(all. 1 - art. 1)
                             APPENDICE 2
        MODELLI DI RILEVAZIONE DATI DI SINTESI SUL CONTROLLO
                 UFFICIALE DEGLI ALIMENTI E BEVANDE
                   (prevista dall'art. 8, comma 1)


      ---->  Vedere Modelli da pag. 6 a pag. 11 del S.O.  <----

LINEE   GUIDA  PER  LA  TRASMISSIONE  DEI  RISULTATI  STATISTICI  DEI
PROGRAMMI  ANNUALI  RELATIVI  AL  CONTROLLO  UFFICIALE  DEI  PRODOTTI
ALIMENTARI  (DIRETTIVA 89/397/CEE RECEPITA CON IL DECRETO LEGISLATIVO
123/93).   1.  CONSIDERAZIONI  GENERALI  L'art.  14  della  direttiva
89/397/CEE  stabilisce  una procedura generale in base alla quale gli
Stati  membri  inviano ogni anno alla Commissione europea i risultati
statistici  relativi  al controllo ufficiale dei prodotti alimentari.
Al   fine   di   raccogliere   da   ogni  Stato  membro  informazioni
confrontabili  per  ciascuna categoria di prodotti alimentari oggetto
della  trasmissione  dei dati, la Commissione ha diramato due modelli
di  rilevazione  che sono stati approvati dal Comitato permanente dei
prodotti alimentari il 19 dicembre 1995. I modelli attualmente in uso
per  la  rilevazione  nazionale  sono  stati  percio'  modificati per
aderire  alle  richieste della Commissione, senza tuttavia trascurare
le  specifiche  esigenze  di programmazione nazionale e regionale che
hanno  determinato  il  mantenimento  di  categorie  statistiche piu'
dettagliate.  Il  MODELLO  A  - ATTIVITA' ISPETTIVA E TIPOLOGIA DELLE
INFRAZIONI - ed il MODELLO B - ANALISI DEI CAMPIONI - i nuovi modelli
della rilevazione, sono stati esaminati nell'ambito della Commissione
interregionale permanente di coordinamento per i problemi relativi al
controllo  ufficiale  degli  alimenti  e  bevande  ed approvati nella
seduta  del 17 dicembre 1997. 2. RILEVAZIONE DEI DATI. La rilevazione
con  i  nuovi modelli ha inizio con i dati relativi al 1998. Entro il
31  maggio  dell'anno  successivo  a quello di rilevazione (a partire
percio'  dal  31  maggio  1999),  le  regioni  e le province autonome
provvedono  ad inoltrare i modelli al Ministero della sanita' che poi
inviera'  il riepilogo nazionale alla Commissione europea. Le regioni
e  le  province  autonome,  comunque,  possono  utilizzare gli stessi
modelli  per  la  raccolta dei dati in ambito locale, restando inteso
che  e'  loro  compito raccogliere i dati provenienti dalle strutture
territoriali  e  fornirne  la sintesi al Ministero della sanita'. Per
quanto  riguarda il MODELLO A - ATTIVITA' ISPETTIVA E TIPOLOGIA DELLE
INFRAZIONI  -  si  chiede  alle  regioni ed alle province autonome di
fornire  la  sintesi  dei  dati  provenienti  dai  Servizi veterinari
separatamente  dalla  sintesi  dei  dati  provenienti  dai Servizi di
igiene  pubblica  (o  dalle  strutture  ad essi subentrate). Per ogni
regione o provincia autonoma, pertanto, sono attesi due modelli A. 3.
TIPOLOGIA  DEI DATI CHE FANNO PARTE DELLA RILEVAZIONE L'art. 14 della
direttiva  89/397/CEE  fornisce  indicazioni  di  tipo generale sulla
trasmissione  dei dati relativi ai risultati dei controlli ufficiali.
Esistono  tuttavia  disposizioni piu' specifiche della Unione europea
relative  a  flussi  informativi di controllo dei prodotti alimentari
effettuati   da   alcuni   servizi  ufficiali.  Al  fine  di  evitare
duplicazioni  nella trasmissione dei dati, in relazione a tali flussi
informativi  gia'  avviati,  ALCUNI  CONTROLLI UFFICIALI SUI PRODOTTI
ALIMENTARI  NON  FANNO  PARTE  DELLA  PRESENTE  RILEVAZIONE. Non sono
oggetto  di  trasmissione:  A)  i risultati dei programmi annuali dei
controlli  gia'  trasmessi  alla  Commissione in ordine alla seguente
legislazione  comunitaria specifica: a1 - direttiva 86/469/CEE del 16
settembre  1986, recepita con il Decreto legislativo 118/92, relativa
alla  RICERCA  DEI  RESIDUI  NEGLI  ANIMALI E NELLE CARNI FRESCHE. La
successiva  direttiva  96/23/CEE  del  29  aprile  1996,  in corso di
recepimento,   ha   tuttavia  dettato  nuove  misure  concernenti  il
controllo  di talune sostanze e dei loro residui negli animali vivi e
nei   loro  prodotti  ed  ha  abrogato,  fra  l'altro,  la  direttiva
86/358/CEE;  a2  -  direttiva 86/362/CEE del 24 luglio 1986, recepita
con  l'Ordinanza  Ministeriale  del  18  luglio  1990,  che  fissa le
QUANTITA' MASSIME DI RESIDUI DI ANTIPARASSITARI NEI CEREALI (l'art. 7
della  direttiva prevede un rapporto annuale sui controlli effettuati
in  questo  settore  da  parte  degli  Stati  membri); a3 - direttiva
86/363/CEE  del 24 luglio 1986, recepita con l'Ordinanza Ministeriale
del  18  luglio  1990,  che  fissa le QUANTITA' MASSIME DI RESIDUI DI
ANTIPARASSITARI  NEI PRODOTTI ALIMENTARI DI ORIGINE ANIMALE (l'art. 7
della  direttiva  prevede  un  rapporto  annuale alla Commissione sui
risultati dei controlli effettuati); a4 - direttiva 90/642/CEE del 27
novembre  1990,  recepita con il Decreto Ministeriale del 23 dicembre
1992,  che fissa le PERCENTUALI MASSIME DI RESIDUI DI ANTIPARASSITARI
IN  ALCUNI  PRODOTTI  DI ORIGINE VEGETALE COMPRESI GLI ORTOFRUTTICOLI
(l'art.  4,  paragrafo  2,  della  direttiva  prevede  l'invio di una
relazione  annuale  sui  risultati  dei  programmi  nazionali  per il
controllo  delle  percentuali massime di antiparassitari nei prodotti
di  origine  vegetale);  a5 - i dati specifici previsti nel quadro di
altre  direttive.  Va ricordato che la trasmissione dei dati prevista
dalla  direttiva  92/117/CEE  del  17  dicembre  1992, riguardante le
misure  di  protezione  dalle  zoonosi  specifiche  e la lotta contro
agenti  zoonotici  specifici  negli animali e nei prodotti di origine
animale,  ha un campo di applicazione diverso da quello dell'articolo
14  della  direttiva 89/397/CEE. I dati da trasmettere annualmente in
applicazione  della  direttiva  92/117/CEE  riguardano le conclusioni
sull'evoluzione  delle  epizoozie in funzione dei dati epidemiologici
ed  alcuni  risultati  dei  controlli  ufficiali e degli accertamenti
effettuati  dalle imprese, mentre la direttiva 89/397/CEE concerne la
trasmissione  dei  risultati  complessivi dei controlli ufficiali dei
prodotti  alimentari  stabiliti  su  base  annuale. Inoltre, non sono
oggetto  della  trasmissione:  B) i risultati dei controlli ufficiali
dei  prodotti  alimentari che sono coperti da una normativa specifica
(controlli  ufficiali  veterinari  e sugli standard di qualita' degli
ortofrutticoli  non  trasformati).  B1 - Controlli veterinari. I dati
relativi  ai  risultati  dei  seguenti  controlli  non  devono essere
trasmessi:  -  i  controlli  veterinari  effettuati  nel quadro della
direttiva  89/662/CEE  dell'11 dicembre 1989, recepita con il Decreto
legislativo 28/93, relativa ai controlli veterinari applicabili negli
scambi  intracomunitari,  nella  prospettiva  della realizzazione del
mercato  interno;  -  i  controlli veterinari all'importazione di cui
alla direttiva 90/675/CEE, recepita con il Decreto legislativo 93/93,
che  sono oggetto di una trasmissione alla Commissione (DG VI) le cui
modalita',  sono  state  specificate  nella  decisione 94/360/CEE. Le
disposizioni   precedenti   trovano   completa  applicazione  per  la
compilazione  del  MODELLO  A - ATTIVITA' ISPETTIVA E TIPOLOGIA DELLE
INFRAZIONI  -  del  formulario statistico comunitario che riguarda le
unita'  operative  sottoposte a controllo (stabilimenti e trasporti).
Per  quanto  concerne il MODELLO B - ANALISI DEI CAMPIONI - si chiede
di  provvedere  alle stesse esclusioni. Tuttavia, se non e' possibile
differenziare  i  risultati  dei  controlli effettuati nel quadro dei
controlli veterinari previsti dalla direttiva 89/662/CEE, cio' dovra'
essere   menzionato   nella  trasmissione  dei  risultati  statistici
raccolti  ai  sensi dell'articolo 14 della direttiva 89/397/CEE. b2 -
Controlli   sugli  ortofrutticoli  non  trasformati.  Il  regolamento
2251/92 della Commissione del 29 luglio 1992, concernente i controlli
sulla  qualita'  degli  ortofrutticoli freschi, prevede lo scambio di
informazioni  nell'ambito  della  cooperazione  amministrativa  tra i
servizi  di  controllo  degli  Stati  membri;  in particolare secondo
l'articolo  11, paragrafi 1 e 2, lo Stato membro che rileva lotti non
conformi  alla  normativa  provenienti  da  un  altro Stato membro e'
tenuto  ad  informare  gli  altri  Stati membri; analoga informazione
riguardante i prodotti di importazione deve essere fornita agli altri
Stati  membri  ed  alla  Commissione. Tenuto conto delle informazioni
gia'   trasmesse  nel  quadro  della  direttiva  antiparassitari,  LA
TRASMISSIONE DEI RISULTATI DEI CONTROLLI IN MATERIA DI ORTOFRUTTICOLI
FRESCHI  NON  TRASFORMATI  PREVISTA  DALLA  PRESENTE RILEVAZIONE DEVE
RIGUARDARE  I  RISULTATI  DEL  CONTROLLO  UFFICIALE  SULLA  SICUREZZA
IGIENICA   E   MICROBIOLOGICA   ED   I   CONTAMINANTI  DIVERSI  DAGLI
ANTIPARASSITARI,  cioe' quelli che non sono stati gia' trasmessi alla
DG  VI.  4.  MODALITA' DI COMPILAZIONE DEI MODELLI A E B. Nella prima
parte  i  modelli  contengono  dati che consentono di identificare la
regione o la provincia autonoma, la struttura che rileva i dati ed il
referente regionale (o locale, a seconda di cui utilizza il modello).
Le  regioni  e  le  province autonome devono indicare il numero delle
strutture  esistenti  nel territorio ed il numero di quelle che hanno
inviato  i  dati; queste informazioni consentono di valutare il grado
di  copertura  della  rilevazione.  I  codici  delle  regioni e delle
province  autonome  sono  riportati in tab. A; quelli degli I.Z.S. in
tab.  B;  quelli  dei P.M.P. in tab. C; quelli delle aziende U.S.L. -
servizi  di  igiene pubblica o veterinari - in tab. D. 5. MODELLO A -
ATTIVITA'  ISPETTIVA  E  TIPOLOGIA  DELLE INFRAZIONI. Il MODELLO A ha
l'obiettivo  di  raccogliere le informazioni relative alle infrazioni
riscontrate  nel  corso del sopralluogo ispettivo. TIPO DI STRUTTURA:
indicare  SIP  per  i  Servizi di igiene pubblica ed SV per i Servizi
veterinari  o  per le strutture ad essi subentrate. Si rammenta che i
dati  di sintesi devono essere omogenei, cioe' devono essere ottenuti
sommando  separatamente  i dati contenuti nei modelli provenienti dai
Servizi  di  igiene  pubblica e dai Servizi veterinari. Sono pertanto
attesi  due  modelli  A  (SIP  ed  SV). PRODUTTORI PRIMARI (cod. 01):
comprende  gli stabilimenti allo stadio della produzione primaria che
producono  prodotti alimentari non trasformati e destinati al consumo
umano.  Si  tratta  essenzialmente  di  aziende agricole che svolgono
soltanto  attivita'  di  produzione  primaria,  come  i produttori di
ortofrutticoli,  gli  avicoltori,  i  viticoltori,  gli apicoltori, i
produttori  di  cereali  sottoposti  a  controllo  e  non  esclusi in
applicazione del punto b2. Per quanto riguarda le attivita' agricole,
il  numero  dei  produttori  primari  potra' essere indicato una sola
volta  dalla  regione  o  provincia  autonoma  desumendo  il dato dal
censimento generale dell'agricoltura. Rientrano le seguenti attivita'
economiche  codificate dall'Istat come: 01.11 aziende di coltivazione
di  cereali  e  di  altri  seminativi  01.12  aziende di coltivazione
ortaggi,  specialita'  orticole,  fiori  e  prodotti  di  vivai 01.13
aziende   di  coltivazione  di  frutta,  frutta  a  guscio,  prodotti
destinati  alla  preparazione  di  bevande  e spezie 01.21 aziende di
allevamento  di  bovini  e  bufalini, produzione di latte crudo 01.22
aziende  di  allevamento  di  ovini, caprini, equini 01.23 aziende di
allevamento  di suini 01.24 aziende di allevamento di pollame e altri
volatili  01.25  aziende  di  allevamento  di altri animali (conigli,
animali  da pelliccia, apicoltura, ecc.) 05.01 pesca (in acque marine
e  lagunari, in acque dolci) 05.02 piscicoltura 15.11.1 produzione di
carne,  non  di  volatili,  refrigerata  in  carcasse  (macellazione)
15.12.1  produzione  di carne di volatili e di conigli (macellazione)
PRODUTTORI  E CONFEZIONATORI (cod. 02): tutti gli stabilimenti aventi
un'attivita'    di   produzione   (incluso   il   sezionamento),   di
trasformazione  e/o un'attivita' di confezionamento e che non vendono
al  dettaglio devono essere inclusi in questa categoria. Le attivita'
di produzione o di trasformazione possono includere l'importazione di
prodotti  alimentari destinati ad essere trasformati e l'attivita' di
esportazione   dei   prodotti   trasformati.  Rientrano  le  seguenti
attivita'  economiche  codificate dall'Istat come: 15.11.1 produzione
di  carne  fresca,  non  di  volatili,  refrigerata  in tagli 15.11.2
conservazione   di   carne,  non  di  volatili  e  conigli,  mediante
congelamento e surgelazione 15.12.1 preparazione di carne di volatili
e  di  conigli;  produzione  di carne di volatili e di conigli fresca
15.12.2  conservazione  di  carne  di  volatili e di conigli mediante
congelamento  e  surgelazione  15.13 produzione di prodotti a base di
carne 15.20 lavorazione e conservazione di pesce e di prodotti a base
di  pesce 15.03 lavorazione e conservazione di frutta e ortaggi 15.42
fabbricazione  di  oli  e grassi raffinati (vegetali e animali) 15.43
produzione  di  margarina  e  di  grassi  commestibili  simili  15.51
trattamento  igienico,  conservazione  e  trasformazione,  del  latte
(esclusa  la produzione di latte crudo) 15.52 fabbricazione di gelati
15.61  lavorazione  delle  granaglie  15.62 fabbricazione di prodotti
amidacei   15.81   fabbricazione  di  prodotti  di  panetteria  e  di
pasticceria  fresca  15.82  fabbricazione  di  fette  biscottate e di
biscotti,  fabbricazione  di prodotti di pasticceria conservati 15.83
fabbricazione  di  zucchero 15.84 fabbricazione di cacao, cioccolato,
caramelle  e  confetterie 15.85 fabbricazione di paste alimentari, di
cuscus e di prodotti farinacei simili 15.86 lavorazione del te' e del
caffe' 15.87 fabbricazione di condimenti e spezie 15.88 fabbricazione
di   preparati   omogeneizzati   e   di   alimenti   dietetici  15.89
fabbricazione di altri prodotti alimentari n.c.a. 15.91 fabbricazione
di bevande alcoliche distillate 15.92 fabbricazione di alcool etilico
di   fermentazione  15.93  fabbricazione  di  vino  di  uve  (non  di
produzione  propria) 15.94 produzione di sidro e di altri vini a base
di  frutta  15.95  produzione  di  altre bevande non fermentate 15.96
fabbricazione  di birra 15.97 fabbricazione di malto 15.98 produzione
di  acque  minerali  e  di  bibite analcoliche 15.99 fabbricazione di
altre  bevande  analcoliche  DISTRIBUZIONE  all'ingrosso  (cod.  03):
questa  categoria  include  le attivita' di distribuzione prima dello
stadio della vendita al dettaglio; in particolare, l'importazione, la
vendita  all'ingrosso,  lo  stoccaggio  all'ingrosso  ed  i grossisti
"plurifunzioni",   cioe'  quelli  che  possono  distribuire  prodotti
alimentari  ai  dettaglianti,  ai  ristoranti o ai consumatori. Nella
categoria  vanno  inclusi  gli  stabilimenti  che  sono  soggetti  ad
autorizzazione sanitaria e che, comunque, non producono o trasformano
prodotti   alimentari.   Non   vanno  inclusi  gli  stabilimenti  che
provvedono  alla  distribuzione  di  materiali  destinati a venire in
contatto con gli alimenti. Rientrano le seguenti attivita' economiche
codificate  dall'Istat  come:  51.17  intermediari  del  commercio di
prodotti   alimentari,  bevande  e  tabacco  51.18  intermediari  del
commercio   specializzato   di   prodotti  particolari  n.c.a.  51.18
intermediari  del  commercio  di  vari  prodotti  senza prevalenza di
alcuno   51.21  commercio  all'ingrosso  di  cereali,  sementi  51.31
commercio   all'ingrosso   di   frutta   e  ortaggi  51.32  commercio
all'ingrosso  di  carne  e  prodotti  di  salumeria  51.33  commercio
all'ingrosso   di  prodotti  lattiero-caseari,  uova,  oli  e  grassi
commestibili  51.34  commercio  all'ingrosso  di  bevande alcoliche e
altre  bevande 51.36 commercio all'ingrosso di zucchero, cioccolato e
dolciumi  51.37 commercio all'ingrosso di caffe', te', cacao e spezie
51.38   commercio   all'ingrosso   non   specializzato   di  prodotti
alimentari,  bevande  e tabacco 51.39 commercio all'ingrosso di altri
prodotti   alimentari,   inclusi   pesci,   crostacei   e   molluschi
DISTRIBUZIONE  al  dettaglio  (cod.  04):  comprende  tutti i tipi di
commercio  al  dettaglio  con un'attivita' di commercializzazione dei
prodotti   alimentari  per  la  vendita  al  consumatore  finale;  in
particolare,  i  supermercati,  i distributori automatici, la vendita
per  corrispondenza,  i  banchi  dei mercati coperti o all'aperto (e'
escluso  il  commercio  di  piatti  preparati  da asporto). In questa
categoria, comunque, non e' compreso chi produce o trasforma prodotti
alimentari.  Rientrano  le  seguenti  attivita' economiche codificate
dall'Istat  come:  52.11  commercio  al  dettaglio  in  esercizi  non
specializzati  con  prevalenza di prodotti alimentari e bevande 52.12
commercio  al  dettaglio in esercizi non specializzati con prevalenza
di  prodotti  non alimentari 52.21 commercio al dettaglio di frutta e
verdura 52.22 commercio al dettaglio di carne e di prodotti a base di
carne  52.23  commercio  al dettaglio di pesci, crostacei e molluschi
52.24  commercio  al  dettaglio di pane, pasticceria e dolciumi 52.25
commercio al dettaglio di bevande (vini, oli, birra ed altre bevande)
52.27  commercio  (al  dettaglio  di  prodotti  alimentari, bevande e
tabacco  in  esercizi  specializzati 52.61 commercio al dettaglio per
corrispondenza  52.62  commercio  al  dettaglio  ambulante  (su  aree
pubbliche)  a posteggio fisso 52.63 commercio al dettaglio effettuato
in  altre forme al di fuori dei negozi TRASPORTI: in questa categoria
viene effettuata la distinzione fra i mezzi ed i contenitori che sono
sottoposti solo a vigilanza (cod. 05) ed i mezzi ed i contenitori che
sono  soggetti  ad  autorizzazione  sanitaria (cod. 06). RISTORAZIONE
pubblica  (cod.  07): comprende tutte le forme di ristorazione che si
svolgono  in  pubblici  esercizi e che sono rivolte ad un consumatore
finale  indifferenziato;  ad esempio, (anche se collocate su mezzi di
locomozione),  i  ristoranti, le rosticcerie, le bottiglierie, i bar;
inoltre,  i centri di vacanze e le case per vacanze, gli esercizi che
forniscono  piatti  preparati  da asporto, ecc. Rientrano le seguenti
attivita'  economiche  codificate  dall'Istat  come: 55.11 alberghi e
motel  con  ristorante  52.21  ostelli  della  gioventu'  e rifugi di
montagna  55.22  campeggi  ed  aree  attrezzate per roulottes 55.23.1
villaggi   turistici   55.23.5  agriturismo  55.23.6  altri  esercizi
alberghieri  complementari  55.30.1  ristoranti, trattorie, pizzerie,
osterie   birrerie   con  cucina  55,30.2  rosticcerie,  friggitorie,
pizzerie  a  taglio  con  somministrazione 55.30.3 gestione di vagoni
ristorante  55.30.4  servizi  di ristorazione in self-service 55.30.5
ristoranti  con  annesso intrattenimento e spettacolo 55.40 bar 55.52
fornitura     di    pasti    preparati    (banchetti)    RISTORAZIONE
collettiva-assistenziale  (cod.  08):  comprende  le  altre  forme di
ristorazione  (residuali  rispetto  alla  voce  precedente)  che sono
rivolte ad un consumatore finale identificabile; ad esempio, le mense
aziendali  (anche quelle di enti pubblici), scolastiche, di comunita'
(ospedali,  case  di  cura  e  di riposo, carceri, collegi, colonie).
Rientrano  le  seguenti  attivita'  economiche  codificate dall'Istat
come:  55.23.2  colonie,  case per ferie e case di riposo 55.51 mense
55.52  fornitura  di pasti preparati (alle compagnie aeree, ospedali)
85.11  servizi  ospedalieri  PRODUTTORI  E CONFEZIONATORI CHE VENDONO
PREVALENTEMENTE   AL   DETTAGLIO   (cod.   09):  comprende  macellai,
panettieri,  pasticcieri,  gelatai,  e  tutte  quelle attivita' nelle
quali  il  prodotto  viene  trasformato  e PREVALENTEMENTE venduto al
consumatore   finale   dallo  stesso  produttore.  E'  anche  inclusa
l'attivita'  di  produzione  e/o  trasformazione  in  fattoria per la
vendita diretta al consumatore finale. NUMERO DI UNITA': si riferisce
al  numero  delle  unita'  operative  che  sono soggette al controllo
ufficiale  dei  prodotti alimentari (produzione, commercializzazione,
trasporto,   servizi).   Puo'  essere  interessata  qualsiasi  unita'
operativa   che   svolge   un'attivita'   nel   settore   alimentare,
indipendentemente  dalla  sua  forma giuridica (societa' commerciale,
persona  fisica,  cooperativa,  associazione  senza  fini  di  lucro,
societa', filiale). Se diverse imprese del settore alimentare operano
nello   stesso   luogo  (stazione,  aeroporto,  centro  commerciale),
ciascuna  impresa  viene  conteggiata  come uno stabilimento a parte.
Alcune  imprese  del  settore alimentare possono rientrare in piu' di
una  categoria.  Conviene  in tal caso elencarle una sola volta nella
categoria  corrispondente  all'ATTIVITA'  PRINCIPALE.  Ad esempio, un
supermercato che svolga ANCHE un'attivita' di panetteria, deve essere
elencato  una  sola volta nella categoria "distribuzione" e non nella
categoria   "produttori".  Tuttavia,  nel  caso  in  cui  l'attivita'
"panetteria" e l'attivita' "supermercato" abbiano responsabili legali
diversi  (ad  es.  proprietari diversi), devono essere registrati due
stabilimenti,   ciascuno   nella  sua  categoria.  NUMERI  DI  UNITA'
CONTROLLATE: comprende il numero delle unita' operative (stabilimenti
o  mezzi  di  trasporto)  che  durante l'anno sono state ispezionate.
Ciascuna  unita' deve essere conteggiata soltanto una volta nel corso
dell'anno,  anche  se  viene  ispezionata  piu'  volte.  NUMERO DELLE
ISPEZIONI:  include  l'insieme delle ispezioni effettuate dai servizi
di  controllo  ufficiale  nelle  unita'  operative.  Un'ispezione  si
definisce  come  una  visita  che  comprende una o piu' operazioni di
controllo  ufficiale  (ispezione,  prelievo  di  campioni,  controllo
dell'igiene del personale, esame del materiale documentale, esame dei
sistemi  di  verifica  eventualmente  installati  dall'impresa  e dei
relativi  risultati);  un'ispezione  ha  l'obiettivo di verificare la
conformita'  dei  prodotti  alimentari  e  dei  loro  componenti alle
disposizioni  sanitarie ed alle norme che hanno lo scopo di garantire
la   corretta   commercializzazione  dei  prodotti  o  di  proteggere
l'interesse  dei consumatori. Tuttavia, un'ispezione durante la quale
l'unica  operazione  di controllo effettuata consiste nel prelievo di
campioni  non  deve  essere  considerata  come  un'ispezione  in  uno
stabilimento.  L'ispezione effettuata in uno stabilimento deve essere
conteggiata  una  sola  volta  anche  se essa copre diverse attivita'
dello  stabilimento  (come  la  vendita al dettaglio, le attivita' di
fabbricazione  o di preparazione che sono praticate nei supermercati)
e  concerne  diversi punti di controllo (controllo degli ingredienti,
dei  processi  di  fabbricazione  e del prodotto finale). Deve essere
conteggiata  una  sola  volta anche l'ispezione che dura piu' giorni;
inoltre,  le  ispezioni  successive  alla prima non vanno conteggiate
quando  sono  effettuate nello stesso stabilimento per la verifica di
prescrizioni   precedentemente   impartite.   NUMERO  DI  UNITA'  CON
INFRAZIONI:  indicare  il  numero  delle unita' operative nelle quali
sono   state   constatate  infrazioni  nel  corso  dell'attivita'  di
controllo   (non  il  numero  delle  infrazioni  rilevate  nel  corso
dell'ispezione).  La  nozione  di  infrazione  include tutti gli atti
formali  che  costituiscono  il  seguito  ad una constatazione di non
conformita'  da  parte  dei  servizi  di controllo, come l'invio o la
consegna  di  una  richiesta  di  mettersi  in  regola entro un certo
termine,  il  blocco,  il ritiro, il sequestro o la distruzione di un
prodotto  alimentare,  la  revoca  di una autorizzazione, la chiusura
totale  o  parziale di un'impresa, la redazione di un verbale o di un
rapporto   destinato   all'autorita'   giudiziaria.  TOTALE  CAMPIONI
PRELEVATI: indicare il numero dei campioni prelevati che sono oggetto
di  controllo  ufficiale.  CAMPIONI  NON  REGOLAMENTARI: si intendono
quelli  nei  quali  sia  stata riscontrata una o piu' non conformita'
alle  disposizioni  di  legge  vigenti;  il  campione per il quale si
riscontrano  piu'  parametri non regolari deve essere conteggiato una
sola  volta.  Nel  caso  di  analisi di revisione conclusa, riferirsi
all'esito  di  quest'ultima per stabilire se il campione e' regolare.
NUMERO  DI  INFRAZIONI:  in questa categoria il numero complessivo di
infrazioni,  rilevate  nel  corso delle ispezioni e senza prelievo di
campioni,  e'  suddiviso nelle diverse tipologie. Dato che una unita'
operativa  puo'  avere  piu' di un tipo di infrazione e che lo stesso
tipo  di  infrazione  puo'  essere  rilevato  nel  corso di ispezioni
successive,  va  indicato  il  numero  complessivo  di  ogni  tipo di
infrazione.  *  Igiene  generale:  strutture  (locali,  attrezzature,
ecc.),  igiene  del  personale  ai  sensi  dell'allegato  del Decreto
legislativo   155/97,  prevenzione  delle  contaminazioni.  *  Igiene
(HACCP,  formazione  del  personale):  analisi dei rischi e dei punti
critici   di   controllo,   formazione   del   personale.  Si  tratta
essenzialmente  delle infrazioni di cui al Decreto legislativo 155/97
sull'igiene  dei prodotti alimentari. * Composizione: controllo delle
condizioni  di  utilizzazione degli additivi, adulterazioni (aggiunta
di acqua, di sostanze chimiche vietate). * Contaminazione (diversa da
quella    microbiologica):    si    riferisce   alle   contaminazioni
immediatamente   evidenti   riscontrate   nelle  materie  prime,  nei
semilavorati  e  nei  prodotti  finiti;  gli  ammuffimenti  rientrano
comunque  in  questa  categoria.  *  Etichettatura  e  presentazione:
controllo  dell'etichettatura (comprese le denominazioni e le date di
conservazione)  e  delle  affermazioni  in  etichetta  relative  agli
ingredienti  effettivamente  utilizzati,  la  verifica  visiva  delle
etichette  e  delle confezioni. ALTRO: rientrano in questa voce anche
le  infrazioni  per  i  libretti  sanitari  e  per  le autorizzazioni
sanitarie.  PROVVEDIMENTI (amministrativi e notizie di reato): i dati
consentono  di  valutare  gli  esiti  delle  infrazioni  riscontrate;
rientrano   fra  i  provvedimenti  amministrativi  anche  quelli  che
riguardano  le  prescrizioni,  la  sospensione temporanea o la revoca
delle  autorizzazioni,  ecc.  6.  MODELLO B - ANALISI DEI CAMPIONI Il
MODELLO B ha l'obiettivo di raccogliere le informazioni relative alle
infrazioni riscontrate a seguito di controlli analitici sui campioni.
La  parte  introduttiva  del  modello  B  riporta gli stessi dati del
modello  A al quale si puo' fare riferimento per la compilazione. Nel
"tipo  di  struttura" indicare IZS o PMP per i dati provenienti dagli
Istituti  zooprofilattici  sperimentali  o dai Presidi multizonali di
prevenzione  (o  strutture ad essi subentrate). Le classi di alimenti
sono  state  raggruppate  nelle  categorie  alimentari che sono state
proposte  dalla  Commissione europea. CAMPIONI ANALIZZATI Definizione
di  campione:  si  tratta  di campione ufficiale prelevato nel quadro
delle   procedure  ufficiali  di  controllo.  Anche  se  il  campione
ufficiale  comprende  diverse  aliquote (ad esempio per le analisi di
revisione),  solo  l'aliquota  analizzata  ufficialmente  deve essere
contabilizzata  nella  colonna  "CAMPIONI ANALIZZATI (totali)". Vanno
esclusi  dal  numero totale di campioni analizzati quelli per i quali
non  sono  ancora  disponibili  i  risultati  delle  analisi  (questi
campioni   potranno   essere   inclusi  nella  rilevazione  dell'anno
successivo).  CAMPIONI  ANALIZZATI  (irregolari): si intendono quelli
nei  quali  sia  stata  riscontrata  una  o piu' non conformita' alle
disposizioni   di   legge  vigenti;  il  campione  per  il  quale  si
riscontrano  piu'  parametri non regolari deve essere conteggiato una
sola  volta.  Nel  caso  di  analisi di revisione conclusa, riferirsi
all'esito  di  quest'ultima per stabilire se il campione e' regolare.
Si  richiama  l'attenzione  sul  fatto  che un medesimo campione puo'
essere  non  conforme per piu' di un motivo; ogni accertamento di non
conformita' deve essere comunque conteggiato nella colonna pertinente
(contaminazione   microbiologica,  chimica,  contaminazioni  diverse,
composizione,  etichettatura  e  presentazione, altro); nella colonna
"TOTALE  INFRAZIONI" compare pertanto la somma di tutte le infrazioni
accertate.  CONTAMINAZIONI  (microbiologiche):  viene  effettuata una
disaggregazione   per   avere   un   migliore  dettaglio  statistico.
CONTAMINAZIONI  (chimiche  e  diverse):  in  questa categoria, che e'
residuale   rispetto   alla   precedente,   si  sono  evidenziate  le
contaminazioni  per  micotossine  e  per  metalli  pesanti. Alla voce
"ALTRE"  includere  anche  le  sostanze  indesiderabili  (frantumi di
vetro,  legno,  acciaio, insetti, ecc.). COMPOSIZIONE: infrazioni che
hanno  determinato  il giudizio di non conformita' per la presenza di
sostanze  non  consentite  o per la presenza di sostanze in quantita'
non  consentita  (additivi  vietati,  adulterazioni). ETICHETTATURA E
PRESENTAZIONE:    non    conformita'   nell'etichettatura   o   nella
presentazione  (utilizzazione  di una denominazione non conforme alle
norme  comunitarie  sulla  composizione,  affermazione  ingannevoli o
false  sulla  presenza  o  sulla  quantita'  di un componente, ecc.).
CLASSI  DI  ALIMENTI  (vengono trattate solo le categorie che possono
porre  problemi  di  interpretazione).  1. Prodotti lattiero-caseari:
nella  categoria  non  vanno  inclusi  i gelati ed i dessert che sono
indicati in una categoria specifica. 2. Uova e ovoprodotti: in questa
categoria   rientrano   solo   gli   alimenti  indicati;  i  prodotti
trasformati  contenenti  uova,  come i dessert e le salse, non devono
essere  inclusi  in  questa categoria ma alle voci corrispondenti. 5.
Grassi  ed  oli: tutti i grassi e gli oli ad eccezione dei grassi del
latte    che    sono    gia'   inclusi   nella   categoria   prodotti
lattiero-caseari.   6.  Zuppe,  brodi,  salse:  oltre  agli  alimenti
indicati,  includere la mostarda, la maionese e l'aceto. 7. Cereali e
prodotti di panetteria: comprende cornetti, brioches ed in generale i
prodotti  della  panificazione  e  da  forno.  8.  Frutta  e verdura:
comprende  anche i funghi e le bacche. 9. Erbe e spezie: includere in
questa  categoria  anche  il  sale e i succedanei del sale, nonche' i
condimenti  come  le preparazioni aromatiche. 15. Dolciumi: comprende
anche lo zucchero e il miele. 17. Piatti preparati: indipendentemente
dal tipo di alimento presente, comprende i piatti preparati freschi o
surgelati e i panini farciti. TAB. A - REGIONI CODICE DENOMINAZIONE R
010  000 0 PIEMONTE R 020 000 0 VALLE D'AOSTA R 030 000 0 LOMBARDIA R
041 000 0 PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO R 042 000 0 PROVINCIA AUTONOMA
DI BOLZANO R 050 000 0 VENETO R 060 000 0 FRIULI VENEZIA GIULIA R 070
000  0  LIGURIA  R 080 000 0 EMILIA ROMAGNA R 090 000 0 TOSCANA R 100
000 0 UMBRIA R 110 000 0 MARCHE R 120 000 0 LAZIO R 130 000 0 ABRUZZO
R  140 000 0 MOLISE R 150 000 0 CAMPANIA R 160 000 0 PUGLIA R 170 000
0  BASILICATA  R  180  000 0 CALABRIA R 190 000 0 SICILIA R 200 000 0
SARDEGNA  TAB.  B  -  ISTITUTI  ZOOPROFILATTICI  SPERIMENTALI  CODICE
DENOMINAZIONE  I  010  000  0  TORINO I 020 000 0 BRESCIA I 030 000 0
PADOVA  I  O5O 000 0 ROMA I 060 000 0 PERUGIA I 070.000 0 TERMO I 080
000  0  FOGGIA  I  090  000 0 PORTICI I 100 000 0 PALERMO I 100 000 0
SASSARI  TAB.  C - PRESIDI MULTIZONALI DI PREVENZIONE PIEMONTE CODICE
DENOMINAZIONE  P  010  120 0 ALESSANDRIA P 010 119 0 ASTI P 010 105 0
GRUGLIASCO (TO) P 010 109 0 IVREA (TO) P 010 113 0 NOVARA P 010 101 0
TORINO  P  010  111 0 VERCELLI P 010 115 0 CUNEO VALLE D'AOSTA CODICE
DENOMINAZIONE  P 020 101 0 AOSTA LOMBARDIA CODICE DENOMINAZIONE P 030
201 0 VARESE P 030 205 0 COMO P 030 207 0 LECCO P 030 209 0 SONDRIO P
030 212 0 BERGAMO P 030 218 0 BRESCIA P 030 221 0 MANTOVA P 030 223 0
CREMONA  P  030  234  0  PARABIAGO (MI) P 030 242 0 PAVIA P 030 238 0
MILANO PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO CODICE DENOMINAZIONE P 041 101 0
BOLZANO PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO CODICE DENOMINAZIONE P 042 101 0
TRENTO  VENETO  CODICE  DENOMINAZIONE P 050 112 0 VENEZIA P 050 120 0
VERONA  P 050 106 0 VICENZA P 050 101 0 BELLUNO P 050 109 0 TREVISO P
050  116  0  PADOVA  P  050 118 0 ROVIGO FRIULI VENEZIA GIULIA CODICE
DENOMINAZIONE  P  060 106 0 PORDENONE P 060 101 0 TRIESTE P 060 104 0
UDINE  P  060  102 0 GORIZIA LIGURIA CODICE DENOMINAZIONE P 070 103 0
GENOVA  P  070 101 0 IMPERIA P 070 102 0 SAVONA P 070 105 0 LA SPEZIA
EMILIA  ROMAGNA  CODICE  DENOMINAZIONE P 080 111 0 FORLI' P 080 101 0
PIACENZA  P  060  102  0  PARMA P 080 103 0 REGGIO EMILIA P 080 104 0
MODENA  P 080 108 0 BOLOGNA P 080 109 0 FERRARA P 080 110 0 RAVENNA P
080  113  0 RIMINI TOSCANA CODICE DENOMINAZIONE P 090 110 0 FIRENZE P
090  105  0  PISA P 090 103 0 PISTOIA P 090 101 0 MASSA CARRARA P 090
102  0  LUCCA  P  090  106  0  LIVORNO P 090 108 0 AREZZO P 090 033 0
PIOMBINO  (LI)  P  090  109  0 GROSSETO P 090 107 0 SIENA P 090 104 0
PRATO  UMBRIA  CODICE  DENOMINAZIONE  P 100 102 0 PERUGIA P 100 105 0
TERNI MARCHE CODICE DENOMINAZIONE P 110 113 0 ASCOLI PICENO P 110 109
0  MACERATA  P  110  101  0  PESARO  P  110 107 0 ANCONA LAZIO CODICE
DENOMINAZIONE  P  120  111  0  LATINA P 120 109 0 VITERBO P 120 110 0
RIETI  P  120  112  0 FROSINONE P 120 102 0 ROMA B P 120 101 0 ROMA A
ABRUZZO  CODICE DENOMINAZIONE P 130 102 0 CHIETI P 130 104 0 L'AQUILA
P  130 105 0 PESCARA P 130 106 0 TERAMO MOLISE CODICE DENOMINAZIONE P
140   103   0   CAMPOBASSO  P  140  102  0  ISERNIA  CAMPANIA  CODICE
DENOMINAZIONE  P  150  112 0 SALERNO P 150 102 0 AVELLINO P 150 103 0
BENEVENTO P 150 104 0 CASERTA P 150 106 0 NAP0LI 2 P 150 040 0 NAPOLI
1  PUGLIA CODICE DENOMINAZIONE P 160 104 0 BARI P 160 112 0 TARANTO P
160  109  0  FOGGIA P 160 106 0 BRINDISI P 160 110 0 LECCE BASILICATA
CODICE  DENOMINAZIONE P 170 104 0 MATERA P 170 102 0 POTENZA CALABRIA
CODICE  DENOMINAZIONE P 180 107 0 CATANZARO P 180 104 0 COSENZA P 180
111  0  REGGIO  CALABRIA  SICILIA  CODICE  DENOMINAZIONE  P 190 106 0
PALERMO  P  190  109  0  TRAPANI  P  190  101 0 AGRIGENTO P 190 102 0
CALTANISSETTA  P  190  104  0  ENNA  P  190  107 0 RAGUSA P 190 108 0
SIRACUSA  P  190  103  0  CATANIA P 190 105 0 MESSINA SARDEGNA CODICE
DENOMINAZIONE  P  200  108 0 CAGLIARI P 200 101 0 SASSARI P 200 103 0
NUORO P 200 105 0 ORISTANO P 200 107 0 PORTOSCUSO (CA) TAB. D - USL -
SERVIZI  IGIENE PUBBLICA, SERVIZI VETERINARI Per costruire il proprio
codice  aggiungere  in  fondo al codice della U.S.L. di appartenenza,
rispettivamente:  la  lettera  "G"  per  i Servizi Igiene Pubblica la
lettera  "V"  per  i Servizi Veterinari PIEMONTE CODICE DENOMINAZIONE
U0101010  USL TORINO I U0101020 USL TORINO II U0101030 USL TORINO III
U0101040  USL  TORINO  IV  U0101050  USL COLLEGNO U0101060 USL CIRIE'
U0101070 USL CHIVASSO U0101080 USL CHIERI U0101090 USL IVREA U0101100
USL  PINEROLO  U0101110 USL VERCELLI U0101120 USL BIELLA U0101130 USL
NOVARA  U0101140  USL OMEGNA U0101150 USL CUNEO U0101160 USL MONDOVI'
U0101170  USL SAVIGLIANO U0101180 USL ALBA U0101190 USL ASTI U0101200
USL  ALESSANDRIA  U0101210  USL  CASALE  MONFERRATO U0101220 USL NOVI
LIGURE   VALLE   D'AOSTA  CODICE  DENOMINAZIONE  U0201010  USL  AOSTA
LOMBARDIA  CODICE  DENOMINAZIONE  U0302010  USL  VARESE  U0302020 USL
GALLARATE  U0302030  USL  BUSTO ARSIZIO U0302040 USL SARONNO U0302050
USL  COMO  U0302060 USL CANTU' U0302070 USL LECCO U0302080 USL MERATE
U0302090 USL SONDRIO U0302100 USL ALBINO U0302110 USL PONTE S. PIETRO
U0302120  USL  BERGAMO  U0302130  USL  TREVIGLIO  U0302140 USL CHIARI
U0302150  USL  BRENO  U0302160  USL  GARDONE VAL TROMPIA U0302170 USL
SALO'  U0302180  USL  BRESCIA  U0302190 USL LENO U0302200 USL VIADANA
U0302210  USL  MANTOVA  U0302220  USL  OSTIGLIA  U0302230 USL CREMONA
U0302240  USL CREMA U0302250 USL LODI U0302260 USL MELEGNANO U0302270
USL  CERNUSCO  U0302280 USL VIMERCATE U0302290 USL MONZA U0302300 USL
DESIO U0302310 USL CINISELIO BALSAMO U0302320 USL GARBAGNATE U0302330
USL RHO U0302340 USL LEGNANO U0302350 USL MAGENTA U0302360 USL MILANO
1  U0302370  USL MILANO 2 U0302380 USL MILANO 3 U0302390 USL MILANO 4
U0302400  USL  MILANO  5  U0302410  USL  MILANO  6 U0302420 USL PAVIA
U0302430  USL  VIGEVANO  U0302440  USL  VOGHERA PROVINCIA AUTONOMA DI
BOLZANO  CODICE  DENOMINAZIONE  U0411010  USL CENTRO SUD U0411020 USL
OVEST  MERANO  U0411030  USL NORD BRESSANONE U0411040 USL EST BRUNICO
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO CODICE DENOMINAZIONE U0421010 USL TRENTO
VENETO  CODICE DENOMINAZIONE U0501010 USL BELLUNO U0501020 USL FELTRE
U0501030  USL  BASSANO  DEL  GRAPPA  U0501040 USL THIENE U0501050 USL
ARZIGNANO  U0501060 USL VICENZA U0501070 USL PIEVE DI SOLIGO U0501080
USL  ASOLO  U0501090  USL  TREVISO  U0501100  USL  S. DONA' DEL PIAVE
U0501110 USL VENEZIA U0501120 USL MESTRE U0501130 USL MIRANO U0501140
USL CHIOGGIA U0501150 USL CITTADELLA U0501160 USL PADOVA U0501170 USL
ESTE  U0501180  USL  ROVIGO  U0501190  USL  ADRIA U0501200 USL VERONA
U0501210  USL  LEGNAGO  U0501220 USL BUSSOLENGO FRIULI VENEZIA GIULIA
CODICE  DENOMINAZIONE  U0601010  USL  TRIESTINA U0601020 USL ISONTINA
U0601030 USL ALTO FRIULI U0601040 USL MEDIO FRIULI U0601050 USL BASSA
FRIULANA U0601060 USL FRIULI OCCIDENTALE LIGURIA CODICE DENOMINAZIONE
U0701010  USL  IMPERIESE  U0701020 USL SAVONESE U0701030 USL GENOVESE
U0701040  USL  CHIAVARESE U0701050 USL SPEZZINO EMILIA ROMAGNA CODICE
DENOMINAZIONE  U0801010  USL PIACENZA U0801020 USL PARMA U0801030 USL
REGGIO  EMILIA  U0801040 USL MODENA U0801050 USL BOLOGNA SUD U0801060
USL IMOLA U0801070 USL BOLOGNA NORD U0801080 USL BOLOGNA U0801090 USL
FERRARA  U0801100 USL RAVENNA U0801110 USL FORLI' U0801120 USL CESENA
U0801130  USL  RIMINI TOSCANA CODICE DENOMINAZIONE U0901010 USL MASSA
CARAARA  U0901020  USL  LUCCA U0901030 USL PISTOIA U0901040 USL PRATO
U0901050  USL  PISA  U0901060 USL LIVORNO U0901070 USL SIENA U0901080
USL  AREZZO  U0901090  USL GROSSETO U0901100 USL FIRENZE U0901110 USL
EMPOLI U0901120 USL VERSILIA UMBRIA CODICE DENOMINAZIONE U1001010 USL
CITTA' DI CASTELLO U1001020 USL PERUGIA U1001030 USL FOLIGNO U1001040
USL ORVIETO U1001050 USL TERNANA MARCHE CODICE DENOMINAZIONE U1101010
USL  PESARO  U1101020  USL  FANO  U1101030  USL  URBINO  U1101040 USL
SENIGALLIA  U1101050  USL  JESI  U1101060  USL  FABRIANO U1101070 USL
ANCONA  U1101080  USL  CIVITANOVA  MARCHE  ALTA U1101090 USL MACERATA
U1101100  USL  CAMERINO  U1101110 USL FERMO U1101120 USL S. BENEDETTO
DEL  TRONTO  U1101130  USL  ASCOLI  PICENO LAZIO CODICE DENOMINAZIONE
U1201010  USL  RM/A  U1201020 USL RM/B U1201030 USL RM/C U1201040 USL
RM/D  U1201050  USL RM/E U1201060 USL RM/F U1201070 USL RM/G U1201080
USL  RM/H U1201090 USL VITERBO U1201100 USL RIETI U1201110 USL LATINA
U1201120  USL  FROSINONE  ABRUZZO  CODICE  DENOMINAZIONE U1301010 USL
AVEZZANO/SULMONA  U1301020  USL  CHIETI  U1301030  USL LANCIANO/VASTO
U1301040 USL L'AQUILA U1301050 USL PESCARA U1301060 USL TERAMO MOLISE
CODICE  DENOMINAZIONE  U1401010  USL ALTO MOLISE U1401020 USL PENTRIA
U1401030  USL CENTRO MOLISE U1401040 USL BASSO MOLISE CAMPANIA CODICE
DENOMINAZIONE  U1501010  USL  AVELLINO  1  U1501020  USL  AVELLINO  2
U1501030  USL BENEVENTO 1 U1501040 USL CASERTA 1 U1501050 USL CASERTA
2  U1501060  USL NAPOLI 1 U1501070 USL NAPOLI 2 U1501080 USL NAPOLI 3
U1501090  USL  NAPOLI  4 U1501100 USL NAPOLI 5 U1501110 USL SALERNO 1
U1501120   USL  SALERNO  2  U1501130  USL  SALERNO  3  PUGLIA  CODICE
DENOMINAZIONE  U1601010  USL BA/1 U1601020 USL BA/2 U1601030 USL BA/3
U1601040  USL  BA/4  U1601050 USL BA/5 U1601060 USL BR/1 U1601070 USL
FG/1  U1601080  USL FG/2 U1601090 USL FG/3 U1601100 USL LE/1 U1601110
USL  LE/2  U1601120 USL TA/1 BASILICATA CODICE DENOMINAZIONE U1701010
USL  VENOSA  U1701020 USL POTENZA U1701030 USL LAGONEGRO U1701040 USL
MATERA  U1701050  USL MONTALBANO JONICO CALABRIA CODICE DENOMINAZIONE
U1801010  USL  PAOLA  U1801020 USL CASTROVILLARI U1801030 USL ROSSANO
U1801040  USL COSENZA U1801050 USL CROTONE U1801060 USL LAMEZIA TERME
U1801070  USL  CATANIA  U1801080 USL VIBO VALENTIA U1801090 USL LOCRI
U1801100   USL   PALMI   U1801110  USL  REGGIOCABRIA  SICILIA  CODICE
DENOMINAZIONE   U1901010  USL  AGRGENTO  U1901020  USL  CALTANISSETTA
U1901030  USL CATANIA U1901040 USL ENNA U1901050 USL MESSINA U1901060
USL  PALERMO  U1901070  USL RAGUSA U1901080 USL SIRACUSA U1901090 USL
TRAPANI  SARDEGNA  CODICE DENOMINAZIONE U2001010 USL SASSARI U2001020
USL  OLBIA  U2001030  USL  NUORO  U2001040  USL  LANUSEI U2001050 USL
ORISTANO  U2001060  USL  GUSPINI  U2001070  USL IGLESIAS U2001080 USL
CAGLIARI