(Convenzione - art. 11)
                             Articolo 11 
                              INTERESSI 
1. Gli interessi provenienti da uno Stato contraente e pagati  ad  un
residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto  altro
Stato. 
2.  Tuttavia,  tali  interessi  sono  imponibili  anche  nello  Stato
contraente  dal  quale  essi  provengono  ed  in   conformita'   alla
legislazione di detto Stato, ma, se la  persona  che  percepisce  gli
interessi ne e' l'effettivo beneficiario, l'imposta  cosi'  applicata
non  puo'  eccedere  il  5  per  cento  dell'ammontare  lordo   degli
interessi. Le autorita' competenti degli Stati contraenti regoleranno
di comune accordo le modalita' di applicazione di tale limitazione. 
3.  Nonostante  le  disposizioni  del  paragrafo  2,  gli   interessi
provenienti da uno degli Stati contraenti sono esenti da  imposta  in
detto Stato se: 
   a) il debitore degli interessi e' il Governo di detto Stato 
      contraente o un suo ente locale; o 
   b) gli interessi sono pagati al Governo dell'altro Stato 
      contraente a ad un suo ente locale  o  a  qualsiasi  agenzia  o
      ufficio a cio'  delegato  (incluso  un  istituto  finanziario),
      interamente di proprieta' dell'altro Stato contraente o  di  un
      suo ente locale; o 
   c) gli interessi sono pagati a qualsiasi altra agenzia o 
      rappresentanza (incluso un istituto finanziario) in relazione a
      prestiti fatti in applicazione di un accordo  stipulato  tra  i
      Governi degli Stati contraenti. 
4. Ai fini del presente articolo il  termine  "interessi"  designa  i
redditi  dei  titoli  del  debito  pubblico,  delle  obbligazioni  di
prestiti, garantite o non da ipoteca e portanti o meno  una  clausola
di partecipazione agli utili, e  dei  crediti  di  qualsiasi  natura,
nonche' ogni altro provento assimilabile ai redditi di somme date  in
prestito, in base alla legislazione fiscale  dello  Stato  da  cui  i
redditi provengono. 
5. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano nel  caso  in
cui il beneficiario effettivo degli interessi, residente di uno Stato
contraente, eserciti nell'altro Stato contraente dal quale provengono
gli interessi, sia un'attivita' industriale o commerciale  per  mezzo
di una  stabile  organizzazione  ivi  situata,  sia  una  professione
indipendente mediante una base  fissa  ivi  situata,  ed  il  credito
generatore degli interessi si ricolleghi effettivamente ad  esse.  In
tal  caso,  gli  interessi  sono  imponibili  in  detto  altro  Stato
contraente secondo la propria legislazione. 
6. Gli interessi si considerano provenienti da uno  Stato  contraente
quando il debitore e' lo Stato stesso, una sua suddivisione  politica
o amministrativa, un suo ente locale o un residente di  detto  Stato.
Tuttavia, quando il debitore degli interessi, sia esso residente o no
di uno Stato contraente, ha  in  uno  Stato  contraente  una  stabile
organizzazione  o  una  base  fissa,  per  le  cui  necessita'  viene
contratto il debito sul  quale  sono  pagati  gli  interessi  e  tali
interessi sono a carico della stabile  organizzazione  o  della  base
fissa, gli interessi stessi si considerano  provenienti  dallo  Stato
contraente in cui e' situata la  stabile  organizzazione  o  la  base
fissa. 
7. Se, in conseguenza  di  particolari  relazioni  esistenti  tra  il
debitore e il beneficiario o tra ciascuno di essi  e  terze  persone,
l'ammontare degli interessi, tenuto conto del credito  per  il  quale
sono pagati, eccede l'ammontare che sarebbe stato  convenuto  tra  il
debitore e  il  beneficiario  in  assenza  di  simili  relazioni,  le
disposizioni  del  presente  articolo   si   applicano   soltanto   a
quest'ultimo ammontare. In tal caso, la parte eccedente dei pagamenti
e' imponibile in conformita' della  legislazione  di  ciascuno  Stato
contraente e tenuto conto delle  altre  disposizioni  della  presente
Convenzione.