(Accordo - art. 2)
                             Articolo 2 
(1) Ciascuna Parte contraente promuovera', per quanto possibile,  gli
investimenti da parte degli investitori dell'altra Parte Contraente e
consentira' tali investimenti nel proprio territorio  in  conformita'
alla propria legislazione.  Ad  ogni  modo  essa  accordera'  a  tali
investimenti un trattamento giusto ed equo. 
(2)  Nessuna  delle  due  Parti  contraenti  dovra'  in  alcun   modo
danneggiare con misure arbitrarie o discriminatorie la  gestione,  la
direzione, l'uso, il godimento o la destinazione  degli  investimenti
effettuati nel suo  territorio  dagli  investitori  dell'altra  Parte
contraente.