(Accordo - art. XI)
                             ARTICOLO XI 
                  ASSICURAZIONI SOCIALI E SANITARIE 
Sezione 15 
  a) Il personale dell'Ufficio sara' obbligatoriamente assicurato per
quanto riguarda l'assistenza sanitaria e la previdenza, presso  Fondi
o istituti assicurativi pubblici o privati dello Stato italiano o  di
altro Stato, i cui regolamenti devono  essere  portati  a  conoscenza
delle   competenti   Autorita'   italiane.   L'assistenza   sanitaria
obbligatoria deve comprendere i familiari a carico, nel caso  in  cui
non beneficino di altra copertura assicurativa. 
  b)  I  contributi   previdenziali   e   sanitari   previsti   dalla
legislazione italiana non sono dovuti  sugli  emolumenti  corrisposti
dall'Ufficio o per suo conto al personale. Tuttavia detto  personale,
se residente in Italia, e' tenuto  al  pagamento  del  contributo  di
assistenza sanitaria sui redditi soggetti alla dichiarazione  annuale
dei   redditi   (IRPEF),   diversi   dagli   emolumenti   corrisposti
dall'Ufficio o per suo conto. 
  c) Le prestazioni sanitarie  erogate  dal  S.S.N.  sono  rimborsate
dall'Istituto  assicuratore  prescelto  dall'Ufficio  o  direttamente
dall'assistito alla struttura sanitaria che ha  reso  la  prestazione
nei limiti previsti dalla polizza assicurativa del predetto istituto,
che deve garantire livelli di assistenza non inferiori, nella  misura
del  possibile,  a  quelli  assicurati  dalle  Agenzie  specializzate
dell'ONU. Le prestazioni che non rientrano  in  tali  limiti  sono  a
carico dei S.S.N. nel rispetto dei livelli  di  assistenza  sanitaria
garantiti dallo stesso Servizio ai cittadini residenti assicurati.