Allegato Art. 9. L'assemblea dei soci deve essere convocata almeno due volte l'anno, in tempo utile per lo svolgimento degli adempimenti che sono ad essa riservati, ad iniziativa del Presidente o di chi ne fa le veci, mediante invio al domicilio dei soci, dei componenti il consiglio di amministrazione e dei sindaci, dieci giorni prima della data fissata, di un avviso contenente l'elenco delle materie da trattare e l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo della riunione in prima ed in seconda convocazione. La seconda convocazione puo' essere tenuta nello stesso giorno stabilito per la prima, purche' almeno un'ora dopo. L'assemblea dei soci e' validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentato un numero di soci pari almeno alla meta' piu' uno di quelli in carica, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentati. Per la trattazione degli argomenti di cui ai punti c), d, e) e l) dell'art. 8 l'assemblea e' validamente costituita solo ove siano presenti o rappresentati almeno quaranta soci. In mancanza di tale condizione, si procede alla terza convocazione inviando l'avviso al domicilio dei soci, dei componenti il consiglio di amministrazione e dei sindaci almeno cinque giorni prima della data fissata. L'assemblea dei soci e' validamente costituita in terza convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentati. Ogni socio puo' farsi rappresentare da altro socio mediante delega scritta conferita prima dell'inizio dell'assemblea, nel rispetto delle disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 dell'art. 2372 del codice civile. Nessun socio puo' essere portatore di piu' di una delega. L'assemblea puo' essere convocata in via straordinaria dal presidente quando ne sorga la necessita' o quando ne facciano domanda per iscritto almeno un quarto dei soci. Art. 11. Il consiglio di amministrazione e' composto da nove membri: sette sono nominati dall'assemblea dei soci nel proprio seno, due sono nominati dal consiglio, preferibilmente tra i soci. I due membri cooptati dal consiglio di amministrazione devono essere scelti secondo criteri di professionalita' e competenza tecnicogestionale nella valutazione di progetti rientranti nei settori di intervento della Fondazione. Il presidente, il vice presidente e gli altri consiglieri durano in carica quattro anni e possono essere rieletti per non piu' di un mandato. Essi rimangono nel loro ufficio fintanto che non entrino in carica i rispettivi successori, e comunque nel rispetto della normativa vigente. Il presidente, il vice presidente ed i consiglieri devono esere in possesso dei requisiti di onorabilita' previsti per gli amministratori delle aziende di credito; ad essi si applicano le norme dell'art. 2392 del codice civile. Non possono ricoprire la carica di consigliere coloro che, in qualsiasi momento, perdano i requisiti previsti dal presente statuto o la qualita' di socio, i dipendenti in servizio della Fondazione, della societa' conferitaria o di societa' da quest'ultima partecipate nonche' il coniuge di detti dipendenti e i loro parenti ed affini fino al terzo grado incluso. La decadenza opera immediatamente con dichiarazione del consiglio di amministrazione. Decade altresi' il consigliere che senza giustificato motivo non intervenga per tre volte consecutive alle riunioni del consiglio; in tal caso il consigliere non puo' essere rinominato per un quadriennio dalla data della dichiarazione di decadenza. Art. 22. In deroga a quanto disposto dal presente statuto, i soci della Cassa di risparmio della provincia dell'Aquila in carica alla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 356/1990 conservano la qualita' di socio della Fondazione per il periodo di tempo previsto dallo statuto di detta Cassa di risparmio in vigore alla medesima data per i propri soci.