(all. 1 - art. 1)
                                                             Allegato
DISCIPLINARE     DI  PRODUZIONE   DELLA   DENOMINAZIONE  DI   ORIGINE
   CONTROLLATA DELL'OLIO EXTRAVERGINE DI OLIVA "VALLI TRAPANESI".
                               Art. 1.
                            Denominazione
  La  denominazione  di  origine controllata  "Valli  Trapanesi",  e'
riservata all'olio di olivo  extravergine rispondente alle condizioni
ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.
                               Art. 2.
                          Varieta' di olivo
  La  denominazione di  origine controllata  "Valli Trapanesi",  deve
essere ottenuta dalla seguenti varieta'  di olivo presenti, da sole o
congiuntamente negli oliveti: "Cerasuola" e "Nocellara del Belice" in
misura  non inferiore  all'80%. Possono,  altresi', concorrere  altre
varieta' presenti negli oliveti in misura non superiore al 20%.
                               Art. 3.
                          Zona di produzione
  Le olive destinate alla  produzione dell'olio di oliva extravergine
della denominazione  di origine controllata "Valli  Trapanesi" devono
essere  prodotte,   nell'ambito  della  provincia  di   Trapani,  nei
territori   olivati   idonei  alla   produzione   di   olio  con   le
caratteristiche   e  livello   qualitativo   previsti  dal   presente
disciplinare  di  produzione,   che  comprende,  l'intero  territorio
amministrativo nei seguenti comuni:
  Alcamo,  Buseto  Palizzolo,  Calatafimi, Castellammare  del  Golfo,
Custonaci,  Erice,  Gibellina,  Marsala, Mazara  del  Vallo,  Paceco,
Petrosino, Poggioreale, Salemi, San Vito Lo Capo, Trapani, Valderice,
Vita.
  La zona predetta e' delimitata in cartografia: 1: 25.000.
                               Art. 4.
                   Caratteristiche di coltivazione
  Le condizioni ambientali  e di coltura degli  oliveti devono essere
quelle tradizionali e caratteristiche della  zona e, comunque, atte a
conferire   alle   olive   ed   all'olio   derivato   le   specifiche
caratteristiche.
  Pertanto, sono da considerarsi idonei gli oliveti i cui terreni, di
origine alluvionale o derivanti da argille scagliose, si classificano
come  regosuoli, suoli  bruni,  suoli  alluvionali, vertisuoli  terre
rosse, con  tessitura che va  dal sabbioso al medio  impasto tendente
all'argilloso.
  I  sesti di  impianto,  le forme  di allevamento  ed  i sistemi  di
potatura, devono essere quelli generalmente usati o, comunque, atti a
non modificare le caratteristiche delle olive e dell'olio.
  La produzione  massima di olive/Ha  non puo' superare Kg  8.000 per
ettaro negli oliveti specializzati.
  Anche in  annate eccezionalmente  favorevoli la resa  dovra' essere
riportata attraverso  accurata cernita purche' la  produzione globale
non superi di oltre il 20% il limite massimo sopra indicato.
  La  raccolta   delle  olive  viene  effettuata   nella  fase  della
seminvaiatura e non  protrarsi oltre il 30 dicembre  di ogni campagna
oleicola.
  La raccolta delle olive deve essere presentate secondo le procedure
previste dal decreto  ministeriale 4 novembre 1993, n.  573, in unica
soluzione.
                               Art. 5.
                      Modalita' di oleificazione
  Le operazioni  di estrazione dell'olio e  di confezionamento devono
essere effettuate  nell'ambito dell'area territoriale  delimitata nel
precedente art. 3.
  La  raccolta  delle  olive   destinate  alla  produzione  dell'olio
extravergine di  oliva a denominazione di  origine controllata "Valli
Trapanesi" puo avvenire con mezzi meccanici o per brucatura.
  La resa massima di olive in olio non puo' superare il 22%.
  Per l'estrazione dell'olio sono ammessi soltanto processi meccanici
e  fisici atti  a  produrre  oli che  presentino  il piu'  fedelmente
possibile le caratteristiche peculiari originarie del frutto.
  Le olive  devono essere molite  entro i due giorni  successivi alla
raccolta.
                               Art. 6.
                      Caratteristiche al consumo
  L'olio di oliva extravergine a denominazione di origine controllata
"Valli   Trapanesi"  all'atto   dell'immissione   al  consumo,   deve
rispondere alle seguenti caratteristiche:
    colore: verde con eventuali riflessi giallo oro;
    odore: netto di oliva con eventuali toni erbacei;
  sapore: di fruttato con sensazione leggera di piccante e di amaro;
    punteggio minimo al panel test: >= 6,5
  acidita'  massima totale  espressa in  acido oleico,  in peso,  non
eccedente a grammi 0,5 per 100 grammi di olio;
    numero perossidi: <= 10,00meq02/Kg
    K232 <= 2,20
    K270 <= 0,15
    Delta K <= 0,005
    acido linolenico <= 0,8%
    acido linoleico <= 12,00%
    acido oleico >= 70%
  Altri  parametri  chimicofisici  non  espressamente  citati  devono
essere conformi alla attuale normativa U.E.
  In  ogni  campagna oleicola  il  Consorzio  di tutela  individua  e
conserva  in   condizioni  ideali  un  congruo   numero  di  campioni
rappresentativi  dell'olio  a  denominazione di  origine  controllata
"Valli  Trapanesi" da  utilizzare  come standard  di riferimento  per
l'esecuzione dell'esame organolettico.
  E' in  facolta' del Ministro  delle risorse agricole,  alimentari e
forestali  inserire,   su  richiesta  degli   interessati,  ulteriori
parametrazioni  di carattere  fisicochimico  o  organolettico atte  a
maggiormente caratterizzare l'identita' della denominazione.
                               Art. 7.
                     Designazione e presentazione
  Alla  denominazione di  cui  all'art. 1  e'  vietata l'aggiunta  di
qualsiasi  qualificazione  non  espressamente prevista  dal  presente
disciplinare di produzione ivi  compresi gli aggettivi: fine, scelto,
selezionato, superiore, genuino.
  E' vietato  l'uso di  menzioni geografiche  aggiuntive, indicazioni
geografiche  o  toponomastiche  che facciano  riferimento  a  comuni,
frazioni e aree  geografiche comprese nell'area di  produzione di cui
all'art. 3.
  E'  tuttavia  consentito l'uso  di  nomi,  ragioni sociali,  marchi
privati, purche' non  abbiano significato laudativo e  non siano tali
da trarre in inganno l'acquirente su nomi geografici ed in particolar
modo su nomi geografici di zone  di produzione di oli a denominazione
di origine controllata.
  L'uso di  nomi di  aziende, tenute, fattorie  ed il  riferimento al
confezionamento nell'azienda olivicola o nell'associazione di aziende
olivicole o nell'impresa oleicola  situate nell'area di produzione e'
consentito solo se  il prodotto e' stato  ottenuto esclusivamente con
olive  raccolte  negli  oliveti   facenti  parte  dell'azienda  e  se
l'oleificazione  e  il  confezionamento  sono  avvenuti  nell'azienda
medesima.
  Il  nome   della  denominazione   di  origine   controllata  "Valli
Trapanesi" deve figurare in etichetta in caratteri chiari, indelebili
con colorimetria di ampio contrasto rispetto al colore dell'etichetta
e  tale  da poter  essere  nettamente  distinto dal  complesso  delle
indicazioni che compaiono in etichetta.
  I recipienti  in cui e'  confezionato l'olio di  oliva extravergine
"Valli Trapanesi" ai fini dell'immissione al consumo devono essere in
vetro o in banda stagnata di capacita' non superiore a litri 5.
  E' obbligatoria l'indicazione in etichetta dell'anno della campagna
oleicola di produzione delle olive da cui l'olio e' ottenuto.