(Memorandum - art. 13)
                             Articolo 13 
                 DATA DI ENTRATA IN VIGORE E DURATA 
    1. Il presente Accordo entrera' in vigore alla  data  in  cui  le
PARTI  avranno  notificato  l'adempimento  delle  procedure   interne
previste per la sua entrata in vigore ed avra' una durata di dieci 
anni. 
    2. Questo Accordo puo' essere emendato in ogni momento tramite 
mutuo Accordo delle due Parti. 
    3. Se, tuttavia, una delle due Parti  considera  necessario,  per
inderogabili motivi nazionali, porre fine alla propria partecipazione
ai sensi di questo Moli prima che sia trascorso il periodo dei  dieci
anni, o qualsiasi estensione di esso,  verra'  data  all'altra  Parte
notifica scritta della sua intenzione sei mesi prima della data di 
scadenza. 
    4.  La  scadenza  anticipata  di  questo  Accordo  non   rechera'
pregiudizio ai contratti gia' firmati, che rimarranno in vigore  fino
alla loro conclusione, ne ai diritti di sicurezza di cui all'Art. 8, 
che permarranno anche dopo che venga posto fine a questo Accordo. 
    In  due  copie  in  lingua  coreana  italiana  e  inglese,  tutte
ugualmente autentiche. In caso di disputa sulla interpretazione del 
testo, prevarra' il testo in lingua inglese. 
 
 
    

IL MINISTRO DELLA DIFESA                 IL MINISTRO DELLA DIFESA
DELLA REPUBBLICA ITALIANA                NAZIONALE DELLA REPUBBLICA
                                         DI COREA

    

              Parte di provvedimento in formato grafico

    
 
ONOREVOLE FABIO FABBRI                   OREVOLE KWON, YOUNG HAE
DATA: 16 SET. 1993                       DATA 93.10.18


    
FIRMATO A SEOUL, REPUBBLICA DI COREA E A ROMA, REPUBBLICA ITALIANA.