(Convenzione - art. 27)
                             Articolo 27 
                       SCAMBIO DI INFORMAZIONI 
1. Le autorita' competenti degli Stati contraenti si scambieranno  le
informazioni necessarie per applicare le disposizioni della  presente
Convenzione o quelle  delle  leggi  interne  degli  Stati  contraenti
relative alle imposte previste dalla Convenzione, nella misura in cui
la  tassazione  che  tali  leggi  prevedono  non  e'  contraria  alla
Convenzione, nonche' per prevenire le evasioni fiscali. Lo scambio di
informazioni non viene  limitato  dall'articolo  1.  Le  informazioni
ricevute da uno Stato contraente saranno tenute segrete cosi' come le
informazioni ottenute in base  alla  legislazione  interna  di  detto
Stato e potranno essere  comunicate  soltanto  alle  persone  o  alle
autorita'  (compresi  i  tribunali  e  gli   organi   amministrativi)
incaricate  dell'accertamento  o  della  riscossione  delle   imposte
previste  dalla  presente  Convenzione,   delle   procedure   o   dei
procedimenti concernenti tali imposte, o delle decisioni  di  ricorsi
presentati per tali imposte. Dette persone o autorita'  utilizzeranno
le informazioni solo a tali fini. Dette persone o autorita'  potranno
comunicare  le  informazioni  nei  procedimenti  giudiziari  o  nelle
sentenze. 
2. Le disposizioni del paragrafo 1 non possono in nessun caso  essere
interpretate nel senso di  imporre  ad  uno  degli  Stati  contraenti
l'obbligo: 
   a) di adottare provvedimenti amministrativi in deroga alla propria 
      legislazione o alla propria prassi amministrativa  o  a  quella
      dell'altro Stato contraente; 
   b) di fornire informazioni che non potrebbero essere ottenute in 
      base alla propria  legislazione  o  nel  quadro  della  propria
      prassi amministrativa o di quella dell'altro Stato contraente; 
   c) di fornire informazioni che potrebbero rivelare segreti 
      commerciali, di affari, industriali, professionali  o  processi
      commerciali oppure informazioni la  cui  comunicazione  sarebbe
      contraria all'ordine pubblico.