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TRADUZIONE UFFICIOSA
della Nota Verbale n. 63 del 21 maggio 1996 dall'Ambasciata
Britannica al Ministro Lamberto Dini
Signor Ministro,
ho l'onore di fare riferimento agli articoli 11 (4) e VI
dell'Accordo Culturale del 28 novembre 1951 tra il Governo del Regno
Unito di Gran Bretagna e l'Irlanda del Nord e il Governo della
Repubblica Italiana, nonche' ai colloqui tenutisi a Roma, il 21 e 22
febbraio 1996 da parte del gruppo misto di esperti italo-britannici
riunitosi per l'esame della questione del riconoscimento ai fini
dell'immatricolazione
alle Universita' e Istituti di Istruzione Superiore italiani, dei
titoli di studio rilasciati agli studenti italiani delle scuole
britanniche: "St. George's English School" di Roma, "The New School"
di Roma e "Sir James Henderson School" di Milano (di seguito definite
"scuole britanniche").
Ho l'onore di comunicarLe che il mio Governo, preso atto
dell'autonomia delle Universta' italiane, accetta le seguenti
conclusioni raggiunte dal predetto gruppo misto di esperti:
1) Le Universita' italiane e britanniche, nell'ambito della
propria autonomia, decidono circa l'accettabilita' delle domande di
immatricolazione rispettivamente presentate dagli studenti italiani
in possesso di titoli conseguiti presso le "Scuole britanniche" e
dagli studenti in possesso di diploma di Maturita' italiano.
2) Gli studenti italiani delle "Scuole britanniche" - per
presentare la candidatura all'immatricolazione presso le Universita'
italiane - devono aver superato gli esami O.C.S.E./O.C.E. in almeno
sei materie, di cui almeno due di livello "A" attinenti al corso
universitario prescelto, nonche' un esame orale e scritto di lingua e
culture italiana.
3) Tra i corsi tenuti dalle "Scuole Britanniche" e' compreso
dall'anno scolastico 1995/96 il corso quadriennale, obbligatorio per
gli alunni italiani, di lingua e cultura italiana preparatorio
all'esame di cui al punto 2), da svolgersi per un totale di cinque
ore settimanali secondo il programma stabilito dal Ministero della
Pubblica Istruzione italiano.
4) Lo svolgimento di detto programma e' affidato dall'anno
scolastico 1996/97 ad insegnanti di madre lingua italiana, designati
d'intesa tra il Ministero della Pubblica Istruzione italiano ed i
responsabili delle "Scuole britanniche".
5) Per l'esame scritto e orale di lingua e cultura italiana di
cui al punto 2) e' costituita, dall'anno scolastico 1995/96, presso
ogni "scuola britannica" una commissione d'esame composta da un
rappresentante nominato dal Ministero della Pubblica Istruzione
italiano con funzioni di Presidente; di un rappresentante della
"Scuola britannica"; e da un docente del corso di lingua e cultura
italiana. Le spese relative al Presidente della Commissione sono a
carico delle singole "scuole britanniche".
6) Il Ministero della Pubblica Istruzione italiano effettua,
dall'anno scolastico 1996/97, ispezioni periodiche nelle "Scuole
britanniche" allo scopo di accertare l'adeguato svolgimento del
programma di lingua e culture italiana.
7) Nella fase di transizione (1996-98) la prova di lingua e
cultura italiana vertera' sul programma dell'ultimo anno per la
sessione di esami del 1996, sul programma degli ultimi due anni nella
sessione del 1997 e su quello degli ultimi tre anni nella sessione
del 1998.
8) Nel periodo precedente l'entrata in vigore del presente
Scambio di Note, a partire dall'anno accademico 1996/97, la Parte
italiana consente alle Universita' italiane con apposito
provvedimento di decidere circa l'eccitabilita' delle domande di
immatricolazione degli studenti italiani delle "Scuole britanniche"
che abbiano superato gli esami previsti in base alla presente Nota
alle condizioni in essa indicate
9) Le disposizioni di cui all'Articolo 192 (3) del Decreto
Legislativo N. 297 del 16 aprile 1994 si applica agli alunni sia
italiani sia stranieri delle classi intermedie delle "scuole
britanniche" che intendono proseguire gli studi presso scuole
italiane di istruzione secondaria.
Entrambi i Governi trasmetteranno alle Universita' ed agli
Istituti di Istruzione Superiore dei rispettivi Paesi il testo del
presente Scambio di Note, in armonia con la legislazione nazionale e
con l'art. 1, punto 4 della Convenzione europea relativa
all'equipollenza dei diplomi che danno accesso alle Universita'
sottoscritta a Parigi l'11 dicembre 1953.
Ogni emendamento e/o aggiunta proposti da ciascuna Parte
relativamente ai punti da 2 a 4 del presente Scambio di Note saranno
decisi da un gruppo misto di esperti convocato attraverso i canali
diplomatici ed entreranno immediatamente in vigore.
Le disposizioni previste dal presente Scambio di Note potranno
essere riviste dopo tre anni dall'entrata in vigore dello stesso su
richiesta di una delle Parti.
Qualora il Suo Governo concordi con quanto precede, ho l'onore di
proporLe che la presente Nota e la Sua risposta costituiscano
un'intesa tra i nostri due Governi, la quale entrera' in vigore dalla
data in cui i due Governi si saranno reciprocamente notificato
l'avvenuto espletamento delle necessarie procedure interne.
Le prego di accettare, Eccellenza, i sensi della mia piu' alta
considerazione.
(Firmato - Patrick Fairweather, Ambasciatore di Sua Maesta')
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