(Convenzione - art. 18)
                             Articolo 18 
                              PENSIONI 
Fatte salve le disposizioni del  paragrafo  2  dell'articolo  19,  le
pensioni e le altre remunerazioni analoghe, pagate ad un residente di
uno Stato  contraente  in  relazione  ad  un  cessato  impiego,  sono
imponibili soltanto in detto Stato.