ARTICOLO 4
Designazione ed autorizzazione delle linee aeree
1. Ciascuna delle Parti Contraenti avra' diritto a designare per
iscritto all'altra Parte Contraente una compagnia aerea ai fini di
operare i servizi concordati sulle rotte specificate.
2. Al ricevimento di tale designazione ciascuna delle Parti
Contraenti dovra' concedere senza indugio, tenuto conto di quanto
previsto ai Commi 3 e 4 del presente Articolo, la prevista
autorizzazione ad operare alla compagnia aerea designata.
3. Le Autorita' Aeronautiche di una Parte Contraente possono
richiedere alla compagnia aerea designata dall'altra Parte
Contraente di produrre la certificazione di idoneita' ad operare
servizi aerei internazionali rilasciata da parte delle Autorita'
competenti in conformita' alle disposizioni della Convenzione e
corrispondente pienamente alle leggi ed ai regolamenti normalmente
e ragionevolmente applicati.
4. Ciascuna delle Parti Contraenti avra' il diritto di negare
l'autorizzazione ad operare in base al Comma 2 del presente
Articolo, oppure di imporre le condizioni che riterra' necessarie
all'esercizio da parte della compagnia aerea designata dei diritti
di cui nell'Articolo 3 del presente Accordo, nei casi in cui detta
Parte Contraente non ritenga che la proprieta' sostanziale ed il
controllo effettivo della compagnia aerea in questione siano nelle
mani della Parte Contraente che ha designato la compagnia aerea o
dei suoi cittadini.
5. Una volta cosi' nominata ed autorizzata, la compagnia aerea di
ciascuna delle Parti Contraenti potra' cominciare ad operare i
servizi concordati in qualunque momento, a condizione che si adegui
alle disposizioni applicabili del presente Accordo.
6. Ciascuna delle Parti Contraenti avra' il diritto di revocare la
designazione di una compagnia aerea e di designarne un'altra
dandone comunicazione scritta all'altra Parte Contraente.