(Convenzione - art. 3)
                             Articolo 3 
                        DEFINIZIONI GENERALI 
1. Ai fini della presente Convenzione, a meno  che  il  contesto  non
richieda una diversa interpretazione: 
   a) il termine "Albania" designa il territorio della Repubblica di 
      Albania, ivi comprese le zone adiacenti  al  mare  territoriale
      dell'Albania le quali, ai sensi della legislazione albanese  ed
      in conformita' dell'Accordo italo-albanese per la delimitazione
      della piattaforma continentale  tra  i  due  Paesi,  firmato  a
      Tirana il 18 dicembre 1992, sono state  o  potranno  in  futuro
      essere considerate come zone all'interno  delle  quali  possono
      essere esercitati i diritti dell'Albania per quanto concerne il
      fondo, il sottosuolo marino e le loro risorse naturali; 
   b) il termine "Italia" designa le Repubblica Italiana e comprende 
      le zone al di fuori del mare territoriale dell'Italia,  che  ai
      sensi della legislazione italiana concernente l'esplorazione  e
      lo sfruttamento  delle  risorse  naturali,  ed  in  conformita'
      dell'Accordo,  italo-albanese  per   la   delimitazione   della
      piattaforma continentale tra i due Paesi, firmato a  Tirana  il
      18  dicembre  1992,  possono  essere  considerate   come   zone
      all'interno delle quali possono  essere  esercitati  i  diritti
      dell'Italia per quanto concerne il fondo, il sottosuolo  marino
      e le loro risorse naturali; 
   c) le espressioni "uno Stato contraente" e "l'altro Stato 
      contraente" designano, come il contesto richiede,  l'Albania  o
      l'Italia; 
   d) il termine "persona" comprende le persone fisiche, le societa' 
      ed ogni altra associazione di persone; 
   e) il termine "societa'" designa qualsiasi persona giuridica o 
      qualsiasi ente che e' considerato  persona  giuridica  ai  fini
      dell'imposizione dalla legislazione degli Stati  Contraenti  da
      cui detta societa' ritrae il suo status giuridico; 
   f) le espressioni "impresa di uno Stato contraente" e "impresa 
      dell'altro   Stato   contraente"   designano    rispettivamente
      un'impresa esercitata da un residente di uno Stato contraente e
      un'impresa  esercitata  da  un   residente   dell'altro   Stato
      contraente; 
   g) l'espressione "traffico internazionale" designa qualsiasi 
      attivita' di trasporto effettuato per mezzo di una nave, di  un
      aeromobile o di un veicolo di trasporto stradale  da  parte  di
      un'impresa la cui sede di direzione effettiva e' situata in uno
      Stato contraente,  ad  eccezione  del  caso  in  cui  la  nave,
      l'aeromobile   o   il   veicolo   stradale    sia    utilizzato
      esclusivamente   tra   localita'   situate   nell'altra   Stato
      contraente; 
   h) il termine "nazionali" designa: 
      1) le persone fisiche che hanno la nazionalita' di uno Stato 
         contraente; 
      2) le persone giuridiche, le societa' di persone e le 
         associazioni costituite in conformita' della legislazione in
         vigore in uno Stato contraente; 
   i) l'espressione "autorita' competente" designa: 
      1) per quanto concerne l'Albania, il Ministro delle delle 
         Finanze o un suo rappresentante autorizzato; 
      2) per quanto concerne l'Italia, il Ministero delle Finanze. 
2. Per  l'applicazione  della  Convenzione  da  parte  di  uno  Stato
contraente,  le  espressioni  non  diversamente  definite  hanno   il
significato che ad esse e' attribuito  dalla  legislazione  di  detto
Stato contraente relativa alle imposte oggetto della  Convenzione,  a
meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione.