Articolo 2 PRINCIPI CHE REGOLANO LA COOPERAZIONE 1. Le due Parti coopereranno al fine di incrementare la produzione ed il potenziale di manutenzione delle industrie della difesa e di acquisire in modo piu economico e valido - armamenti moderni. 2. Le due Parti faranno ogni sforzo per facilitare la cooperazione nella ricerca, sviluppo e coproduzione del materiale della difesa. 3. Entrambe le Parti daranno piena esecuzione al requisito sulla compensazione in relazione al materiale per la difesa e al contratto di vendita degli equipaggiamenti. Le due Parti faranno del loro meglio per istituire un programma di compensazione tramite il quale cercheranno di conseguire reciproci vantaggi, grazie alla cooperazione fra le industrie della difesa dei due Paesi interessati. 4. Le due Parti coopereranno al fine di aprire ed ampliare nuovi mercati per il materiale della difesa e relativi servizi, utilizzando elevata tecnologia moderna a quelle industrie del settore nei quali i due Paesi posseggono vantaggi reciproci. 5. Ai sensi di questo MoU, la Parte approvvigionante puo' approvvigionare equipaggiamenti, materiali, parti di ricambio e servizi quali manutenzione, ispezione e riparazioni necessari per il funzionamento e il mantenimento del sistema d'arma, direttamente dalle attivita' logistiche del fornitore. In casi particolari, e a seconda della disponibilita', le forniture potrebbero essere ottenute dall'organizzazione logistica della Parte fornitrice e/o da altre organizzazioni delegate, ma sempre in base ad accordi specifici concordati tra le Parti, che dovrebbero anche controllare il rimborso dei pagamenti effettuati da una o da entrambe le Parti. 6. Nel fornire il supporto logistico alla Parte che approvvigiona, la Parte fornitrice dovra trattare la Parte che approvvigiona allo stesso modo in cui la parte fornitrice, tratta gli Enti del Paese fornitore in base al principio del non guadagno e non perdite. 7. La Parte fornitrice assicurera' che gli equipaggiamenti comuni, materiali, Parti di ricambio e servizi da fornire alla Parte approvvigionante rispondono alle specifiche militari e agli standard di qualita' della Parte approvvigionante. La Parte fornitrice definira' anche le giuste procedure per valutare eventuali rapporti di discrepanze presentati dalla parte acquirente. 8. Per migliorare l'interoperabilita' dei sistemi logistici fra le due Parti, i partecipanti si adopereranno per fornire alla parte approvvigionante l'accesso all'addestramento e formazione per il personale addetto alla logistica nel Paese fornitore, e per sviluppare e mantenere sistemi di processazione automatica di dati sulla logistica e un sistema di informazione logistica compatibili. 9. Su una base di reciprocita', ciascuna parte operera' una speciale riduzione o esenzione relativamente alle proprie richieste di rimborso rivolte all'altra parte, con riferimento ai costi di ricerca e sviluppo. Ognuna delle due parti concedera' all'altra parte un trattamento preferenziale nel fornire consulenza tecnica e nel permettere l'uso di tecnologia soggetta a diritti di proprieta' intellettuale, quando cio' sia necessario.