Articolo 31 DENUNCIA 1. La presente Convenzione rimarra' in vigore sino alla denuncia da parte di uno degli Stati contraenti. Ciascuno Stato contraente puo' denunciare la Convenzione per via diplomatica con un preavviso minimo di sei mesi, prima della fine di ciascun anno solare, a decorrere dal quinto anno successivo a quello dell'entrata in vigore. In questo caso, la Convenzione cessera' di applicarsi con riferimento ai redditi realizzati o al capitale posseduto a decorrere dal, o successivamente al, 1o gennaio dell'anno solare immediatamente successivo a quello in cui e' stata notificata la denuncia. In Fede Di Che i sottoscritti, debitamente autorizzati a farlo, hanno firmato la presente Convenzione. Fatta a TIRANA, il 12-12-1994, in duplice esemplare, nelle lingue albanese, italiana e inglese, tutti i testi facenti egualmente fede, e prevalendo, in caso di dubbio, il testo inglese. Per il Governo della Per il Governo della Repubblica di Albania Repubblica Italiana Parte di provvedimento in formato grafico