(Convenzione - art. 9)
                             Articolo 9 
                          IMPRESE ASSOCIATE 
   Allorche' 
   a) un'impresa di uno Stato contraente partecipa direttamente o 
      indirettamente, alla direzione, al controllo o al  capitale  di
      un'impresa dell'altro Stato contraente, o 
   b) le medesime persone partecipano direttamente o indirettamente 
      alla direzione, al controllo o al capitale di un'impresa di uno
      Stato contraente e di un'impresa dell'altro Stato contraente, 
e, nell'uno e nell'altro caso, le due imprese, nelle  loro  relazioni
commerciali o finanziarie, sono vincolate da condizioni  accettate  o
imposte, diverse da quelle che sarebbero state convenute tra  imprese
indipendenti,  gli  utili  che,  in  mancanza  di  tali   condizioni,
sarebbero stati realizzati da una delle imprese, ma che  a  causa  di
dette condizioni non lo sono  stati,  possono  essere  inclusi  negli
utili di questa impresa e tassati in conseguenza.