(Convenzione - art. 2)
                             Articolo 2 
                         IMPOSTE CONSIDERATE 
1. La presente Convenzione si applica alle imposte sul reddito e  sul
patrimonio prelevate per conto di ciascuno  degli  Stati  contraenti,
delle sue suddivisioni politiche o amministrative  o  dei  suoi  enti
locali, qualunque sia il sistema di prelevamento. 
2. Sono considerate imposte sul reddito e sul patrimonio  le  imposte
prelevate sul reddito complessivo,  sul  patrimonio  complessivo,  su
elementi del reddito o del  patrimonio,  comprese  le  imposte  sugli
utili derivanti  dall'alienazione  di  beni  mobili  o  immobili,  le
imposte  sull'ammontare  complessivo  degli  stipendi  e  dei  salari
corrisposti dalle imprese, nonche' le imposte sui plusvalori. 
3.  Le  imposte  attuali  cui  si  applica  la  Convenzione  sono  in
particolare: 
   a) per quanto concerne l'Albania: 
      1) l' impposta sul reddito delle persone fisiche (tatimi mbi te 
         ardhurat personale) 
      2) l'imposta sugli utili (tatimi mbi fitimin) 
      3) le imposte sulle piccole imprese (tatimi mbi biznesin e 
         vogel) 
      ancorche' riscosse mediante ritenuta alla fonte 
      (qui di seguito indicate quali "imposta albanese") 
   b) per quanto concerne l'Italia: 
      1) l'imposta sul reddito delle persone fisiche 
      2) l'imposta sul reddito delle persone giuridiche 
      ancorche' riscosse mediante ritenuta alla fonte 
      (qui di seguito indicate quali "imposta italiana"). 
4. La  Convenzione  si  applichera'  anche  alle  imposte  di  natura
identica o analoga  che  verranno  istituite  dopo  la  "firma  della
presente Convenzione in aggiunta o in sostituzione delle  imposte  di
cui al paragrafo 3. Le autorita' competenti degli Stati contraenti si
comunicheranno  le  modifiche   sostanziali   apportate   alle   loro
rispettive legislazioni fiscali.