(Accordo - art. XVI)
                            ARTICOLO XVI 
                SCOPO DEI PRIVILEGI E DELLE IMMUNITA' 
              E COOPERAZIONE CON LE AUTORITA' ITALIANE 
Sezione 25 
  a) I privilegi e le immunita' previste negli Articoli da XIII a  XV
sono  conferiti  nell'interesse  dell'Ufficio  e  non   a   vantaggio
personale degli interessati. Le Autorita'  specificate  alla  lettera
(b) seguente avranno il diritto e il dovere di  togliere  l'immunita'
in tuffi i casi in cui l'immunita', a loro avviso, impedisce il corso
della giustizia e sempre che possa  essere  tolta  senza  pregiudizio
degli interessi dell'Ufficio. 
  b) Le Autorita' cui si riferisce la lettera (a) precedente, sono: 
   (i) i Governi stessi in riferimento ai loro Rappresentanti; 
   (ii) Il Presidente del Consiglio Esecutivo in riferimento ai 
membri del Consiglio 
   (iii) il Direttore dell'Ufficio in riferimento ad altri membri del
personale; 
   (iv) il Congresso degli Stati in riferimento  al  Direttore,  alle
persone menzionate nell'Art. XIV. 
  c) L'Ufficio ed il suo personale coopereranno in ogni occasione con
le  Autorita'   italiane   competenti   per   facilitare   la   buona
amministrazione  della   giustizia,   assicurare   l'osservanza   dei
regolamenti di  polizia  per  evitare  qualsiasi  abuso  relativo  ai
privilegi e alle immunita' concessi ai sensi del presente Accordo. 
  d) Senza pregiudizio dei privilegi e delle immunita' conferiti  dal
presente Accordo, tutte le persone che godono  di  tali  privilegi  e
immunita' hanno l'obbligo di rispettare le leggi e i  regolamenti  in
vigore sul territorio dellla Repubblica Italiana. Tali persone  hanno
inoltre l'obbligo di  non  interferire  negli  affari  interni  della
Repubblica Italiana. 
  e) Nessuna disposizione del presente Accordo pregiudica il  diritto
del  Governo  della  Repubblica  Italiana  di  adottare  misure   che
dovessero rendersi indispensabili per motivi di  sicurezza.  In  tali
casi il Governo dovra', ogni qualvolta cio' sia possibile,  informare
il Direttore prima dell'adozione di dette misure.