(Convenzione - art. 6)
                             Articolo 6 
                         REDDITI IMMOBILIARI 
1. I redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae da  beni
immobili  (compresi  quelli  derivanti  dalle  attivita'  agricole  o
forestali) situati nell'altro Stato  contraente  sono  imponibili  in
detto altro Stato. 
2. L'espressione  "beni  immobili"  e'  definita  in  conformita'  al
diritto dello Stato contraente in cui i  beni  stessi  sono  situati.
L'espressione comprende in ogni caso gli accessori, le scorte morte o
vive delle imprese agricole e forestali, nonche' i diritti  ai  quali
si applicano le  disposizioni  del  diritto  privato  riguardanti  la
proprieta'  fondiaria.  Si  considerano  altresi'   "beni   immobili"
l'usufrutto dei beni immobili e i diritti relativi a canoni variabili
o fissi per lo sfruttamento o la concessione  dello  sfruttamento  di
giacimenti minerari, sorgenti ed altre risorse naturali. Le  navi,  i
battelli e gli aeromobili non sono considerati beni immobili. 
3. Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano ai redditi  derivanti
dalla utilizzazione diretta, dalla locazione o dall'affitto,  nonche'
da ogni altra forma di utilizzazione di beni immobili. 
4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 3 si applicano anche ai  redditi
derivanti da beni immobili di un'impresa nonche' ai redditi dei  beni
immobili utilizzati per l'esercizio di una professione indipendente.