(Convenzione - art. 12)
                             Articolo 12 
                               CANONI 
1. I canoni provenienti da  uno  Stato  contraente  e  pagati  ad  un
residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto  altro
Stato. 
2. Tuttavia, tali canoni possono essere  tassati  anche  nello  Stato
contraente  dal  quale  essi  provengono  ed  in   conformita'   alla
legislazione di detto Stato;  ma  se  la  persona  che  percepisce  i
canoni, ne e' l'effettivo beneficiario, l'imposta cosi' applicata non
puo' eccedere il 5 per cento  dell'ammontare  lordo  dei  canoni.  Le
autorita' competenti degli Stati  contraenti  regoleranno  di  comune
accordo le modalita' di applicazione di tale limitazione. 
3. Ai fini del  presente  articolo  il  termine  "canoni"  designa  i
compensi di qualsiasi natura corrisposti per l'uso o  la  concessione
in uso, di un diritto d'autore  su  opere  letterarie,  artistiche  o
scientifiche,  ivi  comprese  le  pellicole  cinematografiche  e   le
registrazioni  per  trasmissioni  radiofoniche   o   televisive,   di
brevetti, marchi di fabbrica  o  di  commercio,  disegni  o  modelli,
progetti,  formule  o  processi  segreti,  nonche'  per  l'uso  o  la
concessione  in  uso  di  attrezzature  industriali,  commerciali   o
scientifiche o per informazioni concernenti esperienze  di  carattere
industriale, commerciale o scientifico. 
4. Le disposizioni del paragrafo 1 e 2 non si applicano nel  caso  in
cui il beneficiario dei canoni, residente di  uno  Stato  contraente,
eserciti nell'altro Stato contraente dal quale provengono  i  canoni,
sia un'attivita' commerciale o industriale per mezzo di  una  stabile
organizzazione ivi situata, sia una professione indipendente mediante
una base fissa ivi situata, ed il diritto o il  bene  generatore  dei
canoni si ricolleghino effettivamente ad esse. In tal caso, i  canoni
sono imponibili in detto altro Stato contraente  secondo  la  propria
legislazione interna. 
5. I canoni si considerano provenienti da uno Stato contraente quando
il debitore e' lo Stato  stesso,  una  sua  suddivisione  politica  o
amministrativa, un suo ente locale o un  residente  di  detto  Stato.
Tuttavia, quando il debitore dei canoni, sia esso residente o  no  di
uno  Stato  contraente,  ha  in  uno  Stato  contraente  una  stabile
organizzazione o una base  fissa  per  le  cui  necessita'  e'  stato
contratto l'obbligo che ha dato luogo al pagamento dei canoni  e  che
come tali ne sopportano  l'onere,  i  canoni  stessi  si  considerano
provenienti dallo Stato contraente  in  cui  e'  situata  la  stabile
organizzazione o base fissa. 
6. Se, in conseguenza  di  particolari  relazioni  esistenti  tra  il
debitore e il beneficiario effettivo o tra ciascuno di essi  e  terze
persone, l'ammontare dei canoni, tenuto  conto  dell'uso,  diritto  o
informazione per i quali sono pagati, eccede l'ammontare che  sarebbe
stato convenuto tra debitore e beneficiario effettivo in  assenza  di
simili relazioni, le disposizioni del presente articolo si  applicano
soltanto a quest'ultimo ammontare. In tal caso,  la  parte  eccedente
dei pagamenti e'  imponibile  in  conformita'  alla  legislazione  di
ciascuno Stato contraente e tenuto  conto  delle  altre  disposizioni
della presente Convenzione.