(Convenzione - art. 31)
                             Articolo 31 
                              DENUNCIA 
1. La presente Convenzione rimarra' in vigore sino alla  denuncia  da
parte di uno degli Stati contraenti. Ciascuno Stato  contraente  puo'
denunciare la Convenzione per via diplomatica con un preavviso minimo
di sei mesi, prima della fine di ciascun anno solare, a decorrere dal
quinto anno successivo a quello dell'entrata  in  vigore.  In  questo
caso, la  Convenzione  cessera'  di  applicarsi  con  riferimento  ai
redditi realizzati  o  al  capitale  posseduto  a  decorrere  dal,  o
successivamente  al,  1o  gennaio  dell'anno  solare   immediatamente
successivo a quello in cui e' stata notificata la denuncia. 
In Fede Di Che i sottoscritti, debitamente autorizzati a farlo, hanno
firmato la presente Convenzione. 
Fatta a TIRANA, il 12-12-1994, in  duplice  esemplare,  nelle  lingue
albanese, italiana e inglese, tutti i testi facenti egualmente  fede,
e prevalendo, in caso di dubbio, il testo inglese. 
    

Per il Governo della                              Per il Governo della
Repubblica di Albania                              Repubblica Italiana

    

              Parte di provvedimento in formato grafico