(Accordo - art. XVIII)
                           ARTICOLO XVIII 
                         DISPOSIZIONI FINALI 
Sezione 27 
  (a) Il presente Accordo entrera' in vigore il primo giorno de  mese
successivo alla data in cui esso sara' approvato  dall'Unione  Latina
ed in cui il Governo  italiano  avra'  notificato  all'Unione  Latina
l'avvenuta ratifica. 
  (b) A domanda di una o dell'altra parte avranno luogo consultazioni
per apportare eventuali modifiche al presente Accordo. 
  (c) Il presente Accordo potra' essere denunciato da ciascuna  delle
parti contraenti con preavviso di un anno. 
Il recesso della Repubblica  Italiana  dalla  Convenzione  istitutiva
dell'Unione Latina firmata a Madrid il  15.5.1954,  conformemente  al
suo Art. XXVII, comporta la denuncia del presente Accordo con effetto
dalla medesima data. 
Stipulato a Roma 1-6-95 in un solo esemplare in lingua italiana. 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico