(all. 1 - art. 1)
                                                         ALLEGATO "A"
     CONSORZIO PER LA RACCOLTA, IL RICICLAGGIO ED IL RECUPERO DI
                   RIFIUTI DI IMBALLAGGI IN LEGNO
                               STATUTO
           TITOLO I - STRUTTURA ED ATTIVITA' DEL CONSORZIO
                               Art. 1
                (Natura, sede e durata del Consorzio)
1. E' costituito con sede in ........... il Consorzio  nazionale  per
la  raccolta,  il recupero e il riciclaggio degli imballaggi di legno
ai fini dell'art. 40 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.
2. durata del Consorzio e' fissata al 31  dicembre  2100;  la  durata
puo' essere prorogata qualora allo spirare di tale termine permangano
i presupposti normativi di costituzione.
3.  Il  Consorzio  puo'  essere  anticipatamente  sciolto  qualora  i
presupposti indicati nel comma 2 vengano meno prima dello scadere del
suddetto termine di durata, previo parere del Ministero dell'ambiente
e del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
4. Il Consorzio ha personalita' giuridica di diritto  privato  ed  e'
disciplinato,  per  tutto  cio'  che  non  e'  regolato  dal presente
statuto, dalle norme di cui agli articoli 2602 e seguenti del  codice
civile.
5.  Lo  spostamento  della  sede  nell'ambito dello stesso Comune non
comporta la modifica dello Statuto.
                               Art. 2
                            (Consorziati)
1.  Devono  partecipare  al  Consorzio  le  imprese  produttrici   di
imballaggi  in  legno che ne abbiano l'obbligo ai sensi dell'articolo
38, commi 3 e 8, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.
2. Hanno diritto di partecipare al Consorzio   gli  utilizzatori  che
importano  imballaggi in legno pieni, gli utilizzatori che provvedono
direttamente alla produzione e al riempimento di imballaggi in legno,
gli enti ed imprese che riciclano rifiuti di imballaggio in legno.
3. Ai fini del presente statuto le imprese di cui ai sommi 1 e 2 sono
distinte nelle seguenti categorie:
a) fornitori di materiali per imballaggio in legno;
b) fabbricanti di imballaggi ortofrutticoli in legno;
c) fabbricanti di pallets in legno;
d) fabbricanti di imballaggi industriali di legno;
e) importatori di materiali per imballaggio e di imballaggi in  legno
vuoti;
f)   utilizzatori   che   importano   imballaggi  in  legno  pieni  o
utilizzatori  che  provvedono  direttamente  alla  produzione  e   al
riempimento di imballaggi in legno;
g) enti ed imprese che riciclano rifiuti di imballaggio in legno.
4. A ciascuna delle categorie di consorziati di cui alle lettere f) e
g) del comma e' riservata una quota di partecipazione pari al 15%.
5.  Le  imprese  produttrici  di  imballaggi  costituiti da materiali
compositi partecipano al Consorzio ai sensi dei commi 1 e  2  qualora
il  materiale  prevalente  nella  tipologia  di  imballaggio  da essi
prodotta  sia  costituito  dal  legno  secondo  criteri  e  modalita'
determinati   con   apposito   regolamento.  Possono  partecipare  al
Consorzio anche i produttori di  materiali  compositi  nei  quali  il
legno non costituisca materiale prevalente.
6.  Le  imprese  che  esercitano  le  attivita'  proprie alle diverse
categorie di consorziati indicate nel  comma  3  sono  inquadrate  in
dette  categorie  secondo  i  criteri  e le modalita' determinati con
apposito regolamento consortile da adottarsi a norma dell'art. 16 del
presente statuto.
7.  Il  Consorzio  puo'  consentire  l'adesione  di  altri  operatori
economici,  anche non ricompresi nelle categorie di cui al comma 3. I
requisiti per l'individuazione di tali operatori  economici,  nonche'
le  modalita'  della  relativa  partecipazione  al  Consorzio vengono
definiti con apposito regolamento consortile.
8. Il numero dei consorziati e' illimitato.
                               Art. 3
                       (Oggetto del Consorzio)
1. Il Consorzio non  ha  fini  di  lucro  ed  e'  costituito  per  il
raggiungimento  degli  obiettivi  di  riciclaggio  e  di recupero dei
rifiuti di imballaggi in legno  immessi  sul  mercato  nazionale.  In
particolare,  il  Consorzio  razionalizza,  organizza,  garantisce  e
promuove:
a) la ripresa degli imballaggi usati;
b) la raccolta dei rifiuti  di  imballaggio  in  legno  secondairi  e
terziari su superfici private ad esse equiparate;
c) il ritiro dei rifiuti di imballaggi in legno conferiti al servizio
pubblico,  su  indicazione del Consorzio nazionale imballaggi (CONAI)
di cui all'articolo 41 del decreto legislativo 5  febbraio  1997,  n.
22;
d) il riciclaggio e il recupero dei rifiuti di imballaggio in legno.
2.  Il  Consorzio assicura il ritiro ed il riciclaggio dei rifiuti di
imballaggio provenienti dalla raccolta differenziata  effettuata  dal
servizio   pubblico  secondo  le  modalita'  ed  i  criteri  previsti
nell'ambito del programma generale di prevenzione e  di  gestione  di
cui  all'articolo  42 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.
Promuove, inoltre, d'intesa con il CONAI, l'informazione degli utenti
di imballaggi in  legno,  ed  in  particolare  dei  consumatori,  che
riguarda, tra l'altro:
a) i sistemi di restituzione, di raccolta e di recupero disponibili;
b)  il  ruolo  degli  utenti  di  imballaggi  ed  in  particolare dei
consumatori nel processo di riutilizzazione, recupero  e  riciclaggio
degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio in legno,
c) Il significato dei marchi apposti sugli imballaggi in legno;
d)  i  pertinenti elementi dei piani di gestione per gli imballaggi e
del rifiuti di imballaggi in legno.
3. Al fine della migliore nazionalizzazione ed  organizzazione  delle
proprie funzioni, nonche' al fine di ottimizzare le forme di raccolta
e  trasporto dei rifiuti di imballaggi in legno conferiti al servizio
pubblico in  sinergia  con  le  altre  frazioni  merceologiche  e  di
promuovere  il  riciclaggio del rifiuti di imballaggio in legno ed il
mercato delle materie prime e dei  prodotti  recuperati  dai  rifiuti
stessi,  il  Consorzio svolge anche tutte le attivita' complementari,
sussidiarie, coordinate e/o comunque connesse. Pone in  essere  tutti
gli   atti  di  attuazione  e/o  applicazione  previsti  dal  decreto
legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e dalle altre  norme  primarie  e
secondarie direttamente o indirettamente attinenti.
4.  Il  Consorzio  puo'  strutturarsi  in  articolazioni regionali ed
interregionali e puo'  svolgere  le  attivita'  di  cui  al  presente
articolo  anche  attraverso  soggetti  terzi  sulla  base di apposite
convenzioni. Il Consorzio puo' inoltre stipulare,  coordinandosi  con
il  CONAI,  anche ai sensi dell'articolo 25 del decreto legislativo 5
febbraio 1997, n. 22, specifici accordi e contratti di programma con:
a)  il  Ministro  dell'ambiente   di   concerto   con   il   Ministro
dell'industria del commercio e dell'artigianato,
b) i comuni, loro aziende municipalizzate, loro concessionari ed enti
pubblici o privati,
c)  consorzi,  societa', enti ed istituti di ricerca incaricati dello
svolgimento  di  attivita'  a  contenuto   tecnico,   tecnologico   o
finanziario comprese tra i fini istituzionali.
5.  Il  Consorzio  informa  la propria azione ai principi e metodi di
efficacia, efficienza , economicita' e trasparenza..
6. Il consorzio si puo' avvalere,  nello  svolgimento  delle  proprie
funzioni, della collaborazione delle associazioni rappresentative dei
settori di riferimento dei consorziati.
7.  Il  Consorzio  con  riferimento  agli imballaggi in legno mette a
punto  e  trasmette  all'Osservatorio  nazionale  sui  rifiuti  e  al
Consorzio Nazionale Imballaggi (CONAI) un proprio programma specifico
di  prevenzione  che  costituisce  la  base  per  l'elaborazione  del
programma generale di prevenzione e di gestione degli  imballaggi  e,
dei rifiuti di imballaggio.
8.  Il  Consorzio,  entro  il  31  marzo  di  ogni anno, trasmette al
Consorzio  Nazionale  Imballaggi  l'elenco  dei  consorziati  e   una
relazione  sulla  gestione  comprensiva del programma specifico e dei
risultati conseguiti nel  recupero  e  nel  riciclo  dei  rifiuti  di
imballaggio  in  legno.  Nella relazione possono essere evidenziati i
problemi inerenti  il  raggiungimento  degli  scopi  istituzionali  o
eventuali proposte di adeguamento della normativa.
9.  Il  Consorzio  puo' presentare per i consorziati le comunicazioni
previste  dall'articolo  37,  comma  2,  del  decreto  legislativo  5
febbraio 1997, n. 22.
10.   Il   Consorzio  puo'  raccogliere  deleghe  dei  consorziati  e
rappresentarli ai fini della loro  adesione  al  Consorzio  Nazionale
Imballaggi  o  della  loro  partecipazione  e voto nell'assemblea del
CONAI.
11. Il Consorzio e' soggetto passivo  del  diritto  di  accesso  alle
informazioni  ai  sensi  del decreto legislativo 24 febbraio 1997, n.
39, di attuazione della direttiva 90/313/CE.
12. Nel perseguimento delle sue attivita' istituzionali il  Consorzio
si  astiene da qualunque atto, attivita' o iniziativa suscettibile di
impedire, restringere o falsare la concorrenza in ambito nazionale  e
comunitario,   con   particolare   riferimento  allo  svolgimento  di
attivita' economiche e di  operazioni  di  gestione  dei  rifiuti  di
imballaggio   in   legno  regolarmente  autorizzate  ai  del  decreto
legislativo  5  febbraio  1997,  n.  22,  e   successive   modifiche,
integrazioni e norme attuative.
                               Art. 4
               (Quote di partecipazione al Consorzio)
1.  Le  quote  di  partecipazione  ed  il  loro  valore unitario sono
determinati dall'Assemblea.
2. Le quote di partecipazione sono ripartite fra diverse categorie di
consorziati di cui all'articolo 2, comma 3, lettere a), b), c), d) ed
e)  in  proporzione  al  volume  di  affari  conseguito  dagli stessi
relativamente al materiale di imballaggio in legno,  agli  imballaggi
in  legno e relativi semilavorati immessi al consuumo. 4.. A ciascuna
delle categorie di  consorziati  di  cui  all'articolo  2,  comma  3,
lettere f) e g) e' riservata una quota di partecipazione pari al 15%.
3.  Nell'ambito  di  ciascuna  delle  categorie di consorziati di cui
all'articolo 2, e quote di partecipazione sono assegnate  ai  singoli
consorziati  in  base  al  rapporto  tra la quantita' di materiale di
imballaggio in legno e di imballaggi in legno e relativi semilavorati
o di materiale in legno riciclato dai rifiuti che, sulla  base  delle
fatture emesse, risulta immessa al consumo o riciclata sul territorio
nazionale da ciascun consorziato nell'anno solare precedente a quello
nel  quale  e' presentata domanda di ammissione, e quella complessiva
di tutti i consorziati appartenenti alla medesimi categoria.
4. La determinazione della quota di partecipazionee da  assegnare  in
caso   di   adesione   di   un   nuovo  socio  avviene  mediante  una
corrispondente  proporzionale riduzione delle quote di partecipazione
degli altri consorziati appartenenti alla medesima categoria  di  cui
all'articolo 2.
5.  Non si procede alla liquidazione della quota e nulla e' dovuto, a
qualsiasi titolo, al consorziato receduto o escluso.
6. Chi intende essere ammesso come  consorziato  deve  farne  domanda
scritta  al  Consiglio di amministrazione, dichiarando di possedere i
requisiti di cui al precedente articolo 2,  di  essere  a  conoscenza
delle  disposizioni  del presente statuto, dei regolamenti consortili
adottati e di tutte le altre  disposizioni  regolamentari  vincolanti
per i consorziati.
7.  La quota di partecipazione al Consorzio e' intrasferibile sia per
atto tra vivi che mortis causa,  se  non  in  caso  di  trasferimento
dell'azienda a qualsiasi titolo intervenuto.
                               Art. 5
            (Finanziamento delle attivita' del Consorzio)
1.  Il  Consorzio  finanzia  lo  svolgimento  delle proprie attivita'
mediante:
a) le somme versate al Consorzio ai sensi dell'articolo 14, comma  1,
lettera  g), dello Statuto del Consorzio Nazionale Imballaggi (CONAI)
da destinarsi ai fini di cui agli articoli 3, comma 2, lettera  h,  e
14, comma 1, del predetto Statuto del CONAI
b)  eventuali  proventi  della  cessione,  a  prezzo  di mercato, dei
rifiuti di imballaggio;
c) i proventi delle attivita' svolte in attuazione di disposizioni di
legge e statutarie e i proventi della gestione patrimoniale;
d) gli eventuali contributi versati dai consorziati;
e) l'eventuale utilizzazione del fondo consortile con le modalita' di
cui al successivo art. 17;
f) eventuali contributi e finanziamenti provenienti da enti  pubblici
e privati.
g)  dalle  somme,  diverse  da  quelle  di  cui all'articolo 14 dello
statuto del CONAI, versate al Consorzio dal CONAI per le finalita' di
cui all'articolo 23, comma 2, lettera o), del  predetto  statuto  del
CONAI.
                               Art. 6
                (Diritti e obblighi dei consorziati)
1.  Le  deliberazioni  degli  Organi  consortili, assunte in funzione
della realizzazione degli scopi ed  in  conformita'  alle  norme  del
presente Statuto sono vincolanti per tutti i consorziati.
2.  I  Consorziati hanno diritto di partecipare, nelle forme previste
dal presente statuto, alla definizione delle decisioni del  consorzio
in  vista del conseguimento degli scopi statutari ed allo svolgimento
delle attivita consortili. I consorziati possono fruire dei servizi e
delle prestazioni del Consorzio e dei soggetti di cui  al  precedente
articolo 3, comma 4.
3.  Il  Consorzio  accerta  il  corretto adempimento degli obblighi e
delle obbligazioni nascenti  dalla  partecipazione  al  Consorzio  ed
intraprende  le azioni necessarie per accertare e reprimere eventuali
violazioni dei consorziati relative agli obblighi ad  essi  derivanti
dalla partecipazione al Consorzio.
4. In caso di inadempimento degli obblighi consortili il Consiglio di
amministrazione  puo'  comminare  una sanzione pecuniaria commisurata
alla gravita' dell'infrazione. Con apposito regolamento consortili da
adottarsi a norma dell'articolo 16 vengono individuate le infrazioni,
la misura minima e massima delle sanzioni applicabili e le norme  del
relativo procedimento.
5. I consorziati sono, inoltre, obbligati a:
a) concorrere alla costituzione del fondo consortile;
b)  versare  il  contributo annuo deliberato dall'Assemblea' ai sensi
dell'articolo 8, comma 1, lettera k). Tale contributo e'  determinato
in  percentuale  sul volume di affari relativo alla materia prima per
forniture destinate alla produzione  di  imballaggi  per  il  mercato
interno  e  agli imballaggi destinati al medesimo mercato, prodotti o
importati;
c) trasmettere al Consiglio di amministrazione  tutti  i  dati  e  le
informazioni da questo richiesti e attinenti all'oggetto consortile;
d)   sottoporsi  a  tutti  i  controlli  disposti  dal  Consiglio  di
amministrazione al  fine  di  accertare  l'esatto  adempimento  degli
obblighi  consortili,  con  modalita'  che  faranno  salva la massima
riservatezza dei dati dei consorziati;
e) osservare lo statuto, il  regolamento  e  le  deliberazioni  degli
organi del Consorzio, che sono vincolanti per tutti i consorziati;
f) favorire gli interessi del Consorzio.
6.  I  consorziati  tenuti ad aderire al CONAI ai sensi dell'articolo
41, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, sono obbligati ad
indicare al  CONAI  che  il  Consorzio  e'  il  soggetto  associativo
costituito  ai  sensi  dell'articolo  38, comma 3, del citato decreto
legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, al quale partecipano.
7. Il Consorzio comunica all'Osservatorio Nazionale sui rifiuti e  al
CONAI  i  nominativi  dei consorziati che hanno cessato di fare parte
del Consorzio stesso.
                         TITOLO II - ORGANI
                               Art. 7
                       (Organi del Consorzio)
1. Sono organi del Consorzio:
a) l'Assemblea;
b) il Consiglio d'amministrazione;
c) il Presidente;
d) il Collegio dei revisori contabili.
                               Art. 8
              (Composizione e funzioni dell'assemblea)
1.  All'assemblea  del  Consorzio  partecipano  tutti  i consorziati.
L'assemblea:
a) elegge i membri del consiglio di amministrazione  e  del  collegio
dei revisori contabili;
b) approva il bilancio;
c) approva i regolamenti consortili e le relative modifiche;
d) approva i programmi di attivita' e di investimento del consorzio;
e)  determina  il  valore  unitario  delle quote di partecipazione al
Consorzio dei singoli consorziati;
f) approva la ripartizione delle quote di partecipazione;
g) approva la relazione sulla  gestione,  comprendente  il  programma
specifico   di   prevenzione  e  di  gestione,  nonche'  i  risultati
conseguiti nel riciclaggio e nel recupero dei rifiuti di imballaggi;
h) delibera le proposte di modifica dello statuto;
i) delibera circa l'eventuale assegnazione dell'indennita' di  carica
al  presidente  ed  al  vice  presidente, dell'emolumento annuale e/o
dell'indennita' di seduta ai membri del consiglio di  amministrazione
ed ai revisori contabili;
j)  delibera  su  tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione del
Consorzio riservati alla sua competenza dal presente statuto o  dalla
legge   e  su  quelli  sottoposti  al  suo  esame  dal  Consiglio  di
amministrazione.
k) delibera il contributo annuo  di  cui  all'articolo  6,  comma  5,
lettera b).
                               Art. 9
                   (Funzionamento dell'Assemblea)
1.  L'Assemblea  e' convocata dal Consiglio di Amministrazione almeno
una volta l'anno per l'approvazione del bilancio
2. La convocazione ha luogo a mezzo  di  raccomandata  o  di  telefax
almeno  quindici  giorni  prima  dell'adunanza.  La convocazione deve
indicare l'ordine del giorno, il luogo e la data della prima e  della
seconda  convocazione  che deve essere fissata ad almeno ventiquattro
ore di distanza dalla prima.
3.  In  alternativa  alla  disposizione  di  cui  al  comma   2,   la
convocazione  puo'  avvenire mediante avviso, da depositare presso la
sede del Consorzio affinche' i Consorziati possano prenderne  visione
e  da pubblicare su tre quotidiani a diffusione nazionale, di cui uno
economico, almeno  quindici  giorni  prima  del  giorno  fissato  per
l'Assemblea.
4.  L'assemblea e' inoltre convocata dal Consiglio di amministrazione
quando lo ritenga necessario. La convocazione puo' essere  richiesta,
con  l'indicazione  degli  argomenti  da  trattare,  da  un numero di
consorziati  detentori  di  almeno   un   quinto   delle   quote   di
partecipazione al Consorzio o dal Collegio dei revisori contabili. In
tali  casi il Consiglio di amministrazione e' tenuto a procedere alla
convocazione dell'assemblea entro dieci giorni a norma del comma 2,
5.  Ogni  consorziato   partecipa   all'assemblea   con   il   legale
rappresentante  o  con  un proprio delegato, non sono ammesse piu' di
cinque deleghe.
6. L'Assemblea e' validamente costituita in prima convocazione quando
i rappresentanti delle  imprese  consorziate  presenti  costituiscono
piu'  della  meta'  delle  quote consortili complessive.   In seconda
convocazione  qualunque  sia  la  percentuale  di  quote   consortili
rappresentate dai partecipanti.
7.  Ogni  consorziato  esprime  nell'assemblea un numero di voti pari
alle proprie quote  di  partecipazione  al  Consorzio.  Con  apposito
regolamento consortile da adottarsi a norma dell'articolo 16 sono de-
terminate  le modalita' operative volte ad assicurare il rispetto del
presente comma.
8. Salvo quanto previsto al  comma  9  l'Assemblea  delibera  con  la
maggioranza dei voti dei partecipanti.
9.  E'  necessaria  la maggioranza dei due terzi dei partecipanti per
l'approvazione  dei  regolamenti  consortili  e  relative   modifiche
nonche' per l'approvazione delle eventuali proposte di modifica dello
Statuto.   Tali   deliberazioni   sono   successivamente   sottoposte
all'approvazione  del  Ministero  dell'ambiente   e   del   Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
10.  Le  assemblee sono presiedute dal Presidente del Consorzio o, in
caso di sua assenza od impedimento, dal Vice  Presidente  ovvero  dal
Consigliere piu' anziano.
11.  Per  quanto  non  espressamente  disciplinato  dalle  precedenti
disposizioni si applicano  alle  assemblee,  compatibilmente  con  la
natura  del  Consorzio e del presente Statuto, le disposizioni di cui
agli articoli 2363 e seguenti del codice civile.
                             Art. 9 bis
                   (Rappresentanza nell'Assemblea)
1. Il consorziato  puo'  farsi  rappresentare  con  delegia  scritta,
contenente   espressa   indicazione   della   persone   delegata,  da
conservarsi da parte del Consorzio.
2.  La  rappresentanza  puo'  essere  conferita  solo   per   singole
assemblee, con effetto anche per le convocazioni successive.
3.  La  rappresentanza non puo' essere conferito agli amministratori,
ai revisori contabili e ai dipendenti del Consorzio'.
4. La stessa persona non puo' rappresenti l' Assemblea piu' di cinque
consorziati;  tale  limite   non   si   applica   alle   associazioni
imprenditoriali di categoria.
                               Art. 10
      (Composizione e funzioni del consiglio d'amministrazione)
1.  Il  Consiglio  di  Amministrazione  e'  composto  da un numero di
tredici membri eletti dall'assemblea con modalita' di  voto  tali  da
riservare  alla  categoria  dei fornitori di materiali di imballaggio
due  amministratori,  ai  fabbricanti  di  imballaggi  ortofrutticoli
quattro    amministratori,    ai    fabbricanti   di   palletts   tre
amministratori,  ai  fabbricanti   di   imballaggi   industriali   un
amministratore,  agli  importatori  di materiali per imballaggio e di
imballaggi   vuoti   un   amministratore,   agli   utilizzatori    un
amministratore ed ai riciclatori un amministratore.
2.  All'elezione  dei membri del Consiglio di amministrazione si pro-
cede mediante votazione su liste distinte per ciascuna  categoria  di
consorziati. I singoli consorziati votano per i candidati della lista
della   categoria  cui  appartengono.  Con  apposito  regolamento  da
adottarsi a norma dell'articolo 16 sono determinate le modalita' ed i
sistemi di voto.
3. Alle riunioni del  Consiglio  di  amministrazione  partecipano  il
Collegio  dei  revisori  dei  conti  e,  con  funzioni consultive, il
direttore generale del consorzio
4.  Il Consiglio di amministrazione e' investito dei piu' ampi poteri
per la  gestione  ordinaria  e  straordinaria  del  Consorzio  ed  ha
facolta'  di  compiere  tutti  gli  atti  che  ritenga  opportuni per
l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi  consortili.  A  titolo
esemplificativo e non esaustivo il Consiglio di amministrazione:
a) elegge tra i propri membri il Presidente ed il Vice Presidente e/o
amministratore delegato;
b)  salvo  quanto  previsto  dall'articolo  12, gomma 2, determina le
funzioni del Presidente, del Vice-Presidente e/o  dell'amministratore
delegato;
c) convoca l'assemblea;
d)  conserva  il  libro  dei  consorziati  e provvede al suo costante
aggiornamento;
e)  definisce  le  ripartizioni  delle  quote  in  conformita'   alle
disposizioni   di  legge  e  del  presente  statuto  e  le  sottopone
all'assemblea per l'approvazione;
f) redige il bilancio preventivo triennale,  il  bilancio  preventivo
annuale  e  il  bilancio  consuntivo  annuale,  nonche'  la relazione
afferente quest'ultimo;
g) determina l'entita' dei contributi di cui all'articolo 5, comma 1,
lettera,d) a carico dei consorziati e  stabilisce  le  modalita'  del
relativo versamento, da sottoporre alla delibera dell'Assemblea;
h)  predispone la relazione sulla gestione, comprendente il programma
specifico  di  prevenzione  e  di  gestione,  nonche'   i   risultati
conseguiti  nel  riciclaggio e nel recupero dei rifiuti di imballaggi
in legno;
i) propone all'assemblea le candidature per l'elezione del  Consiglio
di amministrazione del CONAI;
j) adotta gli schemi di regolamenti consortili, e relative modifiche,
da sottoporre all'assemblea per l'approvazione, incluso quello di cui
all'articolo 2, comma 7;
k)  adotta  il  programma  pluriennale  ed  annuale  di attivita' del
Consorzio;
l) delibera sulle  proposte  di  accordi  e  di  convenzioni  di  cui
all'articolo 3, comma 4;
m)  delibera  la  stipulazione  di tutti gli atti e contratti di ogni
genere inerenti  l'attivita'  consortile  e  di  quelli  relativi  al
rapporto  con  il  personal  dipendente ed al rapporti di prestazione
d'opera professionale;
n) delibera su tutte le materie di cui al precedente articolo 3;
o) nomina il direttore generale del Consorzio;
p) determina l'organico del personale del Consorzio  e  le  modalita'
della gestione amministrativa interna;
q)  delibera  sulle richieste di adesione al Consorzio verificando la
sussistenza dei inquisiti di ammissione  e  curando  il  percepimento
delle  quote  dei  contributi  dovuti  all'atto  dell'ammissione.  La
delibera che respinge la richiesta di ammissione deve essere motivata
e comunicata all'Osservatorio nazionale sui rifiuti;
r) vigila sull'esatto adempimento degli obblighi dei consorziati  nel
confronti  del  consorzio e determina l'entita' delle sanzioni di cui
all'articolo 6, commi 4;
s) compie tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria
amministrazione, fatta  eccezione  soltanto  per  quelli  che  ,  per
disposizione,  di  legge  o  del presente statuto, siano riservati ad
altri organi del consorzio
t)  trasmette  all'Osservatorio  Nazionale  sui rifiuti e al CONAI il
programma, il  bilancio  preventivo  e  consuntivo,  la  relazione  e
l'elenco indicati nell'articolo 3, commi 7 e 8;
u)  propone  all'assemblea  le modifiche dello statuto e le sottopone
all'approvazione  del  Ministero  dell'ambiente   e   del   Ministero
dell'industria del commercio e dell'artigianato;
v)  delibera  su  atti  e  iniziative  opportuni  per  assicurare  il
necessario    coordinamento    con    l'amministrazione     pubblica,
l'Osservatorio  Nazionale sui rifiuti, il CONAI, gli altri Consorzi e
soggetti associativi costituiti ed operanti ai sensi  degli  articoli
38 e 40 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22;
z)  delibera  sull'esclusione  dei  consorziati.  L'eventuale rigetto
della domanda di ammissione dovra' essere motivata  e  dovra'  essere
comunicata all'Osservatorio nazionale del rifiuti ed al CONAI.
5.  Il  consiglio  di  amministrazione  puo'  avvalersi  del supporto
consultivo  delle  associazioni  rappresentative   dei   settori   di
riferimento dei consorziati
                               Art. 11
          (Funzionamento del Consiglio di Amministrazione)
1.  Il consiglio di amministrazione dura in carica tre anni ed i suoi
membri sono rieleggibili per non piu' di tre volte.
2 . In  deroga  a  quanto  previsto  al  comma  1,  il  consiglio  di
amministrazione  nominato  alla costituzione del consorzio durera' in
carica  per  il  periodo  determinato  dall'assemblea,  comunque  non
superiore al termine di cui al predetto comma 1.
3.  In  caso cessazione dalla carica per qualsiasi causa di un membro
del Consiglio di amministrazione gli altri provvedono  a  sostituirlo
con   apposita   deliberazione   nel   rispetto   del   criterio   di
rappresentativita' indicato nell'articolo 10, comma 1. Il Consigliere
cooptato cessa dall'ufficio in occasione dell'Assemblea successiva.
4. Qualora, per qualunque ragione, venga a dalla carica la meta'  dei
consiglieri,   l'intero   consiglio  di  amministrazione  si  intende
decaduto. In tal  caso,  su  iniziativa  del  Collegio  dei  revisori
contabili  ovvero  di un numero di consorziati detentori di almeno un
quinto  delle   quote   di   partecipazione   al   Consorzio,   viene
immediatamente   convocata   l'assemblea  per  la  nomina  del  nuovo
Consiglio di amministrazione.
5. Il diritto di revoca dei consiglieri  spetta  all'assemblea;  tale
diritto puo' essere esercitato solo per giustificato motivo
6.  Il  Consiglio  d'amministrazione  e'  convocata  mediante  invito
scritto dal Presidente ed in caso di assenza od impedimento dal  Vice
Presidente  tutte  le  volte  in  cui  vi sia materia per deliberare,
oppure  quando  ne  sia  fatta  richiesta  da  almeno  un  terzo  dei
consiglieri.  In  tale ultimo caso il Consiglio vieme convocato entro
venti giorni dal ricevimento della richiesta.
7. La convocazione e' fatta per iscritto (raccomandata o fax) e  deve
pervenire ai consiglieri almeno sette giorni prima dell'adunanza; nei
casi   urgenti,  deve  avvenire  con  mezzi  idonei  in  modo  che  i
consiglieri ne siano informati almeno due giorni prima
8. Le riunioni del Consiglio sono valide quando la presenza di almeno
la meta' piu' uno dei componenti.
9.  Per  la  validita'  delle  deliberazioni  e' necessario il voto ,
favorevole di almeno la  meta'  dei  presenti.  In  caso  di  parita'
prevale il voto di chi presiede.
10.  Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal
Presidente o, in caso di assenza o impedimento, dal vicepresidente  o
dal consigliere all'uopo nominato dallo stesso Consiglio.
11. Al consiglieri spetta il rimborso delle spese  di  viaggio  e  di
soggiorno
                               Art. 12
      (Presidente e Vicepresidente e/o amministratore delegato)
1.  Il  Presidente  ed il vice presidente e/o amministratore delegato
del Consorzio sono nominati dal Consiglio di Amministrazione,  durano
in carica tre anni e sono rieleggibili per non piu' di due volte.
2. Spetta al Presidente:
a)  la  rappresentanza legale del Consorzio nei confronti i dei terzi
ed in giudizio;
b) la firma sociale;
c) la presidenza delle riunioni del Consiglio  di  Amministrazione  e
dell'Assemblea;
d)  la  rappresentanza  del  Consorzio  nei  rapporti  con  pubbliche
amministrazioni.
3. In caso di assoluta urgenza e  di  conseguente  impossibilita'  di
convocare  utilmente  il  Consiglio di Amministrazione, il Presidente
puo' adottare temporaneamente i provvedimenti piu' opportuni; in  tal
caso   e'   tenuto  a  sottoporli  alla  ratifica  del  Consiglio  di
Amministrazione alla prima riunione utile
4.  In  caso  di  assenza  dichiarata  od  impedimento  le   finzioni
attribuite al Presidente sono svolte dal vice presidente
5.  I  compiti  e  le funzioni del vice presidente e/o amministratore
delegato sono stabiliti dal Consiglio di Amministrazione.
                               Art. 13
                  (Collegio dei revisori contabili)
1. Il collegio dei revisori  contabili  e'  composto  di  tre  membri
effettivi e due supplenti.
2.  I  componenti  del  Collegio  sono eletti dall'Assemblea con voto
limitato a 2 preferenze fra i professionisti iscritti  nell'albo  dei
revisori i contabili.
3.  Il  Collegio  dei  revisori  contabili  provvede  alla nomina del
Presidente tra i propri componenti.
4. I revisori contabili durano in carica tre anni e sono rinnovabili.
5. In caso  di  cessazione  dalla  carica  per  qualsiasi  causa,  la
relativa  sostituzione avra' luogo a mezzo dei revisori supplenti. Il
revisore nominato in sostituzione resta in carica fino alla  scadenza
del mandato del collegio di cui e', entrato a far parte.
6. Il diritto di revoca dei revisori spetta all'Assemblea.
7. Il Collegio dei revisori contabili;
a) controlla la gestione del Consorzio;
b)  vigila  sull'osservanza  della  legge, del presente statuto e dei
regolamenti, sulla corrispondenza del bilancio consuntivo al bilancio
preventivo, nonche' alle scritture contabili ed ai libri consortili;
c) accerta la regolare tenuta della contabilita';
d) redige annualmente la  relazione  di  competenza  e  commento  del
bilancio consuntivo.
8.   I   revisori   partecipano   alle   riunioni  del  Consiglio  di
Amministrazione  e  possono  intervenire  a  quelle   dell'Assemblea.
Possono, inoltre, chiedere agli amministratori notizie sull'andamento
delle  operazioni  consortili  o  si  determinati  affari  e  possono
procedere,  anche  individualmente,  ad  atti  di  ispezione   e   di
controllo.
9. All'attivita' del Collegio dei revisori contabili si applicano, in
quanto  compatibili con la natura del Consorzio e con questo statuto,
le disposizioni di cui agli  articoli  2397  e  seguenti  del  codice
civile.
10.  Ai  revisori  spetta  il  rimborso  delle  spese di viaggio e di
soggiorno.
                               Art. 14
                        (Direttore generale)
1. L'incarico di direttore generale e'  conferito  dal  Consiglio  di
Amministrazione.
2.  Il  rapporto  di  lavoro  del  direttore generale e' regolato dal
contratto di diritto privato.
3. Le funzioni del direttore generale sono determinate dal  Consiglio
di Amministrazione.
                             TITOLO III
      DISPOSIZIONI GENERALI, FINANZIARIE, TRANSITORIE E FINALI
                               Art. 15
                 (Esercizio finanziario - Bilancio)
1.  L'esercizio  finanziario  del  Consorzio ha inizio il 1 Gennaio e
termina il 31 dicembre di ogni anno.
2. Il  bilancio  di  previsione  di  ciascun  esercizio  deve  essere
predisposto  entro  il  30  settembre  dell'anno  precedente  cui  si
riferisce.
3. Il bilancio preventivo e' accompagnato da:
a)  una  relazione  illustrativa  sui  programmi  di   attivita'   da
realizzare nell'esercizio;
b)   una   relazione  sulle  differenze  di  previsione  in  rapporto
all'esercizio precedente.
4. Contestualmente al bilancio annuale di previsione, il Consiglio di
Amministrazione delibera il bilancio triennale, idoneo di  costituire
il quadro delle risorse finanziarie impiegabili nel triennio.
5.  I  documenti  di  cui ai precedenti commi 2, 3 e 4 devono restare
depositati presso la sede del  Consorzio  in  modo  da  consentire  a
consorziato di prenderne visione.
6. Il bilancio consuntivo di ciascun esercizio deve essere sottoposto
all'Assemblea   per  l'approvazione  entro  il  30  aprile  dell'anno
successivo.  Il  bilancio  consuntivo   e'   costituito   dal   conto
finanziario e dalla situazione patrimoniale del Consorzio.
7.  I  progetti  di  bilancio  devono  essere  comunicati ai revisori
contabili  almeno  20  giorni  prima  della  riunione  dell'Assemblea
convocata per la loro approvazione.
8.  Le  norme  specifiche  di amministrazione, finanza e contabilita'
sono definite con apposito  regolamento  adottato  dal  Consiglio  di
Amministrazione.
                               Art. 16
                      (Regolamenti consortili)
1.   Per   l'applicazione   del   presente   statuto   ed   ai   fini
dell'organizzazione del  consorzio  e  dello  svolgimento  delle  sue
attivita'  il  Consiglio  di  amministrazione  adotta  gli  schemi di
regolamenti  consortili,  e  relative    modifiche,  e  li  sottopone
all'assemblea, per l'approvazione.
2.  I  regolamenti  consortili  e le relative modifiche devono essere
sottoposti  all'approvazione  del  Ministero  dell'ambiente   e   del
Ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato che possono
chiedere  eventuali modifiche ed integrazioni entro trenta giorni dal
ricevimento degli stessi.
                               Art. 17
                         (Fondo consortile)
1. Ciascuno dei consorziati e' tenuto a  concorde  alla  costituzione
del  fondo  consortile  versando una somma proporzionale al numero di
quote di cui e' titolare. L'entita' della somma da conferire per ogni
quota' del Consorzio e' determinata dall'Assemblea  su  proposta  del
Consiglio di amministrazione..
2.  Il  fondo  consortile  puo'  essere  impiegato nella gestione del
Consorzio,   con   motivata   deliberazione    del    Consiglio    di
Amministrazione  approvata dall'Assemblea, ove siano insufficienti le
altre fonti di provvisto  finanziaria,  ma  deve  essere  reintegrato
nell'esercizio successivo.
3.  Gli  eventuali conguagli relativi agli importi dovuti dai singoli
per la  formazione  e  il  mantenimento  del  fondo  consortile  sono
determinati dal Consiglio di Amministrazione.
                               Art. 18
          (Rapporti con il Consorzio Nazionale Imballaggi)
1.  Il  Consorzio svolge le proprie attivita' in stretto collegamento
ed in costante collaborazione con il CONAI.
2. Entro il 31 marzo di ciascun anno il Concorzio trasmette al  CONAI
e all'Osservatorio Nazionale sui rifiuti una relazione sulla gestione
comprendente:
a)  il programma specifico di prevenzione e gestione degli imballaggi
e dei rifiuti di imballaggio;
b) i risultati conseguiti nel recupero e nel riciclo dei  rifiuti  di
imballaggio.
3.  Nella  relazione  di  cui  al  comma  precedente  possono  essere
evidenziati  i  problemi  inerenti  il  raggiungimento  degli   scopi
istituzionali e le eventuali proposte di adeguamento della normativa.
4.  Entro il 31 marzo di ciascun anno, il Consorzio comunica al CONAI
e  all'Osservatorio  Nazionale  sui  rifiuti  l'elenco   dei   propri
partecipanti;  inoltre il Consorzio comunica senza indugio al CONAI e
all'Osservatorio Nazionale sui rifiuti i nominativi  degli  operatori
economici che hanno cessato di fare parte del Consorzio.
                               Art. 19
    (Rapporti con gli altri Consorzi, con gli utilizzatori e loro
organizzazioni)
1.  Il  Consorzio svolge le proprie attivita' in stretto collegamento
ed in costante collaborazione con gli altri Consorzi  ed  i  soggetti
associativi  di  cui  agli  articoli  38,  comma  3  e 40 del decreto
legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, in particolare, il  Consorzio  si
impegna   ad   elaborare,   nelle  forme  piu'  opportune,  forme  di
concertazione permanente per tutto cio' che attiene alle  materie  di
interesse dei produttori.
2.  Il  Consorzio  collabora  altresi'  con gli utilizzatori e/o loro
organizzazioni di categoria, per le materie di comune interesse.
                               Art. 20
                (Ingresso e recesso dei consorziati)
1. I soggetti giuridici appartenenti alle categorie indicate all'art.
2  del  presente  statuto,  possono  chiedere di aderire al Consorzio
inviando la domanda di adesione al Consiglio di Amministrazione. Sono
considerate  valide  anche  le  richieste  presentate  attraverso  le
Associazioni   rappresentative  del  settore  1,  imprenditoriale  di
riferimento.
2. Il Consiglio di Amministrazione, previa indicazione del  dati  che
l'aspirante  deve  fornire  contestualmente  o  successivamente  alla
domanda, delibera sulla richiesta.  La  richiesta  di  adesione  puo'
essere respinta solo in presenza di giustificate e comprovate ragioni
e deve essere comunicata all'Osservatorio nazionale sui rifiuti.
3.  I consorziati possono recedere dal Consorzio previa comunicazione
da inviarsi al Consiglio di Amministrazione  almeno  sei  mesi  prima
della fine dell'esercizio annuale.
4.  I  consorziati  nei  cui  confronti sia in corso una procedura di
fallimento, di concordato preventivo, di amministrazione controllata,
di liquidazione coatta amministrativa o  di  liquidazione  volontaria
possono  chiedere  di  essere sospesi dall'adempimento degli obblighi
consortili.   Su   tale   richiesta   delibera   il   Consiglio    di
Amministrazione,  il quale puo' respingerla solo in presenza di gravi
motivi.
5. Non si procede alla liquidazione della quota e nulla e'  dovuto  a
qualunque titolo al consorziato receduto o escluso.
                               Art. 21
  (Rapporti con l'Osservatorio nazionale sui rifiuti ed obblighi di
                     partecipazione alConsorzio)
1.  Il  Consorzio  svolge  le proprie attivita' in collegamento ed in
costante collaborazione con l'Osservatorio nazionale sui  rifiuti  di
cui  all'art.  26  del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 (di
seguito anche "Osservatorio"); in particolare, il Consorzio  comunica
all'Osservatorio  i  nominativi  dei  soggetti giuridici appartenenti
alle categorie indicate all'art. 2, comma 3,  del  presente  statuto,
che  non  hanno  aderito  al Consorzio. Tale comunicazione si intende
finalizzata allo scopo di consentire all'Osservatorio  di  verificare
l'adempimento   degli   obblighi  di  cui  all'art.  38  del  decreto
legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.
2. Nell'ipotesi in cui risulti che tali soggetti giuridici non  hanno
adempiuto  agli obblighi di cui all'art. 38 del decreto legislativo 5
febbraio 1997, n. 22, il  Consiglio  di  Amministrazione  invia  loro
l'intimazione ad aderire al Consorzio.
3. In caso di mancata adesione, tali soggetti sono inseriti d'ufficio
tra  i  partecipanti  al Consorzio, il quale provvede al recupero dei
contributi progressi nelle forme di legge.
                               Art. 22
             (Liquidazione - Scioglimento del Consorzio)
1. Qualora il Consorzio si sciolga e  venga  posto  in  liquidazione,
l'Assemblea   straordinaria  provvede  alla  nomina  di  uno  o  piu'
liquidatori determinandone i poteri, e  delibera  sulla  destinazione
del  patrimonio  rimaneste una volta effettuato il pagamento di tutte
le passivita'. La destinazione del patrimonio avviene nel rispetto di
eventuali indicazioni normative a riguardo.
                               Art. 23
                             (Vigilanza)
1.  Il  Ministro  dell'ambiente  e  il  Ministro  dell'industria, del
commercio e dell'artigianato ove constatino gravi irregolarita' nella
gestione del Consorzio o l'impossibilita'  di  normale  funzionamento
degli  organi  consortili  possono  disporre lo scioglimento di uno o
piu' organi e la nomina di un  commissario  incaricato  di  procedere
alla  loro  ricostituzione.  In  caso di constatata impossibilita' di
procedere alla ricostituzione il Ministro dell'ambiente e il Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato possono disporre  la
nomina  di un commissario incaricato della gestione straordinaria del
Consorzio.
                               Art. 24
                           (Norma finale)
1. Per tutto quanto non espressamente  disposto  valgono,  in  quanto
applicabili, le norme del codice civile e le altre comunque regolanti
la materia.