(all. 1 - art. 1)
  REGOLAMENTO PER LA  DISCIPLINA DEL DIRITTO DI  ACCESSO AI DOCUMENTI
AMMINISTRATIVI (Art. 24 Legge 7 agosto 1990, n. 241).
                               Art. 1.
                        Ambito di applicazione
  Il presente regolamento individua, in conformita' a quanto previsto
dall'art.  24,  comma 4,  della  legge  7  agosto  1990, n.  241,  le
categorie dei  documenti amministrativi, di cui  l'I.P.SE.MA. dispone
in   ragione   delle   attivita'  istituzionali   svolte,   sottratti
all'accesso, in  relazione alle disposizioni  relative all'esclusione
del diritto  di accesso di cui  all'art. 24, comma 2,  della predetta
legge  e all'art.  8 del  decreto del  Presidente della  Repubblica 7
giugno 1992, n. 352.
                               Art. 2.
  Documenti  amministrativi  sottratti  all'accesso  a  tutela  della
riservatezza  di  persone  fisiche, di  persone  giuridiche,  gruppi,
imprese ed associazioni.
  Ai sensi  dell'art. 24, comma  2, lettera  d) della legge  7 agosto
1990,  n. 241  e dell'art.  8, comma  5, lettera  d) del  decreto del
Presidente della Repubblica  27 giugno 1992, n. 352,  ed in relazione
all'esigenza  di salvaguardare  la  riservatezza  di terzi,  persone,
gruppi, imprese  ed associazioni, garantendo peraltro  ai richiedenti
la visione degli atti relativi  ai procedimenti amministrativi la cui
conoscenza sia necessaria  per curare o difendere  i propri interessi
giuridici, sono sottratti  all'accesso - ove non  sia sufficiente far
ricorso al  differimento di  cui al  successivo art.  3 -  i seguenti
documenti:
  A) Con riferimento alla tutela della vita privata :
  a)   i   documenti    contenenti   anamnesi,   diagnosi,   referti,
certificazioni o  altre notizie  di carattere sanitario,  in possesso
dell'Ente in ragione delle sue finalita' istituzionali;
  b) i documenti relativi alla condizione patrimoniale, finanziaria e
personale  che  terzi  (compresi   i  dipendenti  e  limitatamente  a
situazioni  pregiudizievoli della  onorabilita') abbiano  interesse a
mantenere riservate;
  c)  ogni altro  documento  in  riferimento al  quale  si rilevi  la
prevalenza  dell'esigenza di  riservatezza  di  terzi -  disciplinata
dalla legge n. 675/1996 - rispetto ad altri diritti, ad esclusione di
quelli  esercitati per  la  cura  o la  difesa  dei propri  interessi
giuridici meritevoli di pari o superiore tutela.
  B) Con riferimento alla tutela del segreto epistolare :
  i   documenti  oggetto   di   relazioni  epistolari,   intrattenute
dall'Istituto con terzi, salvo  espresso consenso dell'avente diritto
e sempre che  a questi non derivi nocumento  alcuno dalla rivelazione
del loro contenuto.
  C)Con  riferimento  alla   tutela  dell'interesse  professionale  e
commerciale:
  i documenti contenenti progetti, studi e realizzazioni dell'ingegno
di terzi, pertinenti alla attivita' istituzionale dell'Ente.
                               Art. 3.
                             Differimento
  Ai sensi dell'art. 24,  commi 2 e 6, della legge  7 agosto 1990, n.
241 e  dell'art. 8,  commi 2  e 3, del  decreto del  Presidente della
Repubblica 27 giugno 1992, n. 352, l'accesso:
  A)deve essere  tassativamente differito, in  relazione all'esigenza
di assicurare  una temporanea tutela  della riservatezza ex  art. 24,
comma 2, della legge  n. 241/1990 e art. 7, comma  2, del decreto del
Presidente  della  Repubblica  n.   352/1992,  riguardo  ai  seguenti
documenti:
  a) documenti riferiti a  procedimenti disciplinari o a procedimenti
penali in corso; il  relativo accesso viene differito rispettivamente
alla  definizione degli  stessi e  alla pubblicazione  della sentenza
definitiva del competente organo giudicante;
  b) documenti  presentati nel corso delle  procedure di acquisizione
di  beni  mobili,  immobili  e   servizi,  ai  fini  di  un  corretto
svolgimento  delle  predette  procedure:  per  essi  l'accesso  viene
differito alla conclusione delle stesse;
  c) documenti contenenti perizie,  stime e valutazioni di congruita'
rese  da commissioni  o uffici  sia interni  che esterni,  nonche' da
liberi  professionisti:  per  essi  l'accesso  viene  differito  alla
conclusione del relativo procedimento valutativo;
  d) documenti il cui oggetto e' da ricondurre ad attivita' legali in
genere  ed   in  modo  specifico  a   precontenzioso,  contenzioso  e
consulenza,  al  fine  di  garantire il  massimo  rispetto  dell'iter
procedurale: per essi l'accesso  viene differito alla conclusione del
medesimo;
  B)puo' essere facoltativamente differito secondo il disposto di cui
all'art. 24 comma 6, riguardo ai seguenti documenti:
  a) documenti  relativi al reclutamento  del personale ed  ai lavori
delle commissioni  giudicatrici di concorsi; per  essi l'accesso, che
puo' riguardare anche gli elaborati degli altri candidati, sempre che
la  richiesta sia  non  generalizzata ma  circoscritta  ad un  numero
limitato di  elaborati, puo' essere inibito  sino all'esaurimento dei
relativi procedimenti,  qualora la  loro conoscenza possa  impedire o
gravemente ostacolare lo svolgimento dell'azione amministrativa;
  b)  tutti  gli  altri  documenti  la  cui  conoscenza,  durante  lo
svolgimento  dell'azione amministrativa,  puo' impedire  o ostacolare
gravemente lo svolgimento stesso; per essi l'Istituto puo' riservarsi
di inibire l'accesso finche' tale rischio sussista.
                               Art. 4.
                          Entrata in vigore
  Il presente  regolamento sara' pubblicato nella  Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana ed entrera'  in vigore il giorno successivo
alla sua pubblicazione.