(Allegato)
                                                             Allegato 
  MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE  17
FEBBRAIO 1998, N. 23. 
  All'articolo 1: 
  al comma 3, primo  periodo,  dopo  le  parole:  "distribuzione  dei
farmaci" sono inserite le seguenti: ", ivi compresi quelli contenenti
principi  attivi  non  impiegati  nei   medicinali   industriali   in
commercio,"; 
  al comma 6, primo periodo, le parole: "10 miliardi" sono sostituite
dalle seguenti: "20 miliardi"; 
  al  comma  7,  le  parole:  "10  miliardi"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "20 miliardi". 
  All'articolo 3: 
  al comma 2,  le  parole:  "in  base  ad  elementi  obiettivi"  sono
sostituite dalle seguenti:  "in  base  a  dati  documentabili"  e  le
parole: "sia consolidato e conforme a lineeguida o"  sono  sostituite
dalle seguenti: "sia noto e conforme a"; 
   il comma 3 e' sostituito dal seguente: 
  "3. Fino al termine della sperimentazione di  cui  all'articolo  1,
sono fatti salvi gli atti del  medico  che,  limitatamente  al  campo
oncologico,  abbia  impiegato  o  impieghi  medicinali  a   base   di
octreotide o di somatostatina, purche' il paziente renda per iscritto
il proprio consenso dal quale risulti che i medicinali impiegati sono
sottoposti a sperimentazione."; 
   dopo il comma 3 e' inserito il seguente: 
  "3-bis. Nelle ipotesi disciplinate  dai  commi  2  e  3  il  medico
trascrive sulla ricetta, senza riportare le generalita' del paziente,
un  riferimento  numerico  o  alfanumerico  di  collegamento  a  dati
d'archivio in proprio possesso che consenta, in caso di richiesta  da
parte  dell'autorita'  sanitaria,  di  risalire   all'identita'   del
paziente trattato."; 
  al  comma  5,  primo  periodo,  le  parole:  "costituisce  illecito
disciplinare, da perseguire"  sono  sostituite  dalle  seguenti:  "e'
oggetto di procedimento disciplinare"; e' soppresso l'ultimo periodo. 
  All'articolo 4: 
  al comma 3, il secondo periodo  e'  sostituito  dai  seguenti:  "La
ricetta, compilata secondo le  indicazioni  di  cui  al  comma  3-bis
dell'articolo  3,  deve   contenere   esclusivamente   l'annotazione:
''Prescrizione in forma anonima effettuata ai sensi dell'articolo  3,
comma 3, del decreto-legge 17  febbraio  1998,  n.  23''.  Le  stesse
disposizioni si applicano anche  alle  prescrizioni  di  preparazioni
magistrali."; 
  al comma 5,  le  parole:  "costituisce  illecito  disciplinare,  da
perseguire"  sono  sostituite  dalle   seguenti:   "e'   oggetto   di
procedimento disciplinare"; 
   dopo il comma 5, e' aggiunto il seguente: 
  "5-bis. Chiunque venda o  ponga  in  vendita  medicinali  a  prezzi
superiori a quelli stabiliti ai sensi del comma 2 e'  punito  con  la
reclusione da tre a sette anni e con la multa da 20 a 50  milioni  di
lire. Nei casi di lieve entita' la pena e' ridotta fino  alla  meta'.
Con la sentenza di  condanna  e'  sempre  ordinata  la  confisca  dei
proventi derivanti  dalla  cessione  illecita  dei  medicinali.  Alla
condanna consegue la pena accessoria dell'interdizione permanente dai
pubblici uffici". 
   All'articolo 5: 
  al comma 1,  sono  aggiunti,  in  fine,  i  seguenti  periodi:  "La
prescrizione di preparazioni magistrali per uso orale puo'  includere
principi attivi diversi da quelli  previsti  dal  primo  periodo  del
presente comma,  qualora  questi  siano  contenuti  in  prodotti  non
farmaceutici per uso  orale,  regolarmente  in  commercio  nei  Paesi
dell'Unione  europea;  parimenti,  la  prescrizione  di  preparazioni
magistrali per uso esterno puo' includere principi attivi diversi  da
quelli previsti dal primo periodo del presente comma, qualora  questi
siano contenuti in prodotti cosmetici regolarmente  in  commercio  in
detti Paesi. Sono fatti in ogni caso salvi i divieti e le limitazioni
stabiliti dal Ministero della sanita' per esigenze  di  tutela  della
salute pubblica"; 
   il comma 3 e' sostituito dal seguente: 
  "3. Il medico deve ottenere il consenso del paziente al trattamento
medico e  specificare  nella  ricetta  le  esigenze  particolari  che
giustificano il ricorso alla prescrizione estemporanea. Nella ricetta
il medico dovra' trascrivere,  senza  riportare  le  generalita'  del
paziente, un riferimento numerico o alfanumerico  di  collegamento  a
dati  d'archivio  in  proprio  possesso  che  consenta,  in  caso  di
richiesta   da   parte   dell'autorita'   sanitaria,   di    risalire
all'identita' del paziente trattato"; 
  al comma 6,  le  parole:  "costituisce  illecito  disciplinare,  da
perseguire"  sono  sostituite  dalle   seguenti:   "e'   oggetto   di
procedimento disciplinare". 
  Dopo l'articolo 5, sono inseriti i seguenti: 
  "Art. 5-bis (Consenso al trattamento dei dati personali). -  1.  Il
consenso reso dal paziente ai sensi dell'articolo 3, commi 2 e  3,  e
dell'articolo 5, comma 3, riguarda  anche  il  trattamento  dei  dati
personali previsto dagli articoli 22 e 23  della  legge  31  dicembre
1996, n. 675. A tal fine il medico e' tenuto a informare il  paziente
che i dati personali  desumibili  dalla  ricetta  e  quelli  ad  essi
strettamente correlati potranno essere utilizzati presso  le  aziende
sanitarie locali e presso  il  Ministero  della  sanita'  a  fini  di
verifiche amministrative e per scopi epidemiologici e di ricerca. 
  2. Nel quadro delle misure adottate per la sicurezza  dei  dati  ai
sensi dell'articolo 15 della legge  31  dicembre  1996,  n.  675,  il
Ministero della sanita' e le aziende  sanitarie  locali  stabiliscono
procedure dirette  ad  assicurare  che  le  ricette  siano  esaminate
soltanto dal personale incaricato di svolgere i compiti previsti  dal
comma l. 
  Art.  5-ter  (Contributi  agli  indigenti   per   spese   sanitarie
particolarmente onerose). - 1. E' assegnato  ai  comuni,  per  l'anno
1998,  uno  stanziamento  di  lire  5  miliardi   da   destinare   al
finanziamento  di  contributi  agli  indigenti  per  spese  sanitarie
particolarmente onerose. La predetta somma e' ripartita fra i  comuni
tenendo conto del reddito  medio  pro  capite,  secondo  modalita'  e
procedure da stabilire con  decreto  del  Ministro  dell'interno,  di
concerto con i Ministri della sanita' e per la solidarieta'  sociale,
sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani. 
  2. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui al
comma 1, valutato in lire 5 miliardi per  l'anno  1998,  si  provvede
mediante l'utilizzo dell'autorizzazione di spesa relativa alla  quota
dello  Stato  dell'8  per  mille  IRPEF,  iscritta  nello  stato   di
previsione  del  Ministero  del  tesoro,   del   bilancio   e   della
programmazione economica per l'anno 1998, ai sensi  dell'articolo  48
della legge 20 maggio 1985, n.  222.  Il  Ministro  del  tesoro,  del
bilancio  e  della  programmazione  economica   e'   autorizzato   ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio".