(Convenzione - Protocollo)
                             PROTOCOLLO 
alla Convenzione tra il Governo della Repubblica  di  Albania  ed  il
Governo della Repubblica Italiana per evitare la  doppia  imposizione
in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire 
l'evasione fiscale. 
All'atto della firma della Convenzione stipulata in data odierna  tra
il Governo della Repubblica di Albania ed il Governo della Repubblica
Italiana per evitare la doppia imposizione in materia di imposte  sul
reddito e sul  patrimonio  e  per  prevenire  l'evasione  fiscale,  i
sottoscritti hanno concordato le seguenti disposizioni supplementari 
che formano parte integrante di detta Convenzione: 
Resta inteso che: 
1. Con riferimento al paragrafo 1 dell'articolo 3, l'espressione 
"sede di direzione effettiva" comprendera', in particolare, 
l'oggetto. principale di attivita' dell'impresa. 
2. Con  riferimento  al  paragrafo  3  dell'articolo  7,  per  "spese
sostenute per gli scopi perseguiti dalla stabile  organizzazione"  si
intendono le spese direttamente connesse con l'attivita' della 
stabile organizzazione. 
3. Con riferimento alle disposizioni dell'articolo 8, gli  utili  che
un'impresa di uno Stato contraente ritrae dall'esercizio, in traffico
internazionale, di navi, aeromobili o veicoli di  trasporto  stradale
non sono sottoposti ad alcuna imposta locale sui redditi applicata 
nell'altro Stato contraente. 
4. Qualora, in conformita' dell'articolo 9, da  parte  di  uno  Stato
contraente venga effettuata una rideterminazione nei confronti di una
persona, l'altro Stato contraente, nella misura in cui riconosca  che
tale rideterminazione rispecchia intese o  condizioni  che  sarebbero
state  accettate  tra  persone  indipendenti,  attua  le   variazioni
corrispondenti nei confronti delle persone che sono in relazione  con
detta persona e che sono soggette alla giurisdizione fiscale di detto
altro Stato. Tali variazioni si effettueranno soltanto in conformita'
alla procedura amichevole di cui all'articolo 26 della Convenzione ed 
al paragrafo 7 del presente Protocollo. 
5.  Con  riferimento  ai  paragrafi  1  e  2  dell'articolo  19,   le
remunerazioni pagate  ad  una  persone  fisica  in  corrispettivo  di
servizi resi all'istituto Italiano per il Commercio  Estero  (ICE)  e
all'Istituto Italiano di Cultura come  pure  ai  corrispondenti  enti
pubblici albanesi, sono incluse nel campo di applicazione delle 
disposizioni relative alle funzioni pubbliche. 
6.  Con  riferimento  all'articolo  23,  qualora   venga   introdotta
un'imposta sul patrimonio in uno degli Stati contraenti, le autorita'
competenti  dei  due  Stati  contraenti  concorderanno  di   inserire
disposizioni speciali in detto articolo, in conformita'  ai  principi
ivi contenuti, completando altresi' l'elenco delle imposte di cui al 
paragrafo 3 dell'articolo 2 della presente Convenzione. 
7. Con riferimento all'articolo 26, resta inteso  che  variazioni  di
imposte in conformita' a detto  articolo  possono  essere  effettuate
sotanto prima della determinazione definitiva di tali imposte.  Resta
altresi' inteso  che,  nel  caso  dell'Italia,  la  frase  precedente
significa che il ricorso alla procedura  amichevole  non  esonera  il
contribuente dall'obbligo di instaurare le procedure previste dalla 
legislazione interna per risolvere le controversie fiscali. 
8. Le disposizioni del paragrafo 3 dell'articolo 29  non  impediranno
alle autorita' competenti degli Stati contraenti di mettere in  atto,
in base a reciproco accordo, altre prassi per concedere le riduzioni 
ai fini fiscali previste dalla presente Convenzione. 
 
In Fede di Che i sottoscritti, debitamente autorizzati a farlo, hanno 
firmato il presente Protocollo. 
 
Fatto a TIRANA, il 12-12-1994, in  duplice  esemplare,  nelle  lingue
albanese, italiana ed inglese, tutti i testi facenti egualmente fede 
e prevalendo, in caso di dubbio, il testo inglese. 
 
 
              Per il Governo della Per il Governo della 
              Repubblica di Albania Repubblica Italiana 
 
 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico