(Allegato)
                              ALLEGATO 
            MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE 
              AL DECRETO-LEGGE 30 DICEMBRE 1997, N. 457 
    All'articolo 2: 
    al comma 1, dopo  le  parole:  "del  settore"  sono  inserite  le
seguenti "comparativamente piu' rappresentative"; le  parole:  "fatta
eccezione per quanto concerne il comandante e il primo  ufficiale  di
coperta " sono  soppresse  ed  e'  aggiunto,  in  fine,  il  seguente
periodo: "In ogni caso dovranno osservarsi i seguenti criteri: 
    a) le navi  iscritte  al  Registro  di  cui  all'articolo  1  del
presente decreto provenienti dalle matricole e dai  registri  di  cui
agli articoli 146 e 148 del codice della navigazione, alla data del 1
gennaio 1998, ovvero quelle ad esse assimilate  per  accordo  con  le
parti sociali, saranno interamente armate  con  equipaggio  avente  i
requisiti di nazionalita' di cui al comma  1  dell'articolo  318  del
codice della navigazione. Tali navi imbarcheranno almeno  un  allievo
ufficiale di coperta e un allievo ufficiale di macchina,  in  vigenza
dei benefici  di  cui  al  decreto-legge  13  luglio  1995,  n.  287,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 343; 
    b) le navi  iscritte  al  Registro  di  cui  all'articolo  1  del
presente decreto, provenienti da registri  esteri  e  gia'  locate  a
scafo nudo ai sensi degli articoli 28 e  29  della  legge  14  giugno
1989, n. 234, saranno armate con sei membri dell'equipaggio aventi  i
requisiti di nazionalita' di cui al comma  1  dell'articolo  318  del
codice della navigazione. Tra essi dovranno obbligatoriamente esservi
il comandante, il primo  ufficiale  di  coperta  e  il  direttore  di
macchina.   I   restanti   tre   componenti   saranno   ufficiali   o
sottufficiali, e almeno un allievo ufficiale di macchina e un allievo
ufficiale di coperta in vigenza dei benefici di cui al decreto- legge
13 luglio 1995, n. 287, convertito, con modificazioni, dalla legge  8
agosto 1995, n. 343; 
    c) le navi  iscritte  al  Registro  di  cui  all'articolo  1  del
presente decreto acquistate  all'estero  o  comunque  provenienti  da
registri esteri, nonche' le  navi  di  nuova  costruzione  consegnate
all'armatore in data successiva a quella di entrata in  vigore  della
legge di conversione del  presente  decreto,  saranno  armate  con  i
criteri di cui alla  lettera  b).  Ulteriori  membri  dell'equipaggio
aventi i requisiti di nazionalita' di cui al  comma  1  dell'articolo
318 del codice della navigazione potranno essere determinati  fra  le
parti sociali mediante gli  accordi  sindacali  di  cui  al  presente
comma; 
    d) le navi di cui alle lettere b) e c)  potranno  inoltre  essere
armate per la quota di lavoratori comuni,  in  via  prioritaria,  con
personale italiano assunto con contratto di formazione  e  lavoro  ai
sensi del decreto-legge 30 ottobre  1984,  n.  726,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, e,  in  mancanza
di questo, con personale non avente i requisiti di  cui  al  comma  1
dell'articolo 318 del codice della navigazione."; 
    al comma 2, le parole: "e' in facolta' dell'autorita'  competente
negare " sono sostituite dalle seguenti: "l'autorita' marittima nega,
qualora non ricorrano motivi particolari o di forza maggiore,". 
    All'articolo 3: 
    al comma 1, sono aggiunte, in  fine,  le  seguenti  parole:  "dei
singoli Stati membri"; 
    il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
    "2. Il rapporto di  lavoro  del  personale  non  comunitario  non
residente nell'Unione europea, imbarcato a bordo delle navi  iscritte
nel Registro internazionale,  e'  regolamentato  dalla  legge  scelta
dalle parti e comunque nel rispetto delle convenzioni OIL in  materia
di lavoro marittimo". 
    All'anicolo 4, il comma 2 e' sostituito dai seguenti: 
    "2. A partire dal periodo d'imposta in corso al 1  gennaio  1998,
il reddito derivante dall'utilizzazione di navi iscritte nel Registro
internazionale concorre in misura pari al 20 per cento a  formare  il
reddito complessivo  assoggettabile  all'imposta  sul  reddito  delle
persone fisiche e all'imposta sul reddito delle  persone  giuridiche,
disciplinate dal testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.  Il
relativo onere e' posto a carico  della  gestione  commissariale  del
Fondo di cui all'articolo 6 del presente decreto. 
    2-bis. Alla maggiore spesa di cui al comma 2, pari  a  lire  15,5
miliardi per il 1998 e lire 10,5 miliardi a decorrere  dal  1999,  si
provvede  mediante  corrispondente   riduzione   dello   stanziamento
iscritto, ai fini del  bilancio  triennale  1998-  2000,  nell'ambito
dell'unita' previsionale di base di parte corrente  "Fondo  speciale"
dello stato di previsione del Ministero del tesoro,  del  bilancio  e
della programmazione economica  per  l'anno  finanziario  1998,  allo
scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero
dei trasporti e della navigazione ". 
    All'articolo 5: 
    al comma 1, secondo periodo, le parole: " decreto  del  Ministero
dei trasporti e della navigazione " sono sostituite  dalle  seguenti:
"decreto del Ministro dei trasporti e della  navigazione  da  emanare
entro 30 giorni dalla data  di  entrata  in  vigore  della  legge  di
conversione del presente decreto "; 
    al comma 3, dopo le parole: "fatti commessi a bordo  delle  navi"
e' inserita la seguente: "passeggeri " e sono  soppresse  le  parole:
"adibite a crociere". 
    Dopo l'articolo 6, e' inserito il seguente: 
    "ART. 6-bis. - (Benefici per imprese armatoriali  che  esercitano
la pesca) - 1. Fatto salvo quanto disposto  all'articolo  1,  per  la
salvaguardia  dei  livelli  occupazionali  propri  dei  segmenti   di
appartenenza, i benefici di cui agli articoli 4 e 6 sono estesi  alle
imprese armatoriali che esercitano la pesca oltre gli stretti e,  nel
limite  del  70  per  cento,  a  quelle  che  esercitano   la   pesca
mediterranea. 
    2. Al maggior  onere  derivante  dalla  estensione  dei  benefici
previsti dal presente decreto-legge alle navi da pesca,  valutato  in
lire 6.600  milioni  annue,  si  provvede  mediante  riduzione  dello
stanziamento iscritto, ai  fini  del  bilancio  triennale  1998-2000,
nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo
speciale" dello stato di previsione del  Ministero  del  tesoro,  del
bilancio e della  programmazione  economica  per  l'anno  finanziario
1998, allo scopo parzialmente utilizzando  l'accantonamento  relativo
al Ministero dei trasporti e della navigazione". 
    All'articolo 7: 
    la rubrica e' sostituita dalla seguente: " (Modifiche  al  codice
della navigazione)"; 
    dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti: 
    "1-bis. Il primo e il secondo comma dell'articolo. 123 del codice
della navigazione sono sostituiti  dal  seguente:  "Il  Ministro  dei
trasporti e  della  navigazione  con  proprio  decreto  stabilisce  i
requisiti e i limiti delle abilitazioni della  gente  di  mare  e  ne
disciplina la necessaria attivita' di certificazione". 
    1-ter.  L'articolo  144  e  l'articolo  148  del   codice   della
navigazione sono abrogati. 
    1-quater. Il primo  comma  dell'articolo  152  del  codice  della
navigazione e' sostituito dal seguente: 
    "Il passavanti provvisorio e' rilasciato in caso di urgenza  alle
navi di nuova costruzione o provenienti  da  registro  straniero  che
siano immatricolate nella Repubblica. Il passavanti  provvisorio  per
le navi provenienti da  registro  straniero  puo'  essere  rilasciato
anche prima della loro immatricolazione nella Repubblica in  presenza
di espressa dichiarazione dell'autorita' straniera che  le  procedure
di cancellazione della  nave  dai  registri  sono  in  corso,  che  i
documenti di bordo sono stati ritirati e che nulla osta all'immediato
esercizio della nave sotto bandiera italiana. Il passavanti e'  anche
rilasciato alle navi il cui atto di nazionalita'  o  altro  documento
equivalente sia andato smarrito o distrutto". 
    1-quinquies. L'articolo  156  del  codice  della  navigazione  e'
sostituito dal seguente: 
    "ART. 156 - (Dismissione della bandiera e sospensione  temporanea
dell'abilitazione alla navigazione). - 1. Il proprietario che intende
alienare  la  nave  o  che,  mantendendone  la  proprieta',   intende
cancellarla dalle matricole o dai registri nazionali per l'iscrizione
in un registro non comunitario deve farne  dichiarazione  all'ufficio
di iscrizione della nave. 
    2.  L'ufficio  che   riceve   la   dichiarazione   procede   alla
pubblicazione  della  dichiarazione  medesima   mediante   affissione
nell'ufficio del porto ed inserzione nel foglio degli annunci legali,
invitando gli interessati a far valere entro sessanta giorni  i  loro
diritti. 
    3. La pubblicazione e' ripetuta con le stesse  modalita'  qualora
il procedimento di cancellazione della nave non si concluda entro sei
mesi dal termine di scadenza della precedente pubblicazione. 
    4. Se entro il termine di cui al comma  2  sono  promosse  presso
l'ufficio di  iscrizione  formali  opposizioni  con  l'indicazione  e
quantificazione dei crediti  vantati  o  se  risulta  l'esistenza  di
diritti reali o di garanzia sulla nave, la cancellazione  della  nave
dal registro di iscrizione  puo'  essere  effettuata  solo  dopo  che
l'opposizione sia stata respinta con sentenza passata in giudicato, o
i creditori siano stati soddisfatti o i diritti estinti,  ovvero,  in
mancanza, il proprietario  abbia  eseguito  le  provvidenze  disposte
dall'autorita'  marittima  o  da  quella  preposta  alla  navigazione
interna  per  i  salari  dell'equipaggio  e  per  le   somme   dovute
all'amministrazione, e dall'autorita' giudiziaria, su  domanda  della
parte  piu'  diligente  per  la  salvaguardia  degli  interessi   dei
creditori. 
    5. In caso di urgenza, su richesta del proprietario, la nave puo'
essere cancellata prima della scadenza del termine di cui al comma 2,
subordinatamente  all'assenza  o  all'avvenuto   soddisfacimento   od
estinzione dei crediti o diritti reali o di garanzia risultanti dalla
matricola o dai registri, e al deposito di  fideiussione  bancaria  a
garanzia di eventuali diritti non trascritti, pari  al  valore  della
nave accertato dai competenti organi tecnici dell'Amministrazione dei
trasporti e  della  navigazione.  La  fideiussione  e'  vincolata  al
pagamento  dei  crediti  privilegiati  nell'ordine   indicato   dagli
articoli 552 e 556, nonche' degli  altri  diritti  fatti  valere  nel
termine previsto dal comma 4 del presente articolo. Con  decreto  del
Ministro  dei  trasporti  e  della  navigazione  sono  stabilite   le
modalita' di presentazione della fideiussione. 
    6. La cancellazione della nave dal registro  di  iscrizione  puo'
essere effettuata solo  se  si  verifichino  le  condizioni  previste
dall'articolo 15 della legge 26 luglio 1984, n. 413. 
    7. L'ufficio di iscrizione della nave procede alla  cancellazione
della nave dal registro di iscrizione, previo ritiro dei documenti di
bordo e dismissione della bandiera. 
    8. Nei casi di locazione della nave a  scafo  nudo  a  straniero,
qualora la nave venga iscritta nel registro di uno Stato che consente
la temporanea iscrizione di nave straniera limitatamente  al  periodo
di locazione, la sospensione dell'abilitazione  alla  navigazione  di
cui all'articolo 149 e' consentita previa  autorizzazione,  data  dal
Ministro   dei   trasporti   e   della   navigazione,    a    seguito
dell'espletamento delle  procedure  di  cui  ai  commi  precedenti  e
secondo le disposizioni dell'articolo 145  e  della  lettera  d)  del
primo  comma  dell'articolo  163   del   presente   codice,   nonche'
dell'articolo 29 della legge 14 giugno 1989, n. 234, e delle relative
norme applicative. 
    9.  Il  proprietario  che  intende  alienare  la  nave   o   che,
mantenendone la proprieta', intende cancellarla dalle matricole o dai
registri nazionali per l'iscrizione in un registro di un altro  Paese
dell'Unione  europea  deve   farne   dichiarazione   all'ufficio   di
iscrizione   della   nave   che,   subordinatamente   all'assenza   o
all'avvenuto soddisfacimento o estinzione dei crediti o diritti reali
o di garanzia risultanti dalle matricole o dai registri, procede alla
cancellazione della nave previo  ritiro  dei  documenti  di  bordo  e
dismissione della bandiera. Della avvenuta cancellazione deve  essere
data immediata comunicazione all'Istituto nazionale della  previdenza
sociale, nonche' pubblicita' mediante  affissione  negli  uffici  del
porto ed inserzione nel foglio degli annunci legali. 
    10. I privilegi sulle navi di cui al comma 9  si  estinguono  nel
termine  di  un  anno  a  decorrere  dalla  data   di   cancellazione
dell'unita'". 
    1-sexies.  L'articolo  157  del  codice  della   navigazione   e'
sostituito dal seguente: 
    "ART. 157 (Dismissione della bandiera a seguito di aggiudicazione
a soggetto che intenda trasferire la nave in attro registro). 1.  Nel
caso di aggiudicazione della  nave  a  straniero  non  comunitario  a
seguito  di  provvedimento  della  pubblica  autorita',  italiana   o
straniera,  l'aggiudicatario  deve  farne  denuncia  all'ufficio   di
iscrizione  della  nave,  entro  sessanta  giorni   dalla   data   di
aggiudicazione. 
    2. L'ufficio che riceve la denuncia, o, in mancanza di  denuncia,
viene a conoscenza del fatto di cui al comma 1, dopo  aver  informato
di tale circostanza  i  titolari  di  diritti  reali  o  di  garanzia
trascritti, nonche' l'Istituto nazionale  della  previdenza  sociale,
procede alla cancellazione, previo ritiro dei documenti  di  bordo  e
dismissione della bandiera. 
    3. Quando la nave perviene a soggetto straniero non comunitario a
causa  di  morte  o  quando  il  proprietario  della  nave  perde  la
cittadinanza  italiana  o  di  altro  Paese  dell'Unione  europea,  i
soggetti interessati devono farne denuncia all'ufficio di  iscrizione
della  nave  entro  il  termine  di  cui  al  comma  1,   decorrente,
rispettivamente,  dalla  data   di   accettazione   dell'eredita'   o
dell'acquisto del legato o dalla data di perdita della cittadinanza. 
    4. L'ufficio, che riceve la denuncia  o,  in  mancanza,  viene  a
conoscenza dei fatti di cui al  comma  3,  procede  alla  dismissione
della bandiera  secondo  le  procedure  indicate  nell'articolo  156.
Quando non si verificano le condizioni prescritte per dar corso  alla
dismissione della bandiera, l'ufficio promuove la vendita  giudiziale
della nave". 
    1-septies.  L'articolo  159  del  codice  della  navigazione   e'
sostituito dal seguente: 
    "ART. 159 - (Proprieta'  di  stranieri  per  quote  superiori  ai
diciotto carati). - 1. Quando la partecipazione alla proprieta' della
nave da parte di persone  fisiche,  giuridiche  o  enti  che  non  si
trovano nelle condizioni previste dall'articolo 143, comma 1, lettera
a), superi i diciotto carati,  l'ufficio  di  iscrizione  della  nave
procede alla dismissione della bandiera e  alla  cancellazione  della
nave  secondo  le  procedure  previste  dall'articolo  156;   se   le
condizioni prescritte dallo stesso articolo 156 per dare  corso  alla
dismissione di bandiera non si verificano,  l'ufficio  di  iscrizione
della nave promuove  la  vendita  giudiziale  della  nave  quando  la
partecipazione di stranieri ha raggiunto la totalita' dei  carati  o,
diversamente, la vendita giudiziale dei  carati  che  hanno  prodotto
l'eccedenza, a norma dell'articolo 158, terzo comma". 
    1-octies.  L'articolo  1184  del  codice  della  navigazione   e'
sostituito dal seguente: 
    "ART. 1184 - (Inosservanze relative  all'iscrizione  di  nave  in
registro straniero e  alla  perdita  dei  requisiti  di  nazionalita'
dell'aeromobile). - 1. Chiunque  alieni  la  nave  o  l'aeromobile  o
iscriva la nave in  un  registro  straniero  senza  ottemperare  agli
adempimenti prescritti negli articoli 156 e 758 o senza attendere  la
conclusione dei relativi procedimenti amministrativi  e'  punito  con
l'arresto da due a sei mesi ovvero con l'ammenda da lire 100  milioni
a lire 400 milioni. 
    2. Alla stessa pena di cui al comma 1 soggiace chiunque ometta le
denunce prescritte dagli articoli 157 e 759". 
    1-nonies. Al secondo comma dell'articolo 18 del  regolamento  per
l'esecuzione del codice della navigazione, approvato con decreto: del
Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328,  sono  aggiunte
le parole: "e che l'autorita' decidente  ha  l'obbligo  di  valutare,
dandone conto nella motivazione del provvedimento  finale".  I  commi
terzo, sesto ed ottavo del citato articolo 18 sono abrogati."; 
    il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
    "2. L'articolo 224 del codice della navigazione e' sostituito dal
seguente: 
    "ART. 224. - (Riserva della prestazione dei servizi di cabotaggio
e del servizio marittimo) - 1. Il servizio di cabotaggio fra i  porti
della Repubblica e' riservato, nei  termini  di  cui  al  regolamento
(CEE) n. 3577/92 del Consiglio, del 7 dicembre  1992,  agli  armatori
comunitari  che  impiegano  navi  registrate  in  uno  Stato   membro
dell'Unione europea e che battono bandiera del medesimo Stato membro,
sempre che tali navi  soddisfino  tutti  i  requisiti  necessari  per
l'ammissione al cabotaggio in detto Stato membro. 
    2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano alle  navi  che
effettuano  servizio  marittimo  dei  porti,  delle  rade   e   delle
spiagge.""; 
    dopo il comma 3, e' aggiunto il seguente: 
    "3-bis. Al  fine  di  ridare  competitivita'  ai  porti  italiani
nell'attivita'  di  bunkeraggio,  la   lettera   d)   del   comma   3
dell'articolo 3 del decreto del Ministro  delle  finanze  28  gennaio
1994, n. 256, e' sostituita dalla seguente: 
    "d) per i prodotti destinati a provviste di  bordo  estratti  dai
depositi di cui all'articolo 264 del testo unico  delle  disposizioni
legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e dai  depositi  fiscali  di
cui all'articolo 5 del testo  unico  delle  disposizioni  legislative
concernenti le imposte sulla produzione  e  sui  consumi  e  relative
sanzioni penali e amministrative, approvato con  decreto  legislativo
26 ottobre 1995, n. 504. Le navi in  transito  sono  esonerate  dalla
presentazione del manifesto di carico e di  partenza  previsti  dagli
articoli  107  e  120  del  citato  testo  unico  delle  disposizioni
legislative in materia doganale"". 
    All'articolo 8: 
    al comma 4,  le  parole:  "alla  INPDAP"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "all'INPDAP "; 
    al comma 9, le parole: "Il Ministro del tesoro"  sono  sostituite
dalle seguenti:  "Il  Ministro  del  tesoro,  del  bilancio  e  della
programmazione economica"; 
    dopo il comma 11, e' aggiunto il seguente: 
    "11-bis. Il  porto  di  Gioia  Tauro  e'  classificato,  ai  fini
dell'articolo 4 della legge 28 gennaio  1994,  n.  84,  di  rilevanza
economica internazionale ed inserito nella categoria  II,  classe  I,
con funzioni commerciale, peschereccia, turistica e da diporto". 
    Dopo l'articolo 8, e' inserito il seguente: 
    "ART. 8-bis. - (Modifche alla legge 28 gennaio 1994, n. 84) -  1.
Alla legge 28  gennaio  1994,  n.  84,  sono  apportate  le  seguenti
modifiche: 
    a) dopo il comma 1 dell'articolo 4, e' inserito il seguente: 
    "1-bis. I porti sede di autorita' portuale appartengono  comunque
ad una delle prime due classi della categoria II."; 
    b) il primo periodo del comma 2 dell'articolo 6 e' sostituito dal
seguente: "L'autorita' portuale ha personalita' giuridica di  diritto
pubblico ed  e'  dotata  di  autonomia  amministrativa  salvo  quanto
disposto  dall'articolo  12,  nonche'  di  autonomia  di  bilancio  e
finanziaria nei limiti previsti dalla presente legge."; 
    c) il comma 4 dell'articolo 6 e' sostituito dal seguente: 
    "4.  Il  rendiconto  della  gestione  finanziaria  dell'autorita'
portuale e' soggetto al controllo della Corte dei conti."; 
    d) il comma 6 dell'articolo 6 e' sostituito dal seguente: 
    "6.  Le  autorita'   portuali   non   possono   esercitare,   ne'
direttamente ne' tramite la partecipazione  di  societa',  operazioni
portuali ed attivita' ad esse  strettamente  connesse.  Le  autorita'
portuali possono costituire ovvero partecipare a  societa'  esercenti
attivita' accessorie o strumentali rispetto ai compiti  istituzionali
affidati alle autorita' medesime, anche ai fini  della  promozione  e
dello sviluppo dell'intermodalita',  della  logistica  e  delle  reti
trasportistiche."; 
    e) la lettera b) del comma 3 dell'articolo 7 e' abrogata; 
    f) comma 3 dell'articolo 8 e' aggiunta la seguente lettera: 
    "n-bis) esercita ogni altra competenza  che  non  sia  attribuita
dalla presente legge agli altri organi dell'autorita' portuale"; 
    g) la lettera c) del comma 3 dell'articolo 9 e' sostituita  dalla
seguente: 
"c) approva  la  relazione   annuale   sull'attivita'   promozionale,
    organizzativa ed operativa del porto, sulla gestione dei  servizi
    di interesse generale e sulla  manutenzione  delle  parti  comuni
    nell'ambito portuale, nonche' sull'amministrazione delle  aree  e
    dei beni del demanio  marittimo  ricadenti  nella  circoscrizione
    territoriale dell'autorita' portuale,  da  inviare  entro  il  30
    aprile dell'anno successivo al Ministero dei  trasporti  e  della
    navigazione;" h) al comma 3  dell'articolo  9  sono  aggiunte  le
    seguenti lettere: 
    "n-bis) approva, su proposta del Presidente,  il  regolamento  di
contabilita',  da  inviare  al  Ministero  dei  trasporti   e   della
navigazione; 
    n-ter) approva, su proposta  del  Presidente,  la  partecipazione
delle autorita' portuali alle societa' di cui all'articolo  6,  comma
6"; 
    i) la lettera c) del comma- 2 dell'articolo 12 e' abrogata; 
    l) al comma 1 dell'articolo 14, dopo le  parole:  "e  promozione"
sono aggiunte le seguenti: "nonche' nell'ambito della  pianificazione
delle opere portuali, alla  formulazione  ed  elaborazione  di  piani
triennali  da  proporre   al   Ministro   dei   trasporti   e   della
navigazione"". 
    All'articolo 9: 
    al comma 2, dopo le parole: "articolo 21 della legge  28  gennaio
1994,  n.  84,  "  sono   inserite   le   seguenti:   "e   successive
modificazioni,"; l'ultimo periodo e' sostituito dal seguente:  "Detto
beneficio, esteso anche ai lavoratori e dipendenti delle  imprese  di
cui all'articolo 16 della legge n. 84 del 1994 ed ai dipendenti delle
autorita' portuali, qualora non utilizzato pienamente nell'anno 1997,
e' prorogato fino al 31 dicembre 1998."; 
    il comma 4 e' sostituito dal seguente: 
    "4. Al fine di completare il processo di  trasformazione  di  cui
all'articolo  21  della  legge  n.  84   del   1994,   e   successive
modificazioni, sono previsti  interventi  destinati  a  riequilibrare
situazioni contabili previste  nei  bilanci  delle  compagnie  e  dei
gruppi portuali, compresa la compagnia carenanti del porto di Genova,
modificatesi a causa di eventi non  imputabili  alla  gestione  delle
compagnie e  dei  gruppi  medesimi;  nonche'  a  definire  situazioni
derivanti da  contenzioso,  anche  stragiudiziale,  scaturenti  dalla
previgente normativa del settore, non ancora conclusesi alla data  di
entrata in vigore del presente decreto. A sostegno  del  processo  di
trasformazione e di  sviluppo  dei  porti  sono,  altresi',  previsti
interventi  diretti  alla  riqualificazione   e   riconversione   del
personale presente nell'organico delle imprese di cui  agli  articoli
16, 18 e 21 della legge n. 84 del 1994, e  successive  modificazioni.
All'onere  derivante  dal  presente  comma,  valutato  in  lire   100
miliardi,  provvede  la  gestione  commissariale  del  Fondo  di  cui
all'articolo  6,  comma  1,  del  presente  decreto  sulla  base   di
risultanze  debitamente   documentate   e   accertate   da   apposita
commissione  istituita   dal   Ministro   dei   trasporti   e   della
navigazione."; 
    al comma 7, dopo le parole: "norme  sulla  contabilita'  generale
dello Stato " sono inserite le seguenti: ";  il  limite  dell'importo
ammesso per il ricorso alla gestione in economia di cui  all'articolo
1, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica  15  novembre
1989, n. 391, e' aumentato, nei casi previsti, da lire 150.000.000 ad
un importo non  superiore  alla  soglia  di  rilievo  comunitario  in
materia di forniture, servizi e lavori;  per  le  altre  ipotesi  ivi
indicate, da lire 75.000.000 a lire 200.000.000. I limiti di spesa di
cui all'articolo 5, comma 3, ed all'articolo 8, comma 2,  del  citato
decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n.  391  del  1989  sono
innalzati a lire 10.000.000 e il limite di spesa previsto al comma  3
del citato articolo 8 e' aumentato a lire 150.000.000"; 
    al comma 8, le parole: "restando prorogato" sono sostituite dalle
seguenti "restando prorogata" e sono aggiunte, in fine,  le  seguenti
parole: "restando confermate le modalita' di cui all'articolo  4  del
decreto-legge 22 gennaio 1990, n. 6, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 24 marzo 1990, n. 58 "; 
    dopo il comma 10, sono aggiunti i seguenti: 
    "10-bis. All'articolo 10, comma 4, della legge 27 dicembre  1997,
n. 449, sono soppresse le parole: ", a decorrere dall'anno 1998,". 
    10-ter. All'articolo 10 della legge 27  dicembre  1997,  n.  449,
dopo il comma 4, e' inserito il seguente: 
    "4-bis. Qualora la decorrenza delle concessioni di cui al comma 4
retroagisca alla data di rilascio di un atto di cui  all'articolo  35
del  regolamento  per  l'esecuzione  del  codice  della  navigazione,
approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  15  febbraio
1952, n. 328, il canone e' determinato nella misura minore tra quella
calcolata ai sensi del decreto di cui al comma 4 e  quella  calcolata
ai sensi della previgente normativa"". 
    Dopo l'articolo 9, sono inseriti i seguenti: 
    "ART. 9-bis. - (Informatizzazione dei servizi marittimi) - 1. Per
la realizzazione del piano triennale 1995-1997 per l'informatica  del
settore  navigazione  marittima,  integrato  dai   successivi   piani
triennali 1996-1998, 1997-1999 e 1998- 2000, compreso il  Sistema  di
controllo del traffico marittimo (Vessel Traffc Services - VTS),  nel
rispetto delle esigenze di tutela e difesa  dell'ambiente  marino  ai
sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 21  ottobre  1996,  n.  535,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n.  647,
e ai fini del completamento del Sistema  informatizzato  del  demanio
marittimo, e' autorizzata l'ulteriore spesa nel  limite  di  lire  60
miliardi per il 1998 e lire 70 miliardi  per  il  1999.  Il  relativo
onere e' posto a carico della gestione commissariale del Fondo di cui
all'articolo  6  del  presente  decreto,  che  provvede  a  riversare
annualmente l'importo all'entrata del bilancio  dello  Stato  perche'
sia riassegnato ai pertinenti capitoli di spesa. 
    2. Alla maggiore spesa di lire 130 miliardi si provvede, quanto a
lire 60 miliardi per il 1998 e  a  lire  70  miliardi  per  il  1999,
mediante corrispondente riduzione  dello  stanziamento  iscritto,  ai
fini  del  bilancio  triennale  1998-2000,  nell'ambito   dell'unita'
previsionale di base in conto capitale "Fondo speciale"  dello  stato
di  previsione  del  Ministero  del  tesoro,  del  bilancio  e  della
programmazione economica per  l'anno  finanziario  1998,  allo  scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al  Ministero  dei
trasporti e della navigazione. 
    ART. 9-ter. - (Osservatorio del mercato del lavoro  marittimo)  -
1. E' istituito l'Osservatorio del mercato del lavoro  marittimo  con
il compito di formulare proposte sulla composizione  degli  equipaggi
delle navi iscritte nel Registro internazionale  e  sulla  formazione
professionale  della  gente  di  mare,  nonche'  con  il  compito  di
valutare, in sede di verifica a  cadenza  semestrale,  le  risultanze
della istituzione del Registro internazionale di cui all'articolo  1,
proponendo al Ministro dei trasporti e della navigazione  i  relativi
interventi. 
    2. L'Osservatorio di cui al comma 1 e' presieduto da un dirigente
generale del Ministero dei  trasporti  e  della  navigazione,  ed  e'
composto da un dirigente dello stesso Ministero, da un dirigente  del
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione  economica,
da un dirigente del Ministero del lavoro e della previdenza  sociale,
da tre rappresentanti dell'armamento e da  tre  rappresentanti  delle
organizzazioni sindacali dei marittimi maggiormente rappresentative a
livello nazionale. Le  funzioni  di  segreteria  sono  svolte  da  un
funzionario di livello IX, coadiuvato da un  funzionario  di  livello
VII o VIII, designati dal Ministro dei trasporti e della  navigazione
tra i funzionari dello stesso Ministero. I membri dell'Osservatorio e
della segreteria sono nominati con decreto del Ministro dei trasporti
e della navigazione e restano in carica tre  anni.  Con  decreto  del
Ministro dei trasporti e della navigazione sono altresi'  determinate
le modalita' di funzionamento dell'Osservatorio. 
    3. Per l'imbarco su navi iscritte nel Registro internazionale  e'
istitutito il turno generale unico di  collocamento  della  gente  di
mare, le cui modalita' di funzionamento sono  stabilite  con  decreto
del Ministro dei trasporti e della navigazione. 
    ART.  9-quater.  -  (Disposizioni  particotari)  -  1.   Per   le
assicurazioni riguardanti navi immatricolate o registrate  in  Italia
l'aliquota di cui all'articolo 1 della  legge  29  ottobre  1961,  n.
1216, viene fissata nella misura dello 0,05 per cento a decorrere dal
1  gennaio  1998.  La  gestione  commissariale  del  Fondo   di   cui
all'articolo 6 del presente decreto versa  all'entrata  del  bilancio
dello Stato l'importo pari alla differenza  di  aliquota  sulla  base
della rendicontazione inoltrata dalle societa' di assicurazione. 
    2. A tutti i contratti di arruolamento del personale imbarcato su
navi mercantili si applicano  le  disposizioni  di  cui  all'articolo
2-undecies, comma 2, del decreto-legge 30  settembre  1994,  n.  564,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1994, n.  656.
La gestione  commissariale  del  Fondo  di  cui  all'articolo  6  del
presente  decreto  riversa  all'entrata  del  bilancio  dello   Stato
l'importo di lire 5 miliardi annue. 
    3. Le tre unita' del personale  civile  in  servizio  presso  gli
uffici di collocamento della gente di mare e movimento  ufficiali  di
Genova e di Napoli sono inquadrate nell'organico  del  Ministero  dei
trasporti  e  della   navigazione,   anche   in   sovrannumero,   con
riassorbimento in caso di successive  vacanze  di  organico.  A  tali
fini, con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione,  di
concerto  con  i  Ministri  del  tesoro,   del   bilancio   e   della
programmazione economica e per la  funzione  pubblica  e  gli  affari
regionali, e' definita la tabella di equiparazione tra le  qualifiche
e i profili professionali dell'ordinamento  statale  e  le  posizioni
giuridiche rivestite dal predetto personale alla data del 31 dicembre
1996.  Il  relativo  onere  e'  posto   a   carico   della   gestione
commissariale del Fondo di cui all'articolo 6  del  presente  decreto
che  provvede  a  riversare  annualmente  l'importo  all'entrata  del
bilancio dello Stato perche' sia riassegnato ai  pertinenti  capitoli
di spesa. 
    4.  L'iscrizione  nelle  matricole  e   nei   registri   di   cui
all'articolo 146 del codice della navigazione,  come  nave  destinata
alla pesca marittima, e' subordinata al nulla osta del Ministero  per
le politiche agricole da rilasciare entro sessanta giorni dalla  data
di presentazione della relativa istanza. 
    5. Alla  maggiore  spesa  di  lire  12,7  miliardi,  a  decorrere
dall'anno 1998, si provvede mediante corrispondente  riduzione  dello
stanziamento iscritto, ai  fini  del  bilancio  triennale  1998-2000,
nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo
speciale" dello stato di previsione del  Ministero  del  tesoro,  del
bilancio e della  programmazione  economica  per  l'anno  finanziario
1998, allo scopo parzialmente utilizzando  l'accantonamento  relativo
al Ministero dei trasporti e della navigazione". 
    All'articolo 10: 
    dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti: 
    "1-bis. In attesa della stipula,  in  applicazione  dei  principi
comunitari in materia, degli atti relativi ai contratti di  programma
e di servizio pubblico per gli anni 1997 e  1998,  il  Ministero  del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica e'  autorizzato
a corrispondere alla societa' Ferrovie dello Stato Spa, alle  singole
scadenze, le somme allo scopo iscritte nei bilanci 1997 e 1998. 
    1-ter. Per l'approvazione di progetti di opere  concernenti  reti
ferroviarie la conferenza di servizi di cui all'articolo 14-ter della
legge 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dall'articolo 17 della  legge
15 maggio 1997, n. 127, e' indetta dal Ministro dei trasporti e della
navigazione."; 
    dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti: 
    "2-bis. All'articolo 1, comma 1, della legge 26 febbraio 1992, n.
211, le parole: "tramvie  veloci"  sono  sostituite  dalla  seguente:
"tramvie". 
    2-ter. Il primo periodo del comma 4 dell'articolo 9  della  legge
24 marzo 1989, n. 122, e' sostituito dai seguenti: "I comuni,  previa
determinazione dei criteri di cessione del diritto di superficie e su
richiesta dei privati interessati o di imprese di  costruzione  o  di
societa'  anche  cooperative,  possono  prevedere,  nell'ambito   del
programma urbano dei parcheggi,  la  realizzazione  di  parcheggi  da
destinare a pertinenza di immobili privati su  aree  comunali  o  nel
sottosuolo delle stesse. Tale  disposizione  si  applica  anche  agli
interventi in fase di avvio o gia' avviati"."; 
    il comma 5 e' soppresso. 
    L'articolo 11 e' soppresso. 
    All'articolo 12 sono soppressi i commi 1 e 4; e al  comma  2,  le
parole: "debbono, a richiesta dei soggetti di cui al comma  1,"  sono
sostituite dalle seguenti: "a richiesta  degli  autotrasportatori  di
cose per conto di terzi iscritti all'albo di cui alla legge 6  giugno
1974, n. 298, e di quelli domiciliati e residenti negli Stati  membri
dell'Unione europea, debbono". 
    All'articolo 13: 
    al comma 1, dopo le parole:  ""fondo  speciale"  dello  stato  di
previsione  del  Ministero  del  tesoro",  ovunque  ricorrano,   sono
inserite  le  seguenti:  ",  del  bilancio  e  della   programmazione
economica" e, dopo  le  parole:  "all'uopo  parzialmente  utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro" sono  inserite  le
seguenti: ", del bilancio e della programmazione economica"; 
    al comma 2, le parole: "Il Ministro del tesoro"  sono  sostituite
dalle seguenti:  "Il  Ministro  del  tesoro,  del  bilancio  e  della
programmazione economica".