(Convenzione - art. 25)
                             Articolo 25 
                         NON DISCRIMINAZIONE 
1.  I  nazionali  di  uno  Stato  contraente  non  sono  assoggettati
nell'altro Stato contraente ad alcuna imposizione od obbligo ad  essa
relativo, diversi o piu' onerosi di quelli cui sono o potranno essere
assoggettati i nazionali di detto altro Stato che  si  trovino  nella
stessa situazione.  La  presente  disposizione  si  applica  inoltre,
nonostante le disposizioni dell'articolo 1, alle persone che non sono
residenti di uno o di entrambi gli Stati contraenti. 
2. L'imposizione di una stabile organizzazione che una impresa di uno
Stato contraente ha nell'altro Stato contraente non  puo'  essere  in
questo altro Stato meno favorevole dell'imposizione  a  carico  delle
imprese di detto altro Stato che svolgono la medesima  attivita'.  La
presente disposizione non puo'  essere  interpretata  nel  senso  che
faccia obbligo ad uno Stato  contraente  di  accordare  ai  residenti
dell'altro Stato contraente, le esenzioni,  le  deduzioni  personali,
gli abbattimenti alla base e le riduzioni di imposta che esso accorda
ai propri residenti in relazione  alla  loro  situazione  o  ai  loro
carichi di famiglia. 
3. Fatta salva l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 9, del
paragrafo 7 dell'articolo 11 o del paragrafo 6 dell'articolo 12,  gli
interessi, i canoni ed altre spese pagati da una impresa di uno Stato
contraente  ad  un  residente  dell'altro   Stato   contraente   sono
deducibili, ai fini della determinazione degli  utili  imponibili  di
detta impresa, nelle stesse condizioni in cui sarebbero deducibili se
fossero stati pagati ad un residente del primo  Stato.  Parimenti,  i
debiti di un'impresa  di  uno  Stato  contraente  nei  confronti  dei
residenti dell'altro Stato contraente sono deducibili, ai fini  della
determinazione del patrimonio  imponibile  di  detta  impresa,  nelle
stesse condizioni  in  cui  sarebbero  deducibili  se  fossero  stati
contratti nei confronti di un residente del primo Stato. 
4. Le imprese di uno Stato contraente, il cui capitale e' in tutto  o
in parte, posseduto o controllato, direttamente o indirettamente,  da
uno  o  piu'  residenti  dell'altro  Stato   contraente,   non   sono
assoggettate nel primo Stato  contraente  ad  alcuna  imposizione  od
obbligo ad essa relativo, diversi o piu' onerosi di quelli cui sono o
potranno essere assoggettate le altre imprese della stessa natura del
primo Stato. 
5. Le disposizioni del presente articolo si applicano, nonostante  le
disposizioni  dell'articolo  2,  alle  imposte  di  ogni   genere   e
denominazione.