(Convenzione - art. 30)
                             Articolo 30 
                          ENTRATA IN VIGORE 
1. La presente  Convenzione  sara'  ratificata  e  gli  strumenti  di
ratifica saranno scambiati a ............. non appena possibile. 
2. La presente Convenzione entrera' in vigore alla data dello scambio
degli strumenti di ratifica e le sue disposizioni  si  applicheranno,
con riferimento ai redditi realizzati  o  al  capitale  posseduto,  a
decorrere dal, o  successivamente  al,  1  gennaio  dell'anno  solare
successivo a quello  nel  quale  la  presente  Convenzione  entra  in
vigore. Le disposizioni dell'articolo 27 (Scambio di informazioni) si
applicheranno a decorrere da e successivamente alla data dell'entrata
in vigore della presente Convenzione.