Articolo 13 DATA DI ENTRATA IN VIGORE E DURATA 1. Il presente Accordo entrera' in vigore alla data in cui le PARTI avranno notificato l'adempimento delle procedure interne previste per la sua entrata in vigore ed avra' una durata di dieci anni. 2. Questo Accordo puo' essere emendato in ogni momento tramite mutuo Accordo delle due Parti. 3. Se, tuttavia, una delle due Parti considera necessario, per inderogabili motivi nazionali, porre fine alla propria partecipazione ai sensi di questo Moli prima che sia trascorso il periodo dei dieci anni, o qualsiasi estensione di esso, verra' data all'altra Parte notifica scritta della sua intenzione sei mesi prima della data di scadenza. 4. La scadenza anticipata di questo Accordo non rechera' pregiudizio ai contratti gia' firmati, che rimarranno in vigore fino alla loro conclusione, ne ai diritti di sicurezza di cui all'Art. 8, che permarranno anche dopo che venga posto fine a questo Accordo. In due copie in lingua coreana italiana e inglese, tutte ugualmente autentiche. In caso di disputa sulla interpretazione del testo, prevarra' il testo in lingua inglese. IL MINISTRO DELLA DIFESA IL MINISTRO DELLA DIFESA DELLA REPUBBLICA ITALIANA NAZIONALE DELLA REPUBBLICA DI COREA Parte di provvedimento in formato grafico ONOREVOLE FABIO FABBRI OREVOLE KWON, YOUNG HAE DATA: 16 SET. 1993 DATA 93.10.18 FIRMATO A SEOUL, REPUBBLICA DI COREA E A ROMA, REPUBBLICA ITALIANA.