REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL DIRITTO DI ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI (Art. 24 Legge 7 agosto 1990, n. 241). Art. 1. Ambito di applicazione Il presente regolamento individua, in conformita' a quanto previsto dall'art. 24, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, le categorie dei documenti amministrativi, di cui l'I.P.SE.MA. dispone in ragione delle attivita' istituzionali svolte, sottratti all'accesso, in relazione alle disposizioni relative all'esclusione del diritto di accesso di cui all'art. 24, comma 2, della predetta legge e all'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 7 giugno 1992, n. 352. Art. 2. Documenti amministrativi sottratti all'accesso a tutela della riservatezza di persone fisiche, di persone giuridiche, gruppi, imprese ed associazioni. Ai sensi dell'art. 24, comma 2, lettera d) della legge 7 agosto 1990, n. 241 e dell'art. 8, comma 5, lettera d) del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352, ed in relazione all'esigenza di salvaguardare la riservatezza di terzi, persone, gruppi, imprese ed associazioni, garantendo peraltro ai richiedenti la visione degli atti relativi ai procedimenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o difendere i propri interessi giuridici, sono sottratti all'accesso - ove non sia sufficiente far ricorso al differimento di cui al successivo art. 3 - i seguenti documenti: A) Con riferimento alla tutela della vita privata : a) i documenti contenenti anamnesi, diagnosi, referti, certificazioni o altre notizie di carattere sanitario, in possesso dell'Ente in ragione delle sue finalita' istituzionali; b) i documenti relativi alla condizione patrimoniale, finanziaria e personale che terzi (compresi i dipendenti e limitatamente a situazioni pregiudizievoli della onorabilita') abbiano interesse a mantenere riservate; c) ogni altro documento in riferimento al quale si rilevi la prevalenza dell'esigenza di riservatezza di terzi - disciplinata dalla legge n. 675/1996 - rispetto ad altri diritti, ad esclusione di quelli esercitati per la cura o la difesa dei propri interessi giuridici meritevoli di pari o superiore tutela. B) Con riferimento alla tutela del segreto epistolare : i documenti oggetto di relazioni epistolari, intrattenute dall'Istituto con terzi, salvo espresso consenso dell'avente diritto e sempre che a questi non derivi nocumento alcuno dalla rivelazione del loro contenuto. C)Con riferimento alla tutela dell'interesse professionale e commerciale: i documenti contenenti progetti, studi e realizzazioni dell'ingegno di terzi, pertinenti alla attivita' istituzionale dell'Ente. Art. 3. Differimento Ai sensi dell'art. 24, commi 2 e 6, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e dell'art. 8, commi 2 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352, l'accesso: A)deve essere tassativamente differito, in relazione all'esigenza di assicurare una temporanea tutela della riservatezza ex art. 24, comma 2, della legge n. 241/1990 e art. 7, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 352/1992, riguardo ai seguenti documenti: a) documenti riferiti a procedimenti disciplinari o a procedimenti penali in corso; il relativo accesso viene differito rispettivamente alla definizione degli stessi e alla pubblicazione della sentenza definitiva del competente organo giudicante; b) documenti presentati nel corso delle procedure di acquisizione di beni mobili, immobili e servizi, ai fini di un corretto svolgimento delle predette procedure: per essi l'accesso viene differito alla conclusione delle stesse; c) documenti contenenti perizie, stime e valutazioni di congruita' rese da commissioni o uffici sia interni che esterni, nonche' da liberi professionisti: per essi l'accesso viene differito alla conclusione del relativo procedimento valutativo; d) documenti il cui oggetto e' da ricondurre ad attivita' legali in genere ed in modo specifico a precontenzioso, contenzioso e consulenza, al fine di garantire il massimo rispetto dell'iter procedurale: per essi l'accesso viene differito alla conclusione del medesimo; B)puo' essere facoltativamente differito secondo il disposto di cui all'art. 24 comma 6, riguardo ai seguenti documenti: a) documenti relativi al reclutamento del personale ed ai lavori delle commissioni giudicatrici di concorsi; per essi l'accesso, che puo' riguardare anche gli elaborati degli altri candidati, sempre che la richiesta sia non generalizzata ma circoscritta ad un numero limitato di elaborati, puo' essere inibito sino all'esaurimento dei relativi procedimenti, qualora la loro conoscenza possa impedire o gravemente ostacolare lo svolgimento dell'azione amministrativa; b) tutti gli altri documenti la cui conoscenza, durante lo svolgimento dell'azione amministrativa, puo' impedire o ostacolare gravemente lo svolgimento stesso; per essi l'Istituto puo' riservarsi di inibire l'accesso finche' tale rischio sussista. Art. 4. Entrata in vigore Il presente regolamento sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entrera' in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.