai terzi e in giudizio, con facolta' di promuovere azioni e
istanze giudiziarie o amministrative per ogni grado di giudizio.
2. Il Vice Presidente ha la rappresentanza legale del  Consorzio  nei
limiti  delle  attribuzioni  eventualmente  delegategli dal Consiglio
d'amministrazione,  nonche',  in  via  generale,  in  caso  di  grave
impedimento del Presidente.
                              TITOLO VI
    SCIOGLIMENTO DEL CONSORZIO - REGOLAMENTO DISPOSIZIONI FINALI
                               Art. 29
                    (Liquidazione - Scioglimento)
1.  Qualora  il  Consorzio  sciolga  e  venga  posto in liquidazione,
l'Assemblea  straordinaria  provvede  alla  nomina  di  uno  o   piu'
liquidatori  determinandone  i  poteri, e delibera sulla destinazione
del patrimonio rimanente una volta effettuato il pagamento  di  tutte
le passivita'. La destinazione del matrimonio avviene nel rispetto di
eventuali indicazioni normative a riguardo.
                               Art. 30
                            (Regolamenti)
1. Per l'applicazione del presente statuto e per quanto necessario ad
assicurare  il  migliore  funzionamento del Consorzio il Consiglio di
Amministrazione  propone   all'Assemblea   l'adozione   di   appositi
regolamenti e le relative modifiche.
2.   I   regolamenti   e   le   relative  modifiche  sono  sottoposti
all'approvazione  del  Ministero  dell'ambiente   e   del   Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato che possono chiedere
eventuali  modifiche  ed integrazioni entro 30 giorni dal ricevimento
degli stessi.
3. Con apposito regolamento viene indicato quali documenti o libri in
aggiunta a quelli gia' previsti per legge debbano  essere  conservati
obbligatoriamente,   tra   i   quali  necessariamente  il  libro  dei
consorziati.
                             Art. 30 bis
          (Rapporti con il Consorzio Nazionale Imballaggi)
1. Il Consorzio svolge le proprie attivita' in  stretto  collegamento
ed in costante collaborazione con il CONAI.
2.  Entro il 31 marzo di ciascun anno il Consorzio trasmette al CONAI
e all'Osservatorio Nazionale sui rifiuti una relazione sulla gestione
comprendente:
a) il programma specifico di prevenzione e gestione degli  imballaggi
e dei rifiuti di imballaggio;
b)  i  risultati conseguiti nel recupero e nel riciclo dei rifiuti di
imballaggio.
3.  Nella  relazione  di  cui  al  comma  precedente  possono  essere
evidenziati   i  problemi  inerenti  il  raggiungimento  degli  scopi
istituzionali e le eventuali proposte di adeguamento della normativa.
4. Entro il 31 marzo di ciascun anno, il Consorzio comunica al  CONAI
e   all'Osservatorio   Nazionale  sui  rifiuti  l'elenco  dei  propri
partecipanti; inoltre il Consorzio comunica senza indugio al CONAI  e
all'Osservatorio  Nazionale  sui rifiuti i nominativi degli operatori
economici che hanno cessato di fare parte del Consorzio.
                             Art. 30 ter
(Rapporti con  gli  altri  Consorzi,  con  gli  utilizzatori  e  loro
organizzazioni)
1.  Il  Consorzio svolge le proprie attivita' in stretto collegamento
ed in costante collaborazione con gli altri Consorzi  ed  i  soggetti
associativi  di  cui  agli  articoli  38,  comma  3  e 40 del decreto
legislativo 5 febbraio 1997, n. 22; in particolare, il  Consorzio  si
impegna   ad   elaborare,   nelle  forme  piu'  opportune,  forme  di
concertazione permanente per tutto cio' che attiene alle  materie  di
interesse dei produttori.
2.  Il  Consorzio  collabora  altresi'  con gli utilizzatori e/o loro
organizzazioni di categoria, per le materie di comune interesse.
                               Art. 31
  (Rapporti con l'Osservatorio Nazionale sui Rifiuti ed obblighi di
                    partecipazione al Consorzio)
1. Il Consorzio svolge le proprie attivita'  in  collegamento  ed  in
costante  collaborazione  con l'Osservatorio nazionale sui rifiuti di
cui all'articolo 26 del decreto legislativo 5 febbraio  1997,  n.  22
(di  seguito denominato "Osservatorio"); in particolare, il Consorzio
comunica  all'Osservatorio  i  nominativi  dei   soggetti   giuridici
appartenenti  alle  categorie  indicate  all'articolo 4, comma 3, del
presente statuto, che non hanno aderito al Consorzio e  l'elenco  dei
propri  partecipanti  nonche'  quella  degli  operatori economici che
hanno chiesto di far  parte  del  Consorzio.  Tale  comunicazione  si
intende  finalizzata  allo  scopo  di  consentire all'Osservatorio di
verificare l'adempimento degli obblighi di cui all'articolo  38,  del
decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.
2.  Nell'ipotesi in cui risulti che tali soggetti giuridici non hanno
adempiuto  agli  obblighi  di  cui  all'articolo  38,   del   decreto
legislativo  5  febbraio 1997, n. 22, il Consiglio di amministrazione
invia loro l'intimazione ad aderire al Consorzio.
3. In caso di mancata adesione, tali soggetti sono inseriti d'ufficio
tra i partecipanti al Consorzio, il quale provvede  al  recupero  dei
contributi progressi nelle forme di legge.
                               Art. 32
                             (Vigilanza)
1.  Il  Ministro  dell'ambiente  e  il  Ministro  dell'industria, del
commercio e dell'artigianato ove constatino gravi irregolarita' nella
gestione del Consorzio o l'impossibilita'  di  normale  funzionamento
degli  organi  consortili  possono  disporre lo scioglimento di uno o
piu' organi e la nomina di un  commissario  incaricato  di  procedere
alla  loro  ricostituzione.  In  caso di constatata impossibilita' di
procedere alla ricostituzione il Ministro dell'ambiente e il Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato possono disporre  la
nomina  di un commissario incaricato della gestione straordinaria del
Consorzio.
                               Art. 33
            (Rinvio alle disposizioni del codice civile)
1. Per quanto non previsto dal presente statuto, si rinvia a tutte le
disposizioni di legge o regolamentari in materia.