(Convenzione - art. 24)
                             Articolo 24 
                ELIMINAZIONE DELLA DOPPIA IMPOSIZIONE 
1.  Si  conviene  che  la  doppia  imposizione  sara'  eliminata   in
conformita' ai seguenti paragrafi del presente articolo. 
2. Per quanto concerne l'Italia: 
   se un residente dell'Italia possiede elementi di reddito che  sono
imponibili in Albania, l'Italia, nel calcolare le proprie imposte sul
reddito specificate nell'articolo 2 della presente Convenzione,  puo'
includere nella base imponibile di tali  imposte  detti  elementi  di
reddito, a meno che espresse disposizioni della presente  Convenzione
non stabiliscano diversamente. 
   In tal caso, l'Italia deve dedurre dalle imposte  cosi'  calcolate
l'imposta  sui  redditi  pagata  in  Albania,  ma  l'ammontare  della
deduzione non puo' eccedere la quota di imposta italiana attribuibile
ai predetti elementi di reddito nella proporzione in cui  gli  stessi
concorrono alla formazione del reddito complessivo. 
   Tuttavia, nessuna deduzione  sara'  accordata  ove  l'elemento  di
reddito venga assoggettato in Italia ad imposizione mediante ritenuta
a titolo di imposta su richiesta del beneficiario del reddito in base
alla legislazione italiana. 
3. Per quanto concerne l'Albania: 
   se un residente dell'Albania ritrae redditi  che,  in  conformita'
alle disposizioni della  presente  Convenzione,  sono  imponibili  in
Italia, l'Albania, dedurra' dall'imposta  prelevata  sui  redditi  di
detto residente un ammontare pari all'imposta sul reddito  pagata  in
Italia.  Tale  deduzione  non  potra'  tuttavia  eccedere  la   quota
dell'imposta albanese sul reddito, calcolata prima  della  deduzione,
corrispondente al reddito imponibile in Italia. 
4. Qualora, in conformita' della  legislazione  di  uno  degli  Stati
contraenti, le imposte sugli utili d'impresa alle quali si applica la
presente Convenzione siano state eliminate o ridotte per  un  periodo
limitato di tempo, dette imposte si considerano interamente pagate ai
fini dell'applicazione dei paragrafi 2 e 3 del presente articolo.