(Convenzione - art. 26)
                             ARTICOLO 26 
                        PROCEDURA AMICHEVOLE 
1. Quando un residente di uno Stato contraente ritiene che le  misure
adottate da uno o da  entrambi  gli  Stati  contraenti  comportano  o
comporteranno per lui un'imposizione non conforme  alle  disposizioni
della presente Convenzione, egli puo', indipendentemente dai  ricorsi
previsti dalla legislazione nazionale di detti Stati,  sottoporre  il
proprio caso all'autorita' competente dello Stato contraente  di  cui
e' residente, o, se il suo caso ricade nel paragrafo 1  dell'articolo
25, a quella dello Stato contraente di cui possiede la  nazionalita'.
Il caso deve essere sottoposto entro i due anni che seguono la  prima
notificazioni della misura che comporta un'imposizione  non  conforme
alle disposizioni della Convenzione. 
2. L'autorita' competente, se il ricorso le appare fondato e se  essa
non e' in grado di giungere ad una soddisfacente soluzione, fara' del
suo meglio per regolare il caso per via  di  amichevole  composizione
con l'autorita' competente dell'altro Stato contraente,  al  fine  di
evitare una tassazione non conforme alla Convenzione. 
3. Le autorita' competenti degli Stati contraenti  faranno  del  loro
meglio  per  risolvere  per  via  di   amichevole   composizione   le
difficolta' o i dubbi inerenti all'interpretazione o all'applicazione
della Convenzione. 
4. Le autorita' competenti degli Stati contraenti potranno comunicare
direttamente tra loro  al  fine  di  pervenire  ad  un  accordo  come
indicato nei paragrafi precedenti. Qualora si ritenga che uno scambio
verbale di  opinioni  possa  facilitare  il  raggiungimento  di  tale
accordo, esso potra' aver luogo in seno ad una Commissione formata da
rappresentanti delle autorita' competenti degli Stati contraenti.