Allegato I Modificazioni apportate all'allegato al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 533: a) il punto 6 e' sostituito dal seguente: "6. Tutti i vitelli allevati in locali di stabulazione devono essere controllati dal proprietario e dalla persona responsabile almeno due volte al giorno e quelli allevati all'esterno almeno una volta al giorno. I vitelli che presentano sintomi di malattie o ferite debbono ricevere immediatamente le opportune cure e, qualora un vitello non reagisca al trattamento dell'allevatore, dev'essere consultato al piu' presto un veterinario. Se necessario, i vitelli malati o feriti debbono essere isolati in locali appropriati con lettiera asciutta e confortevole."; b) il punto 7 e' sostituito dal seguente: "7. I locali di stabulazione devono essere costruiti in modo da consentire ad ogni vitello di coricarsi, giacere, alzarsi ed accudire a se stesso senza difficolta'."; c) il punto 8 e' sostituito dal seguente: "8. I vitelli debbono essere legati, ad eccezione di quelli stabulati in gruppo che possono essere legati per un periodo massimo di un'ora al momento della somministrazione di latte e succedanei del latte. Se si utilizzano attacchi, questi non devono provocare lesioni al vitello e debbono essere regolarmente esaminati ed eventualmente aggiustati in modo da assicurare una posizione confortevole agli animali. Ogni attacco deve essere concepito in modo tale da evitare il rischio di strangolamento o ferimento e da consentire ai vitelli di muoversi secondo quanto disposto al punto 7."; d) il punto 11 e' sostituito dal seguente: "11. Ai vitelli deve essere somministrata un'alimentazione adeguata alla loro eta' e al loro peso e conforme alle loro esigenze comportamentali e fisiologiche, onde favorire buone condizioni di salute e di benessere. A tal fine gli alimenti devono avere un tenore di ferro sufficiente per raggiungere un tasso di emoglobina di almeno 4,5 mmol/litro: una dose giornaliera di alimenti fibrosi deve essere somministrata ad ogni vitello dopo la seconda settimana di eta' e il quantitativo deve essere portato da 50 a 250 grammi al giorno per i vitelli di eta' compresa fra le 8 e le 20 settimane. Ai vitelli non dev'essere messa la museruola."; e) nella prima frase del punto 12 le parole: "una volta" sono sostituite dalle seguenti: "due volte"; f) al punto 13 e' aggiunta, in fine, la seguente frase: "Tuttavia, i vitelli malati e sottoposti a condizioni atmosferiche di grande calore devono poter disporre di acqua fresca in ogni momento."; g) dopo il punto 14 e' aggiunto il seguente: "15. Ogni vitello deve ricevere colostro bovino quanto prima possibile dopo la nascita e comunque entro le prime sei ore di vita.".