(Convenzione - art. 14)
                             Articolo 14 
                      PROFESSIONI INDIPENDENTI 
1. I  redditi  che  un  residente  di  uno  Stato  contraente  ritrae
dall'esercizio  di  una  libera  professione  o  da  altre  attivita'
indipendenti di carattere analogo sono imponibili soltanto  in  detto
Stato. Dette remunerazioni possono anche essere imponibili nell'altro
Stato contraente: 
   a) se egli dispone abitualmente di una base fissa nell'altro Stato 
      contraente per l'esercizio delle sue attivita'. Se egli dispone
      di tale base fissa, i redditi sono imponibili nell'altro  Stato
      ma unicamente nella misura in cui sono imputabili a detta  base
      fissa; o 
   b) se egli soggiorna nell'altro Stato contraente per un periodo o 
      periodi che non oltrepassano in totale 183 giorni in un periodo
      di dodici mesi che inizi o termini nel corso dell'anno  fiscale
      considerato; in tal caso i redditi  sono  imponibili  in  detto
      altro Stato ma unicamente nella misura in  cui  derivano  dalle
      sue attivita' esercitate in detto altro Stato. 
2. L'espressione "libera professione"  comprende  in  particolare  le
attivita'  indipendenti   di   carattere   scientifico,   letterario,
artistico, educativo o pedagogico, nonche' le attivita'  indipendenti
dei medici, avvocati, ingegneri, architetti, dentisti e contabili.