Articolo 29 RIMBORSI 1. Le imposte riscosse in uno Stato contraente mediante ritenuta alla fonte sono rimborsate su richiesta del contribuente o dello Stato di cui e' residente qualora il diritto alla percezione di dette imposte sia limitato dalle disposizioni della presente Convenzione. 2. Le istanze di rimborso, da prodursi in osservanza dei termini stabiliti dalla legislazione dello Stato contraente tenuto ad effettuare il rimborso stesso, devono essere corredate da un attestato ufficiale dello Stato contraente di cui il contribuente e' residente certificante che sussistono le condizioni richieste per avere diritto all'applicazione dei benefici previsti dalla presente Convenzione. 3. Le autorita' competenti degli Stati contraenti stabiliranno di comune accordo, in conformita' delle disposizioni dell'articolo 26 della presente Convenzione, le modalita' di applicazione del presente articolo.