(all. 1 - art. 1)
                                                             Allegato
                               Art. 9.
  L'assemblea dei soci deve essere convocata almeno due volte l'anno,
in tempo utile per lo svolgimento  degli adempimenti che sono ad essa
riservati,  ad iniziativa  del Presidente  o di  chi ne  fa le  veci,
mediante invio al domicilio dei  soci, dei componenti il consiglio di
amministrazione e dei sindaci, dieci giorni prima della data fissata,
di  un  avviso  contenente  l'elenco  delle  materie  da  trattare  e
l'indicazione  del giorno,  dell'ora e  del luogo  della riunione  in
prima ed in seconda convocazione. La seconda convocazione puo' essere
tenuta nello  stesso giorno  stabilito per  la prima,  purche' almeno
un'ora dopo.
  L'assemblea   dei  soci   e'   validamente   costituita  in   prima
convocazione quando  sia presente o  rappresentato un numero  di soci
pari  almeno alla  meta' piu'  uno di  quelli in  carica, in  seconda
convocazione   qualunque  sia   il   numero  dei   soci  presenti   o
rappresentati.
  Per la trattazione degli  argomenti di cui ai punti c),  d, e) e l)
dell'art.  8 l'assemblea  e'  validamente costituita  solo ove  siano
presenti o  rappresentati almeno quaranta  soci. In mancanza  di tale
condizione, si  procede alla terza convocazione  inviando l'avviso al
domicilio dei soci, dei componenti  il consiglio di amministrazione e
dei  sindaci   almeno  cinque   giorni  prima  della   data  fissata.
L'assemblea dei soci e'  validamente costituita in terza convocazione
qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentati.
  Ogni socio puo' farsi rappresentare  da altro socio mediante delega
scritta  conferita  prima  dell'inizio dell'assemblea,  nel  rispetto
delle disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 dell'art. 2372 del codice
civile.
  Nessun socio puo' essere portatore di piu' di una delega.
  L'assemblea  puo'   essere  convocata  in  via   straordinaria  dal
presidente quando ne sorga la necessita' o quando ne facciano domanda
per iscritto almeno un quarto dei soci.
                              Art. 11.
  Il consiglio di  amministrazione e' composto da  nove membri: sette
sono  nominati dall'assemblea  dei soci  nel proprio  seno, due  sono
nominati  dal consiglio,  preferibilmente tra  i soci.  I due  membri
cooptati  dal  consiglio  di  amministrazione  devono  essere  scelti
secondo  criteri di  professionalita' e  competenza tecnicogestionale
nella valutazione  di progetti  rientranti nei settori  di intervento
della Fondazione.
  Il presidente, il vice presidente e gli altri consiglieri durano in
carica quattro  anni e  possono essere  rieletti per  non piu'  di un
mandato. Essi rimangono nel loro  ufficio fintanto che non entrino in
carica  i  rispettivi  successori,  e  comunque  nel  rispetto  della
normativa vigente.
  Il presidente, il vice presidente  ed i consiglieri devono esere in
possesso   dei   requisiti   di   onorabilita'   previsti   per   gli
amministratori  delle aziende  di credito;  ad essi  si applicano  le
norme dell'art. 2392 del codice civile.
  Non  possono ricoprire  la  carica di  consigliere  coloro che,  in
qualsiasi momento, perdano i  requisiti previsti dal presente statuto
o la  qualita' di socio,  i dipendenti in servizio  della Fondazione,
della societa' conferitaria o di societa' da quest'ultima partecipate
nonche' il  coniuge di detti  dipendenti e  i loro parenti  ed affini
fino al  terzo grado incluso.  La decadenza opera  immediatamente con
dichiarazione del consiglio di amministrazione.
  Decade altresi'  il consigliere  che senza giustificato  motivo non
intervenga per tre volte consecutive  alle riunioni del consiglio; in
tal caso il consigliere non puo' essere rinominato per un quadriennio
dalla data della dichiarazione di decadenza.
                              Art. 22.
  In  deroga a  quanto disposto  dal presente  statuto, i  soci della
Cassa di risparmio della provincia dell'Aquila in carica alla data di
entrata in vigore  del decreto legislativo n.  356/1990 conservano la
qualita' di socio  della Fondazione per il periodo  di tempo previsto
dallo statuto  di detta  Cassa di risparmio  in vigore  alla medesima
data per i propri soci.