(Convenzione - art. 21)
                             Articolo 21 
                 STUDENTI, APPRENDISTI E TIROCINANTI 
1. Le somme che uno studente, un  apprendista  o  un  tirocinante  il
quale e',  o  era  immediatamente  prima  di  recarsi  in  uno  Stato
contraente, residente dell'altro Stato contraente e che soggiorna nel
primo Stato per un periodo non superiore a cinque anni al solo  scopo
di compiervi i suoi studi e  di  attendere  alla  propria  formazione
professionale, riceve  per  sopperire  alle  spese  di  mantenimento,
d'istruzione o di formazione professionale, non  sono  imponibili  in
detto Stato, a condizione che tali somme provengano da fonti  situate
al di fuori di detto Stato. 
2. I redditi che uno studente, un apprendista o un tirocinante riceve
in corrispettivo di un'attivita' svolta in uno Stato  contraente  nel
quale soggiorna al  solo  scopo  di  compiervi  i  suoi  studi  o  di
attendere alla propria formazione professionale non  sono  imponibili
in  detto  Stato,  per  il  tempo  ragionevolmente   necessario   per
conseguire dette finalita', purche' i  redditi  stessi  non  eccedano
quanto necessario ai fini del suo mantenimento, della sua  istruzione
o della sua formazione.