(Convenzione - art. 15)
                             Articolo 15 
                         LAVORO SUBORDINATO 
1. Fatte salve le disposizioni degli articoli 16, 18, 19, 20 e 21,  i
salari, gli  stipendi  e  le  altre  remunerazioni  analoghe  che  un
residente  di  uno  Stato  contraente  riceve  in  corrispettivo   di
un'attivita' dipendente sono imponibili soltanto in  detto  Stato,  a
meno che tale attivita' non venga svolta nell'altro Stato contraente. 
Se l'attivita' e' quivi svolta,  le  remunerazioni  percepite  a  tal
titolo sono imponibili in detto altro Stato. 
2. Nonostante le disposizioni del paragrafo 1, le  remunerazioni  che
un residente di uno  Stato  contraente  riceve  in  corrispettivo  di
un'attivita'  dipendente  svolta  nell'altro  Stato  contraente  sono
imponibili soltanto nel primo Stato se: 
   a) il beneficiario soggiorna nell'altro Stato per un periodo o 
      periodi che non oltrepassano in totale 183 giorni in un periodo
      di dodici mesi che inizi o termini nel corso dell'anno  fiscale
      considerato; e 
   b) le remunerazioni sono pagate da o per conto di un datore di 
      lavoro che non e' residente dell'altro Stato; e 
   c) l'onere delle remunerazioni non e' sostenuto da una stabile 
      organizzazione o da una base fissa che il datore di  lavoro  ha
      nell'altro Stato. 
3. Nonostante le disposizioni precedenti del  presente  articolo,  le
remunerazioni percepite in corrispettivo  di  un  lavoro  subordinato
svolto a bordo di navi, aeromobili o veicoli  di  trasporto  stradale
impiegati in traffico  internazionale  sono  imponibili  nello  Stato
contraente nel quale e' situata la  sede  della  direzione  effettiva
dell'impresa.