(all. 1 - art. 1)
                                                         ALLEGATO "A"
     CONSORZIO PER LA RACCOLTA, IL RICICLAGGIO E IL RECUPERO DEI
                 RIFIUTI DI IMBALLAGGI IN ALLUMINIO
                              ( CIAL )
                               STATUTO
           TITOLO I - STRUTTURA ED ATTIVITA' DEL CONSORZIO
                               Art. 1
                (Natura, sede e durata del Consorzio)
1. E' costituito il Consorzio relativo agli imballaggi  in  alluminio
di cui all'art. 40 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 (in
appresso  "Decreto  legislativo"). La durata del Consorzio e' fissata
al  31  dicembre  2100,  la  durata  puo'  essere  prorogata  qualora
permangano i presupposti normativi della sua costituzione.
2.  Il  Consorzio  ha personalita' giuridica di diritto privato ed e'
disciplinato, per  tutto  cio'  che  non  e'  regolato  dal  presente
statuto,  dalle norme di cui agli articoli 2602 e seguenti del Codice
Civile.
3.  La  denominazione  del   Consorzio   e'   "Consorzio   Imballaggi
Alluminio", ovvero, in forma abbreviata "CIAL".
4. La sede del Consorzio e' in Bresso, Via Vittorio Veneto n. 106.
5.  Il  Consorzio  puo'  essere  anticipatamente  sciolto  qualora  i
presupposti normativi della sua costituzione vengano meno prima dello
scadere del termine di durata indica  al comma 1, previo  parere  del
Ministero dell'ambiente e del Ministero dell'industria, del commercio
e dell'artigianato.
                               Art. 2
                            (Consorziati)
1.   Devono  partecipare  al  Consorzio  le  imprese  produttrici  di
imballaggi  in  alluminio  che  ne   abbiano   l'obbligo   ai   sensi
dell'articolo  38,  commi  3  e  8 del decreto legislativo 5 febbraio
1997, n. 22.
2. Hanno diritto di partecipare al  Consorzio  gli  utilizzatori  che
producono imballaggi in alluminio e provvedono al loro riempimento, e
gli utilizzatori che importano imballaggi in alluminio pieni.
3.  Ai  fini  del  pi esente statuto le imprese di cui ai commi 1 e 2
sono distinte nelle seguenti categorie:
a) produttori e importatori di alluminio destinato alla fabbricazione
di imballaggi;
b) fabbricanti, trasformatori ed importatori di imballaggi  vuoti  in
alluminio;
c)  utilizzatori  che  provvedono  direttamente  alla  produzione  di
imballaggi in alluminio ed al loro  riempimento  e  utilizzatori  che
importano imballaggi pieni in alluminio.
4.  Le  categorie di consorziati indicate al comma 3, lettere a) e b)
partecipano al Consorzio  in  misura  paritaria.  Alla  categoria  di
consorziati  di cui alla lettera c) del medesimo comma 3 e' riservata
una quota di partecipazione del 15%.
5. Le imprese  produttrici  di  imballaggi  costituiti  da  materiali
compositi  partecipano  al Consorzio ai sensi dei commi 1 e 2 qualora
il materiale  prevalente  nella  tipologia  di  imballaggio  da  essi
prodotta  sia  costituito dall'alluminio, secondo criteri e modalita'
determinate  con  apposito  regolamento.   Possono   partecipare   al
Consorzio  anche  i  produttori  di  materiali  compositi  nei  quali
l'alluminio non costituisca materiale prevalente.
6.  Le  imprese  che  esercitano  le  attivita'  proprie alle diverse
categorie di consorziati indicate nel comma 3 sono  inquadrate  nella
categoria prevalente secondo i criteri e le modalita' determinati con
apposito regolamento adottato a norma dell'articolo 17.
7. Il numero dei consorziati e' illimitato.
                               Art. 3
                       (Oggetto del Consorzio)
1.  Il  Consorzio  non  ha  fini  di  lucro  ed  e' costituito per il
raggiungimento degli obiettivi  di  riciclaggio  e  di  recupero  dei
rifiuti  di imballaggi in alluminio immessi sul mercato nazionale. In
particolare,  il  Consorzio  nazionalizza,  organizza,  garantisce  e
promuove:
a) la ripresa degli imballaggi usati;
b)  la  raccolta  dei rifiuti di imballaggio in alluminio secondari e
terziari su superfici private o ad esse equiparate;
c) il ritiro dei rifiuti di  imballaggi  in  alluminio  conferiti  al
servizio  pubblico, su indicazione del Consorzio nazionale imballaggi
(CONAI) di cui all'articolo 41 del  decreto  legislativo  5  febbraio
1997, n. 22;
d)  il  riciclaggio  e  il  recupero  dei  rifiuti  di imballaggio in
alluminio.
2. Il Consorzio assicura il ritiro ed il riciclaggio dei  rifiuti  di
imballaggio  in  alluminio  provenienti  dalla raccolta differenziata
effettuata dal servizio pubblico secondo i  criteri  e  le  modalita'
precisati  dal  programmi  generale  di  prevenzione e gestione degli
imballaggi e dei rifiuti di imballaggio di cui  all'articolo  42  del
decreto  legislativo  5  febbraio  1997,  n.  22.  Promuove, inoltre,
d'intesa con il CONAI, l'informazione degli utenti di  imballaggi  in
alluminio,  ed  in  particolare  dei  consumatori,  che riguarda, tra
l'altro:
a) i sistemi di restituzione, di raccolta e di recupero disponibili;
b) il  ruolo  degli  utenti  di  imballaggi  ed  in  particolare  dei
consumatori  nel  processo di riutilizzazione, recupero e riciclaggio
degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio in alluminio;
c) il significato dei marchi apposti sugli imballaggi in alluminio;
d) i pertinenti elementi dei piani di gestione per gli  imballaggi  e
dei rifiuti di imballaggi in alluminio.
3.  Al  fine della migliore razionalizzazione ed organizzazione delle
proprie funzioni, nonche' al fine di ottimizzare le forme di raccolta
e trasporto dei rifiuti  di  imballaggi  in  alluminio  conferiti  al
servizio  pubblico  in sinergia con le altre frazioni merceologiche e
di promuovere il riciclaggio dei rifiuti di imballaggio in  alluminio
ed  il  mercato  delle  materie  prime  e dei prodotti recuperati dai
rifiuti  stessi,  il  Consorzio  svolge  anche  tutte  le   attivita'
complementari, sussidiarie, coordinate e/o comunque connesse. Pone in
essere  tutti  gli  atti  di attuazione e/o applicazione previsti dal
decreto legislativo 5 febbraio 1997, n.   22,  e  dalle  altre  norme
primarie e secondarie direttamente o indirettamente attinenti.
4.  Il  Consorzio  puo'  strutturarsi  in  articolazioni regionali ed
interregionali e puo'  svolgere  le  attivita'  di  cui  al  presente
articolo  anche  attraverso  soggetti  terzi  sulla  base di apposite
convenzioni. Il Consorzio puo' inoltre  coordinandosi  con  il  CONAI
stipulare,  anche ai sensi dell'articolo 25 del decreto legislativo 5
febbraio 1997, n. 22. specifici accordi e contratti di programma con:
a)   il   Ministro   dell'ambiente   di   concerto  con  il  Ministro
dell'industria del commercio e dell'artigianato;
b) i comuni, loro aziende municipalizzate, loro concessionari ed enti
pubblici o privati;
c) consorzi, societa', enti ed istituti di ricerca  incaricati  dello
svolgimento   di   attivita'   a  contenuto  tecnico,  tecnologico  o
finanziario comprese tra fini istituzionali.
5. Il Consorzio informa la propria azione ai  principi  e  metodi  di
efficacia, efficienza , economicita' e trasparenza.
6.  Il  consorzio  si  puo' avvalere, nello svolgimento delle proprie
funzioni, della collaborazione delle associazioni rappresentative del
settori di riferimento dei consorziati.
7. Il Consorzio con riferimento agli imballaggi in alluminio mette  a
punto  e  trasmette  all'Osservatorio  nazionale  sui  rifiuti  e  al
Consorzio Nazionale Imballaggi (CONAI) un proprio programma specifico
di  prevenzione  che  costituisce  la  base  per  l'elaborazione  del
programma  generale  di  prevenzione e di gestione degli imballaggi e
dei rifiuti di imballaggio.
8. Il Consorzio, entro  il  31  marzo  di  ogni  anno,  trasmette  al
Consorzio   Nazionale  Imballaggi  l'elenco  dei  consorziati  e  una
relazione sulla gestione comprensiva del programma  specifico  e  dei
risultati  conseguiti  nel  recupero  e  nel  riciclo  dei rifiuti di
imballaggio in alluminio. Nella relazione possono essere  evidenziati
i  problemi  inerenti  il  raggiungimento degli scopi istituzionali o
eventuali proposte di adeguamento della normativa.
9. Il Consorzio puo' presentare per i  consorziati  le  comunicazioni
previste  dall'articolo  37,  comma  2,  del  decreto  legislativo  5
febbraio 1997, n. 22.
10.  Il  Consorzio  puo'  raccogliere  deleghe  dei   consorziati   e
rappresentarli  ai  fini  della  loro adesione al Consorzio Nazionale
Imballaggi nella loro partecipazione e voto nell'assemblea del CONAI.
11. Il Consorzio e' soggetto passivo  del  diritto  di  accesso  alle
informazioni  ai  sensi  del decreto legislativo 24 febbraio 1997, n.
39, di attuazione della direttiva 90/313/CE.
12. Nel perseguimento delle sue attivita' istituzionali il  Consorzio
si  astiene da qualunque atto, attivita' o iniziativa suscettibile di
impedire, restringere o falsare la concorrenza in ambito nazionale  e
comunitario,   con   particolare   riferimento  allo  svolgimento  di
attivita' economiche e di  operazioni  di  gestione  dei  rifiuti  di
imballaggio  in  alluminio  regolarmente  autorizzate  ai  sensi  del
decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e  successive  modifiche,
integrazioni e norme attuative.
                               Art. 4
                      (Quote di partecipazione)
1.  Le  quote  di  partecipazione  sono  determinate  dall'Assemblea.
Nell'ambito di ciascuna categoria di cui all'articolo 2, comma  3  le
quote di partecipazione sono assegnate ai singoli consorziati in base
al rapporto tra la quantita' di materiale di imballaggio in alluminio
o  di imballaggi in alluminio e relativi semilavorati che, sulla base
delle  fatture  emesse,  risulta  immessa  sul  mercato  da   ciascun
consorziato  nell'anno  solare  precedente  a  quello  nel  quale  e'
presentata domanda di ammissione, e quella  complessiva  di  tutti  i
consorziati appartenenti alla medesima categoria.
2.  La  determinazione  della quota di partecipazione da assegnare in
caso  di  adesione  di  un   nuovo   socio   avviene   mediante   una
corrispondente  proporzionale riduzione delle quote di partecipazione
degli altri consorziati, nell'ambito della medesima categoria,  sulla
base di apposita deliberazione della prima Assemblea utile.
3.  Non si procede alla liquidazione della quota e nulla e' dovuto, a
qualsiasi titolo, al consorziato receduto o escluso.
4. La quota di partecipazione al Consorzio e' intrasferibile sia  per
atto  tra  vivi  che  mortis  causa,  se non in caso di trasferimento
dell'azienda a qualsiasi titolo intervenuto.
                               Art. 5
                         (Mezzi finanziari)
1.  I  mezzi  finanziari  per  lo  svolgimento  delle  attivita'  del
Consorzio sono assicurati mediante:
a)  le somme versate al Consorzio ai sensi dell'articolo 14, comma 1,
lettera g), dello Statuto del Consorzio Nazionale Imballaggi  (CONAI)
da  destinarsi  ai fini di cui agli articoli 3, comma 2, lettera h, e
14, comma 1, del predetto Statuto del CONAI;
b) i proventi dell'attivita' svolte in attuazione delle  disposizioni
di legge e statutarie;
c)  i  contributi dei consorziati di cui all'art. 8, comma 1, lettera
1);
d) i proventi della gestione patrimoniale
e) l'eventuale utilizzazione dei fondi di riserva
f) l'eventuale utilizzazione del fondo consortile, previa espressa  e
motivata deliberazione del Consiglio di Amministrazione.
g)  dalle  somme,  diverse  da  quelle  di  cui all'articolo 14 dello
statuto del CONAI, versate al Consorzio dal CONAI per le finalita' di
cui all'art. 23, comma 2, lettera o) del predetto statuto del CONAI.
                               Art. 6
                (Obblighi e diritti dei consorziati)
1. Le deliberazioni degli  organi  consortili,  assunte  in  funzione
della  realizzazione  degli  scopi  ed  in conformita' alle norme del
presente statuto, sono vincolanti per tutti i  soggetti  partecipanti
al Consorzio.
2.  I  Consorziati  hanno  il  diritto  di  partecipare,  nelle forme
previste dal presente statuto, alla definizione delle  decisioni  del
Consorzio  in  vista  del conseguimento degli scopi statutari ed allo
svolgimento delle attivita' consortili. I consorziati possono  fruire
dei   servizi   e   delle  prestazioni  del  Consorzio  e  delle  sue
articolazioni ed emanazioni di cui al precedente art. 3, comma 4.
3. Il Consorzio accerta il  corretto  adempimento  degli  obblighi  e
delle  obbligazioni  nascenti  dalla  partecipazione  al Consorzio ed
intraprende le azioni necessarie per accertare e reprimere  eventuali
violazioni  dei  Consorziati relative agli obblighi ad essi derivanti
dalla loro partecipazione al Consorzio.
4. In caso di inadempimento degli obblighi consortili il Consiglio di
amministrazione puo' comminare una  sanzione  pecuniaria  commisurata
alla   gravita'  dell'infezione.  Con  apposito  regolamento  vengono
individuate le infrazioni, la misura minima e massima delle  sanzioni
applicabili e le norme del relativo procedimento
5. I consorziati sono inoltre obbligati a:
a) concorrere alla costituzione del fondo consortile;
b)  versare l'eventuale contributo annuo deliberato dall'Assemblea ai
sensi dell'articolo 8,  comma  1,  lettera  1).  Tale  contributo  e'
determinato  in  misura  percentuale sulle quantita' di materia prima
per forniture destinate alla produzione di contenitori ed  imballaggi
in  alluminio  per  il  mercato  interno o di imballaggi destinati al
medesimo mercato prodotte o importate, secondo  criteri  fissato  con
apposito regolamento;
c)  trasmettere  al  Consiglio  di  amministrazione tutti i dati e le
informazioni da questo richiesti e attinenti all'oggetto consortile;
d)  sottoporsi  a  tutti  i  controlli  disposti  dal  Consiglio   di
amministrazione  al  fine  di  accertare  l'esatto  adempimento degli
obblighi consortili, con  modalita'  che  faranno  salva  la  massima
riservatezza dei dati dei consorziati;
e)  osservare  lo  statuto,  il  regolamento e le deliberazioni degli
organi del Consorzio, che sono vincolanti per tutti i consorziati;
f) favorire gli interessi del Consorzio.
6. I consorziati tenuti ad aderire al CONAI  ai  sensi  dell'articolo
41, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, sono obbligati ad
indicare  al  CONAI  che  il  Consorzio  e'  il  soggetto associativo
costituito ai sensi dell'articolo 38, comma  3,  del  citato  decreto
legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, al quale partecipano.
7. I consorziati che effettuano operazioni di importazione di materie
prime   per   imballaggi  o  imballaggi  pieni  e  vuoti  e  relativi
semilavorati sono tenuti a trasmettere annualmente al  Consorzio  gli
elenchi riepilogativi delle operazioni predette.
8.  Il Consorzio comunica all'Osservatorio Nazionale sui rifiuti e al
CONAI i nominativi dei consorziati che hanno cessato  di  fare  parte
del Consorzio stesso.
                              TITOLO II
                               ORGANI
                               Art. 7
                       (Organi del Consorzio)
1. Sono organi del Consorzio:
a) l'Assemblea dei consorziati;
b) il Consiglio di Amministrazione;
c) il Presidente ed il Vice-Presidente,
d) il Collegio dei Revisori contabili.
                               Art. 8
              (Composizione e funzione dell'Assemblea)
1. L'Assemblea del consorzio:
a) elegge i membri del Consiglio di Amministrazione, del Collegio dei
revisori contabili del Collegio dei probiviri;
b) approva il bilancio;
c) approva i regolamenti consortili;
d) approva i programmi di attivita' e di investimento del consorzio;
e) determina l'ammontare delle quote di partecipazione al Consorzio a
carico dei singoli consorziati;
f)  approva  la  ripartizione  delle  quote  di  partecipazione tra i
consorziati;
g) approva la relazione sulla  gestione,  comprendente  il  programma
specifico   di   prevenzione  e  di  gestione,  nonche'  i  risultati
conseguiti nei recupero e nel riciclo dei rifiuti di imballaggio;
h) delibera  le  proposte  di  modifica  dello  Statuto  e  dell'atto
costitutivo;
i)  delibera circa l'eventuale assegnazione dell'indennita' di carica
al Presidente ed ai  vice  presidenti,  dell'emolumento  annuale  e/o
dell'indennita'  di seduta ai membri del Consiglio di Amministrazione
ed ai revisori contabili;
j) delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua  competenza
dal  presente statuto ovvero sottoposti al suo esame dal Consiglio di
Amministrazione;
l) delibera sui contributi di cui all'art. 5, comma 1, lettera c).
                               Art. 9
                   (Funzionamento dell'Assemblea)
1.  L'Assemblea  del  Consorzio  e'  convocata   dal   Consiglio   di
Amministrazione  almeno  una volta l'anno per la determinazione delle
quote  di  partecipazione  e  la  ripartizione  delle  stesse  tra  i
consorziati e per l'approvazione del bilancio consuntivo.
2.  La  convocazione  ha  luogo  a mezzo di raccomandata o di telefax
almeno 15 giorni prima dell'adunanza. La convocazione  deve  indicare
l'ordine  del  giorno,  il luogo, la data e l'ora della prima e della
seconda convocazione che deve essere fissata  ad  almeno  24  ore  di
distanza dalla prima.
3.  L'Assemblea e' inoltre convocata dal Consiglio di Amministrazione
quando lo ritenga necessario. La convocazione puo' essere  richiesta,
con  l'indicazione  degli  argomenti  da  trattare,  da  un numero di
consorziati  detentori  di  almeno   un   quinto   delle   quote   di
partecipazione al consorzio o dal collegio dei revisori contabili. In
tali  casi il Consiglio di Amministrazione e' tenuto a procedere alla
convocazione dell'Assemblea entro 10 giorni, a norma  del  precedente
comma 2.
4.  Ogni  consorziato  puo'  partecipare  all'Assemblea attraverso un
proprio delegato; non sono ammesse piu' di cinque deleghe.
5. L'Assemblea e'  validamente  costituita,  in  prima  convocazione,
quando   i   rappresentanti   delle   imprese   consorziate  presenti
costituiscono piu' della meta' delle quote consortili complessive. In
seconda  convocazione,  qualunque  sia  la   percentuale   di   quote
consortile rappresentate dai partecipanti.
6.  Ogni  consorziato  esprime  nell'Assemblea un numero di voti pari
alle proprie quote di partecipazione al Consorzio.
7. Salvo quanto previsto dal comma 8,  l'Assemblea  delibera  con  la
maggioranza dei voti dei partecipanti.
8.   E'  necessaria  la  maggioranza  dei  due  terzi  dei  voti  dei
partecipanti per l'approvazione dei regolamenti  consortili  e  delle
relative   modifiche   nonche'  per  l'approvazione  delle  eventuali
proposte di modifica dello  statuto  e  dell'atto  costitutivo.  Tali
deliberazioni   sono   sottoposte   all'approvazione   del   Ministro
dell'ambiente  e  del  Ministro  dell'industria,  del   commercio   e
dell'artigianato.
9.  Le  Assemblee  sono presiedute dal Presidente del Consorzio o, in
caso di sua assenza o impedimento, da uno dei vice presidenti  o  dal
consigliere piu' anziano.
10.  Per  quanto  non  espressamente  disciplinato  si applicano alle
Assemblee, compatibilmente con la natura del Consorzio e  con  questo
statuto,  le  disposizioni  di  cui agli articoli 2363 e seguenti del
codice civile.
                               Art. 10
      (Composizione e funzioni del Consiglio d'amministrazione)
1. Il Consiglio di amministrazione e' composto da un numero di membri
compreso  fra sette e diciannove, i membri sono eletti dall'Assemblea
in rappresentanza dei consorziati, che ne determina il numero.
2. Ciascuna categoria di consorziati ha diritto ad  esprimere  almeno
un consigliere di amministrazione. Le modalita' relative verranno de-
terminate in sede regolamentare.
3.  Alle  riunioni del Consiglio di amministrazioni, partecipa, senza
diritto di voto, il direttore generale del consorzio.  Alle  riunioni
del  consiglio  di amministrazione partecipa altresi' il collegio dei
revisori contabili.
4. Consiglio di amministrazione e' investito dei piu' ampi poteri per
la gestione ordinaria e straordinaria del Consorzio ed ha facolta' di
compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione ed  il
raggiungimento degli scopi consortili. A titolo esemplificativo e non
esaustivo il Consiglio di amministrazione:
a) elegge tra i propri membri, il Presidente, il Vice Presidente;
b) determina le funzioni del Vice-Presidente;
c) convoca l'assemblea;
d)  conserva  il  libro  dei  consorziati  e provvede al suo costante
aggiornamento;
e) definisce, in conformita' alle disposizioni di legge del  presente
statuto,  l'ammontare  e  la  ripartizione  delle quote da sottoporre
all'Assemblea per l'approvazione;
f) redige il bilancio preventivo triennale,  il  bilancio  preventivo
annuale  e  il  bilancio  consuntivo  annuale,  nonche'  la relazione
afferente quest'ultimo
g)  determina  l'entita'  dei  contributi  annuali   a   carico   dei
consorziati e stabilisce le modalita' del relativo versamento;
h)  predispone la relazione sulla gestione, comprendente il programma
specifico  di  prevenzione  e  di  gestione,  nonche'   i   risultati
conseguiti  nei  riciclaggio e nel recupero dei rifiuti di imballaggi
in acciaio;
i) designa i candidati del settore alluminio a comporre il  consiglio
di amministrazione del CONAI;
j)  adotta  gli  schemi  di regolamenti consortili iniziali e le loro
successive   modificazioni   da    sottoporre    all'assemblea    per
l'approvazione;
k)  adotta  il  programma  pluriennale  ed  annuale  di attivita' del
consorzio;
l) delibera sulle proposte di eventuale  articolazione  regionale  ed
interregionale  del  Consorzio  e  sulle  proposte  di  accordi  e di
convenzioni di cui all'art. 3, comma 4;
m) delibera la stipulazione di tutti gli atti  e  contratti  di  ogni
genere  inerenti  l'attivita'  consortile  e  di  quelli  relativi al
rapporto con il personale dipendente ed ai  rapporti  di  prestazione
d'opera professionale;
n) delibera su tutte le materie di cui al precedente articolo 3;
o) nominaa il direttore generale del Consorzio, se necessario;
p) determina l'organico del personale del Consorzio;
q) nomina, se del caso, il Comitato esecutivo
r)  delibera  sulle richieste di adesione al Consorzio verificando la
sussistenza dei requisiti di ammissione  e  curando  il  percepimento
delle  quote  e  dei  contributi  dovuti all'atto dell'ammissione. La
delibera che respinge la domandda di ammissione deve essere  motivata
e  comunicata  all'Osservatorio  nazionale  sui  rifiuti ed al CONAI;
delibera altresi' sull'esclusione dei consorziati;
s)  vigila sull'esatto adempimento degli obblighi dei consorziati nei
confronti del consorzio e determina l'entita' delle sanzioni  di  cui
all'articolo 6, comma 4;
t)  autorizza  il Presidente o il vice presidente a conferire procure
per singoli atti o categorie di atti;
u) delibera in merito a tutte le funzioni nell'ambito  del  programma
specifico   di   prevenzione  e  dei  programmi  di  attivita'  e  di
investimento   che   elabora   e    sottopone    all'Assemblea    per
l'approvazione;
v)  trasmette  all'Osservatorio  nazionale  sui rifiuti ed al CONAI i
programmi di attivita' e i bilanci preventivo e consuntivo;
x) delibera ogni altro atto o iniziativa opportuna per assicurare  il
necessario     coordinamento    con    l'amministrazione    pubblica,
l'Osservatorio nazionale sui rifiuti, il CONAI, gli altri consorzi  e
soggetti  associativi  costituiti ai sensi degli articoli 38 e 40 del
decreto legislativo 22/97;
y) determina l'organico del personale del consorzio  e  le  modalita'
della   gestione  amministrativa  interna  con  particolare  riguarda
all'assunzione e al licenziamento del personale dirigente;
z) compie tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria
amministrazione,  fatta  eccezione  soltanto  per  quelli  che,   per
disposizione  di  legge  o  del  presente statuto, siano riservati ad
altri organi del consorzio.
2. Il consiglio di amministrazione puo':
a)   avvalersi   del   supporto   consultivo    delle    associazioni
rappresentative dei settori di riferimento dei consorziati
b)  delegare  alle  medesime  associazioni  di cui alla lettera a) lo
svolgimento di determinate funzioni.
                               Art. 11
           (Funzionamento del Consiglio d'amministrazione)
1. Il consiglio di amministrazione dura in carica tre anni ed i  suoi
membri sono rieleggibili per non piu' di due volte.
2.  In  caso  di  cessazione  dalla  carica per qualsiasi causa di un
membro del Consiglio di Amministrazione,  la  sostituzione  ha  luogo
esclusivamente    tramite    elezione   di   altro   consigliere   in
rappresentanza della categoria di appartenenza  del  predecessore;  a
tale  fine  viene convocata un'assemblea dei consorziati entro trenta
giorni del momento in cui il Consiglio di amministrazione sia  venuto
a   conoscenza   della   cessazione.   Il   consigliere  nominato  in
sostituzione resta in carica  fino  alla  scadenza  del  mandato  del
Consiglio di Amministrazione del quale e' entrato a far parte.
3.  Qualora, per qualunque ragione, vengano a cessare dalla carica la
meta' dei consiglieri, quelli rimasti in carica  convocano  d'urgenza
l'assemblea  perche'  provveda  alla  sostituzione  dei  mancanti. Se
vengono  a  cessare  tutti   i   consiglieri   l'assemblea   per   la
ricostituzione  dell'organo  e'  immediatamente convocata anche da un
solo consorziato.
4. Il diritto di revoca dei Consiglieri  spetta  all'assemblea;  tale
diritto puo' essere esercitato solo per giustificato motivo.
5.  Il  Consiglio  di  Amministrazione  e'  convocato mediante invito
scritto dal Presidente ed, in caso di assenza o impedimento,  da  uno
dei  vice-presidenti,  tutte  le  volte  in  cui  vi  sia materia per
deliberare; oppure quando ne sia fatta richiesta da almeno  un  terzo
dei  consiglieri.  In  tale  ultimo caso il Consiglio viene convocato
entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.
6. La convocazione e' fatta per iscritto  (raccomandato,  telefax  od
altro),  deve  contenere  l'elenco  delle  materie da trattare e deve
pervenire ai consiglieri almeno sette giorni prima dell'adunanza; nei
casi  urgenti,  deve  avvenire  con  mezzi  idonei  in  modo  che   i
consiglieri ne siano informati almeno due giorni prima.
7. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono valide quando vi
sia la presenza di almeno la meta' piu' uno dei componenti.
8.   Per   la   validita'   delle   deliberazioni  del  Consiglio  di
Amministrazione e' necessario il  voto  favorevole  della  meta'  dei
presenti. In caso di parita' prevale il voto di chi presiede.
9.  Le  riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal
Presidente o, in caso di assenza o di impedimento da  uno  dei  vice-
presidenti   o   dal   Consigliere  all'uopo  nominato  dallo  stesso
consiglio.
10. Ai consiglieri spetta il rimborso delle spese  di  viaggio  e  di
soggiorno.
11.  Il verbale della riunione del Consiglio e' redatto ai Segretario
del Consiglio d'amministrazione nominato dal Presidente, che  assiste
alle  riunioni.  Il  verbale  e'  sottoscritto  dal  Presidente e dal
Segretario.
12. Non e' ammessa la delega,  neanche  a  un  altro  componente  del
Consiglio.
                               Art. 12
                   (Presidente e Vice Presidente)
1. Il Presidente e il Vice Presidenti del Consorzio sono nominati dal
Consiglio di amministrazione per il periodo massimo della loro durati
e sono rieleggibili per non piu' di una volta consecutivamente.
2. Spetta al Presidente:
a)  la rappresentanza legale del Consorzio nei confronti dei terzi ed
in giudizio;
b) la firma sociale;
c) la presidenza delle riunioni del Consiglio  di  amministrazione  e
dell'assemblea
d) la rappresentanza del Consorzio con le Pubbliche amministrazioni
3.  In  caso  di  assoluta  urgenza  e  conseguente impossibilita' di
convocare utilmente il consiglio  di  amministrazione  il  Presidente
puo' adottare temporaneamente i provvedimenti piu' opportuni; in tale
caso   e'   tenuto  a  sottoporli  alla  ratifica  del  Consiglio  di
amministrazione alla prima riunione utile.
4. In caso di  assenza  dichiarata  o  impedimento  le  funzioni  del
Presidente sono svolte dal vice presidente
5.  I  compiti  e  le funzioni del Vice Presidente sono stabiliti dal
Consiglio di amministrazione.
                               Art. 13
                  (Collegio dei revisori contabili)
1. Il Collegio dei Revisori  contabili  e'  composto  di  tre  membri
effettivi e due supplenti.
2.  I  componenti del Collegio sono designati dall'Assemblea, fra gli
iscritti nel Registro dei revisori contabili.
3.  Il  Collegio  dei  revisori  contabili  provvede  alla nomina del
Presidente fra i propri componenti.
4. I Revisori contabili durano in carica tre anni e sono rinnovabili.
5. In caso di cessazione della carica per qualsiasi causa, subentrano
i revisori supplenti in ordine  di  eta'.  Il  revisore  nominato  in
sostituzione  resta  in  carica  fino  alla  scadenza del mandato del
collegio di cui e' entrato a far parte.
6. Il diritto di revoca dei revisori  spetta  all'Assemblea,  e  puo'
essere esercitato solo per giusta causa.
7. Il Collegio dei revisori contabili:
a) controlla la gestione del Consorzio;
b)  vigila  sull'osservanza  della  legge, del presente statuto e dei
regolamenti, sulla corrispondenza del bilancio consuntivo al bilancio
preventivo, nonche' alle scritture contabili ed ai libri consortili;
c) accerta la regolare tenuta della contabilita';
d) redige annualmente la  relazione  di  competenza  e  commento  del
bilancio consuntivo.
8.   I   revisori   partecipano   alle   riunioni  del  Consiglio  di
Amministrazione  e  possono  intervenire  a  quelle   dell'Assemblea;
possono, inoltre, chiedere agli amministratori notizie sull'andamento
delle  operazioni  consortili  o  su  determinati  affari  e  possono
procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione di controllo.
9. All'attivita' del Collegio dei revisori contabili si applicano, in
quanto compatibili con la natura del  consorzio  e  con  il  presente
statuto,  le  disposizioni  di  cui agli articoli 2397 e seguenti del
codice civile.
                               Art. 14
                        (Direttore Generale)
1. L'incarico di Direttore generale e'  conferito  dal  Consiglio  di
Amministrazione a persona che abbia maturato significative esperienze
di tipo dirigenziale.
2.  Il  rapporto  di  lavoro  del  Direttore  Generale e' regolato da
contratto di diritto privato.
3. Il Direttore generale coadiuva il Presidente nell'esecuzione delle
deliberazioni degli Organi consortili, dirige  il  Consorzio,  assume
nel rispetto dell'organico stabilito dal Consiglio di amministrazione
il personale dipendente, salvo i dirigenti, avendo la responsabilita'
dei  relativi  rapporti di lavoro e in genere dell'organizzazione del
Consorzio secondo le modalita' eventualmente indicate  dal  Consiglio
di  amministrazione,  ha la gestione dei rapporti con le banche e gli
enti previdenziali.
4. Il Direttore generale partecipa alle riunioni dell'Assemblea e del
Consiglio d'amministrazione, senza diritto di voto.
                               Art. 15
                        (Comitato esecutivo)
1. Il Consiglio di Amministrazione puo' nominare, nel  proprio  seno,
un Comitato Esecutivo composto da un numero di membri non inferiore a
3 e non superiore a 5.
2.  Il  Comitato  esecutivo  delibera  sulle  materie  stabilite  dal
Consiglio di Amministrazione ed  esercita  le  funzioni  delegate  da
quest'ultimo.
3.  Per  la  validita'  delle deliberazioni del Comitato esecutivo e'
necessario il voto favorevole della maggioranza dei suoi componenti.
                             TITOLO III
      DISPOSIZIONI GENERALI, FINANZIARIE, TRANSITORIE E FINALI
                               Art. 16
                   (Esercizio sociale e bilancio)
1.  L'esercizio  finanziario  del Consorzio ha inizio il 1o gennaio e
termina il 31 dicembre di ogni anno.
2. Il  bilancio  di  previsione  di  ciascun  esercizio  deve  essere
predisposto  entro  il  30  settembre  dell'anno  precedente  cui  si
riferisce.
3. Il bilancio di previsione e' accompagnato da:
a) una relazione illustrata sui programmi di attivita' da  realizzare
nell'esercizio;
b)   una   relazione  sulle  differenze  di  previsione  in  rapporto
all'esercizio precedente.
4. Contestualmente al bilancio annuale di previsione, il Consiglio di
Amministrazione delibera il bilancio triennale, idoneo  a  costituire
il quadro delle risorse finanziarie impiegabili nel triennio.
5.  I  documenti  di  cui ai precedenti commi 2, 3 e 4 devono restare
depositati presso la sede del  Consorzio  in  modo  da  consentite  a
ciascun Consorziato di prenderne visione.
6. Il bilancio consuntivo di ciascun esercizio deve essere sottoposto
all'Assemblea   per  l'approvazione  entro  il  30  aprile  dell'anno
successivo. Il bilancio  consuntivo  e'  costituito  dalla  relazione
sulla  gestione,  lo  stato patrimoniale e il conto economico e dalla
nota integrativa.
7. I progetti di bilancio devono essere comunicati i revisori  almeno
un  mese  prima  della  riunione dell'Assemblea convocata per la loro
approvazione.
8. Le norme specifiche di amministrazione finanziaria e  contabilita'
sono  definite  con  apposito  regolamento  adottate dal Consiglio di
Amministrazione.
9. Il bilancio preventivo e il  bilancio  consuntivo  sono  trasmessi
all'Osservatorio Nazionale sui rifiuti.
                               Art. 17
                      (Regolamenti consortili)
1.   Per   l'applicazione   del   presente   statuto   ed   ai   fini
dell'organizzazione del  consorzio  e  dello  svolgimento  delle  sue
attivita'  il  Consiglio  di  amministrazione  propone  all'assemblea
appositi regolamenti.
2. I regolamenti consortili e le  relative  modifiche  devono  essere
sottoposti   all'approvazione   del  Ministero  dell'ambiente  e  dal
Ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato che possono
richiedere eventuali modifiche ed integrazioni entro  30  giorni  dal
ricevimento degli stessi.
                               Art. 18
                (Fondo consortile - Fondo di riserve)
1.  Ciascuno dei consorziati e' tenuto a concorrere alla costituzione
del fondo consortile versando una somma proporzionale  al  numero  di
quote di cui e' titolare. L'entita' della somma da conferire per ogni
quota del Consorzio e' determinata dall'Assemblea.
2. Le quote di partecipazione sono determinate dall'Assemblea.
3.  Il  fondo  consortile  puo'  essere  impiegato nella gestione del
Consorzio,   con   motivata   deliberazione    del    Consiglio    di
Amministrazione  approvata dall'Assemblea, ove siano insufficienti le
altre fonti di provviste finanziarie ma deve essere  reintegrato  nel
corso dell'esercizio successivo.
4.  Gli  eventuali conguagli relativi agli importi dovuti dai singoli
consorziati per la formazione ed il mantenimento del fondo consortile
sono  determinati  dall'assemblea  su  proposta  del   Consiglio   di
amministrazione.
5.  L'assemblea  puo'  costituire  fondi di riserva con gli eventuali
avanzi di gestione.
                               Art. 19
       (Rapporti con il Consorzio Nazionale degli Imballaggi)
1. Il  Consorzio svolge le proprie attivita' in stretto  collegamento
ed in costante collaborazione con il CONAI.
2.  Entro il 31 marzo di ciascun anno il Consorzio trasmette al CONAI
e  all'Osservatorio  Nazionale  sui  rifiuti  una   relazione   sulla
gestione, comprendente:
a)  il programma specifico di prevenzione e gestione degli imballaggi
e dei rifiuti di imballaggio;
b) i risultati conseguiti nel recupero e nel riciclo dei  rifiuti  di
imballaggio.
3.  Nella  relazione  di  cui  al  comma  precedente  possono  essere
evidenziati  i  problemi  inerenti  il  raggiungimento  degli   scopi
istituzionali e le eventuali proposte di adeguamento delta normativa.
4.  Entro il 31 marzo di ciascun anno, il Consorzio comunica al CONAI
e  all'Osservatorio  Nazionale  sui  rifiuti  l'elenco   dei   propri
partecipanti;  inoltre il Consorzio comunica senza indugio al CONAI e
all'Osservatorio Nazionale sui rifiuti i nominativi  degli  operatori
economici  che  hanno  cessato di far parte del Consorzio e di quelli
noti e non iscritti.
                               Art. 20
   (Rapporti con altri Consorzi, con organi preesistenti, con gli
                 utilizzatori e loro organizzazioni)
1. Il Consorzio svolge le proprie attivita' in  stretto  collegamento
ed  in  costante  collaborazione con gli altri soggetti associativi e
con i consorzi di cui agli articoli 38 e 40 del decreto legislativo 5
febbraio 1997, n. 22; in particolare,  il  Consorzio  si  impegna  ad
elaborare,   nelle  forme  piu'  opportune,  forme  di  concertazione
permanente per tutto cio' che attiene alle materie di  interesse  dei
produttori.
2.  Il  Consorzio  collabora  altresi'  con gli utilizzatoti e/o loro
organizzazioni di categoria, per le materie di comune interesse.
                               Art. 21
           (Ingresso esclusione e recesso dei Consorziati)
1. I soggetti giuridici appartenenti alle categorie indicate all'art.
2 del presente statuto, possono  chiedere  di  aderire  al  Consorzio
inviando  la  richiesta  di adesione al Consiglio di Amministrazione,
nella quale devono dichiarate di possedere  i  requisiti  di  cui  al
precedente  art.  2,  di  essere  a conoscenza delle disposizioni del
presente statuto, degli eventuali regolamenti e  di  tutte  le  altre
disposizioni regolamentari vincolanti per i consorziati.
2.  Il  Consiglio di Amministrazione, previa indicazione dei dati che
l'aspirante  deve  fornire  contestualmente  o  successivamente  alla
presentazione della richiesta, delibera sulla richiesta. La richiesta
di  adesione  puo' essere respinta solo in presenza di giustificate e
comprovate  ragioni  ed  il  relativo   provvedimento   deve   essere
comunicato all'Osservatorio nazionale sui rifiuti.
3.  I consorziati possono recedere dal Consorzio. La dichiarazione di
recesso deve essere comunicata con raccomandata  al  Consorzio  e  ha
effetto  decorsi  trenta  giorni  dal  ricevimento  della stessa, con
contestuale obbligo di versamento da parte del recedente di  tutti  i
contributi  dovuti  fino  alla  fine  dell'esercizio  in corso, salvo
quanto previsto dall'articolo 4, comma 3.
4. I consorziati nei cui confronti sia  in  corso  una  procedura  di
fallimento, di concordato preventivo, di amministrazione controllato,
di  liquidazione  coatta  amministrativa o di liquidazione volontaria
possono   chiedere   di   essere   sospesi   dall'adempimento   delle
obbligazioni  consortili.  Su tale richiesta delibera il Consiglio di
Amministrazione, il quale puo' respingerla solo in presenza di  gravi
motivi.
5. Il Consiglio d'amministrazione delibera l'esclusione dal Consorzio
qualora  il consorziato abbia perduto i requisiti per l'ammissione al
Consorzio e in ogni altro caso in cui non possa piu' partecipare alla
realizzazione dell'oggetto consortile.
6. Il Consorzio comunica all'Osservatorio Nazionale sui rifiuti e  al
CONAI  i  nominativi  dei consorziati che hanno cessato di fare parte
del Consorzio stesso.
                               Art. 22
  (Rapporti con l'Osservatorio Nazionale sui rifiuti ed obblighi di
                    partecipazione al Consorzio)
1. Il Consorzio svolge le proprie attivita' in  stretto  collegamento
ed  in  costante  collaborazione  con  l'Osservatorio  Nazionale  sui
rifiuti di cui all'art. 26 del decreto legislativo;  in  particolare,
il  Consorzio  comunica all'Osservatorio ed al CONAI i nominativi dei
soggetti appartenenti alle categorie indicate all'art. 2, commi  1  e
2,  del  presente  statuto,  che non hanno aderito al Consorzio. Tale
comunicazione  si  intende  finalizzata  allo  scopo  di   consentire
all'Osservatorio  ed  al  CONAI  di  verificare  l'adempimento  degli
obblighi di cui all'art. 38 del decreto, legislativo 5 febbraio 1997,
n. 22.
2.  Nell'ipotesi  in  cui  risulti  che  tali  soggetti  non  abbiano
adempimento  agli obblighi di cui all'art. 38 del decreto legislativo
5 febbraio 1997, n. 22, il Consiglio di Amministrazione  intima  agli
stessi  di  aderire  al  Consiglio e, in caso di mancata adesione, il
Consorzio provvede ai sensi di legge.
                               Art. 23
                        (Clausola arbitrale)
1. Ogni controversia che dovesse insorgere tra il Consorzio e ciascun
consorziato,  ovvero  fra  i  consorziati  medesimi,   in   relazione
all'interpretazione e/o all'applicazione del presente statuto, e piu'
in generale all'esercizio dell'attivita' consortile, viene decisa, in
via definitiva, da un collegio arbitrale composto da tre arbitri.
2.  La  parte  che  intende  procedere  al giudizio e' tenuta a darne
comunicazione, a mezzo di raccomandata a.r.  o  telefax,  alla  parte
contro la quale intende procedere, indicando:
a) l'oggetto della controversia;
b) l'arbitro designato.
3.  L'altra  parte,  entro  il  termine  di  trenta  giorni  da detta
comunicazione ha l'onere di comunicare, a mezzo di raccomandata  a.r.
o  telefax,  il  nome  dell'arbitro  da essa designato. In difetto di
nomina si applica l'art. 810, comma 2, c.p.c.: in tal caso  le  spese
per  la  nomina  di tale arbitro sono a carico della parte che non ha
effettuato la nomina.
4. I due arbitri cosi' nominati, entro  e  non  oltre  trenta  giorni
dalla  nomina  del  secondo, provvedono alla nomina del terzo arbitro
che avra' funzioni di Presidente del Collegio. In mancanza di accordo
provvede il Presidente del Tribunale di Milano su ricorso della parte
piu' diligente.
5. Nell'ipotesi in cui la controversia riguardi tre o piu' parti,  la
nomina  di  tutti e tre gli arbitri viene effettuata dal collegio dei
revisori, che provvede altresi' a precisare  quale  tra  gli  arbitri
svolge le funzioni di Presidente.
6. L'arbitrato ha sede in Milano.
7.  L'arbitrato  viene svolto dedotta ogni formalita' procedurale non
essenziale; gli arbitri giudicano in via rituale secondo diritto.
8. Gli arbitri rendono la loro decisione entro novanta  giorni  dalla
costituzione  del collegio arbitrale. Il termine si interrompe per il
periodo necessario all'eventuale sostituzione di uno o piu' arbitri.
9. Per quanto non espressamente previsto, si applicano le norme  agli
artt. 806 e seguenti c.p.c.
                               Art. 24
                    (Scioglimento e liquidazione)
1.  Addivenendosi  in  qualsiasi  tempo  e  per  qualsiasi causa allo
scioglimento del Consorzio, l'Assemblea stabilisce le modalita' della
liquidazione e nomina uno o piu' liquidatori determinandone i poteri.
2. Il bilancio finale di  liquidazione  approvato  con  voto  unanime
dell'Assemblea,  costituita  con la presenza di tutti di consorziati,
non e' soggetto a reclamo e si intende approvato  ai  fini  dell'art.
2454 del cod. civ. anche se non sia compiuto il termine ivi previsto.
                             Art. 24 bis
                             (Vigilanza)
1.  Il  Ministro  dell'ambiente  e  il  Ministro  dell'industria, del
commercio e dell'artigianato ove constatino gravi irregolarita' nella
gestione del Consorzio o l'impossibilita'  di  normale  funzionamento
degli  organi  consortili  possono  disporre lo scioglimento di uno o
piu' organi e la nomina di un  commissario  incaricato  di  procedere
alla  loro  ricostituzione.  In  caso  di  constata impossibilita' di
procedere  alla  ricostituzione  il  Ministero  dell'ambiente  e   il
Ministro  dell'industria,  del  commercio  e dell'artigianato possono
disporre la  nomina  di  un  commissario  incaricato  della  gestione
straordinaria del Consorzio.
                               Art. 25
                           (Norma finale)
1.  Per  tutto  quanto  non espressamente disposto valgono, in quanto
applicabili, le norme del Codice Civile e le altre comunque regolanti
la materia.