(Convenzione - art. 8)
                             Articolo 8 
                      TRASPORTI INTERNAZIONALI 
1. Gli utili derivanti dall'esercizio, in traffico internazionale, di
navi, aeromobili o veicoli stradali sono  imponibili  soltanto  nello
Stato contraente in cui e' situata la sede della direzione  effettiva
dell'impresa. 
2. Se la sede della direzione effettiva di una impresa di navigazione
marittima e' situata a bordo di una nave,  detta  sede  si  considera
situata  nello  Stato  contraente  in  cui  si  trova  il  porto   di
immatricolazione della nave, oppure, in  mancanza  di  un  porto  (di
immatricolazione,  nello  Stato  contraente  di  cui   e'   residente
l'esercente la nave. 
3. Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano parimenti agli  utili
derivanti dalla partecipazione a  un  fondo  comune  ("pool");  a  un
esercizio in comune o ad un organismo internazionale di esercizio.