Articolo 30 ENTRATA IN VIGORE 1. La presente Convenzione sara' ratificata e gli strumenti di ratifica saranno scambiati a ............. non appena possibile. 2. La presente Convenzione entrera' in vigore alla data dello scambio degli strumenti di ratifica e le sue disposizioni si applicheranno, con riferimento ai redditi realizzati o al capitale posseduto, a decorrere dal, o successivamente al, 1 gennaio dell'anno solare successivo a quello nel quale la presente Convenzione entra in vigore. Le disposizioni dell'articolo 27 (Scambio di informazioni) si applicheranno a decorrere da e successivamente alla data dell'entrata in vigore della presente Convenzione.