(Convenzione - art. 22)
                             Articolo 22 
                            ALTRI REDDITI 
1. Gli elementi di reddito di un residente di uno  Stato  contraente,
di  qualsiasi  provenienza,  non  espressamente   menzionati,   negli
articoli  precedenti  della  presente  Convenzione  sono   imponibili
soltanto in detto Stato. 
2. Le disposizioni del paragrafo  1  non  si  applicano  ai  redditi,
diversi da quelli derivanti da beni immobili di cui  al  paragrafo  2
dell'Articolo 6, qualora il beneficiario del  reddito,  residente  di
uno  Stato  contraente,  eserciti  nell'altro  Stato  contraente  sia
un'attivita' industriale o  commerciale  per  mezzo  di  una  stabile
organizzazione ivi situata, sia una professione indipendente mediante
una base fissa ivi situata, ed il diritto o il  bene  produttivo  del
reddito si  ricolleghi  effettivamente  ad  esse.  In  tal  caso  gli
elementi di reddito sono imponibili in detto altro  Stato  contraente
secondo la propria legislazione. 
3. Se  in  conseguenza  di  particolari  relazioni  esistenti  tra  i
soggetti che hanno posto in essere le operazioni da cui sono derivati
i redditi di cui al  paragrafo  1,  i  corrispettivi  delle  predette
operazioni eccedono quelli che sarebbero stati convenuti tra soggetti
indipendenti, le disposizioni del paragrafo 1 si applicano soltanto a
questi ultimi corrispettivi. In  tal  caso,  la  parte  eccedente  e'
imponibile  in  conformita'  della  legislazione  di  ciascuno  Stato
contraente, tenuto conto  delle  altre  disposizioni  della  presente
Convenzione.