Articolo 2 (1) Ciascuna Parte contraente promuovera', per quanto possibile, gli investimenti da parte degli investitori dell'altra Parte Contraente e consentira' tali investimenti nel proprio territorio in conformita' alla propria legislazione. Ad ogni modo essa accordera' a tali investimenti un trattamento giusto ed equo. (2) Nessuna delle due Parti contraenti dovra' in alcun modo danneggiare con misure arbitrarie o discriminatorie la gestione, la direzione, l'uso, il godimento o la destinazione degli investimenti effettuati nel suo territorio dagli investitori dell'altra Parte contraente.