(Convenzione - art. 5)
                             Articolo 5 
                       STABILE ORGANIZZAZIONE 
1.  Ai  fini  della  presente  Convenzione,  l'espressione   "stabile
organizzazione" designa una sede fissa di  affari  in  cui  l'impresa
esercita in tutto o in parte la sua attivita'. 
2. L'espressione "stabile organizzazione" comprende in particolare: 
   a) una sede di direzione; 
   b) una succursale; 
   c) un ufficio; 
   d) un'officina; 
   e) un laboratorio; 
   f) una miniera, una cava od ogni altro luogo di estrazione di 
      risorse naturali; 
   g) un cantiere di costruzione o di montaggio la cui durata 
      oltrepassa i dodici mesi. 
3. Non si considera che vi sia una "stabile organizzazione" se: 
   a) si fa uso di una installazione ai soli fini di deposito, di 
      esposizione o di consegna di merci appartenenti all'impresa; 
   b) le merci appartenenti all'impresa sono immagazzinate ai soli 
      fini di deposito, di esposizione o di consegna; 
   c) le merci appartenenti all'impresa sono immagazzinate ai soli 
      fini della trasformazione da parte di un'altra impresa; 
   d) una sede fissa di affari e' utilizzata ai soli fini di 
      acquistare merci o di raccogliere informazioni per la impresa; 
   e) una sede fissa di affari e' utilizzata per l'impresa ai soli 
      fini di  pubblicita',  di  fornire  informazioni,  di  ricerche
      scientifiche o di  attivita'  analoghe  che  abbiano  carattere
      preparatorio o ausiliario. 
4. Una persona che agisce  in  uno  Stato  contraente  per  conto  di
un'impresa dell'altro Stato contraente - diversa  da  un  agente  che
goda di uno status indipendente, a cui si applichi il paragrafo  5  -
e' considerata "stabile organizzazione" nel primo Stato se: 
   a) dispone nello Stato stesso di poteri che esercita abitualmente 
      e  che  le  permettano   di   concludere   contratti   a   nome
      dell'impresa, salvo il caso in cui l'attivita' di detta persona
      sia limitata all'acquisto di merci per l'impresa; o 
   b) dispone nella Stato stesso di poteri che esercita abitualmente 
      e che le permettano di  eseguire  commissioni  in  relazione  a
      merci situate in detto Stato che appartengano all'impresa. 
5. Non si considera che un'impresa di uno Stato contraente abbia  una
stabile organizzazione nell'altro Stato contraente per il solo  fatto
che essa vi eserciti la propria attivita' per mezzo di un  mediatore,
di un commissionario generale o di ogni altro intermediario che  goda
di uno status indipendente, a condizione che dette  persone  agiscano
nell'ambito della loro ordinaria attivita'. 
6. Il fatto che  una  societa'  residente  di  uno  Stato  contraente
controlli o sia controllata  da  una  societa'  residente  dell'altro
Stato contraente, ovvero svolga la  sua  attivita'  in  questo  altro
Stato (sia per mezzo di una stabile  organizzazione  oppure  no)  non
costituisce di per se' motivo sufficiente  per  far  considerare  una
qualsiasi  delle   dette   societa'   come   stabile   organizzazione
dell'altra.