ALLEGATO "A" CONSORZIO PER LA RACCOLTA, IL RICICLAGGIO E IL RECUPERO DEI RIFIUTI DI IMBALLAGGI IN ALLUMINIO ( CIAL ) STATUTO TITOLO I - STRUTTURA ED ATTIVITA' DEL CONSORZIO Art. 1 (Natura, sede e durata del Consorzio) 1. E' costituito il Consorzio relativo agli imballaggi in alluminio di cui all'art. 40 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 (in appresso "Decreto legislativo"). La durata del Consorzio e' fissata al 31 dicembre 2100, la durata puo' essere prorogata qualora permangano i presupposti normativi della sua costituzione. 2. Il Consorzio ha personalita' giuridica di diritto privato ed e' disciplinato, per tutto cio' che non e' regolato dal presente statuto, dalle norme di cui agli articoli 2602 e seguenti del Codice Civile. 3. La denominazione del Consorzio e' "Consorzio Imballaggi Alluminio", ovvero, in forma abbreviata "CIAL". 4. La sede del Consorzio e' in Bresso, Via Vittorio Veneto n. 106. 5. Il Consorzio puo' essere anticipatamente sciolto qualora i presupposti normativi della sua costituzione vengano meno prima dello scadere del termine di durata indica al comma 1, previo parere del Ministero dell'ambiente e del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Art. 2 (Consorziati) 1. Devono partecipare al Consorzio le imprese produttrici di imballaggi in alluminio che ne abbiano l'obbligo ai sensi dell'articolo 38, commi 3 e 8 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22. 2. Hanno diritto di partecipare al Consorzio gli utilizzatori che producono imballaggi in alluminio e provvedono al loro riempimento, e gli utilizzatori che importano imballaggi in alluminio pieni. 3. Ai fini del pi esente statuto le imprese di cui ai commi 1 e 2 sono distinte nelle seguenti categorie: a) produttori e importatori di alluminio destinato alla fabbricazione di imballaggi; b) fabbricanti, trasformatori ed importatori di imballaggi vuoti in alluminio; c) utilizzatori che provvedono direttamente alla produzione di imballaggi in alluminio ed al loro riempimento e utilizzatori che importano imballaggi pieni in alluminio. 4. Le categorie di consorziati indicate al comma 3, lettere a) e b) partecipano al Consorzio in misura paritaria. Alla categoria di consorziati di cui alla lettera c) del medesimo comma 3 e' riservata una quota di partecipazione del 15%. 5. Le imprese produttrici di imballaggi costituiti da materiali compositi partecipano al Consorzio ai sensi dei commi 1 e 2 qualora il materiale prevalente nella tipologia di imballaggio da essi prodotta sia costituito dall'alluminio, secondo criteri e modalita' determinate con apposito regolamento. Possono partecipare al Consorzio anche i produttori di materiali compositi nei quali l'alluminio non costituisca materiale prevalente. 6. Le imprese che esercitano le attivita' proprie alle diverse categorie di consorziati indicate nel comma 3 sono inquadrate nella categoria prevalente secondo i criteri e le modalita' determinati con apposito regolamento adottato a norma dell'articolo 17. 7. Il numero dei consorziati e' illimitato. Art. 3 (Oggetto del Consorzio) 1. Il Consorzio non ha fini di lucro ed e' costituito per il raggiungimento degli obiettivi di riciclaggio e di recupero dei rifiuti di imballaggi in alluminio immessi sul mercato nazionale. In particolare, il Consorzio nazionalizza, organizza, garantisce e promuove: a) la ripresa degli imballaggi usati; b) la raccolta dei rifiuti di imballaggio in alluminio secondari e terziari su superfici private o ad esse equiparate; c) il ritiro dei rifiuti di imballaggi in alluminio conferiti al servizio pubblico, su indicazione del Consorzio nazionale imballaggi (CONAI) di cui all'articolo 41 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22; d) il riciclaggio e il recupero dei rifiuti di imballaggio in alluminio. 2. Il Consorzio assicura il ritiro ed il riciclaggio dei rifiuti di imballaggio in alluminio provenienti dalla raccolta differenziata effettuata dal servizio pubblico secondo i criteri e le modalita' precisati dal programmi generale di prevenzione e gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio di cui all'articolo 42 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22. Promuove, inoltre, d'intesa con il CONAI, l'informazione degli utenti di imballaggi in alluminio, ed in particolare dei consumatori, che riguarda, tra l'altro: a) i sistemi di restituzione, di raccolta e di recupero disponibili; b) il ruolo degli utenti di imballaggi ed in particolare dei consumatori nel processo di riutilizzazione, recupero e riciclaggio degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio in alluminio; c) il significato dei marchi apposti sugli imballaggi in alluminio; d) i pertinenti elementi dei piani di gestione per gli imballaggi e dei rifiuti di imballaggi in alluminio. 3. Al fine della migliore razionalizzazione ed organizzazione delle proprie funzioni, nonche' al fine di ottimizzare le forme di raccolta e trasporto dei rifiuti di imballaggi in alluminio conferiti al servizio pubblico in sinergia con le altre frazioni merceologiche e di promuovere il riciclaggio dei rifiuti di imballaggio in alluminio ed il mercato delle materie prime e dei prodotti recuperati dai rifiuti stessi, il Consorzio svolge anche tutte le attivita' complementari, sussidiarie, coordinate e/o comunque connesse. Pone in essere tutti gli atti di attuazione e/o applicazione previsti dal decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e dalle altre norme primarie e secondarie direttamente o indirettamente attinenti. 4. Il Consorzio puo' strutturarsi in articolazioni regionali ed interregionali e puo' svolgere le attivita' di cui al presente articolo anche attraverso soggetti terzi sulla base di apposite convenzioni. Il Consorzio puo' inoltre coordinandosi con il CONAI stipulare, anche ai sensi dell'articolo 25 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22. specifici accordi e contratti di programma con: a) il Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato; b) i comuni, loro aziende municipalizzate, loro concessionari ed enti pubblici o privati; c) consorzi, societa', enti ed istituti di ricerca incaricati dello svolgimento di attivita' a contenuto tecnico, tecnologico o finanziario comprese tra fini istituzionali. 5. Il Consorzio informa la propria azione ai principi e metodi di efficacia, efficienza , economicita' e trasparenza. 6. Il consorzio si puo' avvalere, nello svolgimento delle proprie funzioni, della collaborazione delle associazioni rappresentative del settori di riferimento dei consorziati. 7. Il Consorzio con riferimento agli imballaggi in alluminio mette a punto e trasmette all'Osservatorio nazionale sui rifiuti e al Consorzio Nazionale Imballaggi (CONAI) un proprio programma specifico di prevenzione che costituisce la base per l'elaborazione del programma generale di prevenzione e di gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio. 8. Il Consorzio, entro il 31 marzo di ogni anno, trasmette al Consorzio Nazionale Imballaggi l'elenco dei consorziati e una relazione sulla gestione comprensiva del programma specifico e dei risultati conseguiti nel recupero e nel riciclo dei rifiuti di imballaggio in alluminio. Nella relazione possono essere evidenziati i problemi inerenti il raggiungimento degli scopi istituzionali o eventuali proposte di adeguamento della normativa. 9. Il Consorzio puo' presentare per i consorziati le comunicazioni previste dall'articolo 37, comma 2, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22. 10. Il Consorzio puo' raccogliere deleghe dei consorziati e rappresentarli ai fini della loro adesione al Consorzio Nazionale Imballaggi nella loro partecipazione e voto nell'assemblea del CONAI. 11. Il Consorzio e' soggetto passivo del diritto di accesso alle informazioni ai sensi del decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 39, di attuazione della direttiva 90/313/CE. 12. Nel perseguimento delle sue attivita' istituzionali il Consorzio si astiene da qualunque atto, attivita' o iniziativa suscettibile di impedire, restringere o falsare la concorrenza in ambito nazionale e comunitario, con particolare riferimento allo svolgimento di attivita' economiche e di operazioni di gestione dei rifiuti di imballaggio in alluminio regolarmente autorizzate ai sensi del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modifiche, integrazioni e norme attuative. Art. 4 (Quote di partecipazione) 1. Le quote di partecipazione sono determinate dall'Assemblea. Nell'ambito di ciascuna categoria di cui all'articolo 2, comma 3 le quote di partecipazione sono assegnate ai singoli consorziati in base al rapporto tra la quantita' di materiale di imballaggio in alluminio o di imballaggi in alluminio e relativi semilavorati che, sulla base delle fatture emesse, risulta immessa sul mercato da ciascun consorziato nell'anno solare precedente a quello nel quale e' presentata domanda di ammissione, e quella complessiva di tutti i consorziati appartenenti alla medesima categoria. 2. La determinazione della quota di partecipazione da assegnare in caso di adesione di un nuovo socio avviene mediante una corrispondente proporzionale riduzione delle quote di partecipazione degli altri consorziati, nell'ambito della medesima categoria, sulla base di apposita deliberazione della prima Assemblea utile. 3. Non si procede alla liquidazione della quota e nulla e' dovuto, a qualsiasi titolo, al consorziato receduto o escluso. 4. La quota di partecipazione al Consorzio e' intrasferibile sia per atto tra vivi che mortis causa, se non in caso di trasferimento dell'azienda a qualsiasi titolo intervenuto. Art. 5 (Mezzi finanziari) 1. I mezzi finanziari per lo svolgimento delle attivita' del Consorzio sono assicurati mediante: a) le somme versate al Consorzio ai sensi dell'articolo 14, comma 1, lettera g), dello Statuto del Consorzio Nazionale Imballaggi (CONAI) da destinarsi ai fini di cui agli articoli 3, comma 2, lettera h, e 14, comma 1, del predetto Statuto del CONAI; b) i proventi dell'attivita' svolte in attuazione delle disposizioni di legge e statutarie; c) i contributi dei consorziati di cui all'art. 8, comma 1, lettera 1); d) i proventi della gestione patrimoniale e) l'eventuale utilizzazione dei fondi di riserva f) l'eventuale utilizzazione del fondo consortile, previa espressa e motivata deliberazione del Consiglio di Amministrazione. g) dalle somme, diverse da quelle di cui all'articolo 14 dello statuto del CONAI, versate al Consorzio dal CONAI per le finalita' di cui all'art. 23, comma 2, lettera o) del predetto statuto del CONAI. Art. 6 (Obblighi e diritti dei consorziati) 1. Le deliberazioni degli organi consortili, assunte in funzione della realizzazione degli scopi ed in conformita' alle norme del presente statuto, sono vincolanti per tutti i soggetti partecipanti al Consorzio. 2. I Consorziati hanno il diritto di partecipare, nelle forme previste dal presente statuto, alla definizione delle decisioni del Consorzio in vista del conseguimento degli scopi statutari ed allo svolgimento delle attivita' consortili. I consorziati possono fruire dei servizi e delle prestazioni del Consorzio e delle sue articolazioni ed emanazioni di cui al precedente art. 3, comma 4. 3. Il Consorzio accerta il corretto adempimento degli obblighi e delle obbligazioni nascenti dalla partecipazione al Consorzio ed intraprende le azioni necessarie per accertare e reprimere eventuali violazioni dei Consorziati relative agli obblighi ad essi derivanti dalla loro partecipazione al Consorzio. 4. In caso di inadempimento degli obblighi consortili il Consiglio di amministrazione puo' comminare una sanzione pecuniaria commisurata alla gravita' dell'infezione. Con apposito regolamento vengono individuate le infrazioni, la misura minima e massima delle sanzioni applicabili e le norme del relativo procedimento 5. I consorziati sono inoltre obbligati a: a) concorrere alla costituzione del fondo consortile; b) versare l'eventuale contributo annuo deliberato dall'Assemblea ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera 1). Tale contributo e' determinato in misura percentuale sulle quantita' di materia prima per forniture destinate alla produzione di contenitori ed imballaggi in alluminio per il mercato interno o di imballaggi destinati al medesimo mercato prodotte o importate, secondo criteri fissato con apposito regolamento; c) trasmettere al Consiglio di amministrazione tutti i dati e le informazioni da questo richiesti e attinenti all'oggetto consortile; d) sottoporsi a tutti i controlli disposti dal Consiglio di amministrazione al fine di accertare l'esatto adempimento degli obblighi consortili, con modalita' che faranno salva la massima riservatezza dei dati dei consorziati; e) osservare lo statuto, il regolamento e le deliberazioni degli organi del Consorzio, che sono vincolanti per tutti i consorziati; f) favorire gli interessi del Consorzio. 6. I consorziati tenuti ad aderire al CONAI ai sensi dell'articolo 41, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, sono obbligati ad indicare al CONAI che il Consorzio e' il soggetto associativo costituito ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del citato decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, al quale partecipano. 7. I consorziati che effettuano operazioni di importazione di materie prime per imballaggi o imballaggi pieni e vuoti e relativi semilavorati sono tenuti a trasmettere annualmente al Consorzio gli elenchi riepilogativi delle operazioni predette. 8. Il Consorzio comunica all'Osservatorio Nazionale sui rifiuti e al CONAI i nominativi dei consorziati che hanno cessato di fare parte del Consorzio stesso. TITOLO II ORGANI Art. 7 (Organi del Consorzio) 1. Sono organi del Consorzio: a) l'Assemblea dei consorziati; b) il Consiglio di Amministrazione; c) il Presidente ed il Vice-Presidente, d) il Collegio dei Revisori contabili. Art. 8 (Composizione e funzione dell'Assemblea) 1. L'Assemblea del consorzio: a) elegge i membri del Consiglio di Amministrazione, del Collegio dei revisori contabili del Collegio dei probiviri; b) approva il bilancio; c) approva i regolamenti consortili; d) approva i programmi di attivita' e di investimento del consorzio; e) determina l'ammontare delle quote di partecipazione al Consorzio a carico dei singoli consorziati; f) approva la ripartizione delle quote di partecipazione tra i consorziati; g) approva la relazione sulla gestione, comprendente il programma specifico di prevenzione e di gestione, nonche' i risultati conseguiti nei recupero e nel riciclo dei rifiuti di imballaggio; h) delibera le proposte di modifica dello Statuto e dell'atto costitutivo; i) delibera circa l'eventuale assegnazione dell'indennita' di carica al Presidente ed ai vice presidenti, dell'emolumento annuale e/o dell'indennita' di seduta ai membri del Consiglio di Amministrazione ed ai revisori contabili; j) delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua competenza dal presente statuto ovvero sottoposti al suo esame dal Consiglio di Amministrazione; l) delibera sui contributi di cui all'art. 5, comma 1, lettera c). Art. 9 (Funzionamento dell'Assemblea) 1. L'Assemblea del Consorzio e' convocata dal Consiglio di Amministrazione almeno una volta l'anno per la determinazione delle quote di partecipazione e la ripartizione delle stesse tra i consorziati e per l'approvazione del bilancio consuntivo. 2. La convocazione ha luogo a mezzo di raccomandata o di telefax almeno 15 giorni prima dell'adunanza. La convocazione deve indicare l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione che deve essere fissata ad almeno 24 ore di distanza dalla prima. 3. L'Assemblea e' inoltre convocata dal Consiglio di Amministrazione quando lo ritenga necessario. La convocazione puo' essere richiesta, con l'indicazione degli argomenti da trattare, da un numero di consorziati detentori di almeno un quinto delle quote di partecipazione al consorzio o dal collegio dei revisori contabili. In tali casi il Consiglio di Amministrazione e' tenuto a procedere alla convocazione dell'Assemblea entro 10 giorni, a norma del precedente comma 2. 4. Ogni consorziato puo' partecipare all'Assemblea attraverso un proprio delegato; non sono ammesse piu' di cinque deleghe. 5. L'Assemblea e' validamente costituita, in prima convocazione, quando i rappresentanti delle imprese consorziate presenti costituiscono piu' della meta' delle quote consortili complessive. In seconda convocazione, qualunque sia la percentuale di quote consortile rappresentate dai partecipanti. 6. Ogni consorziato esprime nell'Assemblea un numero di voti pari alle proprie quote di partecipazione al Consorzio. 7. Salvo quanto previsto dal comma 8, l'Assemblea delibera con la maggioranza dei voti dei partecipanti. 8. E' necessaria la maggioranza dei due terzi dei voti dei partecipanti per l'approvazione dei regolamenti consortili e delle relative modifiche nonche' per l'approvazione delle eventuali proposte di modifica dello statuto e dell'atto costitutivo. Tali deliberazioni sono sottoposte all'approvazione del Ministro dell'ambiente e del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. 9. Le Assemblee sono presiedute dal Presidente del Consorzio o, in caso di sua assenza o impedimento, da uno dei vice presidenti o dal consigliere piu' anziano. 10. Per quanto non espressamente disciplinato si applicano alle Assemblee, compatibilmente con la natura del Consorzio e con questo statuto, le disposizioni di cui agli articoli 2363 e seguenti del codice civile. Art. 10 (Composizione e funzioni del Consiglio d'amministrazione) 1. Il Consiglio di amministrazione e' composto da un numero di membri compreso fra sette e diciannove, i membri sono eletti dall'Assemblea in rappresentanza dei consorziati, che ne determina il numero. 2. Ciascuna categoria di consorziati ha diritto ad esprimere almeno un consigliere di amministrazione. Le modalita' relative verranno de- terminate in sede regolamentare. 3. Alle riunioni del Consiglio di amministrazioni, partecipa, senza diritto di voto, il direttore generale del consorzio. Alle riunioni del consiglio di amministrazione partecipa altresi' il collegio dei revisori contabili. 4. Consiglio di amministrazione e' investito dei piu' ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria del Consorzio ed ha facolta' di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi consortili. A titolo esemplificativo e non esaustivo il Consiglio di amministrazione: a) elegge tra i propri membri, il Presidente, il Vice Presidente; b) determina le funzioni del Vice-Presidente; c) convoca l'assemblea; d) conserva il libro dei consorziati e provvede al suo costante aggiornamento; e) definisce, in conformita' alle disposizioni di legge del presente statuto, l'ammontare e la ripartizione delle quote da sottoporre all'Assemblea per l'approvazione; f) redige il bilancio preventivo triennale, il bilancio preventivo annuale e il bilancio consuntivo annuale, nonche' la relazione afferente quest'ultimo g) determina l'entita' dei contributi annuali a carico dei consorziati e stabilisce le modalita' del relativo versamento; h) predispone la relazione sulla gestione, comprendente il programma specifico di prevenzione e di gestione, nonche' i risultati conseguiti nei riciclaggio e nel recupero dei rifiuti di imballaggi in acciaio; i) designa i candidati del settore alluminio a comporre il consiglio di amministrazione del CONAI; j) adotta gli schemi di regolamenti consortili iniziali e le loro successive modificazioni da sottoporre all'assemblea per l'approvazione; k) adotta il programma pluriennale ed annuale di attivita' del consorzio; l) delibera sulle proposte di eventuale articolazione regionale ed interregionale del Consorzio e sulle proposte di accordi e di convenzioni di cui all'art. 3, comma 4; m) delibera la stipulazione di tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti l'attivita' consortile e di quelli relativi al rapporto con il personale dipendente ed ai rapporti di prestazione d'opera professionale; n) delibera su tutte le materie di cui al precedente articolo 3; o) nominaa il direttore generale del Consorzio, se necessario; p) determina l'organico del personale del Consorzio; q) nomina, se del caso, il Comitato esecutivo r) delibera sulle richieste di adesione al Consorzio verificando la sussistenza dei requisiti di ammissione e curando il percepimento delle quote e dei contributi dovuti all'atto dell'ammissione. La delibera che respinge la domandda di ammissione deve essere motivata e comunicata all'Osservatorio nazionale sui rifiuti ed al CONAI; delibera altresi' sull'esclusione dei consorziati; s) vigila sull'esatto adempimento degli obblighi dei consorziati nei confronti del consorzio e determina l'entita' delle sanzioni di cui all'articolo 6, comma 4; t) autorizza il Presidente o il vice presidente a conferire procure per singoli atti o categorie di atti; u) delibera in merito a tutte le funzioni nell'ambito del programma specifico di prevenzione e dei programmi di attivita' e di investimento che elabora e sottopone all'Assemblea per l'approvazione; v) trasmette all'Osservatorio nazionale sui rifiuti ed al CONAI i programmi di attivita' e i bilanci preventivo e consuntivo; x) delibera ogni altro atto o iniziativa opportuna per assicurare il necessario coordinamento con l'amministrazione pubblica, l'Osservatorio nazionale sui rifiuti, il CONAI, gli altri consorzi e soggetti associativi costituiti ai sensi degli articoli 38 e 40 del decreto legislativo 22/97; y) determina l'organico del personale del consorzio e le modalita' della gestione amministrativa interna con particolare riguarda all'assunzione e al licenziamento del personale dirigente; z) compie tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione, fatta eccezione soltanto per quelli che, per disposizione di legge o del presente statuto, siano riservati ad altri organi del consorzio. 2. Il consiglio di amministrazione puo': a) avvalersi del supporto consultivo delle associazioni rappresentative dei settori di riferimento dei consorziati b) delegare alle medesime associazioni di cui alla lettera a) lo svolgimento di determinate funzioni. Art. 11 (Funzionamento del Consiglio d'amministrazione) 1. Il consiglio di amministrazione dura in carica tre anni ed i suoi membri sono rieleggibili per non piu' di due volte. 2. In caso di cessazione dalla carica per qualsiasi causa di un membro del Consiglio di Amministrazione, la sostituzione ha luogo esclusivamente tramite elezione di altro consigliere in rappresentanza della categoria di appartenenza del predecessore; a tale fine viene convocata un'assemblea dei consorziati entro trenta giorni del momento in cui il Consiglio di amministrazione sia venuto a conoscenza della cessazione. Il consigliere nominato in sostituzione resta in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio di Amministrazione del quale e' entrato a far parte. 3. Qualora, per qualunque ragione, vengano a cessare dalla carica la meta' dei consiglieri, quelli rimasti in carica convocano d'urgenza l'assemblea perche' provveda alla sostituzione dei mancanti. Se vengono a cessare tutti i consiglieri l'assemblea per la ricostituzione dell'organo e' immediatamente convocata anche da un solo consorziato. 4. Il diritto di revoca dei Consiglieri spetta all'assemblea; tale diritto puo' essere esercitato solo per giustificato motivo. 5. Il Consiglio di Amministrazione e' convocato mediante invito scritto dal Presidente ed, in caso di assenza o impedimento, da uno dei vice-presidenti, tutte le volte in cui vi sia materia per deliberare; oppure quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri. In tale ultimo caso il Consiglio viene convocato entro venti giorni dal ricevimento della richiesta. 6. La convocazione e' fatta per iscritto (raccomandato, telefax od altro), deve contenere l'elenco delle materie da trattare e deve pervenire ai consiglieri almeno sette giorni prima dell'adunanza; nei casi urgenti, deve avvenire con mezzi idonei in modo che i consiglieri ne siano informati almeno due giorni prima. 7. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono valide quando vi sia la presenza di almeno la meta' piu' uno dei componenti. 8. Per la validita' delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e' necessario il voto favorevole della meta' dei presenti. In caso di parita' prevale il voto di chi presiede. 9. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente o, in caso di assenza o di impedimento da uno dei vice- presidenti o dal Consigliere all'uopo nominato dallo stesso consiglio. 10. Ai consiglieri spetta il rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno. 11. Il verbale della riunione del Consiglio e' redatto ai Segretario del Consiglio d'amministrazione nominato dal Presidente, che assiste alle riunioni. Il verbale e' sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. 12. Non e' ammessa la delega, neanche a un altro componente del Consiglio. Art. 12 (Presidente e Vice Presidente) 1. Il Presidente e il Vice Presidenti del Consorzio sono nominati dal Consiglio di amministrazione per il periodo massimo della loro durati e sono rieleggibili per non piu' di una volta consecutivamente. 2. Spetta al Presidente: a) la rappresentanza legale del Consorzio nei confronti dei terzi ed in giudizio; b) la firma sociale; c) la presidenza delle riunioni del Consiglio di amministrazione e dell'assemblea d) la rappresentanza del Consorzio con le Pubbliche amministrazioni 3. In caso di assoluta urgenza e conseguente impossibilita' di convocare utilmente il consiglio di amministrazione il Presidente puo' adottare temporaneamente i provvedimenti piu' opportuni; in tale caso e' tenuto a sottoporli alla ratifica del Consiglio di amministrazione alla prima riunione utile. 4. In caso di assenza dichiarata o impedimento le funzioni del Presidente sono svolte dal vice presidente 5. I compiti e le funzioni del Vice Presidente sono stabiliti dal Consiglio di amministrazione. Art. 13 (Collegio dei revisori contabili) 1. Il Collegio dei Revisori contabili e' composto di tre membri effettivi e due supplenti. 2. I componenti del Collegio sono designati dall'Assemblea, fra gli iscritti nel Registro dei revisori contabili. 3. Il Collegio dei revisori contabili provvede alla nomina del Presidente fra i propri componenti. 4. I Revisori contabili durano in carica tre anni e sono rinnovabili. 5. In caso di cessazione della carica per qualsiasi causa, subentrano i revisori supplenti in ordine di eta'. Il revisore nominato in sostituzione resta in carica fino alla scadenza del mandato del collegio di cui e' entrato a far parte. 6. Il diritto di revoca dei revisori spetta all'Assemblea, e puo' essere esercitato solo per giusta causa. 7. Il Collegio dei revisori contabili: a) controlla la gestione del Consorzio; b) vigila sull'osservanza della legge, del presente statuto e dei regolamenti, sulla corrispondenza del bilancio consuntivo al bilancio preventivo, nonche' alle scritture contabili ed ai libri consortili; c) accerta la regolare tenuta della contabilita'; d) redige annualmente la relazione di competenza e commento del bilancio consuntivo. 8. I revisori partecipano alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e possono intervenire a quelle dell'Assemblea; possono, inoltre, chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni consortili o su determinati affari e possono procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione di controllo. 9. All'attivita' del Collegio dei revisori contabili si applicano, in quanto compatibili con la natura del consorzio e con il presente statuto, le disposizioni di cui agli articoli 2397 e seguenti del codice civile. Art. 14 (Direttore Generale) 1. L'incarico di Direttore generale e' conferito dal Consiglio di Amministrazione a persona che abbia maturato significative esperienze di tipo dirigenziale. 2. Il rapporto di lavoro del Direttore Generale e' regolato da contratto di diritto privato. 3. Il Direttore generale coadiuva il Presidente nell'esecuzione delle deliberazioni degli Organi consortili, dirige il Consorzio, assume nel rispetto dell'organico stabilito dal Consiglio di amministrazione il personale dipendente, salvo i dirigenti, avendo la responsabilita' dei relativi rapporti di lavoro e in genere dell'organizzazione del Consorzio secondo le modalita' eventualmente indicate dal Consiglio di amministrazione, ha la gestione dei rapporti con le banche e gli enti previdenziali. 4. Il Direttore generale partecipa alle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio d'amministrazione, senza diritto di voto. Art. 15 (Comitato esecutivo) 1. Il Consiglio di Amministrazione puo' nominare, nel proprio seno, un Comitato Esecutivo composto da un numero di membri non inferiore a 3 e non superiore a 5. 2. Il Comitato esecutivo delibera sulle materie stabilite dal Consiglio di Amministrazione ed esercita le funzioni delegate da quest'ultimo. 3. Per la validita' delle deliberazioni del Comitato esecutivo e' necessario il voto favorevole della maggioranza dei suoi componenti. TITOLO III DISPOSIZIONI GENERALI, FINANZIARIE, TRANSITORIE E FINALI Art. 16 (Esercizio sociale e bilancio) 1. L'esercizio finanziario del Consorzio ha inizio il 1o gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. 2. Il bilancio di previsione di ciascun esercizio deve essere predisposto entro il 30 settembre dell'anno precedente cui si riferisce. 3. Il bilancio di previsione e' accompagnato da: a) una relazione illustrata sui programmi di attivita' da realizzare nell'esercizio; b) una relazione sulle differenze di previsione in rapporto all'esercizio precedente. 4. Contestualmente al bilancio annuale di previsione, il Consiglio di Amministrazione delibera il bilancio triennale, idoneo a costituire il quadro delle risorse finanziarie impiegabili nel triennio. 5. I documenti di cui ai precedenti commi 2, 3 e 4 devono restare depositati presso la sede del Consorzio in modo da consentite a ciascun Consorziato di prenderne visione. 6. Il bilancio consuntivo di ciascun esercizio deve essere sottoposto all'Assemblea per l'approvazione entro il 30 aprile dell'anno successivo. Il bilancio consuntivo e' costituito dalla relazione sulla gestione, lo stato patrimoniale e il conto economico e dalla nota integrativa. 7. I progetti di bilancio devono essere comunicati i revisori almeno un mese prima della riunione dell'Assemblea convocata per la loro approvazione. 8. Le norme specifiche di amministrazione finanziaria e contabilita' sono definite con apposito regolamento adottate dal Consiglio di Amministrazione. 9. Il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo sono trasmessi all'Osservatorio Nazionale sui rifiuti. Art. 17 (Regolamenti consortili) 1. Per l'applicazione del presente statuto ed ai fini dell'organizzazione del consorzio e dello svolgimento delle sue attivita' il Consiglio di amministrazione propone all'assemblea appositi regolamenti. 2. I regolamenti consortili e le relative modifiche devono essere sottoposti all'approvazione del Ministero dell'ambiente e dal Ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato che possono richiedere eventuali modifiche ed integrazioni entro 30 giorni dal ricevimento degli stessi. Art. 18 (Fondo consortile - Fondo di riserve) 1. Ciascuno dei consorziati e' tenuto a concorrere alla costituzione del fondo consortile versando una somma proporzionale al numero di quote di cui e' titolare. L'entita' della somma da conferire per ogni quota del Consorzio e' determinata dall'Assemblea. 2. Le quote di partecipazione sono determinate dall'Assemblea. 3. Il fondo consortile puo' essere impiegato nella gestione del Consorzio, con motivata deliberazione del Consiglio di Amministrazione approvata dall'Assemblea, ove siano insufficienti le altre fonti di provviste finanziarie ma deve essere reintegrato nel corso dell'esercizio successivo. 4. Gli eventuali conguagli relativi agli importi dovuti dai singoli consorziati per la formazione ed il mantenimento del fondo consortile sono determinati dall'assemblea su proposta del Consiglio di amministrazione. 5. L'assemblea puo' costituire fondi di riserva con gli eventuali avanzi di gestione. Art. 19 (Rapporti con il Consorzio Nazionale degli Imballaggi) 1. Il Consorzio svolge le proprie attivita' in stretto collegamento ed in costante collaborazione con il CONAI. 2. Entro il 31 marzo di ciascun anno il Consorzio trasmette al CONAI e all'Osservatorio Nazionale sui rifiuti una relazione sulla gestione, comprendente: a) il programma specifico di prevenzione e gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio; b) i risultati conseguiti nel recupero e nel riciclo dei rifiuti di imballaggio. 3. Nella relazione di cui al comma precedente possono essere evidenziati i problemi inerenti il raggiungimento degli scopi istituzionali e le eventuali proposte di adeguamento delta normativa. 4. Entro il 31 marzo di ciascun anno, il Consorzio comunica al CONAI e all'Osservatorio Nazionale sui rifiuti l'elenco dei propri partecipanti; inoltre il Consorzio comunica senza indugio al CONAI e all'Osservatorio Nazionale sui rifiuti i nominativi degli operatori economici che hanno cessato di far parte del Consorzio e di quelli noti e non iscritti. Art. 20 (Rapporti con altri Consorzi, con organi preesistenti, con gli utilizzatori e loro organizzazioni) 1. Il Consorzio svolge le proprie attivita' in stretto collegamento ed in costante collaborazione con gli altri soggetti associativi e con i consorzi di cui agli articoli 38 e 40 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22; in particolare, il Consorzio si impegna ad elaborare, nelle forme piu' opportune, forme di concertazione permanente per tutto cio' che attiene alle materie di interesse dei produttori. 2. Il Consorzio collabora altresi' con gli utilizzatoti e/o loro organizzazioni di categoria, per le materie di comune interesse. Art. 21 (Ingresso esclusione e recesso dei Consorziati) 1. I soggetti giuridici appartenenti alle categorie indicate all'art. 2 del presente statuto, possono chiedere di aderire al Consorzio inviando la richiesta di adesione al Consiglio di Amministrazione, nella quale devono dichiarate di possedere i requisiti di cui al precedente art. 2, di essere a conoscenza delle disposizioni del presente statuto, degli eventuali regolamenti e di tutte le altre disposizioni regolamentari vincolanti per i consorziati. 2. Il Consiglio di Amministrazione, previa indicazione dei dati che l'aspirante deve fornire contestualmente o successivamente alla presentazione della richiesta, delibera sulla richiesta. La richiesta di adesione puo' essere respinta solo in presenza di giustificate e comprovate ragioni ed il relativo provvedimento deve essere comunicato all'Osservatorio nazionale sui rifiuti. 3. I consorziati possono recedere dal Consorzio. La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata al Consorzio e ha effetto decorsi trenta giorni dal ricevimento della stessa, con contestuale obbligo di versamento da parte del recedente di tutti i contributi dovuti fino alla fine dell'esercizio in corso, salvo quanto previsto dall'articolo 4, comma 3. 4. I consorziati nei cui confronti sia in corso una procedura di fallimento, di concordato preventivo, di amministrazione controllato, di liquidazione coatta amministrativa o di liquidazione volontaria possono chiedere di essere sospesi dall'adempimento delle obbligazioni consortili. Su tale richiesta delibera il Consiglio di Amministrazione, il quale puo' respingerla solo in presenza di gravi motivi. 5. Il Consiglio d'amministrazione delibera l'esclusione dal Consorzio qualora il consorziato abbia perduto i requisiti per l'ammissione al Consorzio e in ogni altro caso in cui non possa piu' partecipare alla realizzazione dell'oggetto consortile. 6. Il Consorzio comunica all'Osservatorio Nazionale sui rifiuti e al CONAI i nominativi dei consorziati che hanno cessato di fare parte del Consorzio stesso. Art. 22 (Rapporti con l'Osservatorio Nazionale sui rifiuti ed obblighi di partecipazione al Consorzio) 1. Il Consorzio svolge le proprie attivita' in stretto collegamento ed in costante collaborazione con l'Osservatorio Nazionale sui rifiuti di cui all'art. 26 del decreto legislativo; in particolare, il Consorzio comunica all'Osservatorio ed al CONAI i nominativi dei soggetti appartenenti alle categorie indicate all'art. 2, commi 1 e 2, del presente statuto, che non hanno aderito al Consorzio. Tale comunicazione si intende finalizzata allo scopo di consentire all'Osservatorio ed al CONAI di verificare l'adempimento degli obblighi di cui all'art. 38 del decreto, legislativo 5 febbraio 1997, n. 22. 2. Nell'ipotesi in cui risulti che tali soggetti non abbiano adempimento agli obblighi di cui all'art. 38 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, il Consiglio di Amministrazione intima agli stessi di aderire al Consiglio e, in caso di mancata adesione, il Consorzio provvede ai sensi di legge. Art. 23 (Clausola arbitrale) 1. Ogni controversia che dovesse insorgere tra il Consorzio e ciascun consorziato, ovvero fra i consorziati medesimi, in relazione all'interpretazione e/o all'applicazione del presente statuto, e piu' in generale all'esercizio dell'attivita' consortile, viene decisa, in via definitiva, da un collegio arbitrale composto da tre arbitri. 2. La parte che intende procedere al giudizio e' tenuta a darne comunicazione, a mezzo di raccomandata a.r. o telefax, alla parte contro la quale intende procedere, indicando: a) l'oggetto della controversia; b) l'arbitro designato. 3. L'altra parte, entro il termine di trenta giorni da detta comunicazione ha l'onere di comunicare, a mezzo di raccomandata a.r. o telefax, il nome dell'arbitro da essa designato. In difetto di nomina si applica l'art. 810, comma 2, c.p.c.: in tal caso le spese per la nomina di tale arbitro sono a carico della parte che non ha effettuato la nomina. 4. I due arbitri cosi' nominati, entro e non oltre trenta giorni dalla nomina del secondo, provvedono alla nomina del terzo arbitro che avra' funzioni di Presidente del Collegio. In mancanza di accordo provvede il Presidente del Tribunale di Milano su ricorso della parte piu' diligente. 5. Nell'ipotesi in cui la controversia riguardi tre o piu' parti, la nomina di tutti e tre gli arbitri viene effettuata dal collegio dei revisori, che provvede altresi' a precisare quale tra gli arbitri svolge le funzioni di Presidente. 6. L'arbitrato ha sede in Milano. 7. L'arbitrato viene svolto dedotta ogni formalita' procedurale non essenziale; gli arbitri giudicano in via rituale secondo diritto. 8. Gli arbitri rendono la loro decisione entro novanta giorni dalla costituzione del collegio arbitrale. Il termine si interrompe per il periodo necessario all'eventuale sostituzione di uno o piu' arbitri. 9. Per quanto non espressamente previsto, si applicano le norme agli artt. 806 e seguenti c.p.c. Art. 24 (Scioglimento e liquidazione) 1. Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento del Consorzio, l'Assemblea stabilisce le modalita' della liquidazione e nomina uno o piu' liquidatori determinandone i poteri. 2. Il bilancio finale di liquidazione approvato con voto unanime dell'Assemblea, costituita con la presenza di tutti di consorziati, non e' soggetto a reclamo e si intende approvato ai fini dell'art. 2454 del cod. civ. anche se non sia compiuto il termine ivi previsto. Art. 24 bis (Vigilanza) 1. Il Ministro dell'ambiente e il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato ove constatino gravi irregolarita' nella gestione del Consorzio o l'impossibilita' di normale funzionamento degli organi consortili possono disporre lo scioglimento di uno o piu' organi e la nomina di un commissario incaricato di procedere alla loro ricostituzione. In caso di constata impossibilita' di procedere alla ricostituzione il Ministero dell'ambiente e il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato possono disporre la nomina di un commissario incaricato della gestione straordinaria del Consorzio. Art. 25 (Norma finale) 1. Per tutto quanto non espressamente disposto valgono, in quanto applicabili, le norme del Codice Civile e le altre comunque regolanti la materia.