(Memorandum - art. 2)
                             Articolo 2 
                PRINCIPI CHE REGOLANO LA COOPERAZIONE 
    1.  Le  due  Parti  coopereranno  al  fine  di  incrementare   la
produzione ed il potenziale di  manutenzione  delle  industrie  della
difesa e di acquisire in modo piu  economico  e  valido  -  armamenti
moderni. 
    2.  Le  due  Parti  faranno  ogni  sforzo   per   facilitare   la
cooperazione nella ricerca, sviluppo  e  coproduzione  del  materiale
della difesa. 
    3. Entrambe le Parti daranno piena esecuzione al requisito  sulla
compensazione in relazione al materiale per la difesa e al  contratto
di vendita degli equipaggiamenti.  Le  due  Parti  faranno  del  loro
meglio per istituire un programma di compensazione tramite  il  quale
cercheranno   di   conseguire   reciproci   vantaggi,   grazie   alla
cooperazione fra le industrie della difesa dei due Paesi interessati. 
    4. Le due Parti coopereranno al fine di aprire ed ampliare  nuovi
mercati per il materiale della difesa e relativi servizi, utilizzando
elevata tecnologia moderna a quelle industrie del settore nei quali i
due Paesi posseggono vantaggi reciproci. 
    5. Ai  sensi  di  questo  MoU,  la  Parte  approvvigionante  puo'
approvvigionare  equipaggiamenti,  materiali,  parti  di  ricambio  e
servizi quali manutenzione, ispezione e riparazioni necessari per  il
funzionamento e il  mantenimento  del  sistema  d'arma,  direttamente
dalle attivita' logistiche del fornitore. In casi  particolari,  e  a
seconda della disponibilita', le forniture potrebbero essere ottenute
dall'organizzazione logistica della Parte  fornitrice  e/o  da  altre
organizzazioni delegate, ma  sempre  in  base  ad  accordi  specifici
concordati tra le Parti, che dovrebbero anche controllare il rimborso
dei pagamenti effettuati da una o da entrambe le Parti. 
    6.  Nel  fornire   il   supporto   logistico   alla   Parte   che
approvvigiona, la  Parte  fornitrice  dovra  trattare  la  Parte  che
approvvigiona allo stesso modo in cui la parte fornitrice, tratta gli
Enti del Paese fornitore in base al principio del non guadagno e  non
perdite. 
    7.  La  Parte  fornitrice  assicurera'  che  gli  equipaggiamenti
comuni, materiali, Parti di ricambio e servizi da fornire alla  Parte
approvvigionante rispondono alle specifiche militari e agli  standard
di qualita' della Parte approvvigionante. 
    La Parte fornitrice  definira'  anche  le  giuste  procedure  per
valutare eventuali rapporti di  discrepanze  presentati  dalla  parte
acquirente. 
    8. Per migliorare l'interoperabilita' dei sistemi  logistici  fra
le due Parti, i partecipanti si adopereranno per fornire  alla  parte
approvvigionante l'accesso  all'addestramento  e  formazione  per  il
personale  addetto  alla  logistica  nel  Paese  fornitore,   e   per
sviluppare e mantenere sistemi di processazione  automatica  di  dati
sulla logistica e un sistema di informazione logistica compatibili. 
    9. Su una base  di  reciprocita',  ciascuna  parte  operera'  una
speciale riduzione o esenzione relativamente alle  proprie  richieste
di rimborso rivolte all'altra parte,  con  riferimento  ai  costi  di
ricerca e sviluppo. 
    Ognuna delle due parti concedera' all'altra parte un  trattamento
preferenziale nel fornire consulenza tecnica e nel  permettere  l'uso
di tecnologia soggetta a diritti di proprieta' intellettuale,  quando
cio' sia necessario.