(all. 1 - art. 1)
                                                              Annesso
                 DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI
            A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA "SOAVE"
                               Art. 1.
  La  denominazione di  origine controllata  "Soave" e'  riservata ai
vini, nelle tipologie tranquillo, superiore, classico e spumante, che
rispondono  alle condizioni  ed ai  requisiti stabiliti  dal presente
disciplinare di produzione.
                               Art. 2.
  I vini a denominazione di origine controllata "Soave" devono essere
ottenuti dalle uve provenienti dal vitigno Garganega.
  Possono  concorrere  alla  produzione  di detti  vini,  da  sole  o
congiuntamente,  le  uve  dei  vitigni  Pinot  bianco,  Chardonnay  e
Trebbiano di Soave (nostrano) fino ad un massimo del 30%.
  E' tuttavia  consentita, nell'ambito del predetto  30%, la presenza
nei vigneti, messi  a dimora anteriormente alla  data di approvazione
del presente  disciplinare, di  altre varieta' del  vitigno Trebbiano
raccomandate  e/o  autorizzate in  provincia  di  Verona fino  ad  un
massimo del 15% del totale.
                               Art. 3.
  La  zona  di  produzione  dei   vini  a  denominazione  di  origine
controllata "Soave" - in cui  rientra il comprensorio gia' delimitato
con decreto  ministeriale 23 ottobre 1931,  pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 289 del 16 dicembre 1931 - comprende in tutto o in parte
il territorio dei  comuni di Soave, Monteforte  d'Alpone, San Martino
Buon Albergo,  Mezzane di Sotto,  Ronca', Montecchia di  Crosara, San
Giovanni Ilarione,  San Bonifacio, Cazzano di  Tramigna, Colognola ai
Colli, Illasi e Lavagno in provincia di Verona.
   Tale zona e' cosi' delimitata:
  a sud ad iniziare dal lato occidentale, parte dal centro abitato di
San Martino  Buon Albergo e segue  la strada statale n.  11 fino alla
localita' San  Pietro. Devia quindi  a sud  sulla strada che  porta a
Caldiero e da  qui segue l'unghia di collina dei  Monti Rocca e Gazzo
sopra  la quota  40  fino  a ritornare  sulla  strada  statale n.  11
seguendo  la strada  comunale  che attraversa  con  un cavalcavia  la
ferrovia  Milano-Venezia; da  qui  la delimitazione  coincide con  la
strada statale  n. 11 sino al  ponte sul fiume Alpone  in prossimita'
dello  zuccherificio di  San Bonifacio  da dove  si inoltra  lungo la
strada per San Lorenzo  fino ad intersecare l'autostrada Serenissima,
la quale a sua volta delimita la zona in comune di San Bonifacio sino
al confine con la provincia di Vicenza.
  La  delimitazione  coincide con  il  confine  con la  provincia  di
Vicenza  dei  comuni di  Monteforte,  di  Ronca'  e di  San  Giovanni
Ilarione fino  alla strada che  attraversa il confine  provinciale, a
sud  del  monte Madarosa;  si  inserisce  quindi  su tale  strada  in
direzione  di San  Giovanni Ilarione,  toccando le  localita' Deruti,
Lovati, Paludi  e Rossetti  sino al centro  abitato suddetto;  da qui
segue poi la strada per localita' Cereghini, Fornace, Tessari a quota
250,  corre  lungo  il  vaio  Muni  fino  alla  localita'  Soejo  per
proseguire sino  al punto in cui  coincidono i confini dei  comuni di
Tregnago, di San Giovanni Ilarione e di Cazzano.
  Da  tale punto  la delimitazione  segue  il confine  del comune  di
Cazzano fino  a Soralghe, segue  la strada che da  Sornighe, correndo
sotto le pendici di monte Bastia, prima verso nord e quindi verso est
passa sotto C. Andreani.
  Di qui seguendo  la strada per Montecchia di  Crosara raggiunge per
risalirlo il  rio Albo. Raggiunta  la strada provinciale  da Tolotti,
devia verso  sud per la  quota 300  che passando sotto  C. Brustoloni
raggiunge la  strada che per  quota 328 porta  ai Dami e  quindi alla
quota 400  sul confine  comunale di  Cazzano a  sud di  monte Bastia.
Ridiscende per detto confine sino ad incontrare la strada provinciale
Cazzano-Soave, attraversa la stessa  e prosegue sulla strada comunale
per Cereolo  di Sopra (quota 72),  raggiunge la strada che  per quota
326 porta  ai Dami;  da tale  localita' si  incontrano i  confini tra
Soave, Cazzano e Montecchia a quota  418, da qui si prosegue lungo il
confine tra Cazzano e Montecchia  verso nord fino ad incrociare, dopo
100 metri, un sentiero lungo il  quale si prosegue verso ovest sino a
C. Fontana Fora.
  Si segue quindi il sentiero verso sud sino a raggiungere Pissolo di
Sopra, e poi  la strada per la Faella piegando  verso est all'altezza
di Pissolo di Sotto sino a raggiungerlo.
  Da Pissolo  di Sotto si segue  verso sud la strada  per Canova fino
alla quota  92, da tale quota  si segue una linea  retta in direzione
sudest raggiungendo  la quota  72 sulla strada  per Cazzano  e quindi
lungo la medesima si giunge a Cazzano.
  Sulla  strada, al  centro di  Cazzano (quota  100), si  piega verso
ovest sino al  T. Tramigna e lungo questi si  discende verso sud sino
al ponte della strada per Illasi, si percorre questa verso ovest sino
sino al bivio di  S. Colombino e quindi si segue  la strada sino alla
cappelletta (quota 135).
  Da quota  135 si  prosegue per  la strada  che verso  sud raggiunge
Cereolo (quota  72) da dove  risale verso  nordest per la  strada che
incrocia quella per  S. Vittore, segue quest'ultima verso  sud sino a
superare di circa 100 metri la quota  51 e da qui segue la strada che
in direzione sudovest raggiunge la quota 181 sul confine tra Illasi e
Colognola. Da quota  181 segue il sentiero verso nord  prima e poi la
strada  che supera  Pistoza va  a raggiungere  quella per  Illasi, la
segue  verso  ovest per  breve  tratto  (100  metri circa)  e  quindi
prosegue per il sentiero che costeggia a nord C. Troni, prosegue poi,
sempre in direzione ovest, per la  strada che si congiunge con quella
di Illasi, percorre quest'ultima verso sud per circa 250 metri e poi,
verso ovest, quella che passa a  sud della localita' Mormontea fino a
raggiungere in  prossimita' del km  16 la strada per  Illasi, procede
lungo questa verso  sudovest costeggiando infine per  breve tratto il
torrente  Illasi, lo  attraversa e  prosegue  lungo la  strada per  i
Guerri da dove  segue, in direzione ovest, una  retta immaginaria che
congiunge  Montecurto  di Sopra  con  i  Guerri seguendo  tale  linea
incrocia il confine comunale di  Illasi, all'altezza di Montecurto di
Sopra, segue quindi  questo confine verso nord fino  a raggiungere in
prossimita' della  quota 92 la strada  per Lione la segue  verso nord
passando per Lione, supera C. Spiazzi  e all'altezza di Leon S. Marco
prende la  strada che in  direzione nordest raggiunge C.  Santi quota
135.
  Da qui segue la strada per  Fratta, che procede per circa 300 metri
verso ovest e poi verso nord, attraversa Fratta e procede verso ovest
fino a  Mezzane di Sotto,  segue poi la  strada che in  direzione sud
costeggia Casoni, Turano, Val di  Mezzo, supera Boschetto e raggiunge
la quota 73 all'altezza di Villa  Alberti, segue poi la strada che in
direzione  sudovest raggiunge  Barco di  Sopra e  prosegue quindi  in
direzione ovest  prima e nordovest  poi fino ad incrociare  la strada
per S.  Briccio, la segue  verso nordest fino  alla Casetta e  da qui
prende il sentiero  che in direzione ovest raggiunge  la strada lungo
la quale  prosegue passando di  poco a sud di  S. Rocco, Ca'  Brusa e
prosegue poi  verso sud  per la strada  che passando  per l'Arcandole
raggiunge  S.   Martino  Buon   Albergo  da   dove  e'   iniziata  la
delimitazione.
  La  zona  di  produzione  delle  uve  atte  a  produrre  i  vini  a
denominazione  di origine  controllata  "Soave",  designabili con  la
menzione  "classico"   di  cui  al   successivo  art.  5   e'  quella
riconosciuta  con  decreto  ministeriale 23  ottobre  1931  (Gazzetta
Ufficiale n. 289 del 16 dicembre 1931) ed e' cosi' delimitata:
  da una  linea che, partendo  dalla porta Verona della  cittadina di
Soave,  segue la  strada Soave-Monteforte,  fino alla  borgata di  S.
Lorenzo, frazione di Soave. Da qui, si spinge verso nord, seguendo le
pendici  del  monte  Tondo,  fino  ad incontrare  il  confine  tra  i
territori dei comuni  di Soave e di Monteforte, e  poi prosegue lungo
le  pendici  del monte  Zoppega,  comprende  l'abitato di  Monteforte
d'Alpone,  attraversa  il torrente  Alpone  per  comprendere la  zona
Monticello,  riattraversa il  torrente Alpone,  segue le  pendici del
colle  S.  Antonio, quelle  del  monte  Frosca  e del  monte  Riondo,
spingendosi  prima  a nord  e  poi  ad  est  per escludere  la  parte
alluvionale di piano  del torrente Ponsara. Indi,  seguendo sempre il
bordo del  sistema collinare,  si spinge  verso est  attraversando la
strada  Monteforte-Brognoligo per  Casarsa, seguendo  le pendici  del
Monte Core,  giunge a comprendere  la Borgata di Casotti,  dove, poco
dopo, incontra di nuovo la strada Monteforte-Brognoligo. Segue allora
questa strada  spingendosi verso nord  fino al punto di  incontro col
torrente  Carbonare,  e  piega  decisamente a  ovest  correndo  sulle
pendici del monte Grande fino ad incontrare il confine del territorio
di Soave. Ridiscende poi, camminando  verso est, sulla sinistra della
Valle del  Carbonare, comprende  l'abitato di Brognoligo,  le Borgate
Valle, Mezzavilla e Bramaludame, nonche' l'abitato di Costalunga.
  A questo  punto risale verso  nord, seguendo la strada  comunale di
Sorte sino ad incontrare il punto di confluenza della Roggia Viennega
col  torrente  Alpone;  segue  il  confine  nord  del  territorio  di
Monteforte,  passando per  la Colombaretta  e, staccandosi  dal detto
confine  in po'  prima della  Colombara  per seguire  le pendici  del
sistema collinare  del monte Castellaro, lo  raggiunge nuovamente 300
metri dopo e  lo segue sino ad incontrare il  confine di Soave presso
Moscatello, continua lungo il confine del territorio di Soave, supera
Meggiano, e  giinge sino alla  Valle Crivellara  nel punto in  cui il
confine  di Soave  fa angolo.  Da qui,  la linea  di demarcazione  si
stacca dal  confine, prosegue verso  ovest, e raggiunge la  quota 331
presso  Villa  Alberti.  Indi  segue per  un  tratto  la  carrareccia
discendente dal monte Campaccia, tocca quota 250 e, poco dopo, presso
la Casa Nui,  raggiunge il ramo secondario della  Valle Anguane', che
segue  poi fino  alla provinciale  Soave-Cazzano. Corre  lungo questa
strada fino a  comprendere le ultime case di  Costeggiola, risale per
la strada del  cimitero di questa borgata,  raggiunge un'altra strada
secondaria e scende alle case Battocchi raggiungendo ancora la strada
provinciale.
  Da  qui  cammina in  curva  verso  est, seguendo  la  carreggiabile
comunale  che passa  per  Carnera fino  ad attraversare  normalmente,
oltrepassando di  poco quota  54, la  provinciale Soave-Castelcerino.
Indi scende verso sud per la  carreggiabile comunale a pie' del monte
Foscarino e del  monte Cercene e sino  all'incrocio della provinciale
Soave-Castelcerino.
  Deviando  obliquamente a  sudovest e  comprendendo l'abitato  della
borgata Bassano, raggiunge il  torrente Tramigna incanalato, lo segue
verso sud fino  alla provinciale Soave-Borgo San  Matteo, piega verso
est lungo le mura meridionali di Soave e arriva alla porta Verona.
                               Art. 4.
  Le condizioni  ambientali e di  coltura dei vigneti  destinati alla
produzione dei vini a denominazione controllata "Soave" devono essere
quelle tradizionali della zona e, comunque, atte a conferire alle uve
e al vino derivato le specifiche caratteristiche.
  I sistemi  di impianto,  le forme  di allevamento  ed i  sistemi di
potatura devono essere  quelli generalmente usati, o  comunque atti a
non modificare le caratteristiche delle uve e del vino.
  E' vietata  ogni pratica di forzatura.  E' consentita l'irrigazione
di soccorso,  prima dell'invaiatura, per  non piu' di  due interventi
all'anno.
  La  resa massima  di  uva  ammessa per  la  produzione  dei vini  a
denominazione  di   origine  controllata  "Soave"  non   deve  essere
superiore  a  14   tonnellate  per  ettaro  di   vigneto  in  coltura
specializzata.
  Nelle  annate  favorevoli  i  quantitativi di  uve  ottenuti  e  da
destinare  alla  produzione  dei  vini  a  denominazione  di  origine
controllata "Soave" devono essere riportati  nei limiti di cui sopra,
purche' la produzione  globale non superi del 20%  i limiti medesimi,
fermi restando  i limiti resa uva/vino  di cui al successivo  art. 5,
per i quantitativi predetti.
  Le  eccedenze delle  uve, nel  limite  massimo del  20%, non  hanno
diritto alla denominazione di origine controllata.
  Oltre detto limite percentuale decade il diritto alla denominazione
di origine controllata per tutto il prodotto.
  Fermi restando il limite sopra  indicato, la produzione massima per
ettaro  di  vigneto  in  coltura  promiscua  deve  essere  calcolata,
rispetto  a   quella  specializzata,   in  rapporto   alla  effettiva
superficie coperta dalla vite.
  La regione  Veneto, su  richiesta motivata delle  organizzazioni di
categoria interessate  e previo parere espresso  dal Comitato tecnico
consultivo  per la  viniviticoltura di  cui alla  legge regionale  n.
55/1985, con proprio provvedimento da  emanarsi ogni anno nel periodo
immediatamente precedente  la vendemmia, puo' stabilire  di ridurre i
quantitativi di uva per ettaro  ammessi alla certificazione, anche in
riferimento  a  singole zone  geografiche,  rispetto  a quelli  sopra
fissati,  dandone   immediata  comunicazione  al  Ministero   per  le
politiche  agricole  -   Comitato  nazionale  per  la   tutela  e  la
valorizzazione  delle denominazioni  di origine  e delle  indicazioni
geografiche tipiche dei vini.
  Le uve  destinate alla  vinificazione del  vino a  denominazione di
origine controllata "Soave" devono assicurare un titolo alcolometrico
volumico naturale minimo di 9,5% vol.
  Le uve  destinate alla vinificazione della  tipologia superiore del
vino a denominazione di origine controllata "Soave" devono assicurare
un titolo alcolometrico volumico naturale minimo del 10,5% vol.
  Le  uve  di  cui  sopra,  se destinate  alla  produzione  del  tipo
spumante, potranno  avere un  titolo alcolometrico  volumico naturale
minimo inferiore dello 0,5% vol a quelli sopra specificati purche' la
destinazione  delle  uve  alla spumantizzazione  venga  espressamente
indicata negli appositi registri.
                               Art. 5.
  Le operazioni di vinificazione  delle uve destinate alla produzione
dei vini a denominazione di origine controllata "Soave" devono essere
effettuate  nell'interno  della  zona di  produzione  delimitata  nel
precedente art. 3.
  Tuttavia, tenuto conto delle  situazioni tradizionali di produzione
e'  consentito  che  tali  operazioni  siano  effettuate  nell'intero
territorio della provincia di  Verona e nel territorio amministrativo
dei comuni di Gambellara e Montebello, in provincia di Vicenza.
  Nella vinificazione  sono ammesse  soltanto le  pratiche enologiche
locali, leali  e costanti atte a  conferire al vino le  sue peculiari
caratteristiche.
  E'  consentito   l'arricchimento,  nel  rispetto   della  normativa
nazionale  e comunitaria,  con mosto  concentrato proveniente  da uve
prodotte nei vigneti  iscritti all'albo dei vini "Soave"  o con mosto
concentrato rettificato.
  La resa massima delle uve in  vino finito non deve essere superiore
al 70%.
  Qualora  superi detto  limite, ma  non il  75%, l'eccedenza  non ha
diritto alla denominazione di origine controllata.
  Oltre  il  75% decade  il  diritto  alla denominazione  di  origine
controllata per tutto il prodotto.
  La tipologia superiore  non puo' essere immessa al  consumo in data
anteriore al 1 marzo successivo all'annata di produzione delle uve.
  L'uso della specificazione classico, in aggiunta alla denominazione
di origine controllata  "Soave" e' riservato al  prodotto ottenuto da
uve raccolte nella  zona di origine piu' antica,  indicata all'art. 3
del presente disciplinare, vinificate  nella stessa e nell'ambito dei
comuni il  cui territorio rientra,  in tutto  o in parte,  nella zona
predetta.
  E' in facolta'  del Ministero per le politiche  agricole - Comitato
nazionale per  la tutela e  la valorizzazione delle  denominazioni di
origine  e  delle  indicazioni   geografiche  tipiche  dei  vini,  su
richiesta delle aziende interessate,  consentire ai fini dell'impiego
della specificazione classico che  le uve prodotte nel corrispondente
territorio di produzione di cui  all'art. 3 possano essere vinificate
in  cantine situate  al  di  fuori della  predetta  zona ma  comunque
all'interno  della zona  di produzione  del vino  a denominazione  di
origine controllata  "Soave", a  condizione che  in dette  cantine le
aziende interessate vinifichino soltanto  le uve prodotte nei terreni
vitati debitamente iscritti all'albo dei vigneti.
  Le  uve appassite  e  non,  i mosti  idonei  alla produzione  delle
diverse  tipologie del  vino a  denominazione di  origine controllata
"Soave",  nonche'  i relativi  vini  possono  essere utilizzati,  nel
rispetto  di   quanto  disposto  dal  presente   disciplinare,  nella
produzione  di  vini  spumanti  ottenuti secondo  le  metodologie  di
elaborazione previste dalle normative comunitarie e nazionali.
  Le operazioni di elaborazione di  detti vini spumanti devono essere
effettuate  in  stabilimenti   siti  nell'ambito  territoriale  della
regione Veneto.
                               Art. 6.
  Il  vino a  denominazione di  origine controllata  "Soave" all'atto
dell'immissione   al   consumo    deve   rispondere   alle   seguenti
caratteristiche
  colore: giallo paglierino tendente a volte al verdognolo;
  odore: vinoso con caratteristico profumo intenso e delicato;
  sapore:   asciutto,  di   medio  corpo   e  armonico,   leggermente
amarognolo;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5%;
    acidita' totale minima: 5,0 g/l;
    estratto secco netto minimo: 15,0 g/l.
  Il  vino a  denominazione di  origine controllata  "Soave" spumante
all'atto  dell'immissione al  consumo deve  rispondere alle  seguenti
caratteristiche:
    spuma: fine e persistente;
  colore: giallo paglierino tendente a volte al verdognolo brillante;
  odore: vinoso con caratteristico profumo intenso e delicato;
  sapore: di  medio corpo, armonico, leggermente  amarognolo nei tipi
extra brut o brut o extra dry o dry;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,0% vol;
    acidita' totale minima: 5,5 g/l;
    estratto secco netto minimo: 15,0 g/l.
  La  denominazione  di  origine  controllata  "Soave"  superiore  e'
riservata  alla  tipologia tranquilla  dei  vini  provenienti da  uve
aventi le  caratteristiche di  cui all'art.  4, penultimo  comma, del
presente disciplinare  e che  vengano immessi  al consumo  con titolo
alcolometrico volumico totale minimo di 11,5 % vol.
  E' in facolta'  del Ministero per le politiche  agricole - Comitato
nazionale per  la tutela e  la valorizzazione delle  denominazioni di
origine e delle indicazioni  geografiche tipiche dei vini modificare,
con proprio decreto, i limiti  sopra indicati per l'acidita' totale e
l'estratto secco netto.
                               Art. 7.
  Nella  designazione e  presentazione  dei vini  a denominazione  di
origine  controllata  "Soave"  e'  vietata  l'aggiunta  di  qualsiasi
qualificazione  aggiuntiva diversa  da quelle  previste dal  presente
disciplinare, ivi compresi gli  aggettivi "riserva", "extra", "fine",
"scelto", "selezionato" e similari.
  Nella  designazione e  presentazione  dei vini  a denominazione  di
origine controllata  "Soave" e' obbligatorio  riportare l'indicazione
dell'annata di produzione delle uve per tutte le tipologie.
  E' consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi,
ragioni sociali,  marchi privati  non aventi significato  laudativo e
non idonei a trarre in inganno il consumatore.
  Le   indicazioni  tendenti   a  specificare   l'attivita'  agricola
dell'imbottigliatore   quali  "viticoltore",   "fattoria",  "tenuta",
"podere",  "cascina" ed  altri  termini similari  sono consentiti  in
osservanza delle disposizioni comunitarie e nazionali in materia.
  E'  consentito   altresi'  l'uso   di  indicazioni   geografiche  e
toponomastiche   aggiuntive  che   facciano   riferimento  a   unita'
amministrative,  frazioni, aree,  fattorie  e  localita' dalle  quali
effettivamente provengono le uve da  cui il vino cosi' qualificato e'
stato ottenuto, alle condizioni previste dalla vigente normativa.
                               Art. 8.
  Il vino  a denominazione di origine  controllata "Soave" superiore,
compreso quello che utilizza  la specificazione classico, deve essere
immesso al  consumo unicamente  in contenitori di  vetro tradizionali
con abbigliamento consono al suo carattere di pregio.
  Per detti contenitori e' vietato  l'impiego di chiusure tipo: tappo
a corona, a vite, a strappo e similari.