Annesso DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA "LUGANA" Art. 1. La denominazione di origine controllata "Lugana" e' riservata ai vini bianco, superiore e spumante che rispondono alle condizioni ed ai requisiti del presente disciplinare di produzione. Art. 2. I vini a denominazione di origine controllata "Lugana" devono essere ottenuti dalle uve provenienti dal vitigno Trebbiano di Soave, localmente denominato Trebbiano di Lugana. Possono concorrere alla produzione di detti vini, congiuntamente o disgiuntamente, uve provenienti da altri vitigni a bacca bianca, non aromatici, raccomandati e/o autorizzati rispettivamente per le province di Brescia e di Verona presenti, nell'ambito aziendale, fino ad un massimo del 10% del totale delle viti. Art. 3. La zona di produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Lugana" comprende territori ricadenti nelle province di Brescia e Verona ed e' delimitata a nord dal lago di Garda e nelle altre direzioni da una linea che partendo dai Cappuccini ad ovest di Peschiera del Garda procede verso sud sulla strada per Villa Montresor fino a giungere alla ferrovia. Il confine segue ad ovest la ferrovia fino a quota 84 ove scende a sud lungo la strada che conduce al laghetto del Frassino; sopra quota 91 piega ad ovest per C.na Berra Nuova e sotto quota 101 piega a sud per Serraglio, indi passa ad est per C.na Gozzetto fino a giungere sull'autostrada della Serenessima. Attraversata l'autostrada, il limite procede a sudovest sulla strada che passa sotto Pignolini e sopra quota 84 fino a giungere a C.na Boschetti e C.na Rondinelli ove incontra il confine provinciale con il quale si identifica verso sud fino alla strada per Pozzolengo in prossimita' di quota 100. Da questo punto il limite segue la strada per Pozzolengo, Ponte dell'Irta, Ballino fino a quota 110 ove incontra il confine provinciale che segue a nordovest fino all'altezza del Casino; qui segue la strada per Ferrari indi quella che verso nord e nordest porta a Madonna della Scoperta, Fenil Nuovo, C.na Baita, Castel Venzago, Centenaro e S. Pietro. Da S. Pietro il limite procede verso nord sulla strada che passando da C.na Venga giunge sull'autostrada della Serenissima; segue questa verso est fino a C.na Caporale per poi salire a nord sulla strada che passando da Casette Pomo, Villa Venga, Bagliaco, Pigna, Mole, C.na Tese, e a nord di Villa Arriga giunge al Lago di Garda a quota 70 in prossimita' del km 267. Art. 4. Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Lugana" devono essere quelle tradizionali della zona di produzione e dei vigneti esistenti e comunque atte a conferire alle uve ed ai vini derivati le specifiche caratteristiche di qualita'. Sono pertanto da considerarsi idonei ai fini dell'iscrizione all'Albo di cui all'art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, unicamente i vigneti situati in terreni, con giacitura prevalentemente pianeggiante, di natura argillosacalcarea. I sesti d'impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura (corti, medi e lunghi) devono essere quelli generalmente usati o comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e del vino. Fermi restando i vigneti esistenti, i nuovi impianti ed i reimpianti devono essere composti da un numero di ceppi ad ettaro non inferiore a 3000. E' vietata ogni pratica di forzatura; e' consentita l'irrigazione di soccorso effettuata non oltre il periodo dell'invaiatura per un massimo di due interventi all'anno. La produzione massima di uva per ettaro, in coltura specializzata, non deve superare 12,5 tonnellate per i vini a denominazione di origine controllata "Lugana" e "Lugana" spumante; 11,0 tonnellate per il vino a denominazione di origine controllata "Lugana" superiore. Nelle annate favorevoli i quantitativi di uve ottenuti e da destinare alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Lugana" devono essere riportati nei limiti di cui sopra, purche' la produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi, fermi restando i limiti resa uva/vino per i quantitativi di cui trattasi. Le eccedenze delle uve, nel limite massimo del 20%, non hanno diritto alla denominazione di origine controllata. Oltre detto limite percentuale decade il diritto alla denominazione di origine controllata per tutto il prodotto. Fermi restando i limiti sopra indicati, la produzione massima per ettaro di vigneto in coltura promiscua deve essere calcolata, rispetto a quella specializzata, in rapporto alla effettiva superficie coperta dalla vite. Le uve destinate alla vinificazione del vino a denominazione di origine controllata "Lugana" devono assicurare un titolo alcolometrico volumico naturale minimo del 10,5% vol; quelle destinate alla vinificazione del vino a denominazione di origine controllata "Lugana" superiore devono assicurare un titolo alcolometrico volumico naturale minimo dell'11,5% vol. Le uve destinate alla produzione del vino base per la preparazione dei tipi spumante, metodo classico e metodo charmat, in deroga a quanto previsto dal precedente comma devono assicurare un titolo alcolometrico volumico naturale minimo del 9,5% vol. In tale caso le uve devono essere prese in carico da parte dei produttori negli appositi registri di vinificazione indicando la destinazione alla spumantizzazione. La regione Lombardia d'intesa con la regione Veneto annualmente, prima della vendemmia, sentite le organizzazioni professionali di categoria e il Consorzio di tutela riconosciuto e delegato, tenuto conto delle condizioni ambientali e di coltura che nell'anno si sono verificate, puo' stabilire, con decreto, un limite massimo di produzione per ettaro inferiore a quello fissato dal presente disciplinare in rapporto agli ettolitri di vino ottenibile, dandone immediata comunicazione al Ministero per le politiche agricole - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini ed alle camere di commercio I.A.A. di Brescia e di Verona. Art. 5. Le operazioni di vinificazione dei vini a denominazione di origine controllata "Lugana" devono essere effettuate all'interno della zona di produzione delimitata nel precedente art. 3; tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione, e' consentito che tali operazioni di vinificazione siano effettuate entro l'ambito dell'intero territorio amministrativo delle provincie di Brescia e di Verona. Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche, comprese quelle relative all'affinamento, corrispondenti agli usi locali, leali e costanti, pur tenendo opportunamente conto degli adeguamenti tecnologici e della ricerca, atte a conferire al vino le sue peculiari caratteristiche. Nelle operazioni di affinamento e' consentito anche l'uso di recipienti di legno. Le operazioni di elaborazione del vino spumante ossia, le pratiche enologiche per la presa di spuma e per la stabilizzazione, nonche' le operazioni di imbottigliamento e di confezionamento possono essere effettuate soltanto nell'intero territorio amministrativo delle province di Brescia e di Mantova, nella regione Lombardia e delle province di Treviso e di Verona, nella regione Veneto. La resa massima delle uve in vino finito non deve essere superiore al 70%, per tutte le tipologie; per la tipologia spumante essa deve intendersi al netto della presa di spuma. Qualora superi detto limite, ma non il 75%, l'eccedenza non ha diritto alla denominazione di origine controllata. Oltre il 75% decade il diritto alla denominazione di origine controllata per tutto il prodotto. Art. 6. I vini a denominazione di origine controllata "Lugana" all'atto dell'immissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche: "Lugana": colore: paglierino o verdolino con tendenza al giallo leggermente dorato con l'affinamento; profumo: delicato, gradevole, caratteristico; sapore: fresco, morbido, armonico, con eventuale leggera percezione di legno; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,0% vol; acidita' totale minima 5,0 g/l; estratto secco netto minimo: 15,0 g/l. "Lugana" superiore": colore: paglierino o verdolino, con tendenza al giallo dorato con l'invecchiamento; profumo: delicato, gradevole, caratteristico; sapore: morbido, armonico, corposo, con eventuale leggera percezione di legno; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,0% vol; acidita' totale minima: 5,0 g/l; estratto secco netto minimo: 17,0 g/l. "Lugana" spumante": spuma: fine e persistente; colore: paglierino piu' o meno intenso con eventuali riflessi dorati; profumo: fragrante con sentore di fruttato quando e' spumantizzato con il metodo Charmat; bouquet fine composto proprio della fermentazione in bottiglia quando e' spumantizzato con il metodo classico; sapore: fresco, sapido, fine ed armonico; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5% vol; residuo di zuccheri: non superiore a 25,0 g/l; acidita' totale minima: 5,5 g/l; estratto secco netto minimo: 15,0 g/l. E' facolta' del Ministero per le politiche agricole - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini modificare, con proprio decreto, i limiti sopra indicati per l'acidita' totale e l'estratto secco netto. Art. 7. Nella designazione e presentazione dei vini a denominazione di origine controllata "Lugana" e' vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle espressamente previste dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi "extra", "fine", "scelto" e similari. E' consentita l'aggiunta di indicazioni veritiere tendenti a specificare l'attivita' dell'imbottigliatore, quale viticoltore, azienda agricola, fattoria, castello, abbazia e similari in osservanza delle disposizioni della UE e nazionali in materia. E' consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati, purche' non siano tali da trarre in inganno il consumatore. Il vino a denominazione di origine controllata "Lugana" puo' riportare la menzione superiore, nel rispetto di quanto fissato al precedente art. 4, qualora venga sottoposto ad un periodo di invecchiamento ed affinamento di almeno dodici mesi a decorrere dal 1 ottobre dell'anno di produzione delle uve. Detta menzione dovra' figurare in etichetta immediatamente al di sotto della dicitura "denominazione di origine controllata" ed avere caratteri di stampa di altezza non superiore a quelli utilizzati per la denominazione di origine controllata "Lugana". Sull'etichetta delle bottiglie contenenti il vino a denominazione di origine controllata "Lugana" deve sempre figurare l'indicazione dell'annata di produzione delle uve. E' consentito altresi' l'uso della indicazione aggiuntiva di "vigna" seguita immediatamente dal relativo toponimo purche' le uve provengano totalmente dai corrispondenti vigneti e siano rivendicate annualmente ed iscritte nell'apposito albo dei vigneti previsto dalla legge 10 febbraio 1992, n. 164, tenuto rispettivamente presso le Camere di Commercio I.A.A. di Brescia e di Verona, alle condizioni previste dal decreto ministeriale 22 aprile 1992. Art. 8. Tutti i contenitori fino alla capacita' di 3,0 litri compresa, utilizzati per il confezionamento dei vini a denominazione di origine controllata "Lugana" devono essere in vetro e chiusi esclusivamente con tappo di sughero, ad eccezione delle bottiglie di vetro con capacita' inferiore a 0,375 che, per specifiche esigenze commerciali, possono avere la chiusura a vite. Il vino a denominazione di origine controllata "Lugana" riportante la menzione superiore deve essere immesso al consumo solo in bottiglie di vetro con tappo in sughero di capacita' da 0,375 a 3,0 litri. E' ammessa, per specifiche esigenze commerciali, la chiusura a vite per le bottiglie con capacita' inferiore a 0,375 litri. Il vino a denominazione di origine controllata "Lugana" spumante deve essere immesso al consumo in bottiglie di vetro con capacita' fino a 6,0 litri.