(Convenzione - art. 4)
                             Articolo 4 
                              RESIDENTI 
1. Ai fini della presente Convenzione,  l'espressione  "residente  di
uno Stato contraente" designa  ogni  persona  che,  in  virtu'  della
legislazione di detto Stato, e' ivi assoggettata ad imposta, a motivo
del  suo  domicilio,  della  sua  residenza,  della  sede  della  sua
direzione o di ogni altro criterio di natura analoga. Tuttavia,  tale
espressione non comprende le persone che sono  imponibili  in  questo
Stato soltanto per il reddito che esse ricavano da fonti  situate  in
detto Stato o per il patrimonio che ivi posseggono. 
2. Quando, in base alle disposizioni del paragrafo  1),  una  persona
fisica e' considerata residente di entrambi gli Stati contraenti,  la
sua situazione e' determinata nel seguente modo: 
   a) detta persona e' considerata residente dello Stato contraente 
      nel quale ha un'abitazione permanente; quando essa  dispone  di
      un'abitazione permanente in entrambi gli Stati  contraenti,  e'
      considerata residente dello Stato contraente nel quale  le  sue
      relazioni personali ed economiche  sono  piu'  strette  (centro
      degli interessi vitali); 
   b) se non si puo' determinare la Stato contraente nel quale detta 
      persona ha il  centro  dei  suoi  interessi  vitali,  o  se  la
      medesima non ha un'abitazione permanente in alcuno degli  Stati
      contraenti,  essa  e'   considerata   residente   dello   Stato
      contraente in cui soggiorna abitualmente; 
   c) se detta persona soggiorna abitualmente in entrambi gli Stati 
      contraenti ovvero non soggiorna abitualmente in alcuno di essi,
      essa e' considerata residente dello Stato contraente del  quale
      ha la nazionalita'; 
   d) se detta persona ha la nazionalita' di entrambi gli Stati 
      contraenti, o se non ha la nazionalita' di alcuno di  essi,  le
      autorita'  competenti  degli  Stati  contraenti  risolvono   la
      questione di comune accordo. 
3. Quando, in base alle disposizioni del  paragrafo  1,  una  persona
diversa da una persona fisica e'  residente  di  entrambi  gli  Stati
contraenti, essa e' considerata residente dello Stato in cui si trova
la sua sede di direzione effettiva.