Articolo 3 DEFINIZIONI GENERALI 1. Ai fini della presente Convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione: a) il termine "Albania" designa il territorio della Repubblica di Albania, ivi comprese le zone adiacenti al mare territoriale dell'Albania le quali, ai sensi della legislazione albanese ed in conformita' dell'Accordo italo-albanese per la delimitazione della piattaforma continentale tra i due Paesi, firmato a Tirana il 18 dicembre 1992, sono state o potranno in futuro essere considerate come zone all'interno delle quali possono essere esercitati i diritti dell'Albania per quanto concerne il fondo, il sottosuolo marino e le loro risorse naturali; b) il termine "Italia" designa le Repubblica Italiana e comprende le zone al di fuori del mare territoriale dell'Italia, che ai sensi della legislazione italiana concernente l'esplorazione e lo sfruttamento delle risorse naturali, ed in conformita' dell'Accordo, italo-albanese per la delimitazione della piattaforma continentale tra i due Paesi, firmato a Tirana il 18 dicembre 1992, possono essere considerate come zone all'interno delle quali possono essere esercitati i diritti dell'Italia per quanto concerne il fondo, il sottosuolo marino e le loro risorse naturali; c) le espressioni "uno Stato contraente" e "l'altro Stato contraente" designano, come il contesto richiede, l'Albania o l'Italia; d) il termine "persona" comprende le persone fisiche, le societa' ed ogni altra associazione di persone; e) il termine "societa'" designa qualsiasi persona giuridica o qualsiasi ente che e' considerato persona giuridica ai fini dell'imposizione dalla legislazione degli Stati Contraenti da cui detta societa' ritrae il suo status giuridico; f) le espressioni "impresa di uno Stato contraente" e "impresa dell'altro Stato contraente" designano rispettivamente un'impresa esercitata da un residente di uno Stato contraente e un'impresa esercitata da un residente dell'altro Stato contraente; g) l'espressione "traffico internazionale" designa qualsiasi attivita' di trasporto effettuato per mezzo di una nave, di un aeromobile o di un veicolo di trasporto stradale da parte di un'impresa la cui sede di direzione effettiva e' situata in uno Stato contraente, ad eccezione del caso in cui la nave, l'aeromobile o il veicolo stradale sia utilizzato esclusivamente tra localita' situate nell'altra Stato contraente; h) il termine "nazionali" designa: 1) le persone fisiche che hanno la nazionalita' di uno Stato contraente; 2) le persone giuridiche, le societa' di persone e le associazioni costituite in conformita' della legislazione in vigore in uno Stato contraente; i) l'espressione "autorita' competente" designa: 1) per quanto concerne l'Albania, il Ministro delle delle Finanze o un suo rappresentante autorizzato; 2) per quanto concerne l'Italia, il Ministero delle Finanze. 2. Per l'applicazione della Convenzione da parte di uno Stato contraente, le espressioni non diversamente definite hanno il significato che ad esse e' attribuito dalla legislazione di detto Stato contraente relativa alle imposte oggetto della Convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione.