(all. 1 - art. 1)
                                                              Annesso
                DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A
            DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA "LUGANA"
                               Art. 1.
  La denominazione  di origine  controllata "Lugana" e'  riservata ai
vini bianco, superiore  e spumante che rispondono  alle condizioni ed
ai requisiti del presente disciplinare di produzione.
                               Art. 2.
  I  vini  a denominazione  di  origine  controllata "Lugana"  devono
essere ottenuti dalle uve provenienti dal vitigno Trebbiano di Soave,
localmente denominato Trebbiano di Lugana.
  Possono concorrere alla produzione  di detti vini, congiuntamente o
disgiuntamente, uve provenienti da altri  vitigni a bacca bianca, non
aromatici,  raccomandati  e/o   autorizzati  rispettivamente  per  le
province di Brescia e di Verona presenti, nell'ambito aziendale, fino
ad un massimo del 10% del totale delle viti.
                               Art. 3.
  La  zona  di  produzione  dei   vini  a  denominazione  di  origine
controllata "Lugana" comprende territori  ricadenti nelle province di
Brescia e Verona  ed e' delimitata a  nord dal lago di  Garda e nelle
altre direzioni da una linea che  partendo dai Cappuccini ad ovest di
Peschiera  del  Garda  procede  verso  sud  sulla  strada  per  Villa
Montresor fino a giungere alla ferrovia.
  Il confine segue ad ovest la ferrovia  fino a quota 84 ove scende a
sud lungo la strada che conduce al laghetto del Frassino; sopra quota
91 piega ad ovest per C.na Berra  Nuova e sotto quota 101 piega a sud
per Serraglio,  indi passa ad est  per C.na Gozzetto fino  a giungere
sull'autostrada della Serenessima.
  Attraversata  l'autostrada,  il  limite procede  a  sudovest  sulla
strada che passa  sotto Pignolini e sopra quota 84  fino a giungere a
C.na Boschetti e C.na Rondinelli  ove incontra il confine provinciale
con il quale si identifica verso  sud fino alla strada per Pozzolengo
in  prossimita' di  quota 100.  Da questo  punto il  limite segue  la
strada per Pozzolengo, Ponte dell'Irta,  Ballino fino a quota 110 ove
incontra  il   confine  provinciale   che  segue  a   nordovest  fino
all'altezza del Casino;  qui segue la strada per  Ferrari indi quella
che verso nord e nordest porta a Madonna della Scoperta, Fenil Nuovo,
C.na Baita,  Castel Venzago, Centenaro e  S. Pietro. Da S.  Pietro il
limite procede  verso nord  sulla strada che  passando da  C.na Venga
giunge sull'autostrada della Serenissima; segue questa verso est fino
a C.na  Caporale per poi salire  a nord sulla strada  che passando da
Casette Pomo, Villa Venga, Bagliaco, Pigna, Mole, C.na Tese, e a nord
di Villa Arriga giunge al Lago di Garda a quota 70 in prossimita' del
km 267.
                               Art. 4.
  Le condizioni  ambientali e di  coltura dei vigneti  destinati alla
produzione dei  vini a denominazione di  origine controllata "Lugana"
devono  essere quelle  tradizionali della  zona di  produzione e  dei
vigneti esistenti  e comunque atte  a conferire  alle uve ed  ai vini
derivati le specifiche caratteristiche di qualita'.
  Sono  pertanto  da  considerarsi  idonei  ai  fini  dell'iscrizione
all'Albo di  cui all'art. 15  della legge  10 febbraio 1992,  n. 164,
unicamente   i   vigneti   situati    in   terreni,   con   giacitura
prevalentemente pianeggiante, di natura argillosacalcarea.
  I  sesti  d'impianto, le  forme  di  allevamento  ed i  sistemi  di
potatura  (corti, medi  e lunghi)  devono essere  quelli generalmente
usati o comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e
del vino.
  Fermi  restando  i  vigneti  esistenti,   i  nuovi  impianti  ed  i
reimpianti devono essere composti da un numero di ceppi ad ettaro non
inferiore a 3000.
  E' vietata  ogni pratica di forzatura;  e' consentita l'irrigazione
di soccorso  effettuata non oltre  il periodo dell'invaiatura  per un
massimo di due interventi all'anno.
  La produzione massima di uva  per ettaro, in coltura specializzata,
non  deve superare  12,5 tonnellate  per  i vini  a denominazione  di
origine controllata "Lugana" e "Lugana" spumante; 11,0 tonnellate per
il vino a denominazione di origine controllata "Lugana" superiore.
  Nelle  annate  favorevoli  i  quantitativi di  uve  ottenuti  e  da
destinare  alla  produzione  dei  vini  a  denominazione  di  origine
controllata "Lugana" devono essere riportati nei limiti di cui sopra,
purche' la produzione  globale non superi del 20%  i limiti medesimi,
fermi  restando i  limiti resa  uva/vino  per i  quantitativi di  cui
trattasi.
  Le  eccedenze delle  uve, nel  limite  massimo del  20%, non  hanno
diritto alla denominazione di origine controllata.
  Oltre detto limite percentuale decade il diritto alla denominazione
di origine controllata per tutto il prodotto.
  Fermi restando i  limiti sopra indicati, la  produzione massima per
ettaro  di  vigneto  in  coltura  promiscua  deve  essere  calcolata,
rispetto  a   quella  specializzata,   in  rapporto   alla  effettiva
superficie coperta dalla vite.
  Le uve  destinate alla  vinificazione del  vino a  denominazione di
origine   controllata   "Lugana"    devono   assicurare   un   titolo
alcolometrico  volumico   naturale  minimo  del  10,5%   vol;  quelle
destinate  alla vinificazione  del  vino a  denominazione di  origine
controllata   "Lugana"   superiore   devono  assicurare   un   titolo
alcolometrico volumico naturale minimo dell'11,5% vol.
  Le uve destinate alla produzione  del vino base per la preparazione
dei  tipi spumante,  metodo classico  e metodo  charmat, in  deroga a
quanto  previsto dal  precedente  comma devono  assicurare un  titolo
alcolometrico volumico naturale minimo del  9,5% vol. In tale caso le
uve  devono essere  prese in  carico  da parte  dei produttori  negli
appositi  registri di  vinificazione indicando  la destinazione  alla
spumantizzazione.
  La regione  Lombardia d'intesa  con la regione  Veneto annualmente,
prima  della vendemmia,  sentite le  organizzazioni professionali  di
categoria e  il Consorzio di  tutela riconosciuto e  delegato, tenuto
conto delle condizioni ambientali e  di coltura che nell'anno si sono
verificate,  puo'  stabilire,  con  decreto,  un  limite  massimo  di
produzione  per  ettaro  inferiore  a  quello  fissato  dal  presente
disciplinare in  rapporto agli ettolitri di  vino ottenibile, dandone
immediata  comunicazione al  Ministero  per le  politiche agricole  -
Comitato  nazionale   per  la   tutela  e  la   valorizzazione  delle
denominazioni di origine e  delle indicazioni geografiche tipiche dei
vini ed alle camere di commercio I.A.A. di Brescia e di Verona.
                               Art. 5.
  Le operazioni di vinificazione dei  vini a denominazione di origine
controllata "Lugana" devono essere  effettuate all'interno della zona
di  produzione delimitata  nel  precedente art.  3; tuttavia,  tenuto
conto delle situazioni tradizionali  di produzione, e' consentito che
tali  operazioni di  vinificazione  siano  effettuate entro  l'ambito
dell'intero territorio amministrativo delle provincie di Brescia e di
Verona.
  Nella vinificazione  sono ammesse soltanto le  pratiche enologiche,
comprese  quelle relative  all'affinamento,  corrispondenti agli  usi
locali,  leali e  costanti,  pur tenendo  opportunamente conto  degli
adeguamenti tecnologici e della ricerca,  atte a conferire al vino le
sue peculiari caratteristiche.
  Nelle  operazioni  di  affinamento  e' consentito  anche  l'uso  di
recipienti di legno.
  Le operazioni di elaborazione del  vino spumante ossia, le pratiche
enologiche per la presa di spuma e per la stabilizzazione, nonche' le
operazioni di  imbottigliamento e  di confezionamento  possono essere
effettuate  soltanto  nell'intero   territorio  amministrativo  delle
province di  Brescia e  di Mantova, nella  regione Lombardia  e delle
province di Treviso e di Verona, nella regione Veneto.
  La resa massima delle uve in  vino finito non deve essere superiore
al 70%, per  tutte le tipologie; per la tipologia  spumante essa deve
intendersi al netto della presa di spuma.
  Qualora  superi detto  limite, ma  non il  75%, l'eccedenza  non ha
diritto alla denominazione di origine controllata.
  Oltre  il  75% decade  il  diritto  alla denominazione  di  origine
controllata per tutto il prodotto.
                               Art. 6.
  I  vini a  denominazione di  origine controllata  "Lugana" all'atto
dell'immissione   al   consumo   devono  rispondere   alle   seguenti
caratteristiche:
   "Lugana":
  colore: paglierino  o verdolino con tendenza  al giallo leggermente
dorato    con    l'affinamento;   profumo:    delicato,    gradevole,
caratteristico;
  sapore: fresco, morbido, armonico, con eventuale leggera percezione
di legno; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,0% vol;
    acidita' totale minima 5,0 g/l;
    estratto secco netto minimo: 15,0 g/l.
   "Lugana" superiore":
  colore: paglierino o  verdolino, con tendenza al  giallo dorato con
l'invecchiamento;
    profumo: delicato, gradevole, caratteristico;
  sapore:   morbido,  armonico,   corposo,   con  eventuale   leggera
percezione  di legno;  titolo alcolometrico  volumico totale  minimo:
12,0% vol;
    acidita' totale minima: 5,0 g/l;
    estratto secco netto minimo: 17,0 g/l.
   "Lugana" spumante":
    spuma: fine e persistente;
  colore:  paglierino  piu' o  meno  intenso  con eventuali  riflessi
dorati;
  profumo: fragrante con sentore  di fruttato quando e' spumantizzato
con  il   metodo  Charmat;   bouquet  fine  composto   proprio  della
fermentazione  in bottiglia  quando  e' spumantizzato  con il  metodo
classico;
    sapore: fresco, sapido, fine ed armonico;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5% vol;
    residuo di zuccheri: non superiore a 25,0 g/l;
    acidita' totale minima: 5,5 g/l;
    estratto secco netto minimo: 15,0 g/l.
  E'  facolta' del  Ministero per  le politiche  agricole -  Comitato
nazionale per  la tutela e  la valorizzazione delle  denominazioni di
origine e delle indicazioni  geografiche tipiche dei vini modificare,
con proprio decreto, i limiti  sopra indicati per l'acidita' totale e
l'estratto secco netto.
                               Art. 7.
  Nella  designazione e  presentazione  dei vini  a denominazione  di
origine  controllata  "Lugana"  e' vietata  l'aggiunta  di  qualsiasi
qualificazione diversa da quelle  espressamente previste dal presente
disciplinare, ivi compresi gli  aggettivi "extra", "fine", "scelto" e
similari.
  E'  consentita  l'aggiunta  di  indicazioni  veritiere  tendenti  a
specificare  l'attivita'   dell'imbottigliatore,  quale  viticoltore,
azienda  agricola,   fattoria,  castello,   abbazia  e   similari  in
osservanza delle disposizioni della UE e nazionali in materia.
  E' consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi,
ragioni sociali, marchi privati, purche'  non siano tali da trarre in
inganno il consumatore.
  Il  vino  a  denominazione  di origine  controllata  "Lugana"  puo'
riportare la  menzione superiore, nel  rispetto di quanto  fissato al
precedente  art.  4,  qualora  venga  sottoposto  ad  un  periodo  di
invecchiamento ed affinamento di almeno dodici mesi a decorrere dal 1
ottobre  dell'anno di  produzione  delle uve.  Detta menzione  dovra'
figurare  in  etichetta immediatamente  al  di  sotto della  dicitura
"denominazione di  origine controllata" ed avere  caratteri di stampa
di altezza non superiore a  quelli utilizzati per la denominazione di
origine controllata "Lugana".
  Sull'etichetta delle  bottiglie contenenti il vino  a denominazione
di origine  controllata "Lugana"  deve sempre  figurare l'indicazione
dell'annata di produzione delle uve.
  E'  consentito  altresi'  l'uso  della  indicazione  aggiuntiva  di
"vigna" seguita  immediatamente dal relativo toponimo  purche' le uve
provengano totalmente dai corrispondenti  vigneti e siano rivendicate
annualmente ed iscritte nell'apposito albo dei vigneti previsto dalla
legge  10 febbraio  1992, n.  164, tenuto  rispettivamente presso  le
Camere di  Commercio I.A.A. di  Brescia e di Verona,  alle condizioni
previste dal decreto ministeriale 22 aprile 1992.
                               Art. 8.
  Tutti  i contenitori  fino alla  capacita' di  3,0 litri  compresa,
utilizzati per il confezionamento dei vini a denominazione di origine
controllata "Lugana"  devono essere in vetro  e chiusi esclusivamente
con  tappo di  sughero, ad  eccezione  delle bottiglie  di vetro  con
capacita' inferiore a 0,375 che, per specifiche esigenze commerciali,
possono avere la chiusura a vite.
  Il vino a denominazione  di origine controllata "Lugana" riportante
la  menzione  superiore  deve  essere  immesso  al  consumo  solo  in
bottiglie di vetro  con tappo in sughero di capacita'  da 0,375 a 3,0
litri. E' ammessa, per specifiche esigenze commerciali, la chiusura a
vite per le bottiglie con capacita' inferiore a 0,375 litri.
  Il vino  a denominazione  di origine controllata  "Lugana" spumante
deve essere  immesso al consumo  in bottiglie di vetro  con capacita'
fino a 6,0 litri.