Allegato DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA DELL'OLIO EXTRAVERGINE DI OLIVA "VALLI TRAPANESI". Art. 1. Denominazione La denominazione di origine controllata "Valli Trapanesi", e' riservata all'olio di olivo extravergine rispondente alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione. Art. 2. Varieta' di olivo La denominazione di origine controllata "Valli Trapanesi", deve essere ottenuta dalla seguenti varieta' di olivo presenti, da sole o congiuntamente negli oliveti: "Cerasuola" e "Nocellara del Belice" in misura non inferiore all'80%. Possono, altresi', concorrere altre varieta' presenti negli oliveti in misura non superiore al 20%. Art. 3. Zona di produzione Le olive destinate alla produzione dell'olio di oliva extravergine della denominazione di origine controllata "Valli Trapanesi" devono essere prodotte, nell'ambito della provincia di Trapani, nei territori olivati idonei alla produzione di olio con le caratteristiche e livello qualitativo previsti dal presente disciplinare di produzione, che comprende, l'intero territorio amministrativo nei seguenti comuni: Alcamo, Buseto Palizzolo, Calatafimi, Castellammare del Golfo, Custonaci, Erice, Gibellina, Marsala, Mazara del Vallo, Paceco, Petrosino, Poggioreale, Salemi, San Vito Lo Capo, Trapani, Valderice, Vita. La zona predetta e' delimitata in cartografia: 1: 25.000. Art. 4. Caratteristiche di coltivazione Le condizioni ambientali e di coltura degli oliveti devono essere quelle tradizionali e caratteristiche della zona e, comunque, atte a conferire alle olive ed all'olio derivato le specifiche caratteristiche. Pertanto, sono da considerarsi idonei gli oliveti i cui terreni, di origine alluvionale o derivanti da argille scagliose, si classificano come regosuoli, suoli bruni, suoli alluvionali, vertisuoli terre rosse, con tessitura che va dal sabbioso al medio impasto tendente all'argilloso. I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura, devono essere quelli generalmente usati o, comunque, atti a non modificare le caratteristiche delle olive e dell'olio. La produzione massima di olive/Ha non puo' superare Kg 8.000 per ettaro negli oliveti specializzati. Anche in annate eccezionalmente favorevoli la resa dovra' essere riportata attraverso accurata cernita purche' la produzione globale non superi di oltre il 20% il limite massimo sopra indicato. La raccolta delle olive viene effettuata nella fase della seminvaiatura e non protrarsi oltre il 30 dicembre di ogni campagna oleicola. La raccolta delle olive deve essere presentate secondo le procedure previste dal decreto ministeriale 4 novembre 1993, n. 573, in unica soluzione. Art. 5. Modalita' di oleificazione Le operazioni di estrazione dell'olio e di confezionamento devono essere effettuate nell'ambito dell'area territoriale delimitata nel precedente art. 3. La raccolta delle olive destinate alla produzione dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine controllata "Valli Trapanesi" puo avvenire con mezzi meccanici o per brucatura. La resa massima di olive in olio non puo' superare il 22%. Per l'estrazione dell'olio sono ammessi soltanto processi meccanici e fisici atti a produrre oli che presentino il piu' fedelmente possibile le caratteristiche peculiari originarie del frutto. Le olive devono essere molite entro i due giorni successivi alla raccolta. Art. 6. Caratteristiche al consumo L'olio di oliva extravergine a denominazione di origine controllata "Valli Trapanesi" all'atto dell'immissione al consumo, deve rispondere alle seguenti caratteristiche: colore: verde con eventuali riflessi giallo oro; odore: netto di oliva con eventuali toni erbacei; sapore: di fruttato con sensazione leggera di piccante e di amaro; punteggio minimo al panel test: >= 6,5 acidita' massima totale espressa in acido oleico, in peso, non eccedente a grammi 0,5 per 100 grammi di olio; numero perossidi: <= 10,00meq02/Kg K232 <= 2,20 K270 <= 0,15 Delta K <= 0,005 acido linolenico <= 0,8% acido linoleico <= 12,00% acido oleico >= 70% Altri parametri chimicofisici non espressamente citati devono essere conformi alla attuale normativa U.E. In ogni campagna oleicola il Consorzio di tutela individua e conserva in condizioni ideali un congruo numero di campioni rappresentativi dell'olio a denominazione di origine controllata "Valli Trapanesi" da utilizzare come standard di riferimento per l'esecuzione dell'esame organolettico. E' in facolta' del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali inserire, su richiesta degli interessati, ulteriori parametrazioni di carattere fisicochimico o organolettico atte a maggiormente caratterizzare l'identita' della denominazione. Art. 7. Designazione e presentazione Alla denominazione di cui all'art. 1 e' vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione non espressamente prevista dal presente disciplinare di produzione ivi compresi gli aggettivi: fine, scelto, selezionato, superiore, genuino. E' vietato l'uso di menzioni geografiche aggiuntive, indicazioni geografiche o toponomastiche che facciano riferimento a comuni, frazioni e aree geografiche comprese nell'area di produzione di cui all'art. 3. E' tuttavia consentito l'uso di nomi, ragioni sociali, marchi privati, purche' non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno l'acquirente su nomi geografici ed in particolar modo su nomi geografici di zone di produzione di oli a denominazione di origine controllata. L'uso di nomi di aziende, tenute, fattorie ed il riferimento al confezionamento nell'azienda olivicola o nell'associazione di aziende olivicole o nell'impresa oleicola situate nell'area di produzione e' consentito solo se il prodotto e' stato ottenuto esclusivamente con olive raccolte negli oliveti facenti parte dell'azienda e se l'oleificazione e il confezionamento sono avvenuti nell'azienda medesima. Il nome della denominazione di origine controllata "Valli Trapanesi" deve figurare in etichetta in caratteri chiari, indelebili con colorimetria di ampio contrasto rispetto al colore dell'etichetta e tale da poter essere nettamente distinto dal complesso delle indicazioni che compaiono in etichetta. I recipienti in cui e' confezionato l'olio di oliva extravergine "Valli Trapanesi" ai fini dell'immissione al consumo devono essere in vetro o in banda stagnata di capacita' non superiore a litri 5. E' obbligatoria l'indicazione in etichetta dell'anno della campagna oleicola di produzione delle olive da cui l'olio e' ottenuto.