(Convenzione - art. 29)
                             Articolo 29 
                              RIMBORSI 
1. Le imposte riscosse in uno Stato contraente mediante ritenuta alla
fonte sono rimborsate su richiesta del contribuente o dello Stato  di
cui e' residente qualora il diritto alla percezione di dette  imposte
sia limitato dalle disposizioni della presente Convenzione. 
2. Le istanze di rimborso, da  prodursi  in  osservanza  dei  termini
stabiliti  dalla  legislazione  dello  Stato  contraente  tenuto   ad
effettuare  il  rimborso  stesso,  devono  essere  corredate  da   un
attestato ufficiale dello Stato contraente di cui il contribuente  e'
residente certificante che sussistono  le  condizioni  richieste  per
avere diritto all'applicazione dei benefici previsti  dalla  presente
Convenzione. 
3. Le autorita' competenti degli  Stati  contraenti  stabiliranno  di
comune accordo, in conformita' delle  disposizioni  dell'articolo  26
della presente Convenzione, le modalita' di applicazione del presente
articolo.