Annesso DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA "SOAVE" Art. 1. La denominazione di origine controllata "Soave" e' riservata ai vini, nelle tipologie tranquillo, superiore, classico e spumante, che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione. Art. 2. I vini a denominazione di origine controllata "Soave" devono essere ottenuti dalle uve provenienti dal vitigno Garganega. Possono concorrere alla produzione di detti vini, da sole o congiuntamente, le uve dei vitigni Pinot bianco, Chardonnay e Trebbiano di Soave (nostrano) fino ad un massimo del 30%. E' tuttavia consentita, nell'ambito del predetto 30%, la presenza nei vigneti, messi a dimora anteriormente alla data di approvazione del presente disciplinare, di altre varieta' del vitigno Trebbiano raccomandate e/o autorizzate in provincia di Verona fino ad un massimo del 15% del totale. Art. 3. La zona di produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Soave" - in cui rientra il comprensorio gia' delimitato con decreto ministeriale 23 ottobre 1931, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 289 del 16 dicembre 1931 - comprende in tutto o in parte il territorio dei comuni di Soave, Monteforte d'Alpone, San Martino Buon Albergo, Mezzane di Sotto, Ronca', Montecchia di Crosara, San Giovanni Ilarione, San Bonifacio, Cazzano di Tramigna, Colognola ai Colli, Illasi e Lavagno in provincia di Verona. Tale zona e' cosi' delimitata: a sud ad iniziare dal lato occidentale, parte dal centro abitato di San Martino Buon Albergo e segue la strada statale n. 11 fino alla localita' San Pietro. Devia quindi a sud sulla strada che porta a Caldiero e da qui segue l'unghia di collina dei Monti Rocca e Gazzo sopra la quota 40 fino a ritornare sulla strada statale n. 11 seguendo la strada comunale che attraversa con un cavalcavia la ferrovia Milano-Venezia; da qui la delimitazione coincide con la strada statale n. 11 sino al ponte sul fiume Alpone in prossimita' dello zuccherificio di San Bonifacio da dove si inoltra lungo la strada per San Lorenzo fino ad intersecare l'autostrada Serenissima, la quale a sua volta delimita la zona in comune di San Bonifacio sino al confine con la provincia di Vicenza. La delimitazione coincide con il confine con la provincia di Vicenza dei comuni di Monteforte, di Ronca' e di San Giovanni Ilarione fino alla strada che attraversa il confine provinciale, a sud del monte Madarosa; si inserisce quindi su tale strada in direzione di San Giovanni Ilarione, toccando le localita' Deruti, Lovati, Paludi e Rossetti sino al centro abitato suddetto; da qui segue poi la strada per localita' Cereghini, Fornace, Tessari a quota 250, corre lungo il vaio Muni fino alla localita' Soejo per proseguire sino al punto in cui coincidono i confini dei comuni di Tregnago, di San Giovanni Ilarione e di Cazzano. Da tale punto la delimitazione segue il confine del comune di Cazzano fino a Soralghe, segue la strada che da Sornighe, correndo sotto le pendici di monte Bastia, prima verso nord e quindi verso est passa sotto C. Andreani. Di qui seguendo la strada per Montecchia di Crosara raggiunge per risalirlo il rio Albo. Raggiunta la strada provinciale da Tolotti, devia verso sud per la quota 300 che passando sotto C. Brustoloni raggiunge la strada che per quota 328 porta ai Dami e quindi alla quota 400 sul confine comunale di Cazzano a sud di monte Bastia. Ridiscende per detto confine sino ad incontrare la strada provinciale Cazzano-Soave, attraversa la stessa e prosegue sulla strada comunale per Cereolo di Sopra (quota 72), raggiunge la strada che per quota 326 porta ai Dami; da tale localita' si incontrano i confini tra Soave, Cazzano e Montecchia a quota 418, da qui si prosegue lungo il confine tra Cazzano e Montecchia verso nord fino ad incrociare, dopo 100 metri, un sentiero lungo il quale si prosegue verso ovest sino a C. Fontana Fora. Si segue quindi il sentiero verso sud sino a raggiungere Pissolo di Sopra, e poi la strada per la Faella piegando verso est all'altezza di Pissolo di Sotto sino a raggiungerlo. Da Pissolo di Sotto si segue verso sud la strada per Canova fino alla quota 92, da tale quota si segue una linea retta in direzione sudest raggiungendo la quota 72 sulla strada per Cazzano e quindi lungo la medesima si giunge a Cazzano. Sulla strada, al centro di Cazzano (quota 100), si piega verso ovest sino al T. Tramigna e lungo questi si discende verso sud sino al ponte della strada per Illasi, si percorre questa verso ovest sino sino al bivio di S. Colombino e quindi si segue la strada sino alla cappelletta (quota 135). Da quota 135 si prosegue per la strada che verso sud raggiunge Cereolo (quota 72) da dove risale verso nordest per la strada che incrocia quella per S. Vittore, segue quest'ultima verso sud sino a superare di circa 100 metri la quota 51 e da qui segue la strada che in direzione sudovest raggiunge la quota 181 sul confine tra Illasi e Colognola. Da quota 181 segue il sentiero verso nord prima e poi la strada che supera Pistoza va a raggiungere quella per Illasi, la segue verso ovest per breve tratto (100 metri circa) e quindi prosegue per il sentiero che costeggia a nord C. Troni, prosegue poi, sempre in direzione ovest, per la strada che si congiunge con quella di Illasi, percorre quest'ultima verso sud per circa 250 metri e poi, verso ovest, quella che passa a sud della localita' Mormontea fino a raggiungere in prossimita' del km 16 la strada per Illasi, procede lungo questa verso sudovest costeggiando infine per breve tratto il torrente Illasi, lo attraversa e prosegue lungo la strada per i Guerri da dove segue, in direzione ovest, una retta immaginaria che congiunge Montecurto di Sopra con i Guerri seguendo tale linea incrocia il confine comunale di Illasi, all'altezza di Montecurto di Sopra, segue quindi questo confine verso nord fino a raggiungere in prossimita' della quota 92 la strada per Lione la segue verso nord passando per Lione, supera C. Spiazzi e all'altezza di Leon S. Marco prende la strada che in direzione nordest raggiunge C. Santi quota 135. Da qui segue la strada per Fratta, che procede per circa 300 metri verso ovest e poi verso nord, attraversa Fratta e procede verso ovest fino a Mezzane di Sotto, segue poi la strada che in direzione sud costeggia Casoni, Turano, Val di Mezzo, supera Boschetto e raggiunge la quota 73 all'altezza di Villa Alberti, segue poi la strada che in direzione sudovest raggiunge Barco di Sopra e prosegue quindi in direzione ovest prima e nordovest poi fino ad incrociare la strada per S. Briccio, la segue verso nordest fino alla Casetta e da qui prende il sentiero che in direzione ovest raggiunge la strada lungo la quale prosegue passando di poco a sud di S. Rocco, Ca' Brusa e prosegue poi verso sud per la strada che passando per l'Arcandole raggiunge S. Martino Buon Albergo da dove e' iniziata la delimitazione. La zona di produzione delle uve atte a produrre i vini a denominazione di origine controllata "Soave", designabili con la menzione "classico" di cui al successivo art. 5 e' quella riconosciuta con decreto ministeriale 23 ottobre 1931 (Gazzetta Ufficiale n. 289 del 16 dicembre 1931) ed e' cosi' delimitata: da una linea che, partendo dalla porta Verona della cittadina di Soave, segue la strada Soave-Monteforte, fino alla borgata di S. Lorenzo, frazione di Soave. Da qui, si spinge verso nord, seguendo le pendici del monte Tondo, fino ad incontrare il confine tra i territori dei comuni di Soave e di Monteforte, e poi prosegue lungo le pendici del monte Zoppega, comprende l'abitato di Monteforte d'Alpone, attraversa il torrente Alpone per comprendere la zona Monticello, riattraversa il torrente Alpone, segue le pendici del colle S. Antonio, quelle del monte Frosca e del monte Riondo, spingendosi prima a nord e poi ad est per escludere la parte alluvionale di piano del torrente Ponsara. Indi, seguendo sempre il bordo del sistema collinare, si spinge verso est attraversando la strada Monteforte-Brognoligo per Casarsa, seguendo le pendici del Monte Core, giunge a comprendere la Borgata di Casotti, dove, poco dopo, incontra di nuovo la strada Monteforte-Brognoligo. Segue allora questa strada spingendosi verso nord fino al punto di incontro col torrente Carbonare, e piega decisamente a ovest correndo sulle pendici del monte Grande fino ad incontrare il confine del territorio di Soave. Ridiscende poi, camminando verso est, sulla sinistra della Valle del Carbonare, comprende l'abitato di Brognoligo, le Borgate Valle, Mezzavilla e Bramaludame, nonche' l'abitato di Costalunga. A questo punto risale verso nord, seguendo la strada comunale di Sorte sino ad incontrare il punto di confluenza della Roggia Viennega col torrente Alpone; segue il confine nord del territorio di Monteforte, passando per la Colombaretta e, staccandosi dal detto confine in po' prima della Colombara per seguire le pendici del sistema collinare del monte Castellaro, lo raggiunge nuovamente 300 metri dopo e lo segue sino ad incontrare il confine di Soave presso Moscatello, continua lungo il confine del territorio di Soave, supera Meggiano, e giinge sino alla Valle Crivellara nel punto in cui il confine di Soave fa angolo. Da qui, la linea di demarcazione si stacca dal confine, prosegue verso ovest, e raggiunge la quota 331 presso Villa Alberti. Indi segue per un tratto la carrareccia discendente dal monte Campaccia, tocca quota 250 e, poco dopo, presso la Casa Nui, raggiunge il ramo secondario della Valle Anguane', che segue poi fino alla provinciale Soave-Cazzano. Corre lungo questa strada fino a comprendere le ultime case di Costeggiola, risale per la strada del cimitero di questa borgata, raggiunge un'altra strada secondaria e scende alle case Battocchi raggiungendo ancora la strada provinciale. Da qui cammina in curva verso est, seguendo la carreggiabile comunale che passa per Carnera fino ad attraversare normalmente, oltrepassando di poco quota 54, la provinciale Soave-Castelcerino. Indi scende verso sud per la carreggiabile comunale a pie' del monte Foscarino e del monte Cercene e sino all'incrocio della provinciale Soave-Castelcerino. Deviando obliquamente a sudovest e comprendendo l'abitato della borgata Bassano, raggiunge il torrente Tramigna incanalato, lo segue verso sud fino alla provinciale Soave-Borgo San Matteo, piega verso est lungo le mura meridionali di Soave e arriva alla porta Verona. Art. 4. Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini a denominazione controllata "Soave" devono essere quelle tradizionali della zona e, comunque, atte a conferire alle uve e al vino derivato le specifiche caratteristiche. I sistemi di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati, o comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e del vino. E' vietata ogni pratica di forzatura. E' consentita l'irrigazione di soccorso, prima dell'invaiatura, per non piu' di due interventi all'anno. La resa massima di uva ammessa per la produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Soave" non deve essere superiore a 14 tonnellate per ettaro di vigneto in coltura specializzata. Nelle annate favorevoli i quantitativi di uve ottenuti e da destinare alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Soave" devono essere riportati nei limiti di cui sopra, purche' la produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi, fermi restando i limiti resa uva/vino di cui al successivo art. 5, per i quantitativi predetti. Le eccedenze delle uve, nel limite massimo del 20%, non hanno diritto alla denominazione di origine controllata. Oltre detto limite percentuale decade il diritto alla denominazione di origine controllata per tutto il prodotto. Fermi restando il limite sopra indicato, la produzione massima per ettaro di vigneto in coltura promiscua deve essere calcolata, rispetto a quella specializzata, in rapporto alla effettiva superficie coperta dalla vite. La regione Veneto, su richiesta motivata delle organizzazioni di categoria interessate e previo parere espresso dal Comitato tecnico consultivo per la viniviticoltura di cui alla legge regionale n. 55/1985, con proprio provvedimento da emanarsi ogni anno nel periodo immediatamente precedente la vendemmia, puo' stabilire di ridurre i quantitativi di uva per ettaro ammessi alla certificazione, anche in riferimento a singole zone geografiche, rispetto a quelli sopra fissati, dandone immediata comunicazione al Ministero per le politiche agricole - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini. Le uve destinate alla vinificazione del vino a denominazione di origine controllata "Soave" devono assicurare un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 9,5% vol. Le uve destinate alla vinificazione della tipologia superiore del vino a denominazione di origine controllata "Soave" devono assicurare un titolo alcolometrico volumico naturale minimo del 10,5% vol. Le uve di cui sopra, se destinate alla produzione del tipo spumante, potranno avere un titolo alcolometrico volumico naturale minimo inferiore dello 0,5% vol a quelli sopra specificati purche' la destinazione delle uve alla spumantizzazione venga espressamente indicata negli appositi registri. Art. 5. Le operazioni di vinificazione delle uve destinate alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Soave" devono essere effettuate nell'interno della zona di produzione delimitata nel precedente art. 3. Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione e' consentito che tali operazioni siano effettuate nell'intero territorio della provincia di Verona e nel territorio amministrativo dei comuni di Gambellara e Montebello, in provincia di Vicenza. Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche locali, leali e costanti atte a conferire al vino le sue peculiari caratteristiche. E' consentito l'arricchimento, nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria, con mosto concentrato proveniente da uve prodotte nei vigneti iscritti all'albo dei vini "Soave" o con mosto concentrato rettificato. La resa massima delle uve in vino finito non deve essere superiore al 70%. Qualora superi detto limite, ma non il 75%, l'eccedenza non ha diritto alla denominazione di origine controllata. Oltre il 75% decade il diritto alla denominazione di origine controllata per tutto il prodotto. La tipologia superiore non puo' essere immessa al consumo in data anteriore al 1 marzo successivo all'annata di produzione delle uve. L'uso della specificazione classico, in aggiunta alla denominazione di origine controllata "Soave" e' riservato al prodotto ottenuto da uve raccolte nella zona di origine piu' antica, indicata all'art. 3 del presente disciplinare, vinificate nella stessa e nell'ambito dei comuni il cui territorio rientra, in tutto o in parte, nella zona predetta. E' in facolta' del Ministero per le politiche agricole - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, su richiesta delle aziende interessate, consentire ai fini dell'impiego della specificazione classico che le uve prodotte nel corrispondente territorio di produzione di cui all'art. 3 possano essere vinificate in cantine situate al di fuori della predetta zona ma comunque all'interno della zona di produzione del vino a denominazione di origine controllata "Soave", a condizione che in dette cantine le aziende interessate vinifichino soltanto le uve prodotte nei terreni vitati debitamente iscritti all'albo dei vigneti. Le uve appassite e non, i mosti idonei alla produzione delle diverse tipologie del vino a denominazione di origine controllata "Soave", nonche' i relativi vini possono essere utilizzati, nel rispetto di quanto disposto dal presente disciplinare, nella produzione di vini spumanti ottenuti secondo le metodologie di elaborazione previste dalle normative comunitarie e nazionali. Le operazioni di elaborazione di detti vini spumanti devono essere effettuate in stabilimenti siti nell'ambito territoriale della regione Veneto. Art. 6. Il vino a denominazione di origine controllata "Soave" all'atto dell'immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche colore: giallo paglierino tendente a volte al verdognolo; odore: vinoso con caratteristico profumo intenso e delicato; sapore: asciutto, di medio corpo e armonico, leggermente amarognolo; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5%; acidita' totale minima: 5,0 g/l; estratto secco netto minimo: 15,0 g/l. Il vino a denominazione di origine controllata "Soave" spumante all'atto dell'immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche: spuma: fine e persistente; colore: giallo paglierino tendente a volte al verdognolo brillante; odore: vinoso con caratteristico profumo intenso e delicato; sapore: di medio corpo, armonico, leggermente amarognolo nei tipi extra brut o brut o extra dry o dry; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,0% vol; acidita' totale minima: 5,5 g/l; estratto secco netto minimo: 15,0 g/l. La denominazione di origine controllata "Soave" superiore e' riservata alla tipologia tranquilla dei vini provenienti da uve aventi le caratteristiche di cui all'art. 4, penultimo comma, del presente disciplinare e che vengano immessi al consumo con titolo alcolometrico volumico totale minimo di 11,5 % vol. E' in facolta' del Ministero per le politiche agricole - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini modificare, con proprio decreto, i limiti sopra indicati per l'acidita' totale e l'estratto secco netto. Art. 7. Nella designazione e presentazione dei vini a denominazione di origine controllata "Soave" e' vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione aggiuntiva diversa da quelle previste dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi "riserva", "extra", "fine", "scelto", "selezionato" e similari. Nella designazione e presentazione dei vini a denominazione di origine controllata "Soave" e' obbligatorio riportare l'indicazione dell'annata di produzione delle uve per tutte le tipologie. E' consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno il consumatore. Le indicazioni tendenti a specificare l'attivita' agricola dell'imbottigliatore quali "viticoltore", "fattoria", "tenuta", "podere", "cascina" ed altri termini similari sono consentiti in osservanza delle disposizioni comunitarie e nazionali in materia. E' consentito altresi' l'uso di indicazioni geografiche e toponomastiche aggiuntive che facciano riferimento a unita' amministrative, frazioni, aree, fattorie e localita' dalle quali effettivamente provengono le uve da cui il vino cosi' qualificato e' stato ottenuto, alle condizioni previste dalla vigente normativa. Art. 8. Il vino a denominazione di origine controllata "Soave" superiore, compreso quello che utilizza la specificazione classico, deve essere immesso al consumo unicamente in contenitori di vetro tradizionali con abbigliamento consono al suo carattere di pregio. Per detti contenitori e' vietato l'impiego di chiusure tipo: tappo a corona, a vite, a strappo e similari.