(Allegato)
                                                             Allegato 
  MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CON VERSIONE AL DECRETO-LEGGE 16
GIUGNO 1998, N. 186. 
  All'articolo 1: 
  al comma 1, dopo le  parole:  "dal  Ministro  della  sanita'"  sono
inserite le  seguenti:  "con  comunicato  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale"; 
  all'allegato 1,  previsto  dal  comma  1,  lettera  a),  all'ottavo
capoverso, la parola "molto" e le parole: "e con aspettativa presunta
di vita non superiore a tre mesi" sono soppresse; 
  al  comma  1,  lettera   b),   le   parole:   "sotto   la   propria
responsabilita' e sulla base di elementi obiettivi, che non  esistono
valide alternative terapeutiche tramite  l'impiego  di  medicinali  o
trattamenti gia' autorizzati  per  tale  patologia"  sono  sostituite
dalle seguenti: "in base a dati documentabili, la inefficacia,  nello
specifico caso,  di  medicinali  o  trattamenti  gia'  autorizzati  o
sperimentati"; 
  al comma 2, quarto periodo, le  parole:  "gli  elementi  obiettivi"
sono  sostituite  dalle  seguenti:  "i  dati  documentabili";  ed  e'
aggiunto, in fine,  il  seguente  periodo:  "Nei  casi  indicati  dal
precedente  periodo  il  medico   curante   puo',   in   alternativa,
indirizzare il paziente ad un altro centro  fuori  dalla  regione  di
appartenenza"; 
   il comma 6 e' soppresso; 
   il comma 7 e' sostituito dal seguente: 
  "7. Alla copertura  degli  oneri  finanziari  derivanti  dal  primo
periodo del comma 5, pari a lire 36  miliardi  per  l'anno  1998,  si
provvede,  quanto  a  lire  26  miliardi,   mediante   corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
1998-2000, nell'ambito dell'unita'  previsionale  di  base  di  parte
corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del
tesoro, del bilancio e  della  programmazione  economica  per  l'anno
1998, allo scopo parzialmente  utilizzando,  per  lire  18  miliardi,
l'accantonamento relativo al Ministero della pubblica  istruzione,  e
per lire 8 miliardi, l'accantonamento  relativo  al  Ministero  della
sanita';   quanto   a   lire   10   miliardi,   mediante    riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 51  della  legge  23
dicembre 1978, n. 833, iscritta nell'ambito dell'unita'  previsionale
di base 7.1.2.1 (Fondo sanitario nazionale) dello stato di previsione
del  Ministero  del  tesoro,  del  bilancio  e  della  programmazione
economica per l'anno 1998".