(Convenzione - art. 20)
                             Articolo 20 
                 PROFESSORI INSEGNANTI E RICERCATORI 
1. Le remunerazioni che un professore, un insegnante o un ricercatore
il quale e', o era  immediatamente  prima  di  recarsi  in  un  Stato
contraente, residente dell'altro Stato  contraente  e  che  soggiorni
temporaneamente nel primo Stato, per un periodo non superiore  a  due
anni, allo scopo di insegnare o di effettuare  ricerche  scientifiche
presso una universita', collegio, scuola od  altro  analogo  istituto
d'insegnamento, riceve per tale insegnamento o ricerca,  sono  esenti
da imposta in detto Stato, a condizione che tali remunerazioni  siano
assoggettate ad imposta nell'altro Stato contraente. 
2. La disposizione del presente articolo non si applica ai redditi di
ricerca se questa e' condotta principalmente  nell'interesse  privato
di una o piu' persone.