(Allegato 1)
                                                           Allegato 1 
                                                    (art. 1, comma 2) 
FIDEJUSSIONE ASSICURATIVA A GARANZIA DEGLI OBBLIGHI  DERIVANTI  DALLA
   SPEDIZIONE TRANSFRONTALIERA DEI RIFIUTI. 
                              Premesso 
    1) che l'impresa ditta ..........................................
(c.f.............................) domiciliata in ................... 
  (denominata in seguito ditta  stipulante)  intende  effettuare  una
spedizione di rifiuti ai sensi  del  regolamento  CEE  n.  259/93,  e
relative norme di attuazione; 
  2) che la spedizione e'  subordinata  alla  prestazione  di  idonea
garanzia nell'interesse  della  ditta  stipulante  ed  a  favore  del
Ministero dell'ambiente, a copertura delle eventuali spese  sostenute
dalla pubblica amministrazione per il trasporto dei rifiuti, comprese
le responsabilita' derivanti dagli articoli 25 e 26  del  regolamento
(CEE) n. 259/93, il loro recupero o smaltimento e per i costi diretti
ed indiretti  per  la  bonifica  dei  siti  inquinati  connessi  alle
predette operazioni, ai sensi del regolamento medesimo. 
                            Cio' premesso 
                               Art. 1. 
                            O g g e t t o 
   1. La societa' ...................................................
(in seguito denominata societa'), domiciliata in .................... 
  con la presente polizza, alle condizioni  che  seguono  nonche'  ai
sensi e per gli effetti dell'articolo  1936  e  seguenti  del  codice
civile  si  costituisce  fideiussore,  nell'interesse   della   ditta
stipulante e dei suoi obbligati in solido ai  sensi  di  legge  -  la
quale accetta per se' e  per  i  suoi  successori  ed  aventi  causa,
dichiarandosi con questi  solidalmente  tenuta  per  le  obbligazioni
derivanti  dal  presente  contratto  -  ed  a  favore  del  Ministero
dell'ambiente, Roma, ................................................ 
codice fiscale ....., fino alla concorrenza dell'importo di lire .... 
a garanzia delle  eventuali  obbligazioni  derivanti,  ai  sensi  del
regolamento CEE n. 259/93, dalle  spedizioni  di  rifiuti  effettuate
dalla ditta stipulante medesima. 
  2. La garanzia di cui al comma 1 copre le eventuali spese sostenute
dalla pubblica amministrazione per il trasporto,  il  recupero  o  lo
smaltimento dei rifiuti  e  per  i  costi  diretti  ed  indiretti  di
bonifica dei siti inquinati connessi  alle  predette  operazioni,  ai
sensi del predetto regolamento,  dovuti  in  conseguenza  di  un  non
corretto espletamento di n. ... spedizioni da........... a .......... 
di cui ai bollettini di accompagnamento nn...., per un totale di .... 
tonnellate di rifiuti ............... 
  3. La garanzia di cui al comma 1  comprende  i  casi  di  cui  agli
articoli 25 e 26 del regolamento CEE n. 259/93. 
  Condizioni generali di fidejussione. Condizioni che regolano il 
rapporto tra la societa' ed il Ministero dell'ambiente 
                               Art. 1. 
                      Limitazione della garanzia 
  1. La societa' garantisce al  Ministero  dell'ambiente,  fino  alla
concorrenza dell'importo massimo complessivo indicato in premessa, le
somme che l'impresa e suoi obbligati solidali ai sensi di legge siano
tenuti a corrispondere al Ministero stesso  per  la  copertura  delle
eventuali spese  sostenute  dalla  pubblica  amministrazione  per  il
trasporto dei rifiuti, compresi i casi di cui agli articoli 25  e  26
del regolamento CEE n. 259/93, il loro recupero o smaltimento  e  per
la bonifica dei siti inquinati connessi alle  operazioni  di  cui  in
premessa. 
  2. Nel caso in cui  la  fideiussione  riguardi  piu'  trasporti  la
garanzia e' comunque  prestata  fino  alla  concorrenza  dell'importo
massimo complessivo indicato  in  premessa  in  relazione  a  ciascun
trasporto. 
                               Art. 2. 
                        Durata della garanzia 
  1. La presente garanzia e' prestata fino al  ricevimento  da  parte
della regione o della provincia autonoma competente  dei  certificati
di avvenuto corretto smaltimento o recupero di cui all'art. 27, comma
2, del regolamento CEE n. 259/93, relativi alle spedizioni garantite. 
  2. Qualora la fideiussione  sia  prestata  per  piu'  trasporti  il
termine di cui al comma 1 e' riferito al ricevimento da  parte  della
regione o della provincia  autonoma  competente  del  certificato  di
avvenuto  corretto  smaltimento  o   recupero   relativo   all'ultimo
trasporto dei rifiuti garantito. 
                               Art. 3. 
                 Pagamento del premio ed altri oneri 
  1.  L'eventuale  mancato  pagamento  del  premio  iniziale  e   dei
supplementi del premio non  potra'  in  nessun  caso  essere  opposto
all'ente garantito. 
  2. Imposte, spese ed altri eventuali oneri relativi  e  conseguenti
alla presente garanzia non potranno essere posti a  carico  dell'ente
garantito. 
                               Art. 4. 
                     Obbligazione del fideiussore 
  1. Il fideiussore e' obbligato in solido col  debitore  principale,
ai sensi di legge, al pagamento di tutte le spese ed i costi  di  cui
all'articolo 1 fino a concorrenza dell'importo massimo di lire ...... 
  2. La societa' e' obbligata a versare le somme dovute  ai  sensi  e
nei limiti della presente polizza, con esclusione del beneficio della
preventiva escussione di cui all'art. 1944 del codice civile e  senza
opporre eccezione alcuna, entro  trenta  giorni  dalla  notificazione
della richiesta motivata alla societa' medesima  da  parte  dell'ente
garantito. 
  3. La societa' rimane obbligata anche dopo la scadenza del  termine
di cui all'art. 2 purche' entro quattro mesi dal predetto termine  la
regione o  la  provincia  autonoma  competente  oppure  il  Ministero
dell'ambiente  abbiano  notificato  alla  ditta  stipulante  o   alla
societa' medesima la richiesta di attivazione della garanzia. 
                               Art. 5. 
                             Surrogazione 
  La societa' e' surrogata, nei limiti delle somme  pagate,  all'ente
garantito in tutti i  diritti,  ragioni  ed  azioni  verso  la  ditta
stipulante ed  obbligati  solidali,  successori  ed  aventi  causa  a
qualsiasi titolo. 
                               Art. 6. 
               Forma delle comunicazioni alla societa' 
  Tutte le comunicazioni o notifiche alla societa', dipendenti  dalla
presente polizza, dovranno essere fatte con lettera raccomandata alla
sede della sua direzione generale, risultante dal frontespizio  della
polizza stessa. 
                               Art. 7. 
                           Foro competente 
  In caso di controversia tra la societa'  e  il  Ministero  il  foro
competente e' quello di Roma. 
La ditta stipulante ................. 
                             La societa' ............................ 
                       CALCOLO DELLA GARANZIA 
                              G = T + S 
  T = 300 times n tonnellate di rifiuti spediti times n. km; 
   S = valore di K2 times n tonnellate spedite. 
  Modulo di notifica n. ......./(numero progressivo del trasporto)