Tabella 1 CRITERI UNIFICATI DI VALUTAZIONE DELLA SITUAZIONE REDDITUALE Parte I. La situazione economica dei soggetti appartenenti al nucleo definito dall'art. 2, comma 1, si ottiene sommando: a) il reddito complessivo ai fini IRPEF quale risulta dall'ultima dichiarazione presentata o, in mancanza di obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi, dall'ultimo certificato sostitutivo rilasciato dai datori di lavoro o da enti previdenziali; per quanto riguarda la valutazione dei redditi agrari dovra' essere predisposta un'apposita circolare ministeriale; b) il reddito delle attivita' finanziarie, determinato applicando il rendimento medio annuo dei titoli decennali del Tesoro al patrimonio mobiliare definito secondo i criteri di seguito elencati. Dalla predetta somma si detraggono L. 2.500.000 qualora il nucleo familiare risieda in abitazioni in locazione. Tale importo e' elevato a L. 3.500.000 qualora i membri del nucleo familiare non posseggano altri immobili adibiti ad uso abitativo o residenziale nel comune di residenza. Parte II - Definizione del patrimonio. a) Patrimonio immobiliare: fabbricati e terreni edificabili ed agricoli intestati a persone fisiche diverse da imprese: il valore dell'imponibile definito ai fini ICI al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di presentazione della domanda, indipendentemente dal periodo di possesso nel periodo d'imposta considerato. Dalla somma dei valori cosi' determinati si detrae l'ammontare del debito residuo al 31 dicembre dell'anno precedente per mutui contratti per l'acquisto di tali immobili. b) Patrimonio mobiliare: l'individuazione del patrimonio mobiliare e' effettuata indicando in un unico ammontare complessivo l'entita' piu' vicina tra quelle riportate negli appositi moduli predisposti dall'amministrazione. A tale fine la valutazione dell'intero patrimonio mobiliare e' ottenuta sommando i valori mobiliari in senso stretto, le partecipazioni in societa' non quotate e gli altri cespiti patrimoniali individuali, secondo le modalita' che saranno definite con successiva circolare del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Dalla somma dei valori del patrimonio immobiliare e mobiliare, determinati come sopra, si detrae, fino a concorrenza, una franchigia riferita al patrimonio di tutto il nucleo familiare, pari a L. 50.000.000. Tale franchigia e' elevata fino a L. 70.000.000 qualora il nucleo familiare risieda in un'abitazione di proprieta'.