ALLEGATO "A" CONSORZIO PER LA RACCOLTA, IL RICICLAGGIO ED IL RECUPERO DI RIFIUTI DI IMBALLAGGI IN LEGNO STATUTO TITOLO I - STRUTTURA ED ATTIVITA' DEL CONSORZIO Art. 1 (Natura, sede e durata del Consorzio) 1. E' costituito con sede in ........... il Consorzio nazionale per la raccolta, il recupero e il riciclaggio degli imballaggi di legno ai fini dell'art. 40 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22. 2. durata del Consorzio e' fissata al 31 dicembre 2100; la durata puo' essere prorogata qualora allo spirare di tale termine permangano i presupposti normativi di costituzione. 3. Il Consorzio puo' essere anticipatamente sciolto qualora i presupposti indicati nel comma 2 vengano meno prima dello scadere del suddetto termine di durata, previo parere del Ministero dell'ambiente e del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato. 4. Il Consorzio ha personalita' giuridica di diritto privato ed e' disciplinato, per tutto cio' che non e' regolato dal presente statuto, dalle norme di cui agli articoli 2602 e seguenti del codice civile. 5. Lo spostamento della sede nell'ambito dello stesso Comune non comporta la modifica dello Statuto. Art. 2 (Consorziati) 1. Devono partecipare al Consorzio le imprese produttrici di imballaggi in legno che ne abbiano l'obbligo ai sensi dell'articolo 38, commi 3 e 8, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22. 2. Hanno diritto di partecipare al Consorzio gli utilizzatori che importano imballaggi in legno pieni, gli utilizzatori che provvedono direttamente alla produzione e al riempimento di imballaggi in legno, gli enti ed imprese che riciclano rifiuti di imballaggio in legno. 3. Ai fini del presente statuto le imprese di cui ai sommi 1 e 2 sono distinte nelle seguenti categorie: a) fornitori di materiali per imballaggio in legno; b) fabbricanti di imballaggi ortofrutticoli in legno; c) fabbricanti di pallets in legno; d) fabbricanti di imballaggi industriali di legno; e) importatori di materiali per imballaggio e di imballaggi in legno vuoti; f) utilizzatori che importano imballaggi in legno pieni o utilizzatori che provvedono direttamente alla produzione e al riempimento di imballaggi in legno; g) enti ed imprese che riciclano rifiuti di imballaggio in legno. 4. A ciascuna delle categorie di consorziati di cui alle lettere f) e g) del comma e' riservata una quota di partecipazione pari al 15%. 5. Le imprese produttrici di imballaggi costituiti da materiali compositi partecipano al Consorzio ai sensi dei commi 1 e 2 qualora il materiale prevalente nella tipologia di imballaggio da essi prodotta sia costituito dal legno secondo criteri e modalita' determinati con apposito regolamento. Possono partecipare al Consorzio anche i produttori di materiali compositi nei quali il legno non costituisca materiale prevalente. 6. Le imprese che esercitano le attivita' proprie alle diverse categorie di consorziati indicate nel comma 3 sono inquadrate in dette categorie secondo i criteri e le modalita' determinati con apposito regolamento consortile da adottarsi a norma dell'art. 16 del presente statuto. 7. Il Consorzio puo' consentire l'adesione di altri operatori economici, anche non ricompresi nelle categorie di cui al comma 3. I requisiti per l'individuazione di tali operatori economici, nonche' le modalita' della relativa partecipazione al Consorzio vengono definiti con apposito regolamento consortile. 8. Il numero dei consorziati e' illimitato. Art. 3 (Oggetto del Consorzio) 1. Il Consorzio non ha fini di lucro ed e' costituito per il raggiungimento degli obiettivi di riciclaggio e di recupero dei rifiuti di imballaggi in legno immessi sul mercato nazionale. In particolare, il Consorzio razionalizza, organizza, garantisce e promuove: a) la ripresa degli imballaggi usati; b) la raccolta dei rifiuti di imballaggio in legno secondairi e terziari su superfici private ad esse equiparate; c) il ritiro dei rifiuti di imballaggi in legno conferiti al servizio pubblico, su indicazione del Consorzio nazionale imballaggi (CONAI) di cui all'articolo 41 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22; d) il riciclaggio e il recupero dei rifiuti di imballaggio in legno. 2. Il Consorzio assicura il ritiro ed il riciclaggio dei rifiuti di imballaggio provenienti dalla raccolta differenziata effettuata dal servizio pubblico secondo le modalita' ed i criteri previsti nell'ambito del programma generale di prevenzione e di gestione di cui all'articolo 42 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22. Promuove, inoltre, d'intesa con il CONAI, l'informazione degli utenti di imballaggi in legno, ed in particolare dei consumatori, che riguarda, tra l'altro: a) i sistemi di restituzione, di raccolta e di recupero disponibili; b) il ruolo degli utenti di imballaggi ed in particolare dei consumatori nel processo di riutilizzazione, recupero e riciclaggio degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio in legno, c) Il significato dei marchi apposti sugli imballaggi in legno; d) i pertinenti elementi dei piani di gestione per gli imballaggi e del rifiuti di imballaggi in legno. 3. Al fine della migliore nazionalizzazione ed organizzazione delle proprie funzioni, nonche' al fine di ottimizzare le forme di raccolta e trasporto dei rifiuti di imballaggi in legno conferiti al servizio pubblico in sinergia con le altre frazioni merceologiche e di promuovere il riciclaggio del rifiuti di imballaggio in legno ed il mercato delle materie prime e dei prodotti recuperati dai rifiuti stessi, il Consorzio svolge anche tutte le attivita' complementari, sussidiarie, coordinate e/o comunque connesse. Pone in essere tutti gli atti di attuazione e/o applicazione previsti dal decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e dalle altre norme primarie e secondarie direttamente o indirettamente attinenti. 4. Il Consorzio puo' strutturarsi in articolazioni regionali ed interregionali e puo' svolgere le attivita' di cui al presente articolo anche attraverso soggetti terzi sulla base di apposite convenzioni. Il Consorzio puo' inoltre stipulare, coordinandosi con il CONAI, anche ai sensi dell'articolo 25 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, specifici accordi e contratti di programma con: a) il Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato, b) i comuni, loro aziende municipalizzate, loro concessionari ed enti pubblici o privati, c) consorzi, societa', enti ed istituti di ricerca incaricati dello svolgimento di attivita' a contenuto tecnico, tecnologico o finanziario comprese tra i fini istituzionali. 5. Il Consorzio informa la propria azione ai principi e metodi di efficacia, efficienza , economicita' e trasparenza.. 6. Il consorzio si puo' avvalere, nello svolgimento delle proprie funzioni, della collaborazione delle associazioni rappresentative dei settori di riferimento dei consorziati. 7. Il Consorzio con riferimento agli imballaggi in legno mette a punto e trasmette all'Osservatorio nazionale sui rifiuti e al Consorzio Nazionale Imballaggi (CONAI) un proprio programma specifico di prevenzione che costituisce la base per l'elaborazione del programma generale di prevenzione e di gestione degli imballaggi e, dei rifiuti di imballaggio. 8. Il Consorzio, entro il 31 marzo di ogni anno, trasmette al Consorzio Nazionale Imballaggi l'elenco dei consorziati e una relazione sulla gestione comprensiva del programma specifico e dei risultati conseguiti nel recupero e nel riciclo dei rifiuti di imballaggio in legno. Nella relazione possono essere evidenziati i problemi inerenti il raggiungimento degli scopi istituzionali o eventuali proposte di adeguamento della normativa. 9. Il Consorzio puo' presentare per i consorziati le comunicazioni previste dall'articolo 37, comma 2, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22. 10. Il Consorzio puo' raccogliere deleghe dei consorziati e rappresentarli ai fini della loro adesione al Consorzio Nazionale Imballaggi o della loro partecipazione e voto nell'assemblea del CONAI. 11. Il Consorzio e' soggetto passivo del diritto di accesso alle informazioni ai sensi del decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 39, di attuazione della direttiva 90/313/CE. 12. Nel perseguimento delle sue attivita' istituzionali il Consorzio si astiene da qualunque atto, attivita' o iniziativa suscettibile di impedire, restringere o falsare la concorrenza in ambito nazionale e comunitario, con particolare riferimento allo svolgimento di attivita' economiche e di operazioni di gestione dei rifiuti di imballaggio in legno regolarmente autorizzate ai del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modifiche, integrazioni e norme attuative. Art. 4 (Quote di partecipazione al Consorzio) 1. Le quote di partecipazione ed il loro valore unitario sono determinati dall'Assemblea. 2. Le quote di partecipazione sono ripartite fra diverse categorie di consorziati di cui all'articolo 2, comma 3, lettere a), b), c), d) ed e) in proporzione al volume di affari conseguito dagli stessi relativamente al materiale di imballaggio in legno, agli imballaggi in legno e relativi semilavorati immessi al consuumo. 4.. A ciascuna delle categorie di consorziati di cui all'articolo 2, comma 3, lettere f) e g) e' riservata una quota di partecipazione pari al 15%. 3. Nell'ambito di ciascuna delle categorie di consorziati di cui all'articolo 2, e quote di partecipazione sono assegnate ai singoli consorziati in base al rapporto tra la quantita' di materiale di imballaggio in legno e di imballaggi in legno e relativi semilavorati o di materiale in legno riciclato dai rifiuti che, sulla base delle fatture emesse, risulta immessa al consumo o riciclata sul territorio nazionale da ciascun consorziato nell'anno solare precedente a quello nel quale e' presentata domanda di ammissione, e quella complessiva di tutti i consorziati appartenenti alla medesimi categoria. 4. La determinazione della quota di partecipazionee da assegnare in caso di adesione di un nuovo socio avviene mediante una corrispondente proporzionale riduzione delle quote di partecipazione degli altri consorziati appartenenti alla medesima categoria di cui all'articolo 2. 5. Non si procede alla liquidazione della quota e nulla e' dovuto, a qualsiasi titolo, al consorziato receduto o escluso. 6. Chi intende essere ammesso come consorziato deve farne domanda scritta al Consiglio di amministrazione, dichiarando di possedere i requisiti di cui al precedente articolo 2, di essere a conoscenza delle disposizioni del presente statuto, dei regolamenti consortili adottati e di tutte le altre disposizioni regolamentari vincolanti per i consorziati. 7. La quota di partecipazione al Consorzio e' intrasferibile sia per atto tra vivi che mortis causa, se non in caso di trasferimento dell'azienda a qualsiasi titolo intervenuto. Art. 5 (Finanziamento delle attivita' del Consorzio) 1. Il Consorzio finanzia lo svolgimento delle proprie attivita' mediante: a) le somme versate al Consorzio ai sensi dell'articolo 14, comma 1, lettera g), dello Statuto del Consorzio Nazionale Imballaggi (CONAI) da destinarsi ai fini di cui agli articoli 3, comma 2, lettera h, e 14, comma 1, del predetto Statuto del CONAI b) eventuali proventi della cessione, a prezzo di mercato, dei rifiuti di imballaggio; c) i proventi delle attivita' svolte in attuazione di disposizioni di legge e statutarie e i proventi della gestione patrimoniale; d) gli eventuali contributi versati dai consorziati; e) l'eventuale utilizzazione del fondo consortile con le modalita' di cui al successivo art. 17; f) eventuali contributi e finanziamenti provenienti da enti pubblici e privati. g) dalle somme, diverse da quelle di cui all'articolo 14 dello statuto del CONAI, versate al Consorzio dal CONAI per le finalita' di cui all'articolo 23, comma 2, lettera o), del predetto statuto del CONAI. Art. 6 (Diritti e obblighi dei consorziati) 1. Le deliberazioni degli Organi consortili, assunte in funzione della realizzazione degli scopi ed in conformita' alle norme del presente Statuto sono vincolanti per tutti i consorziati. 2. I Consorziati hanno diritto di partecipare, nelle forme previste dal presente statuto, alla definizione delle decisioni del consorzio in vista del conseguimento degli scopi statutari ed allo svolgimento delle attivita consortili. I consorziati possono fruire dei servizi e delle prestazioni del Consorzio e dei soggetti di cui al precedente articolo 3, comma 4. 3. Il Consorzio accerta il corretto adempimento degli obblighi e delle obbligazioni nascenti dalla partecipazione al Consorzio ed intraprende le azioni necessarie per accertare e reprimere eventuali violazioni dei consorziati relative agli obblighi ad essi derivanti dalla partecipazione al Consorzio. 4. In caso di inadempimento degli obblighi consortili il Consiglio di amministrazione puo' comminare una sanzione pecuniaria commisurata alla gravita' dell'infrazione. Con apposito regolamento consortili da adottarsi a norma dell'articolo 16 vengono individuate le infrazioni, la misura minima e massima delle sanzioni applicabili e le norme del relativo procedimento. 5. I consorziati sono, inoltre, obbligati a: a) concorrere alla costituzione del fondo consortile; b) versare il contributo annuo deliberato dall'Assemblea' ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera k). Tale contributo e' determinato in percentuale sul volume di affari relativo alla materia prima per forniture destinate alla produzione di imballaggi per il mercato interno e agli imballaggi destinati al medesimo mercato, prodotti o importati; c) trasmettere al Consiglio di amministrazione tutti i dati e le informazioni da questo richiesti e attinenti all'oggetto consortile; d) sottoporsi a tutti i controlli disposti dal Consiglio di amministrazione al fine di accertare l'esatto adempimento degli obblighi consortili, con modalita' che faranno salva la massima riservatezza dei dati dei consorziati; e) osservare lo statuto, il regolamento e le deliberazioni degli organi del Consorzio, che sono vincolanti per tutti i consorziati; f) favorire gli interessi del Consorzio. 6. I consorziati tenuti ad aderire al CONAI ai sensi dell'articolo 41, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, sono obbligati ad indicare al CONAI che il Consorzio e' il soggetto associativo costituito ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del citato decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, al quale partecipano. 7. Il Consorzio comunica all'Osservatorio Nazionale sui rifiuti e al CONAI i nominativi dei consorziati che hanno cessato di fare parte del Consorzio stesso. TITOLO II - ORGANI Art. 7 (Organi del Consorzio) 1. Sono organi del Consorzio: a) l'Assemblea; b) il Consiglio d'amministrazione; c) il Presidente; d) il Collegio dei revisori contabili. Art. 8 (Composizione e funzioni dell'assemblea) 1. All'assemblea del Consorzio partecipano tutti i consorziati. L'assemblea: a) elegge i membri del consiglio di amministrazione e del collegio dei revisori contabili; b) approva il bilancio; c) approva i regolamenti consortili e le relative modifiche; d) approva i programmi di attivita' e di investimento del consorzio; e) determina il valore unitario delle quote di partecipazione al Consorzio dei singoli consorziati; f) approva la ripartizione delle quote di partecipazione; g) approva la relazione sulla gestione, comprendente il programma specifico di prevenzione e di gestione, nonche' i risultati conseguiti nel riciclaggio e nel recupero dei rifiuti di imballaggi; h) delibera le proposte di modifica dello statuto; i) delibera circa l'eventuale assegnazione dell'indennita' di carica al presidente ed al vice presidente, dell'emolumento annuale e/o dell'indennita' di seduta ai membri del consiglio di amministrazione ed ai revisori contabili; j) delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione del Consorzio riservati alla sua competenza dal presente statuto o dalla legge e su quelli sottoposti al suo esame dal Consiglio di amministrazione. k) delibera il contributo annuo di cui all'articolo 6, comma 5, lettera b). Art. 9 (Funzionamento dell'Assemblea) 1. L'Assemblea e' convocata dal Consiglio di Amministrazione almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio 2. La convocazione ha luogo a mezzo di raccomandata o di telefax almeno quindici giorni prima dell'adunanza. La convocazione deve indicare l'ordine del giorno, il luogo e la data della prima e della seconda convocazione che deve essere fissata ad almeno ventiquattro ore di distanza dalla prima. 3. In alternativa alla disposizione di cui al comma 2, la convocazione puo' avvenire mediante avviso, da depositare presso la sede del Consorzio affinche' i Consorziati possano prenderne visione e da pubblicare su tre quotidiani a diffusione nazionale, di cui uno economico, almeno quindici giorni prima del giorno fissato per l'Assemblea. 4. L'assemblea e' inoltre convocata dal Consiglio di amministrazione quando lo ritenga necessario. La convocazione puo' essere richiesta, con l'indicazione degli argomenti da trattare, da un numero di consorziati detentori di almeno un quinto delle quote di partecipazione al Consorzio o dal Collegio dei revisori contabili. In tali casi il Consiglio di amministrazione e' tenuto a procedere alla convocazione dell'assemblea entro dieci giorni a norma del comma 2, 5. Ogni consorziato partecipa all'assemblea con il legale rappresentante o con un proprio delegato, non sono ammesse piu' di cinque deleghe. 6. L'Assemblea e' validamente costituita in prima convocazione quando i rappresentanti delle imprese consorziate presenti costituiscono piu' della meta' delle quote consortili complessive. In seconda convocazione qualunque sia la percentuale di quote consortili rappresentate dai partecipanti. 7. Ogni consorziato esprime nell'assemblea un numero di voti pari alle proprie quote di partecipazione al Consorzio. Con apposito regolamento consortile da adottarsi a norma dell'articolo 16 sono de- terminate le modalita' operative volte ad assicurare il rispetto del presente comma. 8. Salvo quanto previsto al comma 9 l'Assemblea delibera con la maggioranza dei voti dei partecipanti. 9. E' necessaria la maggioranza dei due terzi dei partecipanti per l'approvazione dei regolamenti consortili e relative modifiche nonche' per l'approvazione delle eventuali proposte di modifica dello Statuto. Tali deliberazioni sono successivamente sottoposte all'approvazione del Ministero dell'ambiente e del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato. 10. Le assemblee sono presiedute dal Presidente del Consorzio o, in caso di sua assenza od impedimento, dal Vice Presidente ovvero dal Consigliere piu' anziano. 11. Per quanto non espressamente disciplinato dalle precedenti disposizioni si applicano alle assemblee, compatibilmente con la natura del Consorzio e del presente Statuto, le disposizioni di cui agli articoli 2363 e seguenti del codice civile. Art. 9 bis (Rappresentanza nell'Assemblea) 1. Il consorziato puo' farsi rappresentare con delegia scritta, contenente espressa indicazione della persone delegata, da conservarsi da parte del Consorzio. 2. La rappresentanza puo' essere conferita solo per singole assemblee, con effetto anche per le convocazioni successive. 3. La rappresentanza non puo' essere conferito agli amministratori, ai revisori contabili e ai dipendenti del Consorzio'. 4. La stessa persona non puo' rappresenti l' Assemblea piu' di cinque consorziati; tale limite non si applica alle associazioni imprenditoriali di categoria. Art. 10 (Composizione e funzioni del consiglio d'amministrazione) 1. Il Consiglio di Amministrazione e' composto da un numero di tredici membri eletti dall'assemblea con modalita' di voto tali da riservare alla categoria dei fornitori di materiali di imballaggio due amministratori, ai fabbricanti di imballaggi ortofrutticoli quattro amministratori, ai fabbricanti di palletts tre amministratori, ai fabbricanti di imballaggi industriali un amministratore, agli importatori di materiali per imballaggio e di imballaggi vuoti un amministratore, agli utilizzatori un amministratore ed ai riciclatori un amministratore. 2. All'elezione dei membri del Consiglio di amministrazione si pro- cede mediante votazione su liste distinte per ciascuna categoria di consorziati. I singoli consorziati votano per i candidati della lista della categoria cui appartengono. Con apposito regolamento da adottarsi a norma dell'articolo 16 sono determinate le modalita' ed i sistemi di voto. 3. Alle riunioni del Consiglio di amministrazione partecipano il Collegio dei revisori dei conti e, con funzioni consultive, il direttore generale del consorzio 4. Il Consiglio di amministrazione e' investito dei piu' ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria del Consorzio ed ha facolta' di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi consortili. A titolo esemplificativo e non esaustivo il Consiglio di amministrazione: a) elegge tra i propri membri il Presidente ed il Vice Presidente e/o amministratore delegato; b) salvo quanto previsto dall'articolo 12, gomma 2, determina le funzioni del Presidente, del Vice-Presidente e/o dell'amministratore delegato; c) convoca l'assemblea; d) conserva il libro dei consorziati e provvede al suo costante aggiornamento; e) definisce le ripartizioni delle quote in conformita' alle disposizioni di legge e del presente statuto e le sottopone all'assemblea per l'approvazione; f) redige il bilancio preventivo triennale, il bilancio preventivo annuale e il bilancio consuntivo annuale, nonche' la relazione afferente quest'ultimo; g) determina l'entita' dei contributi di cui all'articolo 5, comma 1, lettera,d) a carico dei consorziati e stabilisce le modalita' del relativo versamento, da sottoporre alla delibera dell'Assemblea; h) predispone la relazione sulla gestione, comprendente il programma specifico di prevenzione e di gestione, nonche' i risultati conseguiti nel riciclaggio e nel recupero dei rifiuti di imballaggi in legno; i) propone all'assemblea le candidature per l'elezione del Consiglio di amministrazione del CONAI; j) adotta gli schemi di regolamenti consortili, e relative modifiche, da sottoporre all'assemblea per l'approvazione, incluso quello di cui all'articolo 2, comma 7; k) adotta il programma pluriennale ed annuale di attivita' del Consorzio; l) delibera sulle proposte di accordi e di convenzioni di cui all'articolo 3, comma 4; m) delibera la stipulazione di tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti l'attivita' consortile e di quelli relativi al rapporto con il personal dipendente ed al rapporti di prestazione d'opera professionale; n) delibera su tutte le materie di cui al precedente articolo 3; o) nomina il direttore generale del Consorzio; p) determina l'organico del personale del Consorzio e le modalita' della gestione amministrativa interna; q) delibera sulle richieste di adesione al Consorzio verificando la sussistenza dei inquisiti di ammissione e curando il percepimento delle quote dei contributi dovuti all'atto dell'ammissione. La delibera che respinge la richiesta di ammissione deve essere motivata e comunicata all'Osservatorio nazionale sui rifiuti; r) vigila sull'esatto adempimento degli obblighi dei consorziati nel confronti del consorzio e determina l'entita' delle sanzioni di cui all'articolo 6, commi 4; s) compie tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione, fatta eccezione soltanto per quelli che , per disposizione, di legge o del presente statuto, siano riservati ad altri organi del consorzio t) trasmette all'Osservatorio Nazionale sui rifiuti e al CONAI il programma, il bilancio preventivo e consuntivo, la relazione e l'elenco indicati nell'articolo 3, commi 7 e 8; u) propone all'assemblea le modifiche dello statuto e le sottopone all'approvazione del Ministero dell'ambiente e del Ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato; v) delibera su atti e iniziative opportuni per assicurare il necessario coordinamento con l'amministrazione pubblica, l'Osservatorio Nazionale sui rifiuti, il CONAI, gli altri Consorzi e soggetti associativi costituiti ed operanti ai sensi degli articoli 38 e 40 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22; z) delibera sull'esclusione dei consorziati. L'eventuale rigetto della domanda di ammissione dovra' essere motivata e dovra' essere comunicata all'Osservatorio nazionale del rifiuti ed al CONAI. 5. Il consiglio di amministrazione puo' avvalersi del supporto consultivo delle associazioni rappresentative dei settori di riferimento dei consorziati Art. 11 (Funzionamento del Consiglio di Amministrazione) 1. Il consiglio di amministrazione dura in carica tre anni ed i suoi membri sono rieleggibili per non piu' di tre volte. 2 . In deroga a quanto previsto al comma 1, il consiglio di amministrazione nominato alla costituzione del consorzio durera' in carica per il periodo determinato dall'assemblea, comunque non superiore al termine di cui al predetto comma 1. 3. In caso cessazione dalla carica per qualsiasi causa di un membro del Consiglio di amministrazione gli altri provvedono a sostituirlo con apposita deliberazione nel rispetto del criterio di rappresentativita' indicato nell'articolo 10, comma 1. Il Consigliere cooptato cessa dall'ufficio in occasione dell'Assemblea successiva. 4. Qualora, per qualunque ragione, venga a dalla carica la meta' dei consiglieri, l'intero consiglio di amministrazione si intende decaduto. In tal caso, su iniziativa del Collegio dei revisori contabili ovvero di un numero di consorziati detentori di almeno un quinto delle quote di partecipazione al Consorzio, viene immediatamente convocata l'assemblea per la nomina del nuovo Consiglio di amministrazione. 5. Il diritto di revoca dei consiglieri spetta all'assemblea; tale diritto puo' essere esercitato solo per giustificato motivo 6. Il Consiglio d'amministrazione e' convocata mediante invito scritto dal Presidente ed in caso di assenza od impedimento dal Vice Presidente tutte le volte in cui vi sia materia per deliberare, oppure quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri. In tale ultimo caso il Consiglio vieme convocato entro venti giorni dal ricevimento della richiesta. 7. La convocazione e' fatta per iscritto (raccomandata o fax) e deve pervenire ai consiglieri almeno sette giorni prima dell'adunanza; nei casi urgenti, deve avvenire con mezzi idonei in modo che i consiglieri ne siano informati almeno due giorni prima 8. Le riunioni del Consiglio sono valide quando la presenza di almeno la meta' piu' uno dei componenti. 9. Per la validita' delle deliberazioni e' necessario il voto , favorevole di almeno la meta' dei presenti. In caso di parita' prevale il voto di chi presiede. 10. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente o, in caso di assenza o impedimento, dal vicepresidente o dal consigliere all'uopo nominato dallo stesso Consiglio. 11. Al consiglieri spetta il rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno Art. 12 (Presidente e Vicepresidente e/o amministratore delegato) 1. Il Presidente ed il vice presidente e/o amministratore delegato del Consorzio sono nominati dal Consiglio di Amministrazione, durano in carica tre anni e sono rieleggibili per non piu' di due volte. 2. Spetta al Presidente: a) la rappresentanza legale del Consorzio nei confronti i dei terzi ed in giudizio; b) la firma sociale; c) la presidenza delle riunioni del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea; d) la rappresentanza del Consorzio nei rapporti con pubbliche amministrazioni. 3. In caso di assoluta urgenza e di conseguente impossibilita' di convocare utilmente il Consiglio di Amministrazione, il Presidente puo' adottare temporaneamente i provvedimenti piu' opportuni; in tal caso e' tenuto a sottoporli alla ratifica del Consiglio di Amministrazione alla prima riunione utile 4. In caso di assenza dichiarata od impedimento le finzioni attribuite al Presidente sono svolte dal vice presidente 5. I compiti e le funzioni del vice presidente e/o amministratore delegato sono stabiliti dal Consiglio di Amministrazione. Art. 13 (Collegio dei revisori contabili) 1. Il collegio dei revisori contabili e' composto di tre membri effettivi e due supplenti. 2. I componenti del Collegio sono eletti dall'Assemblea con voto limitato a 2 preferenze fra i professionisti iscritti nell'albo dei revisori i contabili. 3. Il Collegio dei revisori contabili provvede alla nomina del Presidente tra i propri componenti. 4. I revisori contabili durano in carica tre anni e sono rinnovabili. 5. In caso di cessazione dalla carica per qualsiasi causa, la relativa sostituzione avra' luogo a mezzo dei revisori supplenti. Il revisore nominato in sostituzione resta in carica fino alla scadenza del mandato del collegio di cui e', entrato a far parte. 6. Il diritto di revoca dei revisori spetta all'Assemblea. 7. Il Collegio dei revisori contabili; a) controlla la gestione del Consorzio; b) vigila sull'osservanza della legge, del presente statuto e dei regolamenti, sulla corrispondenza del bilancio consuntivo al bilancio preventivo, nonche' alle scritture contabili ed ai libri consortili; c) accerta la regolare tenuta della contabilita'; d) redige annualmente la relazione di competenza e commento del bilancio consuntivo. 8. I revisori partecipano alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e possono intervenire a quelle dell'Assemblea. Possono, inoltre, chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni consortili o si determinati affari e possono procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo. 9. All'attivita' del Collegio dei revisori contabili si applicano, in quanto compatibili con la natura del Consorzio e con questo statuto, le disposizioni di cui agli articoli 2397 e seguenti del codice civile. 10. Ai revisori spetta il rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno. Art. 14 (Direttore generale) 1. L'incarico di direttore generale e' conferito dal Consiglio di Amministrazione. 2. Il rapporto di lavoro del direttore generale e' regolato dal contratto di diritto privato. 3. Le funzioni del direttore generale sono determinate dal Consiglio di Amministrazione. TITOLO III DISPOSIZIONI GENERALI, FINANZIARIE, TRANSITORIE E FINALI Art. 15 (Esercizio finanziario - Bilancio) 1. L'esercizio finanziario del Consorzio ha inizio il 1 Gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. 2. Il bilancio di previsione di ciascun esercizio deve essere predisposto entro il 30 settembre dell'anno precedente cui si riferisce. 3. Il bilancio preventivo e' accompagnato da: a) una relazione illustrativa sui programmi di attivita' da realizzare nell'esercizio; b) una relazione sulle differenze di previsione in rapporto all'esercizio precedente. 4. Contestualmente al bilancio annuale di previsione, il Consiglio di Amministrazione delibera il bilancio triennale, idoneo di costituire il quadro delle risorse finanziarie impiegabili nel triennio. 5. I documenti di cui ai precedenti commi 2, 3 e 4 devono restare depositati presso la sede del Consorzio in modo da consentire a consorziato di prenderne visione. 6. Il bilancio consuntivo di ciascun esercizio deve essere sottoposto all'Assemblea per l'approvazione entro il 30 aprile dell'anno successivo. Il bilancio consuntivo e' costituito dal conto finanziario e dalla situazione patrimoniale del Consorzio. 7. I progetti di bilancio devono essere comunicati ai revisori contabili almeno 20 giorni prima della riunione dell'Assemblea convocata per la loro approvazione. 8. Le norme specifiche di amministrazione, finanza e contabilita' sono definite con apposito regolamento adottato dal Consiglio di Amministrazione. Art. 16 (Regolamenti consortili) 1. Per l'applicazione del presente statuto ed ai fini dell'organizzazione del consorzio e dello svolgimento delle sue attivita' il Consiglio di amministrazione adotta gli schemi di regolamenti consortili, e relative modifiche, e li sottopone all'assemblea, per l'approvazione. 2. I regolamenti consortili e le relative modifiche devono essere sottoposti all'approvazione del Ministero dell'ambiente e del Ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato che possono chiedere eventuali modifiche ed integrazioni entro trenta giorni dal ricevimento degli stessi. Art. 17 (Fondo consortile) 1. Ciascuno dei consorziati e' tenuto a concorde alla costituzione del fondo consortile versando una somma proporzionale al numero di quote di cui e' titolare. L'entita' della somma da conferire per ogni quota' del Consorzio e' determinata dall'Assemblea su proposta del Consiglio di amministrazione.. 2. Il fondo consortile puo' essere impiegato nella gestione del Consorzio, con motivata deliberazione del Consiglio di Amministrazione approvata dall'Assemblea, ove siano insufficienti le altre fonti di provvisto finanziaria, ma deve essere reintegrato nell'esercizio successivo. 3. Gli eventuali conguagli relativi agli importi dovuti dai singoli per la formazione e il mantenimento del fondo consortile sono determinati dal Consiglio di Amministrazione. Art. 18 (Rapporti con il Consorzio Nazionale Imballaggi) 1. Il Consorzio svolge le proprie attivita' in stretto collegamento ed in costante collaborazione con il CONAI. 2. Entro il 31 marzo di ciascun anno il Concorzio trasmette al CONAI e all'Osservatorio Nazionale sui rifiuti una relazione sulla gestione comprendente: a) il programma specifico di prevenzione e gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio; b) i risultati conseguiti nel recupero e nel riciclo dei rifiuti di imballaggio. 3. Nella relazione di cui al comma precedente possono essere evidenziati i problemi inerenti il raggiungimento degli scopi istituzionali e le eventuali proposte di adeguamento della normativa. 4. Entro il 31 marzo di ciascun anno, il Consorzio comunica al CONAI e all'Osservatorio Nazionale sui rifiuti l'elenco dei propri partecipanti; inoltre il Consorzio comunica senza indugio al CONAI e all'Osservatorio Nazionale sui rifiuti i nominativi degli operatori economici che hanno cessato di fare parte del Consorzio. Art. 19 (Rapporti con gli altri Consorzi, con gli utilizzatori e loro organizzazioni) 1. Il Consorzio svolge le proprie attivita' in stretto collegamento ed in costante collaborazione con gli altri Consorzi ed i soggetti associativi di cui agli articoli 38, comma 3 e 40 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, in particolare, il Consorzio si impegna ad elaborare, nelle forme piu' opportune, forme di concertazione permanente per tutto cio' che attiene alle materie di interesse dei produttori. 2. Il Consorzio collabora altresi' con gli utilizzatori e/o loro organizzazioni di categoria, per le materie di comune interesse. Art. 20 (Ingresso e recesso dei consorziati) 1. I soggetti giuridici appartenenti alle categorie indicate all'art. 2 del presente statuto, possono chiedere di aderire al Consorzio inviando la domanda di adesione al Consiglio di Amministrazione. Sono considerate valide anche le richieste presentate attraverso le Associazioni rappresentative del settore 1, imprenditoriale di riferimento. 2. Il Consiglio di Amministrazione, previa indicazione del dati che l'aspirante deve fornire contestualmente o successivamente alla domanda, delibera sulla richiesta. La richiesta di adesione puo' essere respinta solo in presenza di giustificate e comprovate ragioni e deve essere comunicata all'Osservatorio nazionale sui rifiuti. 3. I consorziati possono recedere dal Consorzio previa comunicazione da inviarsi al Consiglio di Amministrazione almeno sei mesi prima della fine dell'esercizio annuale. 4. I consorziati nei cui confronti sia in corso una procedura di fallimento, di concordato preventivo, di amministrazione controllata, di liquidazione coatta amministrativa o di liquidazione volontaria possono chiedere di essere sospesi dall'adempimento degli obblighi consortili. Su tale richiesta delibera il Consiglio di Amministrazione, il quale puo' respingerla solo in presenza di gravi motivi. 5. Non si procede alla liquidazione della quota e nulla e' dovuto a qualunque titolo al consorziato receduto o escluso. Art. 21 (Rapporti con l'Osservatorio nazionale sui rifiuti ed obblighi di partecipazione alConsorzio) 1. Il Consorzio svolge le proprie attivita' in collegamento ed in costante collaborazione con l'Osservatorio nazionale sui rifiuti di cui all'art. 26 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 (di seguito anche "Osservatorio"); in particolare, il Consorzio comunica all'Osservatorio i nominativi dei soggetti giuridici appartenenti alle categorie indicate all'art. 2, comma 3, del presente statuto, che non hanno aderito al Consorzio. Tale comunicazione si intende finalizzata allo scopo di consentire all'Osservatorio di verificare l'adempimento degli obblighi di cui all'art. 38 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22. 2. Nell'ipotesi in cui risulti che tali soggetti giuridici non hanno adempiuto agli obblighi di cui all'art. 38 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, il Consiglio di Amministrazione invia loro l'intimazione ad aderire al Consorzio. 3. In caso di mancata adesione, tali soggetti sono inseriti d'ufficio tra i partecipanti al Consorzio, il quale provvede al recupero dei contributi progressi nelle forme di legge. Art. 22 (Liquidazione - Scioglimento del Consorzio) 1. Qualora il Consorzio si sciolga e venga posto in liquidazione, l'Assemblea straordinaria provvede alla nomina di uno o piu' liquidatori determinandone i poteri, e delibera sulla destinazione del patrimonio rimaneste una volta effettuato il pagamento di tutte le passivita'. La destinazione del patrimonio avviene nel rispetto di eventuali indicazioni normative a riguardo. Art. 23 (Vigilanza) 1. Il Ministro dell'ambiente e il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato ove constatino gravi irregolarita' nella gestione del Consorzio o l'impossibilita' di normale funzionamento degli organi consortili possono disporre lo scioglimento di uno o piu' organi e la nomina di un commissario incaricato di procedere alla loro ricostituzione. In caso di constatata impossibilita' di procedere alla ricostituzione il Ministro dell'ambiente e il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato possono disporre la nomina di un commissario incaricato della gestione straordinaria del Consorzio. Art. 24 (Norma finale) 1. Per tutto quanto non espressamente disposto valgono, in quanto applicabili, le norme del codice civile e le altre comunque regolanti la materia.