(all. 1 - art. 1)
                                                         ALLEGATO "A"
      CONSORZIO NAZIONALE PER LA RACCOLTA, IL RICICLAGGIO E IL
           RECUPERO DEGLI IMBALLAGGI IN VETRO (CO. RE.VE)
                               STATUTO
                              TITOLO I
                Strutture ed attivita' del Consorzio
                               Art. 1
                (Natura, sede e durata del Consorzio)
1. E'  costituito,  ai  fini  dell'art.  38,  comma  3,  lett,  b)  e
dell'articolo  40  del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, il
"Consorzio Recupero  Vetro  CO.RE.VE"  di  cui  all'articolo  40  del
decreto  legislativo  5  febbraio  1997, n. 22, in seguito denominato
Consorzio. Il Consorzio ha sede legale in Roma e  sede  operativa  in
Milano.
2.  Il Consorzio ha personalita' giuridica di diritto privato secondo
quanto stabilito all'articolo 40, comma 2, del decreto legislativo  5
febbraio  1997,  n.  22 ed e' disciplinato, per tutto cio' che non e'
regolato dal presente statuto, dalle norme di cui agli articoli  2602
e seguenti del Codice Civile.
3. Il Consorzio non ha fini di lucro ed ha durata sino al 31 dicembre
2100;   la   durata   puo'  essere  prorogata  qualora  permangano  i
presupposti  normativi  della  sua  costituzione  con   deliberazione
dell'Assemblea straordinaria dei consorziati.
4.  Il  Consorzio  puo'  essere  anticipatamente  sciolto  qualora  i
presupposti indicati al comma 3 vengano meno prima dello scadere  del
suddetto termine di durata, previo parere del Ministero dell'ambiente
e del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
                               ART. 2
                            (Consorziati)
1.   Devono  partecipare  al  Consorzio  le  imprese  produttrici  di
imballaggi in vetro che ne abbiano l'obbligo ai  sensi  dell'articolo
38, commi 3 e 8 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.
2.  Hanno  diritto  di partecipare al Consorzio gli  utilizzatori che
producono imballaggi in vetro e provvedono al loro riempimento, e gli
utilizzatori che importano imballaggi in vetro pieni.
3. Ai fini del presente statuto le imprese di cui ai commi 1 e 2 sono
distinte nelle seguenti categorie:
a) i produttori di materiale di imballaggio in vetro;
b) i produttori di imballaggi in vetro;
c) gli importatori di imballaggi in vetro vuoti;
d) gli utilizzatori che producono imballaggi in vetro e provvedono al
loro riempimento, e gli utilizzatori che importano  imballaggi  pieni
in vetro;
4.  I produttori e gli utilizzatosi di cui ai commi I e 2 partecipano
al Consorzio direttamente oppure attraverso le  proprie  associazioni
nazionali di categoria.
5. Le imprese produttrici e utilizzatrici di imballaggi costituiti da
materiali  compositi partecipano al consorzio ai sensi dei commi 1, 2
e 3 qualora il materiale prevalente nella tipologia di imballaggio da
essi prodotta o utilizzata sia costituito da vetro, secondo criteri e
modalita' determinati con apposito regolamento.
6.  Le  imprese  che  esercitano  le  attivita'  proprie alle diverse
categorie  di  consorziati  sopra  indicate  sono  inquadrate   nella
categoria prevalente secondo i criteri e le modalita' determinati con
apposito  regolamento  consortile.  Possono  partecipare al Consorzio
anche i produttori di materiali compositi  nei  quali  il  vetro  non
costituisca materiale prevalente.
7.  Il  Consorzio  puo'  consentire l'adesione di altri operatori non
compresi nelle categorie di cui ai commi  1  e  2.  I  requisiti  per
l'individuazione  di  tali  operatori  economici nonche' le modalita'
della relativa  partecipazione  al  consorzio  vengono  definiti  con
apposito  regolamento  consortile  da adottarsi a norma dell'articolo
19.
8. Il numero dei consorziati e' illimitato.
                               Art. 3
                       (Oggetto del Consorzio)
1. Il Consorzio non  ha  fini  di  lucro  ed  e'  costituito  per  il
raggiungimento  degli  obiettivi  di  riciclaggio  e  di recupero dei
rifiuti di imballaggi in vetro generati sul territorio nazionale.  In
particolare,  il  Consorzio  nazionalizza,  organizza,  garantisce  e
promuove:
a) la ripresa degli imballaggi usati in vetro;
b) la raccolta dei  rifiuti  di  imballaggio  in  vetro  secondari  e
terziari su superfici private o ad esse equiparate;
c)  il  ritiro,  su  indicazione  del  Consorzio nazionale imballaggi
(CONAI) dei rifiuti di imballaggio in  vetro  conferiti  al  servizio
pubblico;
d) il riciclaggio e il recupero dei rifiuti di imballaggio in vetro.
2.  Il  Consorzio assicura il ritiro ed il riciclaggio dei rifiuti di
imballaggio  in  vetro  provenienti  dalla   raccolta   differenziata
effettuata  dal  servizio  pubblico  secondo i criteri e le modalita'
precisati dal programma generale  di  prevenzione  e  gestione  degli
imballaggi  e  dei  rifiuti di imballaggio di cui all'articolo 42 del
decreto legislativo  5  febbraio  1997,  n.  22.  Promuove,  inoltre,
d'intesa  con  il CONAI, l'informazione degli utenti di imballaggi in
vetro, ed in particolare dei consumatori, che riguarda, tra l'altro:
a) i sistemi di restituzione, di raccolta e di recupero disponibili;
b) il  ruolo  degli  utenti  di  imballaggi  ed  in  particolare  dei
consumatori  nel  processo di riutilizzazione, recupero e riciclaggio
degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio in vetro;
c) il significato dei marchi apposti sugli imballaggi in vetro;
d) i pertinenti elementi dei piani di gestione per gli  imballaggi  e
dei rifiuti di imballaggi in vetro.
3.  Al  fine della migliore nazionalizzazione ed organizzazione delle
proprie  funzioni,  nonche'  al  fine  di  ottimizzare  le  forme  di
conferimento,  raccolta e trasporto dei rifiuti di imballaggi primari
in vetro in  sinergia  con  le  altre  frazioni  merceologiche  e  di
promuovere il riciclaggio e il recupero dei rifiuti di imballaggio in
materiale  in  vetro ed il mercato delle materie prime e dei prodotti
recuperati dai rifiuti stessi, il Consorzio  svolge  anche  tutte  le
attivita'   complementari,   sussidiarie,   coordinate  e/o  comunque
connesse.
4. Il Consorzio  puo'  strutturarsi  in  articolazioni  regionali  ed
interregionali  e  puo'  svolgere  le  attivita'  di  cui al presente
articolo anche attraverso  soggetti  terzi  sulla  base  di  apposite
convenzioni.  Il  Consorzio puo' inoltre stipulare, coordinandosi con
il  CONAI,  anche ai sensi dell'articolo 25 del decreto legislativo 5
febbraio 1997, n. 22. specifici accordi e contratti di programma con:
a)  il  Ministro  dell'ambiente   di   concerto   con   il   Ministro
dell'industria del commercio e dell'artigianato;
b) i comuni, loro aziende municipalizzate, loro concessionari ed enti
pubblici o privati;
c)  consorzi,  societa', enti ed istituti di ricerca incaricati dello
svolgimento  di  attivita'  a  contenuto   tecnico,   tecnologico   o
finanziario comprese tra i fini istituzionali.
5.  Il  Consorzio  svolge  le  funzioni  indicate  nei commi 1, 2 e 3
secondo   criteri   di   trasparenza,   efficacia,   efficienza    ed
economicita'.
6.  Il  Consorzio  con  riferimento  agli imballaggi in vetro mette a
punto  e  trasmette  all'Osservatorio  nazionale  sui  rifiuti  e  al
Consorzio Nazionale Imballaggi (CONAI) un proprio programma specifico
di  prevenzione  che  costituisce  la  base  per  l'elaborazione  del
programma generale di prevenzione e di gestione  degli  imballaggi  e
dei rifiuti di imballaggio.
7.  Il  Consorzio,  entro  il  31  marzo  di  ogni anno, trasmette al
Consorzio Nazionale Imballaggi (CONAI) l'elenco dei consorziati e una
relazione sulla gestione comprensiva del programma  specifico  e  dei
risultati  conseguiti  nel  recupero  e  nel  riciclo  dei rifiuti di
imballaggio in vetro Nella relazione  possono  essere  evidenziati  i
problemi  inerenti  il  raggiungimento  degli  scopi  istituzionali o
eventuali proposte di adeguamento della normativa.
8. Il Consorzio puo' presentare per i  consorziati  le  comunicazioni
previste  dall'articolo  37,  comma  2,  del  decreto  legislativo  5
febbraio 1997, n. 22.
9.  Il  Consorzio  puo'  raccogliere  deleghe   dei   consorziati   e
rappresentarli  ai  fini  della  loro adesione al Consorzio Nazionale
Imballaggi e/o della loro partecipazione e  voto  nell'assemblea  del
CONAI.
10.  Il  Consorzio  svolge con riguardo agli imballaggi in vetro ogni
altra funzione prevista per i consorzi di cui  all'articolo  40,  del
decreto  legislativo  5  febbraio  1997,  n. 22. In particolare: puo'
compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari e  finanziarie  e
concludere  tutti  gli  atti  necessari o utili per il raggiungimento
dell'oggetto consortile; puo' assumere partecipazioni in altri  enti,
consorzi  o  societa' purche' compatibili con l'oggetto sociale; puo'
promuovere  campagne  di  informazione  nonche'  ricercare  sinergie,
realizzare   coordinamenti   e  concludere  accordi  e  contratti  di
programma con soggetti pubblici e privati.
11. Il Consorzio accerta il corretto  adempimento  degli  obblighi  e
delle  obbligazioni  nascenti  dalla  partecipazione  al Consorzio ed
intraprende le azioni necessarie per accertare e reprimere  eventuali
violazioni  dei  consorziati relative agli obblighi ad essi derivanti
dalla partecipazione al Consorzio medesimo. I consorziati a tal  fine
devono  consentire  i  controlli e le ispezioni da parte degli organi
previsti dallo Statuto
12. Il Consorzio e' soggetto passivo  del  diritto  di  accesso  alle
informazioni  ai  sensi  del decreto legislativo 24 febbraio 1997, n.
39, di attuazione della direttiva 90/313/CE.
13.  Nel perseguimento delle sue attivita' istituzionali il Consorzio
si astiene da qualunque atto, attivita' o iniziativa suscettibile  di
impedire,  restringere o falsare la concorrenza in ambito nazionale e
comunitario,  con  particolare  riferimento   allo   svolgimento   di
attivita'  economiche  e  di  operazioni  di  gestione dei rifiuti di
imballaggio in vetro regolarmente autorizzate ai  sensi  del  decreto
legislativo   5   febbraio  1997,  n.  22,  e  successive  modifiche,
integrazioni e norme attuative.
                               ART. 4
               (quote di partecipazione al Consorzio)
1.  Le  quote  di  partecipazione  al  Consorzio   sono   determinate
dall'Assemblea dei Consorziati.
2.  Le  quote  di  partecipazione  al Consorzio sono ripartite tra le
categorie di consorziati di cui all'articolo 2, comma 3, lettere  a),
11)  e c), in base al rapporto tra il fatturato dell'anno precedente,
relativo al materiale di  imballaggio  o  agli  imballaggi  in  vetro
immessi   sul  mercato,  di  ciascuna  delle  suddette  categorie  di
consorziati e quello complessivo di tutte le categorie medesime. Alla
categoria di consorziati di cui all'articolo 2, comma 3, lettera  d),
e' riservata una quota di partecipazione al Consorzio pari al 15%.
3.  All'interno  di  ciascuna  categoria di Consorziati le quote sono
ripartite in proporzione al fatturato dell'anno  precedente  relativo
al  materiale  di  imballaggio  o agli imballaggi in vetro prodotti o
importati.
4. La determinazione della quota, nel caso di partecipazione di nuovi
soci, avviene mediante  una  corrispondente  riduzione  proporzionale
delle quote dei consorziati appartenenti alla medesima categoria.
5.  La quota di partecipazione al Consorzio e' intrasferibile sia per
atto tra vivi che mortis causa,  se  non  in  caso  di  trasferimento
dell'azienda a qualsiasi titolo intervenuto.
6.  Non si procede alla liquidazione della quota e nulla e' dovuto, a
qualsiasi titolo, al Consorziato receduto o escluso.
                               Art. 5
            (Finanziamento delle attivita' del Consorzio)
1. I  mezzi  finanziari  per  il  funzionamento  del  Consorzio  sono
costituiti:
a)  le somme versate al Consorzio ai sensi dell'articolo 14, comma 1,
lettera g), dello Statuto del Consorzio Nazionale Imballaggi  (CONAI)
da  destinarsi  ai fini di cui agli articoli 3, comma 2, lettera h, e
14, comma 1, del predetto Statuto del CONAI;
b) dai contributi annuali dei consorziati;
c) dai proventi delle attivita';
d) dai proventi della gestione patrimoniale e finanziaria;
e) dall'eventuale utilizzazione del fondo consortile e dei  fondi  di
riserva;
f)  da  eventuali  contributi  e/o  finanziamento provenienti da enti
pubblici o privati;
g) dalle somme, diverse  da  quelle  di  cui  all'articolo  14  dello
statuto del CONAI, versate al Consorzio dal CONAI per le finalita' di
cui all'art. 23, comma 2, lettera o) del predetto statuto del CONAI.
                               Art. 6
                (Obblighi e diritti dei consorziati)
1.  Le  deliberazioni  degli  organi  consortili, assunte in funzione
della realizzazione degli scopi ed  in  conformita'  alle  norme  del
presente  statuto,  sono vincolanti per tutti i soggetti partecipanti
al Consorzio.
2. I consorziati hanno diritto di partecipare, nelle  forme  previste
dallo  statuto,  alla  definizione  delle  decisioni del Consorzio in
vista del conseguimento degli scopi  statutari  ed  allo  svolgimento
delle attivita' consortili.
3.  Il  Consorzio  accerta  il  corretto adempimento degli obblighi e
delle obbligazioni nascenti  dalla  partecipazione  al  Consorzio  ed
intraprende  le azioni necessarie per accertare e reprimere eventuali
violazioni dei consorziati relative agli obblighi ad  essi  derivanti
dalla loro partecipazione al Consorzio.
4. I consorziati sono, inoltre, obbligati a:
a) concorrere alla costituzione del fondo consortile;
b)  versare  il  contributo  annuo deliberato dall'Assemblea ai sensi
dell'articolo 9, comma 1, lettera i). Tale contributo e' determinato,
secondo  criteri  fissati  con  apposito   regolamento,   in   misura
percentuale  al  fatturato  dell'anno  precedente  per i materiali di
imballaggio  in  vetro  e  per  gli  imballaggi  in  vetro  prodotti,
destinati  al  mercato  interno,  o  in  relazione  al  valore  per i
materiali di imballaggio in vetro  e  per  gli  imballaggi  in  vetro
importati;
c)  trasmettere  al  Consiglio  di  amministrazione tutti i dati e le
informazioni da questo richiesi, e attinenti all'oggetto consortile;
d) sottoporsi a tutti i controlli, oltre quelli previsti dal presente
statuto,  disposti  dal  Consiglio  di  amministrazione  al  fine  di
accertare   l'esatto   adempimento  degli  obblighi  consortili,  con
modalita' che faranno salva la  massima  riservatezza  dei  dati  dei
consorziati;
e)  osservare  lo  statuto,  il  regolamento e le deliberazioni degli
organi del Consorzio, che sono vincolanti per tutti i consorziati;
f) favorire gli interessi del Consorzio.
5. I consorziati tenuti ad aderire al CONAI  ai  sensi  dell'articolo
41, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, sono obbligati ad
indicare  al  CONAI  che  il  Consorzio  e'  il  soggetto associativo
costituito ai sensi dell'articolo 38, comma  3,  del  citato  decreto
legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, al quale partecipano.
6. I consorziati che effettuano operazioni di importazione di materie
prime   per   imballaggi  o  imballaggi  pieni  e  vuoti  e  relativi
semilavorati sono tenuti a trasmettere annualmente al  Consorzio  gli
elenchi riepilogativi delle predette operazioni.
7. In caso di inadempimento degli obblighi consortili il Consiglio di
amministrazione  puo'  comminare  una sanzione pecuniaria commisurata
alla  gravita'  dell'infrazione.  Con  apposito  regolamento  vengono
individuate  le infrazioni, la misura minima e massima delle sanzioni
applicabili e le norme del relativo procedimento.
                              TITOLO II
                               ORGANI
                               Art. 7
                       (Organi del Consorzio)
1. Sono organi del Consorzio:
a) l'Assemblea dei consorziati;
b) il Consiglio di Amministrazione;
c) il Presidente ed il Vice Presidente;
d) il Collegio dei Revisori.
e) il Collegio dei Probiviri.
                               Art. 8
                     (Assemblea dei consorziati)
1.  All'Assemblea  del  Consorzio  partecipano  tutti  i consorziati.
L'Assemblea ordinaria del Consorzio e'  convocata  dal  Consiglio  di
amministrazione   almeno   due   volte   l'anno  per  l'approvazione,
rispettivamente, del bilancio preventivo e del  bilancio  consuntivo,
mediante  raccomandata  o  telefax  inviati  almeno  15  giorni prima
dell'adunanza e recanti l'ordine del giorno, il luogo e la data della
prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata almeno 24
ore di distanza dalla prima.
2. L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello  statuto,
sulla proroga e sull'eventuale scioglimento anticipato del Consorzio,
sulla  nomina  dei liquidatori e sui loro poteri nonche' su qualsiasi
altro argomento devoluto  espressamente  alla  sua  competenza  dalla
legge o dal presente statuto.
3.  Ogni  consorziato  esprime  nell'Assemblea un numero di voti pari
alle proprie quote  di  partecipazione  al  Consorzio.  Con  apposito
regolamento  consortile sono determinate le modalita' operative volte
ad assicurare il rispetto del presente comma.
4.  Ogni  consorziato  partecipa   all'Assemblea   coti   il   legale
rappresentante o con un proprio delegato.
5. In prima convocazione l'Assemblea e' validamente costituita quando
le  imprese  consorziate rappresentate costituiscono piu' della meta'
delle quote consortili complessive; in seconda convocazione qualunque
sia  la   percentuale   di   quote   consortili   rappresentate   dai
partecipanti.
6. L'Assemblea delibera con la maggioranza dei voti rappresentati dai
partecipanti.
7.  Per  la  validita'  delle delibere concernenti l'approvazione del
bilancio, dei regolamenti consortili e loro modifiche, e le  proposte
di  modifica dello statuto e' necessario, sia in prima che in seconda
convocazione,  l'intervento  di  un   numero   di   consorziati   che
rappresentino  almeno  la  maggioranza  delle quote di partecipazione
complessive.
8. Le eventuali proposte di  modifica  dello  statuto  devono  essere
promosse  dal Consigli di Amministrazione e deliberate dall'Assemblea
con la maggioranza di almeno i  due  terzi  dei  partecipanti..  Tali
deliberazioni   sono   sottoposte   all'approvazione   del  Ministero
dell'ambiente  e  del  Ministero  dell'industria,  del  commercio   e
dell'artigianato.
9.  Le  Assemblee  sono presiedute dal Presidente del Consorzio o, in
caso di sua assenza o impedimento, dal  Vice  presidente  ovvero  dal
Consigliere piu' anziano.
10.  Per  quanto  non  esplicitamente  disciplinato  dalle precedenti
disposizioni si applicano  alle  Assemblee,  compatibilmente  con  la
natura  del  Consorzio  e con il presente statuto, le disposizioni di
cui agli articoli 2363 e seguenti del codice civile.
                               Art. 9
                      (Funzione dell'Assemblea)
1. L'Assemblea del Consorzio:
a) approva il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo;
b) elegge i membri del Consiglio di amministrazione, del Collegio dei
revisori  e  del  Collegio  dei probiviri, nomina il Presidente ed il
Vice presidente, fissandone i rispettivi poteri;
c) determina il valore unitario delle quote di  partecipazione  e  la
loro ripartizione;
d)  approva  i programmi di attivita' e di investimento del Consorzio
predisposti dal Consiglio di amministrazione;
e) delibera circa la eventuale assegnazione dell'indennita' di carica
al Presidente ed al Vice presidente,  dell'eventuale  emolumento  e/o
indennita' di seduta ai membri del Consiglio di amministrazione ed ai
revisori contabili;
f)  delibera,  in  sede  straordinaria, le proposte di modifica dello
statuto;
g) approva la relazione sulla  gestione,  comprendente  il  programma
specifico   di   prevenzione  e  di  gestione,  nonche'  i  risultati
conseguiti nel recupero e nel riciclo degli imballaggi e dei  rifiuti
di imballaggio;
h)  delibera  su  tutti  gli  altri  oggetti  attinenti alla gestione
sociale riservati alla sua competenza da questo statuto o  sottoposti
al suo esame dal Consiglio di amministrazione;
i) delibera in merito ai mezzi finanziari di cui all'articolo 5 e sul
versamento dei contributi di cui all'articolo 6, comma 4, lettera b).
                               Art. 10
                   (Consiglio di Amministrazione)
1.  Il  Consiglio  di  amministrazione  del Consorzio e' composto dal
Presidente, dal Vice  Presidente  e  da  dieci  membri,  di  cui  due
designata  dagli importatori di imballaggi in vetro vuoti e uno dagli
utilizzatori.  I  membri  sono   nominati   in   rappresentanza   dei
consorziati in proporzione alle quote di partecipazione.
2. Il Consiglio di Amministrazione dura in carica tre anni e comunque
fino  all'approvazione del bilancio consuntivo relativo i suoi membri
sono  rieleggibili.  All'elezione  dei  membri   del   Consiglio   di
Amministrazione  si  procede mediante votazione su liste distinte per
ciascuna categoria di consorziati. I singoli consorziati votano per i
candidati della lista di categoria  cui  appartengono.  Con  apposito
regolamento sono determinate le modalita' e i sistemi di voto.
3.  Se  nel  corso  dell'esercizio  vengono  a  mancare  uno  o  piu'
Consiglieri,  il  Consiglio  provvede  a  sostituirli   con   propria
deliberazione  ratificata  dal  Collegio  dei Revisori. I Consiglieri
cosi' nominati restano in carica fino alla prima Assemblea.  Qualora,
per  dimissioni  o  per  qualunque altra causa, venga a cessare dalla
carica la maggioranza dei Consiglieri, si intende  decaduto  l'intero
Consiglio  e  deve  essere  immediatamente  convocata dai Consiglieri
rimasti o anche da un solo consorziato l'Assemblea per la  nomina  di
tutti gli amministratori.
4. Il diritto di revoca dei Consiglieri spetta all'Assemblea.
5.  Il Consiglio di Amministrazione e' convocato dal Presidente o, in
caso di assenza o impedimento, dal Vice Presidente, tutte le volte in
cui vi sia materia per deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda
da almeno tre Consiglieri. In questo caso il Consiglio dovra'  essere
convocato entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.
6.  La  convocazione  e' fatta a mezzo invito scritto da comunicarsi,
anche a mezzo telefax, non meno di dieci giorni  prima  dell'adunanza
e,  nei casi urgenti, con mezzi idonei in modo che i Consiglieri ed i
Revisori effettivi ne siano informati almeno due giorni  prima  della
riunione.
7. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono valide quando vi
sia la presenza di almeno la meta' piu' uno dei componenti
8.  Per  la  validita'  delle  deliberazioni  e'  necessario  il voto
favorevole della meta' piu' uno dei  presenti.  In  caso  di  parita'
prevale il voto di chi presiede la riunione.
9.  Le riunioni del Consiglio di Amnu'nistrazione sono presiedute dal
Presidente o, in caso di assenza o impedimento, dal  Vice  Presidente
ovvero dal Consigliere piu' anziano.
10. Agli amministratori spetta il rimborso delle spese di viaggio.
                               Art. 11
           (Attribuzioni del Consiglio d'amministrazione)
1.  Il  Consiglio d'amministrazione e' investito dei piu' ampi poteri
per la gestione ordinaria e straordinaria  del  Consorzio  ed  ha  la
facolta'  di  compiere  tutti  gli  atti  che  ritenga  opportuni per
l'attuazione  ed  il  raggiungimento  degli  scopi   consortili.   In
particolare il Consiglio di amministrazione:
a) convoca l'Assemblea;
b)   definisce  la  ripartizione  delle  quote  in  conformita'  alle
disposizioni  di  legge  e  del  presente   statuto   da   sottoporre
all'Assemblea per l'approvazione;
c)  redige  il  bilancio preventivo triennale, il bilancio preventivo
annuale ed  il  bilancio  consuntivo  annuale  nonche'  la  relazione
afferente    quest'ultimo    da    sottoporre    all'Assemblea    per
l'approvazione;
d) determina l'entita' dei contributi  a  carico  dei  consorziati  e
stabilisce le modalita' del relativo versamento;
e)  predispone la relazione sull'attivita', comprendente il programma
specifico di prevenzione ed i risultati conseguiti nel recupero e nel
riciclo degli imballaggi e dei rifiuti di  imballaggi  in  vetro,  da
sottoporre all'Assemblea per l'approvazione;
f)  propone  all'Assemblea le candidature per l'elezione al Consiglio
di amministrazione e al CONAI;
g) adotta gli schemi dei regolamenti consortili iniziali  e  le  loro
successive    modificazioni    da    sottoporre   all'Assemblea   per
l'approvazione;
h) adotta  il  programma  pluriennale  e  annuale  di  attivita'  del
Consorzio da sottoporre all'Assemblea per l'approvazione;
i)  delibera  sulle  proposte di eventuale articolazione regionale ed
interregionale del  Consorzio  e  sulle  proposte  di  accordi  e  di
convenzioni di cui all'art. 3, comma 4;
l)  delibera  la  stipulazione  di tutti gli atti e contratti di ogni
genere inerenti  l'attivita'  consortile  e  di  quelli  relativi  al
rapporto  con  il  personale dipendente ed ai rapporti di prestazione
d'opera professionale;
m) delibera su tutte le materie di cui al precedente art. 3;
n) nomina il segretario o il direttore del Consorzio;
o) determina l'organico del personale del Consorzio;
p) nomina, se del caso, il comitato esecutivo;
q) delibera sulle richieste di  adesione  al  Consorzio,  comunicando
l'eventuale  rigetto  della  richiesta all'Osservatorio Nazionale sui
rifiuti;
r) compie tutti gli atti ed operazione di ordinaria  e  straordinaria
amministrazione,   fatta  eccezione  soltanto  per  quelli  che,  per
disposizioni di legge del presente statuto, siano riservate ad  altri
organi del Consorzio;
s)  delibera  in merito a tutte le funzioni nell'ambito del programma
specifico  di  prevenzione  e  dei  programmi  di  attivita'   e   di
investimento    che    elabora    e   sottopone   all'Assemblea   per
l'approvazione;
t) trasmette all'Osservatorio nazionale sui rifiuti  ed  il  CONAI  i
programmi di attivita' ed i bilanci preventivo e consuntivo;
u)  delibera ogni altro atto o iniziativa opportuna per assicurare il
necessario    coordinamento    con    l'amministrazione     pubblica,
l'Osservatorio  nazionale sui rifiuti, il CONAI, gli altri Consorzi e
soggetti associativi costituiti ai sensi degli articoli 38 e  40  del
decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.
2.   Spetta   inoltre,   a   titolo   esemplificativo,  al  Consiglio
d'amministrazione:
a) deliberare sulle domande di ammissione dei consorziati verificando
la sussistenza dei requisiti d'ammissione e curando  il  percepimento
delle  quote  e  dei  contributi  dovuti all'atto dell'ammissione. La
delibera che respinge la domanda di ammissione deve essere motivata e
comunicata all'Osservatorio nazionale sui rifiuti e al CONAI;
b) deliberare sull'esclusione dei consorziati;
c) determinare l'organico del personale del Consorzio e le  modalita'
della   gestione  amministrativa  interna  con  particolare  riguardo
all'assunzione e al licenziamento del personale dirigente.
                               Art. 12
                        (Comitato esecutivo)
1. Il Consiglio di Amministrazione puo' nominare, nel  proprio  seno,
un  Comitato Esecutivo composto dal Presidente, dal Vice Presidente e
da un Consigliere scelto dal Consiglio stesso.
2. Il Comitato Esecutivo esercita le funzioni ad  esso  delegate  dal
Consiglio di Amministrazione.
3. Il Comitato Esecutivo dura in carica tre anni ed e' rieleggibile.
4. Il Comitato Esecutivo delibera a maggioranza dei componenti.
                               Art. 13
                   (Presidente - Vice Presidente)
1.  Il  Presidente  ed il Vice Presidente del Consorzio sono nominati
dall'assemblea con le modalita' dell'articolo 8, comma 6,  durano  in
carica   tre   anni,  comunque  fino  all'approvazione  del  bilancio
consuntivo  relativo  al  terzo   esercizio   finanziario,   e   sono
rieleggibili
2.  Il  Presidente  ha  la  rappresentanza  legale  del Consorzio nei
confronti dei terzi ed in giudizio ed ha la firma sociale
3.  Il   Presidente   presiede   la   riunione   del   Consiglio   di
Amministrazione  e  dell'Assemblea  e  rappresenta  il  Consorzio nei
rapporti con le Pubbliche Amministrazioni. In caso di  assenza  o  di
impedimento  del  Presidente  le funzioni al medesimo attribuite sono
svolte dal Vice Presidente.
4. In caso di assoluta  urgenza  e  di  impossibilita'  di  convocare
utilmente il Consiglio di amministrazione o il Comitato Esecutivo, il
Presidente  puo'  adottare,  temporaneamente,  i  provvedimenti  piu'
opportuni; in tal caso e'  tenuto  a  sottoporli  alla  ratifica  del
Consiglio di amministrazione alla prima riunione utile.
                               Art. 14
                    (Collegio Revisori Contabili)
1.  Il  Collegio  dei  Revisori  Contabili  e' composto di tre membri
effettivi e due supplenti.
2. I  componenti  del  Collegio  sono  eletti  dall'Assemblea  fra  i
professionisti iscritti all'Albo dei revisori contabili.
3.  Il  Presidente  del  Collegio e' eletto dall'Assemblea secondo le
modalita' di cui all'articolo 8, comma 6.
4.  I  Revisori  durano   in   carica   tre   anni,   comunque   fino
all'approvazione  del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio
finanziario, e sono rieleggibili. In caso di cessazione dalla  carica
per qualsiasi causa nel corso del mandato, la loro sostituzione avra'
luogo  a  mezzo  dei  Revisori  supplenti.  I  Revisori  nominati  in
sostituzione rimangono in carica  sino  a  quando  sarebbero  rimasti
quelli sostituiti. Ai Revisori spettano gli emolumenti di legge ed il
rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno.
5.  Il  Collegio  dei  Revisori  controlla la gestione del Consorzio,
vigila sull'osservanza  della  legge,  del  presente  statuto  e  dei
regolamenti,   sulla  corrispondenza  del  bilancio  consultivo  alle
scritture contabili, accerta la regolare tenuta  della  contabilita',
redige annualmente la relazione di competenza a commento del bilancio
consuntivo.
6.   I   Revisori   partecipano   alle   riunioni  del  Consiglio  di
Amministrazione  e  possono  intervenire  a  quelle   dell'assemblea.
Possono  chiedere  agli  amministratori  notizie sull'andamento delle
operazioni consortili su  determinati  affari  e  possono  procedere,
anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo.
7.  All'attivita'  del  Collegio dei Revisori si applicano, in quanto
compatibili con la natura del Consorzio e con il presente statuto, le
disposizioni di cui agli articoli 2397 e seguenti del Codice Civile.
                               Art. 15
                        (Collegio Probiviri)
1. Il Collegio dei Probiviri si compone di tre membri che restano  in
carica  tre anni e sono rieleggibile. I probiviri eleggono il proprio
Presidente.
2. I Probiviri:
a)   decidono   sulle   controversie   circa   l'interpretazione    e
l'applicazione del presente statuto;
b)  decidono,  anche  su  istanza  di  una  sola  delle  parti, sulle
controversie in materia organizzativa, o di qualunque  altra  natura,
che siano di interesse dei consorziati e che non siano state definite
bonariamente;
c) decidono, pro bono et aequo, su qualunque altra controversia che i
consorziati sottopongono al Collegio.
3.  I  Probiviri  rendono le proprie decisioni sulla base delle norme
statutarie e dei criteri di natura deontologica consortile.
4. Le decisioni dei Probiviri sono impugnabili nelle forme di legge.
                             TITOLO III
      DISPOSIZIONI GENERALI, FINANZIARIE, TRANSITORIE E FINALI
                               Art. 16
                   (Esercizio sociale e bilancio)
1. L'esercizio finanziario del Consorzio ha inizio il  1o  gennaio  e
termina il 31 dicembre di ogni anno.
2.  Il  bilancio  di  previsione  di  ciascun  esercizio  deve essere
approvato entro il 30 novembre dell'anno  precedente  quello  cui  si
riferisce.
3. Il bilancio preventivo e' accompagnato da:
a)   una   relazione  illustrativa  sui  programmi  di  attivita'  da
realizzare nell'esercizio;
b)  una  relazione  sulle  differenze  di  previsione   in   rapporto
all'esercizio precedente.
4.  Contestualmente al bilancio annuale di previsione il Consiglio di
Amministrazione delibera il bilancio triennale, idoneo  a  costituire
il quadro delle risorse finanziarie impiegabili nel triennio.
5.  Il bilancio consuntivo di ciascun esercizio deve essere approvato
entro il 30 aprile dell'anno successivo. Il  bilancio  consuntivo  e'
costituito dalla relazione sulla gestione, lo stato patrimoniale e il
conto economico, e la nota integrativa.
6.  I  progetti  di  bilancio  devono  essere  comunicati ai revisori
contabili  almeno  un  mese  prima  della   riunione   dell'Assemblea
convocata per la loro approvazione.
                               Art. 17
          (Rapporto con il Consorzio Nazionale Imballaggi)
1.  Il  Consorzio svolge le proprie attivita' in stretto collegamento
ed in costante collaborazione con il CONAI.
2. Entro il 31 marzo di ciascun anno il Consorzio trasmette al  CONAI
ed   all'Osservatorio  Nazionale  sui  rifiuti  una  relazione  sulla
gestione, comprendente:
a) il programma specifico di prevenzione e gestione degli  imballaggi
e dei rifiuti di imballaggio in vetro;
b)  i  risultati conseguiti nel recupero e nel riciclo dei rifiuti di
imballaggio in vetro.
3.  Nella  relazione  di  cui  al  comma  precedente  possono  essere
evidenziati   i  problemi  inerenti  il  raggiungimento  degli  scopi
istituzionali e le eventuali proposte di adeguamento della normativa.
4. Entro il 31 marzo di ciascun anno, il Consorzio comunica al  CONAI
e   all'Osservatorio   Nazionale  sui  Rifiuti  l'elenco  dei  propri
partecipanti;   inoltre   il   Consorzio   comunica   al   CONAI    e
all'Osservatorio  Nazionale  sui Rifiuti i nominativi degli operatori
economici che hanno cessato di far parte del Consorzio.
5. Qualora un consorziato intenda partecipare al  CONAI  senza  farsi
rappresentare dal Consorzio, e' tenuto a darne comunicazione all'atto
della  propria  adesione  o  entro il 31 dicembre di ciascun anno. In
caso di mancata comunicazione, il Consorzio partecipa al CONAI  anche
in rappresentanza del consorziato.
                               Art. 18
                            (Regolamenti)
1.   Per   assicurare  l'operativita'  del  Consorzio,  il  Consiglio
d'amministrazione  adotta  apposite  proposte  di   regolamenti   per
l'applicazione  del  presente  statuto  e  per  quanto  necessario ad
assicurare il migliore funzionamento del Consorzio.
2. I regolamenti  e  le  loro  eventuali  modifiche  sono  deliberati
dall'Assemblea   e  sono  sottoposti  all'approvazione  del  Ministro
dell'ambiente  e  del  Ministro  dell'industria,  del   commercio   e
dell'artigianato   che  possono  richiedere  eventuali  modifiche  ed
integrazioni entro 30 giorni dal ricevimento degli stessi.
                               Art. 19
                (Fondo consortile - Fondo di riserve)
1.  Ciascuno dei consorziati e' tenuto a concorrere alla costituzione
del fondo consortile versando una somma proporzionale  al  numero  di
quote di cui e' titolare. L'entita' della somma da conferire per ogni
quota del Consorzio e' determinata dall'Assemblea.
2.  Il  fondo  consortile  puo'  essere  impiegato nella gestione del
Consorzio,   con   motivata   deliberazione    del    Consiglio    di
amministrazione  approvato dall'Assemblea, ove siano insufficienti le
altre fonti di provviste finanziarie, ma deve essere reintegrato  nel
corso dell'esercizio successivo.
3.  Gli  eventuali conguagli relativi agli importi dovuti dai singoli
consorziati per la formazione ed il mantenimento del fondo consortile
sono  determinati  dall'assemblea  su  proposta  del   Consiglio   di
amministrazione.
4.  L'assemblea  puo'  costituire  fondi di riserva con gli eventuali
avanzi di gestione.
                               Art. 20
  (Rapporti con gli altri Consorzi, con gli utilizzatori e le loro
organizzazioni)
1. Il Consorzio svolge le proprie attivita' in  stretto  collegamento
ed  in costante collaborazione con i soggetti associativi e gli altri
Consorzi di cui agli articoli 38  e  40  del  decreto  legislativo  5
febbraio  1997,  n.  22;  in  particolare, il Consorzio si impegna ad
attuare forme di concertazione permanente per tutto cio' che  attiene
alle materie di interesse dei produttori.
2.   Il   Consorzio   collabora   con   gli   utilizzatori  e/o  loro
organizzazioni di categoria, per le materie di comune interesse.
                               Art. 21
          (Ingresso recesso ed esclusione dei consorziati)
1. I soggetti giuridici appartenenti alle categorie indicate all'art.
2 del presente statuto  possono  chiedere  di  aderire  al  Consorzio
inviando  la  domanda  al  Consiglio  di Amministrazione, nella quale
devono dichiarare di possedere i requisiti di cui all'articolo 2,  di
essere  a  conoscenza  delle disposizioni del presente statuto, degli
eventuali regolamenti e di tutte le altre disposizioni  regolamentari
vincolanti per i consorzi.
2.  Il  Consiglio  di Amministrazione delibera sulla richiesta. Detta
richiesta puo' essere respinta solo in  presenza  di  giustificate  e
comprovate ragioni.
3.   I   consorziati  possono  recedere  dal  Consorzio  con  effetto
dall'esercizio successivo a quello  in  corso,  previa  comunicazione
scritta  da  inviarsi al Consiglio di Amministrazione almeno sei mesi
prima della fine dell'esercizio annuale
4. I consorziati, nei cui confronti sia in  corso  una  procedura  di
fallimento, di concordato preventivo, di amministrazione controllata,
di  liquidazione  coatta  amministrativa o di liquidazione volontaria
possono   chiedere   di   essere   sospesi   dall'adempimento   delle
obbligazioni  consortili.  Su tale richiesta delibera il Consiglio di
Amministrazione, il quale puo' respingerla solo in presenza di  gravi
motivi.
5. Il Consiglio d'amministrazione delibera l'esclusione dal Consorzio
qualora  il consorziato abbia perduto i requisiti per l'ammissione al
Consorzio e in ogni altro caso in cui non possa piu' partecipare alla
realizzazione dell'oggetto consortile.
6. L'esclusione ha eretto immediato, salvo ricorso  al  Collegio  dei
probiviri, e deve essere comunicata al consorziato e all'Osservatorio
Nazionale  sui rifiuti, entro 15 giorni, dal Presidente del Consorzio
mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.
7. Il Consorzio comunica all'Osservatorio Nazionale sui rifiuti ed al
CONAI  i  nominativi  dei Consorzi che hanno cessato di far parte del
Consorzio stesso.
                               Art. 22
  (Rapporti con l'Osservatorio Nazionale sui Rifiuti ed obblighi di
partecipazione al Consorzio)
1. Il Consorzio svolge le proprie attivita'  in  collegamento  ed  in
costante  collaborazione  con l'Osservatorio nazionale sui rifiuti di
cui all'articolo 26 del decreto legislativo 5 febbraio  1997,  n.  22
(di  seguito denominato "Osservatorio"); in particolare, il Consorzio
comunica  all'Osservatorio  i  nominativi  dei   soggetti   giuridici
appartenenti  alle  categorie  indicate  all'articolo 2, comma 1, del
presente  statuto,  che  non  hanno  aderito   al   Consorzio.   Tale
comunicazione   si  intende  finalizzata  allo  scopo  di  consentire
all'Osservatorio di verificare l'adempimento degli  obblighi  di  cui
all'articolo  38,  comma  4, 5 e 6 del decreto legislativo 5 febbraio
1997, n. 22.
2. Nell'ipotesi in cui risulti che tali soggetti giuridici non  hanno
adempiuto  agli  obblighi  di cui all'articolo 38, commi 4, 5 e 6 del
decreto  legislativo  5  febbraio  1997,  n.  22,  il  Consiglio   di
amministrazione invia loro l'intimazione ad aderire al Consorzio.
3. In caso di mancata adesione, tali soggetti sono inseriti d'ufficio
tra  i  partecipanti  al Consorzio, il quale provvede al recupero dei
contributi progressi nelle forme di legge.
                             Art. 22 bis
                    (Liquidazione - Scioglimento)
1. Qualora il Consorzio si sciolga e  venga  posto  in  liquidazione,
l'Assemblea   straordinaria   provvede  alla  norma  di  uno  o  piu'
liquidatori determinandone i poteri, e  delibera  sulla  destinazione
del  patrimonio  rimanente una volta effettuato il pagamento di tutte
le passivita'. La destinazione del patrimonio avviene nel rispetto di
eventuali indicazioni normative a riguardo.
                             Art. 22 ter
                             (Vigilanza)
1. Il  Ministro  dell'ambiente  e  il  Ministro  dell'industria,  del
commercio e dell'artigianato ove constatino gravi irregolarita' nella
gestione  del  Consorzio  o l'impossibilita' di normale funzionamento
degli organi consortili possono disporre lo  scioglimento  di  uno  o
piu'  organi  e  la  nomina di un commissario incaricato di procedere
alla loro ricostituzione.  In  caso  di  constata  impossibilita'  di
procedere alla ricostituzione il Ministro dell'ambiente e il Ministro
dell'industria,  del commercio ed ell'artigianato possono disporre la
nomina di un commissario incaricato della gestione straordinaria  del
Consorzio.
                               Art. 23
                           (Norma finale)
1.  Per  tutto  quanto non esplicitamente disposto nel presente atto,
valgono, in quanto applicabili, le norme del Codice Civile e le altre
comunque regolanti la materia.