(Allegato I)
                                                           Allegato I 
  Modificazioni apportate  all'allegato  al  decreto  legislativo  30
dicembre 1992, n. 533: 
    a) il punto 6 e' sostituito dal seguente: 
  "6. Tutti i vitelli  allevati  in  locali  di  stabulazione  devono
essere controllati dal  proprietario  e  dalla  persona  responsabile
almeno due volte al giorno e quelli allevati all'esterno  almeno  una
volta al giorno. I vitelli  che  presentano  sintomi  di  malattie  o
ferite debbono ricevere immediatamente le opportune cure  e,  qualora
un vitello non reagisca al  trattamento  dell'allevatore,  dev'essere
consultato al piu' presto un veterinario. Se  necessario,  i  vitelli
malati o feriti debbono essere  isolati  in  locali  appropriati  con
lettiera asciutta e confortevole."; 
    b) il punto 7 e' sostituito dal seguente: 
  "7. I locali di stabulazione devono essere  costruiti  in  modo  da
consentire ad ogni vitello di coricarsi, giacere, alzarsi ed accudire
a se stesso senza difficolta'."; 
    c) il punto 8 e' sostituito dal seguente: 
  "8. I  vitelli  debbono  essere  legati,  ad  eccezione  di  quelli
stabulati in gruppo che possono essere legati per un periodo  massimo
di un'ora al momento della somministrazione di latte e succedanei del
latte. Se si utilizzano attacchi, questi non devono provocare lesioni
al vitello e debbono essere regolarmente esaminati  ed  eventualmente
aggiustati in modo da  assicurare  una  posizione  confortevole  agli
animali. Ogni attacco deve essere concepito in modo tale  da  evitare
il rischio di strangolamento o ferimento e da consentire  ai  vitelli
di muoversi secondo quanto disposto al punto 7."; 
    d) il punto 11 e' sostituito dal seguente: 
  "11. Ai vitelli deve essere somministrata un'alimentazione adeguata
alla loro  eta'  e  al  loro  peso  e  conforme  alle  loro  esigenze
comportamentali e fisiologiche, onde  favorire  buone  condizioni  di
salute e di benessere. A tal fine gli alimenti devono avere un tenore
di ferro sufficiente per raggiungere un tasso di emoglobina di almeno
4,5 mmol/litro: una dose giornaliera di alimenti fibrosi deve  essere
somministrata ad ogni vitello dopo la seconda settimana di eta' e  il
quantitativo deve essere portato da 50 a 250 grammi al giorno  per  i
vitelli di eta' compresa fra le 8 e le 20 settimane. Ai  vitelli  non
dev'essere messa la museruola."; 
  e) nella prima frase del punto  12  le  parole:  "una  volta"  sono
sostituite dalle seguenti: "due volte"; 
    f) al punto 13 e' aggiunta, in fine, la seguente frase: 
  "Tuttavia, i vitelli malati e sottoposti a condizioni  atmosferiche
di grande calore devono  poter  disporre  di  acqua  fresca  in  ogni
momento."; 
    g) dopo il punto 14 e' aggiunto il seguente: 
  "15. Ogni  vitello  deve  ricevere  colostro  bovino  quanto  prima
possibile dopo la nascita e  comunque  entro  le  prime  sei  ore  di
vita.".