(Convenzione - art. 17)
                             ARTICOLO 17 
                         ARTISTI E SPORTIVI 
1. Nonostante le disposizioni degli articoli 14 e 15, i  redditi  che
un residente di uno Stato contraente  ritrae  dalle  sue  prestazioni
personali svolte nell'altro Stato contraente in qualita'  di  artista
dello spettacolo, quale artista di teatro, di cinema, della  radio  o
della televisione ovvero in qualita' di musicista o di sportivo, sono
imponibili  nello  Stato  contraente  in  cui  dette  attivita'  sono
esercitate. 
2. I redditi percepiti da artisti  dello  spettacolo  o  da  sportivi
residenti di uno Stato  contraente  non  sono  imponibili  nell'altro
altro Stato contraente nel quale tali attivita' sono svolte,  qualora
le stesse siano esercitate nel  quadro  di  un  soggiorno  finanziato
essenzialmente da uno o da entrambi gli Stati contraenti, o  da  loro
suddivisioni politiche o amministrative o pubbliche istituzioni. 
3. Quando i redditi derivanti  da  prestazioni  personali  svolte  da
un'artista dello spettacolo o da uno sportivo in tale qualita'  siano
corrisposti non a questo  sportivo  o  artista  direttamente,  ma  ad
un'altra persona, detta remunerazione e', nonostante le  disposizioni
degli articoli 7, 14 e 15, imponibile nello Stato contraente  in  cui
le attivita' dell'artista o dello sportivo sono esercitate.