(Convenzione - art. 28)
                             Articolo 28 
                   AGENTI DIPLOMATICI E CONSOLARI 
Le  disposizioni  della  presente  Convenzione  non  pregiudicano   i
privilegi  fiscali  di  cui  beneficiano  gli  agenti  diplomatici  o
consolari in virtu' delle regole generali del diritto  internazionale
o delle disposizioni di accordi particolari.